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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/09/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2045 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cerveteri, p.zza Dante, 11, presso lo studio Parte_1 degli Avv. Simone Morani e Federico Orfei, rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Giovanni
Maria Ladisi per procura alle liti (ammessa in via anticipata e provvisoria al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Civitavecchia del 15.03.2021)
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONTUMACE
NONCHE'
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale di Roma via C. Beccaria n. 29, CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Miglio in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 31/12/2021 , assumendo di aver lavorato Parte_1 alle dipendenze di , presso la sua abitazione, dal 01.08.18 al 30.06.20 Controparte_1
(pur essendo stato il rapporto di lavoro regolarizzato solo per il periodo dal 01.10.2019 al 31.12.2019
e dal 01.01.2020 al 30.06.2020), svolgendo l'attività lavorativa di badante della , lavorando CP_1 sempre per 7 giorni a settimana, senza alcun riposo, fino al 31.12.2019 dalle 17.00 alle 21.00 e dal
01.01.2020 al 30.06.2020 per ventiquattro ore al giorno, chiedeva al Tribunale di: CP_ CP_
- condannare a versare all' ed all' i relativi contributi in relazione al Controparte_1 rapporto di lavoro de quo ed a risarcire, per equivalente, il danno causato per l'omessa e/o parziale contribuzione, nella misura accertata in sede di consulenza tecnica o da quantificare in separato giudizio o da liquidare in via equitativa;
- condannare, in ogni caso, al pagamento in suo favore della somma di Controparte_1
13.966,39 o alla diversa somma ritenuta di giustizia o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e
36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed dei titoli di cui in diritto e agli allegati conteggi;
con interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
ritualmente citata, restava contumace. Controparte_1 si costituiva in giudizio chiedendo, ove siano ritenute fondate le domande formulate CP_2 dalla ricorrente, di dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro con riguardo ai periodi ed alle retribuzioni accertande e non coperte da prescrizione, rimettendo, all'occorrenza, all' l'esercizio del potere in ordine alla quantificazione delle somme dovute a CP_4 titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive.
La causa, istruita documentalmente e con la prova testimoniale, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, a seguito di differimento imposto dall'assenza per congedo di questo Giudice (a fronte della quale non venivano previsti meccanismi sostitutivi del magistrato assente, in relazione alla presente controversia) nonché di un rinvio per la produzione di conteggi alternativi, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Osserva, innanzitutto, il Giudice che risulta documentalmente (cfr contratto di lavoro, all. 4 di parte ric.) l'assunzione della ricorrente alle dipendenze della convenuta con contratto a
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tempo determinato per il periodo dal 1.10.2019 al 30.06.2020, per lo svolgimento delle mansioni di badante con inquadramento nel livello BS del CCNL lavoro domestico, con orario di lavoro part time (pari a 24 ore settimanali). Risulta, altresì, documentalmente (all. 5 di parte ric.), che nel gennaio 2020 le parti hanno pattuito una modifica contrattuale con aumento delle ore di lavoro e trasformazione del contratto a tempo pieno (con orario pari a 54 ore settimanali) dalle 17,00 p.m. alle 7 a.m., con due ore di riposo.
3. La ricorrente ha sostenuto, tuttavia, di aver iniziato a rendere la prestazione, con le modalità tipiche della subordinazione, alle dipendenze della convenuta già dal 01.08.18, lavorando ininterrottamente fino al 30.06.20 e di aver sempre reso la prestazione a tempo pieno e con l'aggiunta di ore di lavoro straordinario, lavorando sempre per 7 giorni a settimana, senza alcun riposo, fino al 31.12.2019 dalle 17.00 alle 21.00 e dal 01.01.2020 al 30.06.2020 per ventiquattro ore al giorno (essendogli stata richiesta anche l'assistenza notturna).
Al fine di verificare l'effettivo svolgimento del rapporto lavorativo, l'esatto periodo di lavoro e l'orario di lavoro seguito è stata, dunque, svolta attività istruttoria.
