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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/09/2025, n. 2883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2883 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1133/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 02/07/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Diego Antonio Molfese, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione di primo grado;
appellante contro
e per essa Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.
[...] P.IVA_2
Vincenzo Mariconda, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura a margine della comparsa di costituzione in appello;
appellato
1
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 193 emessa il 24/4/24 dal Tribunale di Belluno (Giudice dott. Chiara Sandini).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello adita così GIUDICARE
In via preliminare
1) Previo decreto anche inaudita altera parte, concorrendo gravi motivi disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 193/2024 emessa dal
Tribunale di Belluno nella causa Rg, 575/2023 in ragione della carenza di legittimazione processuale e/o titolarità ed a riscuotere le somme da parte del creditore per i motivi dedotti in atto e per il grave ed irreparabile danno economico che subirebbe il debitore;
Nel merito 2) Previa completa riforma della sentenza 193/2024 del Tribunale di
Belluno, accogliere le domande formulate in primo grado e per l'effetto A)
Accertare la mancanza di prova della inclusione dei crediti inerenti al rapporto di mutuo del 31.3.2004 e 29.3.2005 tra i rapporti ceduti da Banco Bpm Spa a
Controparte_1
B) Accertare e dichiarare, in particolare, che il precetto è stato intimato per somme non dovute e di cui non è provata la cessione in capo alla parte appellata
( rilevando la mancanza di prova della legittimazione ad agire e/o CP_1 titolarità sostanziale della pretesa e a riscuotere delle parti opposte in forza dello stesso atto di cessione;
C) Accertare e dichiarare che non è dovuto l'importo di €
3.000,00 a titolo di compenso per attività prodromiche all'inizio dell'esecuzione
(esame titoli esecutivi comprese le attività accessorie e procuratorie) per i motivi esposti nel presente atto di appello;
3) Con vittoria di spese del presente giudizio
2 In via Istruttoria Ammettersi consulenza tecnico matematica contabile al fine di accertare il quantum dovuto dalla da porre in compensazione con le CP_3 somme ingiunte in seguito alla emendazione delle clausole nulle e/o al ricalcolo degli interessi dei contratti oggetto di causa secondo le indicazioni contenute nelle due perizie di parte, proponendo il seguente quesito con riserva di integrazione in caso di ammissione della CTU richiesta: “Per quanto concerne il finanziamento contestato: a) la presenza di pattuizioni usurarie, così come lamentate tenendo conto degli interessi spese e commissioni collegati all'erogazione del credito e, per il finanziamento Rep. 44.756 – Racc. 7.905, tenendo conto anche dei costi del collegato contratto IRS agli atti del giudizio;
b) la coincidenza o meno del TAEG / ISC indicato in contratto, rispetto a quello determinabile dalle condizioni contrattuali;
c) l'indicazione in contratto della formula per la determinazione delle rate del piano di ammortamento dei finanziamenti;
d) indichi il CTU quale sia la formula in concreto utilizzata dalla per la determinazione delle rate di ammortamento dei finanziamenti, e se CP_3 tale formula differisca o meno con quella che prevede un regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
All'esito delle verifiche che precedono, ricostruisca il CTU i rapporti di dare avere tra le parti, come segue: depurando il finanziamento, di ogni interesse, spesa o commissione collegata all'erogazione del credito in caso di superamento delle soglie usura al momento della loro pattuizione;
eliminando per i finanziamenti e/o i conti correnti oggetto di lite tutte le spese, commissioni e le altre condizioni di tenuta conto, non legittimamente pattuite;
applicando per i finanziamenti e/o i conti correnti oggetto di lite i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB, in caso di difformità tra il TAEG / ISC contrattuale e quello calcolato, oltre che nel caso di mancata indicazione della formula per il calcolo della rata per i finanziamenti”.
3 Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
A) nel merito, rigettare l'appello proposto dalla e per l'effetto Parte_1 confermare integralmente la pronuncia di primo grado n. 193/2024 del Tribunale di Belluno, pronunciata in data 8.5.2024 e notificata dall'esponente in data
29.5.2024, perché si tratta di appello totalmente infondato.
