TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/07/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 30 aprile 2025, iscritta al n. 892 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Montefiascone (VT), alla Via C.F._1
San Pietro n. 16, presso lo studio dell'Avv. Romina Bachini che lo rappresenta e difende per procura rilasciata;
E
nata a [...] il [...], c.f. CP_1
, elettivamente domiciliata in Acquapendente (VT), alla C.F._2
Via A. Gramsci n. 11, presso lo studio dell'Avv. Rita Burchielli che la rappresenta e difende per procura rilasciata
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 15 luglio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il sig. ha proposto ricorso per la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra a San Lorenzo CP_1
Nuovo (VT) il 24 aprile 2016 e le conseguenti statuizioni inerenti la prole ed i loro rapporti economici.
Il ricorrente ha dedotto che: (a) il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del comune di San Lorenzo Nuovo (VT), parte II, serie A, n. 1; (b) che dalla loro unione è nata la figlia nata a [...] il [...]; Persona_1
(c) che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Viterbo e pubblicato in data 18 novembre 2021; (d) la separazione si è protratta per il tempo stabilito dalla legge.
La convenuta si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle more del giudizio, i coniugi sono addivenuti ad un accordo, relativo alle modalità di mantenimento della figlia minore;
accordo questo che ha fatto cessare l'iniziale contrasto tra le parti.
All'udienza del 15 luglio 2025, le parti hanno dichiarato di voler trasformare il rito da contezioso a consensuale.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. Pronunciare con sentenza definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sig.r in San Lorenzo CP_1 Parte_1
Nuovo il 24 Aprile 2016, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile dei
Comune di San Lorenzo Nuovo al numero 1 Parte seconda serie A;
2. la figlia minor viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1
con collocamento prevalente presso la madre in San Lorenzo Nuovo Via del Borgo
n.
6. La bambina trascorrerà con il padre un week end alternato a partire dal venerdì all'uscita dalla scuola che frequenta in San Lorenzo Nuovo fino alla Domenica sera
Pag. 2 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
alle ore 21.00 quando la riconsegnerà alla madre in San Lorenzo Nuovo durante il periodo scolastico;
nel periodo di chiusura estiva della scuola, l'orario sarà dal venerdì pomeriggio alle ore 13,00 fino al Lunedì mattina alle ore 9.00 sempre con riconsegna presso l'abitazione materna;
gli orari estivi potranno subire delle variazioni concordate nel caso in cui, ad esempio, la bambina frequentasse centri estivi o altre attività nel rispetto del diritto di visita di ogni genitore;
nella settimana in cui la bambina non trascorre il week end con il padre, lo stesso potrà prenderla e tenerla con sé dal
Giovedì pomeriggio (dall'uscita di scuola durante il periodo scolastico e dalle 13,00 nel periodo di vacanze estive) fino al Venerdì mattina, riaccompagnandola a scuola durante il periodo scolastico ovvero riconsegnandola presso l'abitazione materna alle ore 9.00 durante il periodo della chiusura estiva. A OI verrà consegnato dalla madre tutto l'occorrente ordinario per trascorrere i giorni ed i pernottamenti presso il padre;
durante le vacanze estive, la bambina trascorrerà con il padre un periodo di due settimane non consecutive e le date dovranno essere comunicate alla madre entro e non oltre il 10 Giugno di ciascun anno;
anche la madre potrà analogamente trascorrere con la figlia due settimane non consecutive ed anche in tal caso i periodi dovranno essere comunicati in anticipo al padre, entro la stessa data di cui sopra, il genitore potrà condurre con la minore delle brevi vacanze nel periodo di sua spettanza ma dovrà preventivamente informare l'altro genitore e fornire l'indirizzo della località di destinazione;
in queste settimane l'altro genitore potrà avere contatti con la figlia mediante telefonate e/o video chiamate;
nel caso in cui la figlia dovesse essere condotta per vacanze fuori dal territorio italiano, dovrà essere acquisito il preventivo consenso dell'altro genitore;
vacanze di Natale: i sig.ri e Pt_1 CP_1
concorderanno le modalità e i tempi secondo i quali la figlia trascorrerà detti periodi ma dovranno fare in modo che - ad anni alterni - la figlia trascorra con il padre la
Vigilia ed il Natale, intero giorno del 25, e con la madre il 31 dicembre e il
Capodanno, intero giorno del 1°, e viceversa l'anno successivo;
nel corrente anno 2025 passerà la Vigilia e il Natale con i padre, per gli altri giorni di vacanza da scuola nel