Ebbene, la teste – a conoscenza dei fatti di causa fino al mese di dicembre Testimone_1
2019, per aver lavorato quale badante di fino a tal data – ha riferito che anche la Controparte_1 ricorrente svolgeva le sue stesse mansioni ed ha potuto affermare (per cognizione diretta) che ella le dava il cambio, quando finiva il suo turno di lavoro, alle ore 17,00, mentre solo per sentito dire ha riferito che la ricorrente lavorava fino alle 21,00 (ha precisato: “Ho una amica che abita di fronte a volte vedevo la ricorrente uscire a quell'ora”). Quando al periodo di lavoro della ricorrente, la teste ha dichiarato “La ricorrente ha iniziato a lavorare quando io ho cambiato l'orario, era sempre nel
2018 ma non ricordo il mese, mi pare che fosse estate o fine estate”, precisando di non essere stata presente all'assunzione della ricorrente. Con riferimento al periodo successivo al dicembre 2019, la teste ha potuto riferire, solo de relato actoris e per aver qualche volta parlato a telefono con la convenuta, che la ricorrente è rimasta a lavorare al suo posto ma ha precisato di non essere più tornata a trovare dopo la fine del suo rapporto di lavoro. Sempre solo de relato ha Controparte_1 riferito che la ricorrente avrebbe lavorato la domenica ed i festivi, avendo precisato che ella non andava li in quei giorni (“da quello che so la ricorrente lavorava la domenica e i festivi ma io non ci andavo in quei giorni”).
La teste poi, ha riferito di conoscere e e di essere Testimone_2 Per_1 Controparte_1 stata lei a presentare loro la ricorrente, in quanto necessitavano di una badante. Andando a trovare
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ogni tanto presso l'abitazione di questa ultima, la teste ha potuto affermare di Controparte_1 aver visto la ricorrente iniziare a lavorare come badante nell'agosto del 2018, all'inizio solo il pomeriggio (dalle 17,30 alle 21,00- 21,30 circa) e successivamente, a partire orientativamente da dicembre 2019, in orario notturno. La teste ha precisato che vedeva la ricorrente anche la domenica e che le capitava di andare a trovare di media una volta ogni 10 giorni (in quelle Controparte_1 occasioni vedeva che la ricorrente preparava la cena e faceva mangiare ). Infine, ha Controparte_1 chiarito che il rapporto di lavoro della ricorrente è cessato nel giugno 2020 e che si è svolto anche durante il periodo della pandemia.
4. Tale risultando il materiale probatorio assunto e rammentando che l'onere della prova dei fatti costitutivi dei diritti vantati incombeva su parte ricorrente, può ritenersi dimostrato che il rapporto lavorativo tra le parti, pur essendo stato regolarizzato dal 1.10.2019, ha avuto inizio già nell'agosto del 2018, svolgendosi con le modalità tipiche del rapporto subordinato fino al giugno
2020 (termine indicato nel contratto di lavoro). Non può, invece, ritenersi assolto l'onere probatorio in ordine alla circostanza che fino al 31.12.2019 la ricorrente abbia lavorato per 7 giorni a settimana, senza alcun riposo, dalle 17.00 alle 21.00, potendo soltanto presumersi – in forza delle indicazioni, seppur generiche, fornite dai testi– che la lavoratrice abbia seguito l'orario di lavoro part time previsto nel contratto di assunzione (pari a 24 ore settimanali). Ed, infatti, i testi, non essendo presenti tutti i giorni allo svolgimento della prestazione lavorativa della ricorrente, non possono aver verificato l'assenza di giorni e di fasce orarie di riposo.
Le medesime considerazioni valgono anche per il periodo successivo (dal gennaio 2020 alla fine del rapporto): con riferimento a tale periodo solo la teste ha riferito, per Testimone_2 cognizione diretta, di aver visto lavorare la ricorrente (precisando che frequentava l'abitazione di di media una volta ogni 10 giorni), sicchè non può dirsi dimostrato che la Controparte_1 ricorrente abbia lavorato tutti i giorni senza riposi;
la teste ha confermato che la ricorrente seguiva l'orario contrattualmente previsto (dalle 17,00 p.m. alle 7 a.m. con due ore di riposo), riferendo che lavorava in orario notturno e che la vedeva preparare la cena. Non può, dunque, ritenersi dimostrato l'assunto attoreo secondo cui dal 01.01.2020 al 30.06.2020 la ricorrente avrebbe lavorato per 7 giorni a settimana, senza alcun riposo, prestando assistenza h/ 24.
5. Essendo emerso con chiarezza dall'istruttoria che l'assistita non era autosufficiente, avendo necessità di assistenza per la preparazione e la somministrazione dei pasti, risulta fondata la richiesta attorea di inquadramento nel livello C super del CCNL lavoro domestico, avendo riguardo la relativa
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declaratoria proprio al profilo dell'”Assistente a persone non autosufficienti (non formato)” ovvero al lavoratore che “Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”.