In ogni caso, qualora la sentenza di primo grado dovesse essere riformata,
B) nel merito, rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. proposta dalla perché inammissibile prima che totalmente Parte_1 infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni svolte in atto;
perché sussiste la titolarità del credito azionato con il precetto notificato in data 25.5.2023 in capo a perché sussiste la legittimazione ad agire e ad incassare in Controparte_1 capo a perché il credito intimato e azionato non è Controparte_1 censurabile e perché non è mai stata svolta una censura a proposito di usura soggettiva, prima della terza memoria avversaria di primo grado, con la conseguente inammissibilità di un motivo di censura introdotto tardivamente e su cui non ha accettato il contraddittorio. Controparte_1
In via istruttoria, non ammettere la richiesta di consulenza tecnica di ufficio dell'opponente in mancanza dei relativi presupposti.
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari di lite anche del presente grado del giudizio.
a mezzo della propria mandataria Controparte_1 Controparte_2
dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a qualsiasi domanda
[...] nuova, anche istruttoria, dovesse essere formulata dalla controparte in questa sede e grado, in considerazione delle preclusioni maturate.
Ragioni della decisione
4 Con atto di citazione notificato il 13/6/23, conveniva in giudizio, Parte_1 avanti il Tribunale di Belluno, proponendo opposizione ex art. 615 CP_1 cpc avverso il precetto notificatole il 25/5/23 dalla convenuta, a mezzo del quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 8.288.494,17, oltre interessi e spese, sulla base del decreto ingiuntivo n. 14530/21 emesso dal Tribunale di
Milano in relazione al saldo derivante da 3 contratti di mutuo ipotecario, un contratto di swap e dal conto corrente intestato alla debitrice. A fondamento dell'opposizione, lamentava la carenza di legittimazione attiva di e la CP_1 richiesta di somme non dovute.
Si costituiva , quale mandataria di Controparte_2 CP_1 CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
Con sentenza n. 193 del 24/4/24, il Tribunale di Belluno rigettava l'opposizione sul presupposto della genericità delle doglianze.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, mentre Parte_1 [...]
, per costituitasi, resisteva al gravame. Controparte_2 Controparte_1
All'udienza del 16/9/25, udienza tenuta in modalità scritta, le parti, richiamate le conclusioni come sopra trascritte nonché le difese conclusive depositate nei termini assegnati, chiedevano la rimessione della causa in decisione e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha rigettato l'opposizione a precetto, precisando che era intervenuta, nelle more, la sentenza n. 597/2024 emessa il 18/1/2024 dal Tribunale di Milano con cui era stata rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14530/21, di talché potevano essere presi in considerazione solo i fatti estintivi, impeditivi e modificativi, avvenuti successivamente alla formazione del titolo, restando precluso l'esame degli aspetti riferiti alla entità del credito, alla legittimazione attiva in capo a
5 alla mancanza di prova della cessione del credito ed alla insussistenza CP_1 del credito azionato in via monitoria, già esaminati in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
con riferimento ai fatti successivi, ha ritenuto ammissibile la doglianza riguardante l'importo di € 3.000,00 per “compenso per attività prodromiche all'inizio dell'esecuzione”, rigettandone il fondamento principalmente per la genericità della formulazione.
I motivi, in forza dei quali lamenta l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata, riguardano i seguenti aspetti:
- il difetto di legittimazione di ad agire e ricevere pagamenti;
CP_1
- l'insussistenza del credito azionato;
- l'inesistenza del potere di agire in capo a CP_1
- la nullità del contratto di swap;
- l'insussistenza del credito di € 3.000,00;
- le ulteriori nullità dei rapporti sottostanti.
***
Con il primo motivo di impugnazione, afferma di aver svolto in Parte_1 primo grado le proprie doglianze sia in relazione all'avvenuta cessione di credito tra Banco BPM e e sia in relazione alla legittimazione di quest'ultima CP_1
a ricevere i pagamenti nonché ad agire in executivis, sostenendo che CP_1 pretendeva di avere il diritto di ottenere un pagamento che, al contrario, sarebbe spettato unicamente a Banco BPM.
Il motivo è inammissibile, prima che infondato.