Pag. 3 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
periodo di Natale, i genitori concordano che la figlia trascorrerà ulteriori tre giorni consecutivi con il padre un anno dal 28 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 3 al 6 gennaio con riconsegna della bambina presso l'abitazione materna entro le ore 21.00; per quanto riguarda le Festività Pasquali, la figlia minore le trascorrerà nella settimana di vacanze metà giorni con l'uno e metà giorni con l'altro alternando Pasqua
e Pasquetta un anno con un genitore e un anno con l'altro (per l'anno 2026 OI passerà Pasqua e Pasquetta con il padre), con la possibilità per ciascun genitore di condurre con sé la bambina per una breve vacanza. Gli altri giorni festivi (festa di compleanno di ciascun genitore, festa del papà e della mamma: con il genitore festeggiato al di là dell'alternanza, dall'uscita di scuola o dalle 11.00 fino alle 21.00, nel caso la festa non dovesse cadere nel giorno di spettanza del genitore interessato); feste patronali: presso l'abitazione del genitore che risiede nel Comune dove si svolgerà tale ricorrenza anche se ricade nel giorno spettante all'altro genitore;
per il compleanno di i genitori prenderanno accordi da definire almeno una settimana prima;
nel Per_1
caso in cui i genitori non si accordassero per le modalità dei festeggiamenti allora si seguiranno le regole dei giorni ordinari ed eventualmente ciascuno dei genitori organizzerà una festa nei giorni di sua spettanza. Il genitore che non ha con sé la minore potrà chiamarla o videochiamarla una volta la sera sul cellulare dell'altro genitore prima di cena. Il genitore chiamato dovrà rendersi reperibile e garantire uno spazio riservato alla minore;
nel caso in cui la sig.r ovesse allontanarsi CP_1
da San Lorenzo Nuovo per una eventuale vacanza senza la figlia, la stessa comunicherà tale circostanza al sig ed acconsentirà a che la figlia trascorra il Pt_1
medesimo periodo con il padre. I genitori si danno atto che sarà sempre possibile concordare ulteriori e/o diverse modalità in riferimento ai tempi, ai giorni ed agli orari secondo i quali la figli trascorre il tempo con entrambi i genitori, ciò Persona_1
naturalmente compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici della figlia e con gli impegni sopraggiunti sia di lavoro che di altra natura di entrambi i genitori, ciascuno dei quali a fronte del richiesto spostamento di giorno si impegna ad
Pag. 4 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
accompagnare o a prendere la bambina presso la residenza dell'altro genitore. Il tutto sempre nell'ottica primaria di garantire alla minor il più ampio spazio Persona_1
per l'espressione delle sue inclinazioni e dei suoi desideri e consentirle una crescita sana ed equilibrata nell'ambito dei suoi affetti più importanti;
3. il sig. verserà alla sig.ra - a titolo Parte_1 CP_1
di contributo al mantenimento ordinario della figlia - la somma mensile di € 350,00 che verrà versata sul conto corrente della sig.r il giorno 10 di ciascun mese a CP_1
cui il pagamento si riferisce e sarà rivalutata in base agli annuali indici ISTAT;
i genitori concordano che l'assegno unico che viene versato dall'INPS a sostegno delle famiglie con figli sarà incassato interamente dalla sig.r a tal fine, il sig CP_1 Pt_1
provvederà a consegnare annualmente alla sig.ra I'ISEE necessario alla CP_1
presentazione della domanda;
questo accordo economico inizierà ad essere attuato a partire dal prossimo mese di Luglio 2025; nel caso in cui l'assegno unico, per motivi di carattere burocratico legati alla presentazione della domanda da parte della sig.ra dovesse ancora per un periodo di tempo essere accreditato al sig. CP_1 Pt_1
quest'ultimo si impegna - sempre a partire dal mese di Luglio 2025 - a girare il corrispondente importo, quale esso sia, alla sig.ra fino a quando non sarà CP_1
formalizzata la pratica con l'INPS. Le spese straordinarie riguardanti la figlia minore, da individuare in base al Protocollo in uso presso il Tribunale di Viterbo, che i sig.ri dichiarano di conoscere, verranno suddivise nella misura del 50% Pt_1 CP_1
ciascuno; a tale proposito, gli stessi effettueranno il pagamento direttamente pro-quota tutte le volte che ciò sarà possibile (ad esempio se si recheranno entrambi ad una visita specialistica con la figlia) mentre nel caso in cui uno dei genitori dovesse anticipare la spesa, dovrà fornire all'altro genitore la copia della fattura o della ricevuta fiscale per chiedere la relativa quota di rimborso;
le spese sanitarie sostenute potranno essere portate in detrazione dalla denuncia dei redditi dei genitori secondo la stessa quota di ripartizione sopra indicata;