6. Alla luce delle svolte considerazioni è possibile concludere che deve ritenersi fondato il diritto della ricorrente di percepire, per il periodo dal 01.08.18 al 30.06.20, una retribuzione commisurata ai minimi tariffari previsti dal ccnl lavoro domestico per il livello C super ed orario di lavoro part time, pari a 24 ore settimanali, fino al 31.12.2019 e full time (54 ore settimanali) dal
01.01.2020 al 30.06.2020. Essendo stata la lavoratrice impegnata in discontinue prestazioni notturne di cura alla persona, la retribuzione per tale periodo di lavoro deve essere determinato avendo riguardo alla tabella D allegata al CCNL citato.
7. Fondato è poi il diritto della ricorrente alla 13° mensilità, trattandosi di emolumento retributivo che, per giurisprudenza consolidata, concorre a definire la retribuzione sufficiente spettante al lavoratore ex art. 36 Cost. e, comunque, risultando che le parti, nel contratto di lavoro, hanno inteso richiamare le disposizioni del CCNL lavoro domestico che prevede tale emolumento.
8. Per quanto concerne la domanda volta ad ottenere la retribuzione dovuta per le festività intercorrenti nel periodo di svolgimento del rapporto lavorativo, osserva il Tribunale come la ricorrente non ha neppure allegato i fatti costitutivi dai quali discenderebbe il vantato diritto, omettendo di indicare quali fossero le festività cadenti nel periodo suddetto in relazione alle quali la domanda è svolta.
9. Quando alla richiesta di maggiorazione per lavoro domenicale o festivo, deve essere evidenziato che le dichiarazioni rese dai testi sul punto sono state del tutto generiche e non idonee a dimostrare che la ricorrente abbia effettivamente reso la prestazione lavorativa nei giorni festivi o domenicali: la teste ha infatti chiarito che lei non lavorava la domenica e i Testimone_3 festivi, per cui non può riferire per cognizione diretta se la ricorrente lavorasse e la teste Tes_2 ha solo genericamente ricordato che la ricorrente “lavorava nel periodo Natale”, precisando di non poter affermare se ha lavorato proprio il giorno di Natale.
La genericità delle deposizioni testimoniali appena riportate in ordine alla prestazione di attività lavorativa nella giornata della domenica o durante le festività impedisce, dunque, di accogliere la domanda di pagamento della maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro domenicale e per il lavoro festivo.
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10. Non spetta, inoltre, alla ricorrente l'indennità sostitutiva dei permessi non goduti (per riduzione orario, riposi compensativi e festività abolite), perché la parte non ha articolato le circostanze di fatto da cui il ccnl invocato fa discendere il diritto ai permessi né ha indicato specificamente le norme contrattuali di riferimento.
In ogni caso, l'onere di provare il mancato godimento dei permessi grava su parte attrice
(Cass. 9599/13) e, nel caso di specie, non è stato assolto anche per mancata allegazione del fatto costitutivo della domanda, con le conseguenze ex art. 2697 cc.
11. Quanto alle ferie, poi, vale premettere, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva di quelle non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (sul punto v. Cass. n. 9599/13,
26985/09, 22751/04 e, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 14/06/2024 n.16603 che ha ribadito la perdurante vigenza del consolidato principio precisando che, solo a seguito dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sul lavoratore, sorge l'onere datoriale di dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva).
Ebbene, nel corso dell'istruttoria non sono emersi elementi utili a provare la mancata fruizione di ferie da parte della ricorrente, non avendo i testi potuto affermare con certezza che il ricorrente sia stato presente al lavoro per tutti i giorni lavorativi nell'arco temporale di durata del rapporto.
12. Va, invece, riconosciuto il diritto della ricorrente al tfr, stante il disposto dell'art. 2120 cc ed essendo stata provata in giudizio la durata del rapporto di lavoro tra le parti, la risoluzione dello stesso e la misura della retribuzione spettante alla lavoratrice.