Innanzitutto, non prende chiara posizione in relazione alla motivazione Pt_1 addotta dal primo giudice circa la maturata preclusione, “nell'ambito del presente giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., dell'esame dei motivi dedotti o deducibili in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ai quali vanno ricondotte le eccezioni dell'opponente relative alla carenza di
6 legittimazione attiva della convenuta opposta ed alla sussistenza/entità dei crediti azionati in via monitoria” (v. pag. 9 sentenza), limitandosi ad affermare l'inesistenza del titolo esecutivo.
Inoltre, la questione è anche infondata atteso che la legittimazione attiva di va riconosciuta in forza della seguente documentazione prodotta fin dal CP_1 primo grado:
- dichiarazione a firma di BPM circa la avvenuta cessione del credito verso
(PRATICA 00800161290 – NDG 002331237), incluso Parte_1 nell'operazione di cartolarizzazione ex art. 58 Tub a favore di CP_1
(v. doc. 30 primo grado;
CP_1
- sentenza n. 597/21 emessa dal Tribunale di Milano che, nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 14570/21, alla base del titolo esecutivo azionato in questa sede, ha affermato essere stata raggiunta la prova della cessione del credito, attraverso i plurimi elementi analizzati (cfr. pag.
7-8 sentenza n. 597/21 Trib. Milano);
- avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27/2/19, in cui si legge che BPM era incaricata dalla cessionaria alla CP_1 riscossione dei crediti (v. all.
1-D appellante);
- atto 22/3/23 rep. 20088 notaio di revoca del mandato a BPM Persona_1
e contestuale conferimento della procura a , Controparte_2 per il recupero e la riscossione dei crediti ceduti (v. all. A primo grado
. CP_1
Sostiene che, in forza dell'incarico ricevuto da in sede di Pt_1 CP_1 cessione, i debitori ceduti avrebbero dovuto pagare ogni somma dovuta allo stesso Banco BPM Spa, per cui non aveva “facoltà di procedere ad CP_1 azione forzata e ricevere il pagamento” con conseguente fondatezza della propria eccezione di difetto di legittimazione, tipica dell'opposizione a precetto
7 ex art. 615 co. 1 cpc, per inesistenza del titolo esecutivo ed erroneità della statuizione del Tribunale di Belluno (v. atto appello pag.7).
In realtà, a prescindere dalla considerazione che la categoria dell'inesistenza dell'atto presuppone che questo sia insanabilmente privo dei suoi elementi essenziali, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (o è tuttora) in esame (Cass. 2785/25; 3277/15).
Pertanto, considerato che il titolo esecutivo di formazione giudiziale di cui si discute è rappresentato dalla sentenza che, rigettando la relativa opposizione, ha confermato il decreto ingiuntivo n. 14530/21, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul predetto titolo che sia diretto ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che sono state dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (cfr. Cass. 3667/13).
Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello.
Con il secondo, terzo e quarto motivo di appello, sostiene la Parte_1 mancanza della prova del credito, la mancanza di legittimazione in capo a per il conferimento a BPM di uno specifico mandato alla riscossione CP_1 nonché la nullità del contratto di swap.
8 Si tratta di questioni ormai precluse in quanto attinenti alla sussistenza del credito portato dal titolo esecutivo in forza del quale è stato notificato l'atto di precetto, che possono essere fatte valere solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettandone la cognizione al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata
(od è tuttora) in esame (v. supra).
Con il quinto motivo di appello, si duole del fatto che il primo Parte_1 giudice ha rigettato l'opposizione in relazione alla somma di € 3.000,00, indicata come compenso per attività prodromiche all'inizio dell'esecuzione, nonostante non fosse dovuta e nemmeno documentata.
Il motivo deve essere accoglimento.