la figlia minore sarà indicata nella denuncia dei redditi come a carico degli stessi nella misura del 50% ciascuno;
tale accordo di ripartizione
Pag. 5 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
delle spese straordinarie avrà valore per le spese che si presenteranno a partire dalla sottoscrizione del presente accordo, con la precisazione che la spesa già concordata e preventivata per le cure odontoiatriche della piccola continueranno ad essere Per_1
suddivise ai 50% tra i genitori. Il sig conferma il proprio consenso Parte_1
a che - nel caso in cui l'orario di lavoro della sig.ra le impedisse di essere CP_1
presente all'orario del ritiro della figlia dalla scuola - sia la nonna materna a recarsi a ritirare la figlia, ciò anche nei casi in cui per un imprevisto la figlia dovesse uscire da scuola in un orario diverso, ma la madre e/o la nonna materna dovranno tempestivamente darne notizia al padre;
a tal fine il sig. si impegna a Pt_1
sottoscrivere le necessarie deleghe presso gli istituti scolastici che la figlia sta frequentando o frequenterà in futuro;
per quanto riguarda tutte le spese straordinarie che sono state sostenute in via esclusiva da parte del singolo genitore fino ad oggi, con la sottoscrizione del presente accordo, ciascuno dei genitori rinuncia ad avanzare pretese di rimborso;
relativamente alla cerimonia della Prima Comunione e della
Santa Cresima ognuno pagherà la quota di sua spettanza ad esempio per pranzo e/o cena, bomboniere ecc..);
4. ciascuno dei coniugi provvederà personalmente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti, non venendo quindi previsto alcun assegno divorzile;
5. il sig rinuncia ad ogni ulteriore domanda contenuta nel ricorso giudiziale Pt_1
proposto;
6. entrambi i coniugi dichiarano fin da ora di rinunciare all'appello avverso l'emananda sentenza di divorzio;
7. coniugi confermano il già rilasciato reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documenti equipollenti.
8. integrale compensazione delle spese legali”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento del ricorso a tali condizioni.
Pag. 6 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva che sussistono i presupposti di legge per dichiarare lo scioglimento del vincolo coniugale e che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, attese le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di San Lorenzo Nuovo (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 CP_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione immediata della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 7 di 7
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 30 aprile 2025, iscritta al n. 892 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Montefiascone (VT), alla Via C.F._1
San Pietro n. 16, presso lo studio dell'Avv. Romina Bachini che lo rappresenta e difende per procura rilasciata;
E
nata a [...] il [...], c.f. CP_1
, elettivamente domiciliata in Acquapendente (VT), alla C.F._2
Via A. Gramsci n. 11, presso lo studio dell'Avv. Rita Burchielli che la rappresenta e difende per procura rilasciata
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 15 luglio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il sig. ha proposto ricorso per la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra a San Lorenzo CP_1
Nuovo (VT) il 24 aprile 2016 e le conseguenti statuizioni inerenti la prole ed i loro rapporti economici.
Il ricorrente ha dedotto che: (a) il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del comune di San Lorenzo Nuovo (VT), parte II, serie A, n. 1; (b) che dalla loro unione è nata la figlia nata a [...] il [...]; Persona_1
(c) che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Viterbo e pubblicato in data 18 novembre 2021; (d) la separazione si è protratta per il tempo stabilito dalla legge.
La convenuta si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle more del giudizio, i coniugi sono addivenuti ad un accordo, relativo alle modalità di mantenimento della figlia minore;
accordo questo che ha fatto cessare l'iniziale contrasto tra le parti.
All'udienza del 15 luglio 2025, le parti hanno dichiarato di voler trasformare il rito da contezioso a consensuale.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. Pronunciare con sentenza definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sig.r in San Lorenzo CP_1 Parte_1
Nuovo il 24 Aprile 2016, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile dei
Comune di San Lorenzo Nuovo al numero 1 Parte seconda serie A;
2. la figlia minor viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1
con collocamento prevalente presso la madre in San Lorenzo Nuovo Via del Borgo
n.