13. Come richiesto anche dall' (soggetto in favore del quale il pagamento deve essere CP_2 disposto), deve essere, altresì, condannata alla regolarizzazione Controparte_1 contributiva e previdenziale conseguente all'accertamento sopra svolto (sussistenza di un
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rapporto di lavoro subordinato dal 01.08.18 al 30.06.20, con orario di lavoro part time pari a 24 ore settimanali fino al 31.12.2019 e full time dal 01.01.2020 al 30.06.2020)
14. Certo l'an dei crediti oggetto di causa nei termini sopra acclarati, per la determinazione del quantum debeatur si ha riguardo ai conteggi prodotti nel corso del giudizio da parte ricorrente - elaborati con calcoli esatti sulla scorta dei minimi retributivi previsti dal CCNL per il livello C super ed orario di lavoro part time, pari a 24 ore settimanali, fino al 31.12.2019 e full time (54 ore settimanali) dal 01.01.2020 al 30.06.2020 -, che appaiono congrui e analitici.
Spettano pertanto alla ricorrente:
- retribuzione mensile = euro 1.051,86 (euro 85,68 per l'anno 2018, euro 193,20 per l'anno 2019 e euro 772,98 per l'anno 2020)
- tredicesima mensilità = euro 1.665,74
- tfr = euro 1.940,28
e così complessivamente € 4.657,88.
Sull'importo in questione spettano altresì alla ricorrente ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Alla luce delle svolte considerazioni , che non ha provato Controparte_1 come suo onere di aver corrisposto alla lavoratrice le somme dovute, va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 4.657,88, per i titoli indicati oltre accessori come pure specificato.
15. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento (tenendo conto che l'art. 5 del citato decreto stabilisce che
“Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”). Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese spettanti a vanno liquidate in favore dello Stato attesa Parte_1
l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.
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PQM
Ogni altra istanza disattesa, accertata la sussistenza tra e Parte_1
di un rapporto di lavoro subordinato dal 01.08.18 al 30.06.20, Controparte_1 condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di €
4.657,88, a titolo di differenze retributive, tredicesima mensilità e tfr, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Condanna alla conseguente regolarizzazione della posizione Controparte_1 contributiva e previdenziale della ricorrente.
Condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese di Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 1.511,10 di cui € 1.314,00 per compensi ed € 197,10 per spese generali oltre iva e cpa.
Condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 CP_2 giudizio, che liquida in complessivi € 1.511,10 di cui € 1.314,00 per compensi ed € 197,10 per spese generali oltre iva e cpa.
Civitavecchia, 29/09/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2045 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cerveteri, p.zza Dante, 11, presso lo studio Parte_1 degli Avv. Simone Morani e Federico Orfei, rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Giovanni
Maria Ladisi per procura alle liti (ammessa in via anticipata e provvisoria al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Civitavecchia del 15.03.2021)
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONTUMACE
NONCHE'
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale di Roma via C. Beccaria n. 29, CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Miglio in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 31/12/2021 , assumendo di aver lavorato Parte_1 alle dipendenze di , presso la sua abitazione, dal 01.08.18 al 30.06.20 Controparte_1
(pur essendo stato il rapporto di lavoro regolarizzato solo per il periodo dal 01.10.2019 al 31.12.2019
e dal 01.01.2020 al 30.06.2020), svolgendo l'attività lavorativa di badante della , lavorando CP_1 sempre per 7 giorni a settimana, senza alcun riposo, fino al 31.12.2019 dalle 17.00 alle 21.00 e dal
01.01.2020 al 30.06.2020 per ventiquattro ore al giorno, chiedeva al Tribunale di: CP_ CP_
- condannare a versare all' ed all' i relativi contributi in relazione al Controparte_1 rapporto di lavoro de quo ed a risarcire, per equivalente, il danno causato per l'omessa e/o parziale contribuzione, nella misura accertata in sede di consulenza tecnica o da quantificare in separato giudizio o da liquidare in via equitativa;
- condannare, in ogni caso, al pagamento in suo favore della somma di Controparte_1
13.966,39 o alla diversa somma ritenuta di giustizia o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e
36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed dei titoli di cui in diritto e agli allegati conteggi;
con interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
ritualmente citata, restava contumace. Controparte_1 si costituiva in giudizio chiedendo, ove siano ritenute fondate le domande formulate CP_2 dalla ricorrente, di dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro con riguardo ai periodi ed alle retribuzioni accertande e non coperte da prescrizione, rimettendo, all'occorrenza, all' l'esercizio del potere in ordine alla quantificazione delle somme dovute a CP_4 titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive.