E' pur vero che spese successive all'emissione del titolo esecutivo, costituendo un accessorio di legge di quelle processuali, siccome consequenziali al titolo posto in executivis, rientrano nel medesimo titolo (su tutte, Cass. 9807/2015), tuttavia, devono avere una loro giustificazione, giustificazione che manca, nel caso di specie, in cui oltre al compenso per il precetto, è stato aggiunto il compenso per “attività prodromiche all'inizio dell'esecuzione (esame titoli esecutivi, comprese attività accessorie e procuratorie)”, non meglio precisate. E ha natura d'opposizione all'esecuzione la domanda con cui la parte sostiene che è superiore a quella da lei dovuta la somma di cui le viene intimato il pagamento e per la cui realizzazione coattiva la controparte minaccia di procedere all'esecuzione forzata. Ciò anche se l'eccesso della somma richiesta rispetto a quella dovuta riguarda le spese successive alla sentenza o gli onorari e diritti relativi agli atti, compiuti con il ministero di difensore, compresi tra la pubblicazione della sentenza costituente titolo esecutivo e la notificazione del precetto (Cass.15533/2000; 8394/23).
9 In ogni caso, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge l'intera intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito
(Cass.20238/24).
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello, deve ritenersi invalido ed inefficace il precetto, notificato da a per la somma di CP_1 Parte_1
€ 8.288.494,17, limitatamente alla somma di € 3.000,00, corrispondente al compenso per “attività prodromiche all'inizio dell'esecuzione (esame titoli esecutivi, comprese attività accessorie e procuratorie)”, non meglio precisate;
resta ferma la validità del precetto per l'intera altra somma residua (€
8.285.494,17).
Con il sesto e ultimo motivo di appello, riferisce di aver indicato, Parte_1 nel giudizio di merito, anche le seguenti ulteriori violazioni di legge: Per_ a) contratto di mutuo del 30.05.2002-Notaio nullità della clausola di determinazione degli interessi per mancanza del requisito di unicità e determinabilità del tasso di interesso e della sua metodologia di calcolo e mancata indicazione ISC;
b) contratti di mutuo del 31.03.2004 e del 29.03.2005: nullità della clausola di determinazione degli interessi per mancanza del requisito e determinabilità del tasso di interesse e della sua metodologia di calcolo e per mancata indicazione ISC, con conseguente applicazione dell'art. 1284 c.c, violazione delle norme a tutela della trasparenza delle operazioni finanziarie di cui alla circolare n. 229 21/04/1999 della Banca
d'Italia, della delibera CICR del 04/03/2003, art. 117 e ss. Tub;
10 c) anatocismo occulto nel contratto di mutuo per applicazione del regime composto;
d) mancato adeguamento alle disposizioni di legge ex art. 120 TUB;
e) violazione delle disposizioni della legge 106/96, sussistenza di usura oggettiva e soggettiva e nullità ex art. 1418 c.c., con richiesta di applicazione dell'art. 1815 c.c.;
f) nullità ex art. 1322 c.c., collegamento funzionale tra mutuo e derivato, valutazione della buona fede contrattuale e della meritevolezza complessiva dell'operazione;
g) nullità dei mutui per violazioni art. 38 tub.
L'articolata enunciazione di quanto sostenuto nel giudizio di merito è del tutto inammissibile come motivo di appello, trattandosi questioni attinenti alla sussistenza del credito portato dal titolo esecutivo in forza del quale è stato notificato l'atto di precetto ormai precluse nel giudizio di opposizione ex art. 615 cpc.
***
Per quanto sopra esposto, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, va accolta l'opposizione limitatamente alla somma di € 3.000,00, nei limiti del quale importo il precetto per € 8.288.494,17, fermo in ogni altra parte, deve ritenersi invalido ed inefficace.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese devono essere compensate in considerazione del rigetto o dell'inammissibilità della maggior parte delle doglianze su cui era fondata l'opposizione e della minima riduzione del credito indicato nel precetto (cfr. Cass. SU 32061/22, secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte sostanzialmente soccombente, ma può giustificarne soltanto la
11 compensazione totale o parziale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 193/2024, emessa in data 24/04/2024 dal Tribunale di
Belluno, dichiara invalido ed inefficace il precetto notificato, in data
25/5/23, da a limitatamente alla somma di € CP_1 Parte_1
3.000,00;
2. compensa le spese tra le parti.
Venezia, 30/9/25
Il Presidente relatore
Caterina Passarelli
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1133/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 02/07/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Diego Antonio Molfese, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione di primo grado;
appellante contro
e per essa Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.