6. La bambina trascorrerà con il padre un week end alternato a partire dal venerdì all'uscita dalla scuola che frequenta in San Lorenzo Nuovo fino alla Domenica sera
Pag. 2 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
alle ore 21.00 quando la riconsegnerà alla madre in San Lorenzo Nuovo durante il periodo scolastico;
nel periodo di chiusura estiva della scuola, l'orario sarà dal venerdì pomeriggio alle ore 13,00 fino al Lunedì mattina alle ore 9.00 sempre con riconsegna presso l'abitazione materna;
gli orari estivi potranno subire delle variazioni concordate nel caso in cui, ad esempio, la bambina frequentasse centri estivi o altre attività nel rispetto del diritto di visita di ogni genitore;
nella settimana in cui la bambina non trascorre il week end con il padre, lo stesso potrà prenderla e tenerla con sé dal
Giovedì pomeriggio (dall'uscita di scuola durante il periodo scolastico e dalle 13,00 nel periodo di vacanze estive) fino al Venerdì mattina, riaccompagnandola a scuola durante il periodo scolastico ovvero riconsegnandola presso l'abitazione materna alle ore 9.00 durante il periodo della chiusura estiva. A OI verrà consegnato dalla madre tutto l'occorrente ordinario per trascorrere i giorni ed i pernottamenti presso il padre;
durante le vacanze estive, la bambina trascorrerà con il padre un periodo di due settimane non consecutive e le date dovranno essere comunicate alla madre entro e non oltre il 10 Giugno di ciascun anno;
anche la madre potrà analogamente trascorrere con la figlia due settimane non consecutive ed anche in tal caso i periodi dovranno essere comunicati in anticipo al padre, entro la stessa data di cui sopra, il genitore potrà condurre con la minore delle brevi vacanze nel periodo di sua spettanza ma dovrà preventivamente informare l'altro genitore e fornire l'indirizzo della località di destinazione;
in queste settimane l'altro genitore potrà avere contatti con la figlia mediante telefonate e/o video chiamate;
nel caso in cui la figlia dovesse essere condotta per vacanze fuori dal territorio italiano, dovrà essere acquisito il preventivo consenso dell'altro genitore;
vacanze di Natale: i sig.ri e Pt_1 CP_1
concorderanno le modalità e i tempi secondo i quali la figlia trascorrerà detti periodi ma dovranno fare in modo che - ad anni alterni - la figlia trascorra con il padre la
Vigilia ed il Natale, intero giorno del 25, e con la madre il 31 dicembre e il
Capodanno, intero giorno del 1°, e viceversa l'anno successivo;
nel corrente anno 2025 passerà la Vigilia e il Natale con i padre, per gli altri giorni di vacanza da scuola nel
Pag. 3 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
periodo di Natale, i genitori concordano che la figlia trascorrerà ulteriori tre giorni consecutivi con il padre un anno dal 28 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 3 al 6 gennaio con riconsegna della bambina presso l'abitazione materna entro le ore 21.00; per quanto riguarda le Festività Pasquali, la figlia minore le trascorrerà nella settimana di vacanze metà giorni con l'uno e metà giorni con l'altro alternando Pasqua
e Pasquetta un anno con un genitore e un anno con l'altro (per l'anno 2026 OI passerà Pasqua e Pasquetta con il padre), con la possibilità per ciascun genitore di condurre con sé la bambina per una breve vacanza. Gli altri giorni festivi (festa di compleanno di ciascun genitore, festa del papà e della mamma: con il genitore festeggiato al di là dell'alternanza, dall'uscita di scuola o dalle 11.00 fino alle 21.00, nel caso la festa non dovesse cadere nel giorno di spettanza del genitore interessato); feste patronali: presso l'abitazione del genitore che risiede nel Comune dove si svolgerà tale ricorrenza anche se ricade nel giorno spettante all'altro genitore;
per il compleanno di i genitori prenderanno accordi da definire almeno una settimana prima;
nel Per_1
caso in cui i genitori non si accordassero per le modalità dei festeggiamenti allora si seguiranno le regole dei giorni ordinari ed eventualmente ciascuno dei genitori organizzerà una festa nei giorni di sua spettanza. Il genitore che non ha con sé la minore potrà chiamarla o videochiamarla una volta la sera sul cellulare dell'altro genitore prima di cena. Il genitore chiamato dovrà rendersi reperibile e garantire uno spazio riservato alla minore;
nel caso in cui la sig.r ovesse allontanarsi CP_1
da San Lorenzo Nuovo per una eventuale vacanza senza la figlia, la stessa comunicherà tale circostanza al sig ed acconsentirà a che la figlia trascorra il Pt_1
medesimo periodo con il padre. I genitori si danno atto che sarà sempre possibile concordare ulteriori e/o diverse modalità in riferimento ai tempi, ai giorni ed agli orari secondo i quali la figli trascorre il tempo con entrambi i genitori, ciò Persona_1
naturalmente compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici della figlia e con gli impegni sopraggiunti sia di lavoro che di altra natura di entrambi i genitori, ciascuno dei quali a fronte del richiesto spostamento di giorno si impegna ad