La causa, istruita documentalmente e con la prova testimoniale, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, a seguito di differimento imposto dall'assenza per congedo di questo Giudice (a fronte della quale non venivano previsti meccanismi sostitutivi del magistrato assente, in relazione alla presente controversia) nonché di un rinvio per la produzione di conteggi alternativi, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Osserva, innanzitutto, il Giudice che risulta documentalmente (cfr contratto di lavoro, all. 4 di parte ric.) l'assunzione della ricorrente alle dipendenze della convenuta con contratto a
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tempo determinato per il periodo dal 1.10.2019 al 30.06.2020, per lo svolgimento delle mansioni di badante con inquadramento nel livello BS del CCNL lavoro domestico, con orario di lavoro part time (pari a 24 ore settimanali). Risulta, altresì, documentalmente (all. 5 di parte ric.), che nel gennaio 2020 le parti hanno pattuito una modifica contrattuale con aumento delle ore di lavoro e trasformazione del contratto a tempo pieno (con orario pari a 54 ore settimanali) dalle 17,00 p.m. alle 7 a.m., con due ore di riposo.
3. La ricorrente ha sostenuto, tuttavia, di aver iniziato a rendere la prestazione, con le modalità tipiche della subordinazione, alle dipendenze della convenuta già dal 01.08.18, lavorando ininterrottamente fino al 30.06.20 e di aver sempre reso la prestazione a tempo pieno e con l'aggiunta di ore di lavoro straordinario, lavorando sempre per 7 giorni a settimana, senza alcun riposo, fino al 31.12.2019 dalle 17.00 alle 21.00 e dal 01.01.2020 al 30.06.2020 per ventiquattro ore al giorno (essendogli stata richiesta anche l'assistenza notturna).
Al fine di verificare l'effettivo svolgimento del rapporto lavorativo, l'esatto periodo di lavoro e l'orario di lavoro seguito è stata, dunque, svolta attività istruttoria.
Ebbene, la teste – a conoscenza dei fatti di causa fino al mese di dicembre Testimone_1
2019, per aver lavorato quale badante di fino a tal data – ha riferito che anche la Controparte_1 ricorrente svolgeva le sue stesse mansioni ed ha potuto affermare (per cognizione diretta) che ella le dava il cambio, quando finiva il suo turno di lavoro, alle ore 17,00, mentre solo per sentito dire ha riferito che la ricorrente lavorava fino alle 21,00 (ha precisato: “Ho una amica che abita di fronte a volte vedevo la ricorrente uscire a quell'ora”). Quando al periodo di lavoro della ricorrente, la teste ha dichiarato “La ricorrente ha iniziato a lavorare quando io ho cambiato l'orario, era sempre nel
2018 ma non ricordo il mese, mi pare che fosse estate o fine estate”, precisando di non essere stata presente all'assunzione della ricorrente. Con riferimento al periodo successivo al dicembre 2019, la teste ha potuto riferire, solo de relato actoris e per aver qualche volta parlato a telefono con la convenuta, che la ricorrente è rimasta a lavorare al suo posto ma ha precisato di non essere più tornata a trovare dopo la fine del suo rapporto di lavoro. Sempre solo de relato ha Controparte_1 riferito che la ricorrente avrebbe lavorato la domenica ed i festivi, avendo precisato che ella non andava li in quei giorni (“da quello che so la ricorrente lavorava la domenica e i festivi ma io non ci andavo in quei giorni”).
La teste poi, ha riferito di conoscere e e di essere Testimone_2 Per_1 Controparte_1 stata lei a presentare loro la ricorrente, in quanto necessitavano di una badante. Andando a trovare
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ogni tanto presso l'abitazione di questa ultima, la teste ha potuto affermare di Controparte_1 aver visto la ricorrente iniziare a lavorare come badante nell'agosto del 2018, all'inizio solo il pomeriggio (dalle 17,30 alle 21,00- 21,30 circa) e successivamente, a partire orientativamente da dicembre 2019, in orario notturno. La teste ha precisato che vedeva la ricorrente anche la domenica e che le capitava di andare a trovare di media una volta ogni 10 giorni (in quelle Controparte_1 occasioni vedeva che la ricorrente preparava la cena e faceva mangiare ). Infine, ha Controparte_1 chiarito che il rapporto di lavoro della ricorrente è cessato nel giugno 2020 e che si è svolto anche durante il periodo della pandemia.