Pag. 4 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
accompagnare o a prendere la bambina presso la residenza dell'altro genitore. Il tutto sempre nell'ottica primaria di garantire alla minor il più ampio spazio Persona_1
per l'espressione delle sue inclinazioni e dei suoi desideri e consentirle una crescita sana ed equilibrata nell'ambito dei suoi affetti più importanti;
3. il sig. verserà alla sig.ra - a titolo Parte_1 CP_1
di contributo al mantenimento ordinario della figlia - la somma mensile di € 350,00 che verrà versata sul conto corrente della sig.r il giorno 10 di ciascun mese a CP_1
cui il pagamento si riferisce e sarà rivalutata in base agli annuali indici ISTAT;
i genitori concordano che l'assegno unico che viene versato dall'INPS a sostegno delle famiglie con figli sarà incassato interamente dalla sig.r a tal fine, il sig CP_1 Pt_1
provvederà a consegnare annualmente alla sig.ra I'ISEE necessario alla CP_1
presentazione della domanda;
questo accordo economico inizierà ad essere attuato a partire dal prossimo mese di Luglio 2025; nel caso in cui l'assegno unico, per motivi di carattere burocratico legati alla presentazione della domanda da parte della sig.ra dovesse ancora per un periodo di tempo essere accreditato al sig. CP_1 Pt_1
quest'ultimo si impegna - sempre a partire dal mese di Luglio 2025 - a girare il corrispondente importo, quale esso sia, alla sig.ra fino a quando non sarà CP_1
formalizzata la pratica con l'INPS. Le spese straordinarie riguardanti la figlia minore, da individuare in base al Protocollo in uso presso il Tribunale di Viterbo, che i sig.ri dichiarano di conoscere, verranno suddivise nella misura del 50% Pt_1 CP_1
ciascuno; a tale proposito, gli stessi effettueranno il pagamento direttamente pro-quota tutte le volte che ciò sarà possibile (ad esempio se si recheranno entrambi ad una visita specialistica con la figlia) mentre nel caso in cui uno dei genitori dovesse anticipare la spesa, dovrà fornire all'altro genitore la copia della fattura o della ricevuta fiscale per chiedere la relativa quota di rimborso;
le spese sanitarie sostenute potranno essere portate in detrazione dalla denuncia dei redditi dei genitori secondo la stessa quota di ripartizione sopra indicata;
la figlia minore sarà indicata nella denuncia dei redditi come a carico degli stessi nella misura del 50% ciascuno;
tale accordo di ripartizione
Pag. 5 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
delle spese straordinarie avrà valore per le spese che si presenteranno a partire dalla sottoscrizione del presente accordo, con la precisazione che la spesa già concordata e preventivata per le cure odontoiatriche della piccola continueranno ad essere Per_1
suddivise ai 50% tra i genitori. Il sig conferma il proprio consenso Parte_1
a che - nel caso in cui l'orario di lavoro della sig.ra le impedisse di essere CP_1
presente all'orario del ritiro della figlia dalla scuola - sia la nonna materna a recarsi a ritirare la figlia, ciò anche nei casi in cui per un imprevisto la figlia dovesse uscire da scuola in un orario diverso, ma la madre e/o la nonna materna dovranno tempestivamente darne notizia al padre;
a tal fine il sig. si impegna a Pt_1
sottoscrivere le necessarie deleghe presso gli istituti scolastici che la figlia sta frequentando o frequenterà in futuro;
per quanto riguarda tutte le spese straordinarie che sono state sostenute in via esclusiva da parte del singolo genitore fino ad oggi, con la sottoscrizione del presente accordo, ciascuno dei genitori rinuncia ad avanzare pretese di rimborso;
relativamente alla cerimonia della Prima Comunione e della
Santa Cresima ognuno pagherà la quota di sua spettanza ad esempio per pranzo e/o cena, bomboniere ecc..);
4. ciascuno dei coniugi provvederà personalmente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti, non venendo quindi previsto alcun assegno divorzile;
5. il sig rinuncia ad ogni ulteriore domanda contenuta nel ricorso giudiziale Pt_1
proposto;
6. entrambi i coniugi dichiarano fin da ora di rinunciare all'appello avverso l'emananda sentenza di divorzio;
7. coniugi confermano il già rilasciato reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documenti equipollenti.
8. integrale compensazione delle spese legali”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento del ricorso a tali condizioni.
Pag. 6 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva che sussistono i presupposti di legge per dichiarare lo scioglimento del vincolo coniugale e che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, attese le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di San Lorenzo Nuovo (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 CP_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione immediata della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 7 di 7