4. Tale risultando il materiale probatorio assunto e rammentando che l'onere della prova dei fatti costitutivi dei diritti vantati incombeva su parte ricorrente, può ritenersi dimostrato che il rapporto lavorativo tra le parti, pur essendo stato regolarizzato dal 1.10.2019, ha avuto inizio già nell'agosto del 2018, svolgendosi con le modalità tipiche del rapporto subordinato fino al giugno
2020 (termine indicato nel contratto di lavoro). Non può, invece, ritenersi assolto l'onere probatorio in ordine alla circostanza che fino al 31.12.2019 la ricorrente abbia lavorato per 7 giorni a settimana, senza alcun riposo, dalle 17.00 alle 21.00, potendo soltanto presumersi – in forza delle indicazioni, seppur generiche, fornite dai testi– che la lavoratrice abbia seguito l'orario di lavoro part time previsto nel contratto di assunzione (pari a 24 ore settimanali). Ed, infatti, i testi, non essendo presenti tutti i giorni allo svolgimento della prestazione lavorativa della ricorrente, non possono aver verificato l'assenza di giorni e di fasce orarie di riposo.
Le medesime considerazioni valgono anche per il periodo successivo (dal gennaio 2020 alla fine del rapporto): con riferimento a tale periodo solo la teste ha riferito, per Testimone_2 cognizione diretta, di aver visto lavorare la ricorrente (precisando che frequentava l'abitazione di di media una volta ogni 10 giorni), sicchè non può dirsi dimostrato che la Controparte_1 ricorrente abbia lavorato tutti i giorni senza riposi;
la teste ha confermato che la ricorrente seguiva l'orario contrattualmente previsto (dalle 17,00 p.m. alle 7 a.m. con due ore di riposo), riferendo che lavorava in orario notturno e che la vedeva preparare la cena. Non può, dunque, ritenersi dimostrato l'assunto attoreo secondo cui dal 01.01.2020 al 30.06.2020 la ricorrente avrebbe lavorato per 7 giorni a settimana, senza alcun riposo, prestando assistenza h/ 24.
5. Essendo emerso con chiarezza dall'istruttoria che l'assistita non era autosufficiente, avendo necessità di assistenza per la preparazione e la somministrazione dei pasti, risulta fondata la richiesta attorea di inquadramento nel livello C super del CCNL lavoro domestico, avendo riguardo la relativa
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declaratoria proprio al profilo dell'”Assistente a persone non autosufficienti (non formato)” ovvero al lavoratore che “Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”.
6. Alla luce delle svolte considerazioni è possibile concludere che deve ritenersi fondato il diritto della ricorrente di percepire, per il periodo dal 01.08.18 al 30.06.20, una retribuzione commisurata ai minimi tariffari previsti dal ccnl lavoro domestico per il livello C super ed orario di lavoro part time, pari a 24 ore settimanali, fino al 31.12.2019 e full time (54 ore settimanali) dal
01.01.2020 al 30.06.2020. Essendo stata la lavoratrice impegnata in discontinue prestazioni notturne di cura alla persona, la retribuzione per tale periodo di lavoro deve essere determinato avendo riguardo alla tabella D allegata al CCNL citato.
7. Fondato è poi il diritto della ricorrente alla 13° mensilità, trattandosi di emolumento retributivo che, per giurisprudenza consolidata, concorre a definire la retribuzione sufficiente spettante al lavoratore ex art. 36 Cost. e, comunque, risultando che le parti, nel contratto di lavoro, hanno inteso richiamare le disposizioni del CCNL lavoro domestico che prevede tale emolumento.
8. Per quanto concerne la domanda volta ad ottenere la retribuzione dovuta per le festività intercorrenti nel periodo di svolgimento del rapporto lavorativo, osserva il Tribunale come la ricorrente non ha neppure allegato i fatti costitutivi dai quali discenderebbe il vantato diritto, omettendo di indicare quali fossero le festività cadenti nel periodo suddetto in relazione alle quali la domanda è svolta.
9. Quando alla richiesta di maggiorazione per lavoro domenicale o festivo, deve essere evidenziato che le dichiarazioni rese dai testi sul punto sono state del tutto generiche e non idonee a dimostrare che la ricorrente abbia effettivamente reso la prestazione lavorativa nei giorni festivi o domenicali: la teste ha infatti chiarito che lei non lavorava la domenica e i Testimone_3 festivi, per cui non può riferire per cognizione diretta se la ricorrente lavorasse e la teste Tes_2 ha solo genericamente ricordato che la ricorrente “lavorava nel periodo Natale”, precisando di non poter affermare se ha lavorato proprio il giorno di Natale.
La genericità delle deposizioni testimoniali appena riportate in ordine alla prestazione di attività lavorativa nella giornata della domenica o durante le festività impedisce, dunque, di accogliere la domanda di pagamento della maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro domenicale e per il lavoro festivo.
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10. Non spetta, inoltre, alla ricorrente l'indennità sostitutiva dei permessi non goduti (per riduzione orario, riposi compensativi e festività abolite), perché la parte non ha articolato le circostanze di fatto da cui il ccnl invocato fa discendere il diritto ai permessi né ha indicato specificamente le norme contrattuali di riferimento.
In ogni caso, l'onere di provare il mancato godimento dei permessi grava su parte attrice
(Cass. 9599/13) e, nel caso di specie, non è stato assolto anche per mancata allegazione del fatto costitutivo della domanda, con le conseguenze ex art. 2697 cc.
11. Quanto alle ferie, poi, vale premettere, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva di quelle non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (sul punto v. Cass. n. 9599/13,
26985/09, 22751/04 e, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 14/06/2024 n.16603 che ha ribadito la perdurante vigenza del consolidato principio precisando che, solo a seguito dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sul lavoratore, sorge l'onere datoriale di dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva).
Ebbene, nel corso dell'istruttoria non sono emersi elementi utili a provare la mancata fruizione di ferie da parte della ricorrente, non avendo i testi potuto affermare con certezza che il ricorrente sia stato presente al lavoro per tutti i giorni lavorativi nell'arco temporale di durata del rapporto.
12. Va, invece, riconosciuto il diritto della ricorrente al tfr, stante il disposto dell'art. 2120 cc ed essendo stata provata in giudizio la durata del rapporto di lavoro tra le parti, la risoluzione dello stesso e la misura della retribuzione spettante alla lavoratrice.
13. Come richiesto anche dall' (soggetto in favore del quale il pagamento deve essere CP_2 disposto), deve essere, altresì, condannata alla regolarizzazione Controparte_1 contributiva e previdenziale conseguente all'accertamento sopra svolto (sussistenza di un
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rapporto di lavoro subordinato dal 01.08.18 al 30.06.20, con orario di lavoro part time pari a 24 ore settimanali fino al 31.12.2019 e full time dal 01.01.2020 al 30.06.2020)
14. Certo l'an dei crediti oggetto di causa nei termini sopra acclarati, per la determinazione del quantum debeatur si ha riguardo ai conteggi prodotti nel corso del giudizio da parte ricorrente - elaborati con calcoli esatti sulla scorta dei minimi retributivi previsti dal CCNL per il livello C super ed orario di lavoro part time, pari a 24 ore settimanali, fino al 31.12.2019 e full time (54 ore settimanali) dal 01.01.2020 al 30.06.2020 -, che appaiono congrui e analitici.
Spettano pertanto alla ricorrente:
- retribuzione mensile = euro 1.051,86 (euro 85,68 per l'anno 2018, euro 193,20 per l'anno 2019 e euro 772,98 per l'anno 2020)
- tredicesima mensilità = euro 1.665,74
- tfr = euro 1.940,28
e così complessivamente € 4.657,88.
Sull'importo in questione spettano altresì alla ricorrente ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Alla luce delle svolte considerazioni , che non ha provato Controparte_1 come suo onere di aver corrisposto alla lavoratrice le somme dovute, va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 4.657,88, per i titoli indicati oltre accessori come pure specificato.
15. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento (tenendo conto che l'art. 5 del citato decreto stabilisce che
“Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”). Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese spettanti a vanno liquidate in favore dello Stato attesa Parte_1
l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.
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PQM
Ogni altra istanza disattesa, accertata la sussistenza tra e Parte_1
di un rapporto di lavoro subordinato dal 01.08.18 al 30.06.20, Controparte_1 condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di €
4.657,88, a titolo di differenze retributive, tredicesima mensilità e tfr, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Condanna alla conseguente regolarizzazione della posizione Controparte_1 contributiva e previdenziale della ricorrente.
Condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese di Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 1.511,10 di cui € 1.314,00 per compensi ed € 197,10 per spese generali oltre iva e cpa.
Condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 CP_2 giudizio, che liquida in complessivi € 1.511,10 di cui € 1.314,00 per compensi ed € 197,10 per spese generali oltre iva e cpa.
Civitavecchia, 29/09/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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