[...] P.IVA_2
Vincenzo Mariconda, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura a margine della comparsa di costituzione in appello;
appellato
1
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 193 emessa il 24/4/24 dal Tribunale di Belluno (Giudice dott. Chiara Sandini).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello adita così GIUDICARE
In via preliminare
1) Previo decreto anche inaudita altera parte, concorrendo gravi motivi disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 193/2024 emessa dal
Tribunale di Belluno nella causa Rg, 575/2023 in ragione della carenza di legittimazione processuale e/o titolarità ed a riscuotere le somme da parte del creditore per i motivi dedotti in atto e per il grave ed irreparabile danno economico che subirebbe il debitore;
Nel merito 2) Previa completa riforma della sentenza 193/2024 del Tribunale di
Belluno, accogliere le domande formulate in primo grado e per l'effetto A)
Accertare la mancanza di prova della inclusione dei crediti inerenti al rapporto di mutuo del 31.3.2004 e 29.3.2005 tra i rapporti ceduti da Banco Bpm Spa a
Controparte_1
B) Accertare e dichiarare, in particolare, che il precetto è stato intimato per somme non dovute e di cui non è provata la cessione in capo alla parte appellata
( rilevando la mancanza di prova della legittimazione ad agire e/o CP_1 titolarità sostanziale della pretesa e a riscuotere delle parti opposte in forza dello stesso atto di cessione;
C) Accertare e dichiarare che non è dovuto l'importo di €
3.000,00 a titolo di compenso per attività prodromiche all'inizio dell'esecuzione
(esame titoli esecutivi comprese le attività accessorie e procuratorie) per i motivi esposti nel presente atto di appello;
3) Con vittoria di spese del presente giudizio
2 In via Istruttoria Ammettersi consulenza tecnico matematica contabile al fine di accertare il quantum dovuto dalla da porre in compensazione con le CP_3 somme ingiunte in seguito alla emendazione delle clausole nulle e/o al ricalcolo degli interessi dei contratti oggetto di causa secondo le indicazioni contenute nelle due perizie di parte, proponendo il seguente quesito con riserva di integrazione in caso di ammissione della CTU richiesta: “Per quanto concerne il finanziamento contestato: a) la presenza di pattuizioni usurarie, così come lamentate tenendo conto degli interessi spese e commissioni collegati all'erogazione del credito e, per il finanziamento Rep. 44.756 – Racc. 7.905, tenendo conto anche dei costi del collegato contratto IRS agli atti del giudizio;
b) la coincidenza o meno del TAEG / ISC indicato in contratto, rispetto a quello determinabile dalle condizioni contrattuali;
c) l'indicazione in contratto della formula per la determinazione delle rate del piano di ammortamento dei finanziamenti;
d) indichi il CTU quale sia la formula in concreto utilizzata dalla per la determinazione delle rate di ammortamento dei finanziamenti, e se CP_3 tale formula differisca o meno con quella che prevede un regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
All'esito delle verifiche che precedono, ricostruisca il CTU i rapporti di dare avere tra le parti, come segue: depurando il finanziamento, di ogni interesse, spesa o commissione collegata all'erogazione del credito in caso di superamento delle soglie usura al momento della loro pattuizione;
eliminando per i finanziamenti e/o i conti correnti oggetto di lite tutte le spese, commissioni e le altre condizioni di tenuta conto, non legittimamente pattuite;
applicando per i finanziamenti e/o i conti correnti oggetto di lite i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB, in caso di difformità tra il TAEG / ISC contrattuale e quello calcolato, oltre che nel caso di mancata indicazione della formula per il calcolo della rata per i finanziamenti”.
3 Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
A) nel merito, rigettare l'appello proposto dalla e per l'effetto Parte_1 confermare integralmente la pronuncia di primo grado n. 193/2024 del Tribunale di Belluno, pronunciata in data 8.5.2024 e notificata dall'esponente in data
29.5.2024, perché si tratta di appello totalmente infondato.
In ogni caso, qualora la sentenza di primo grado dovesse essere riformata,
B) nel merito, rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. proposta dalla perché inammissibile prima che totalmente Parte_1 infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni svolte in atto;
perché sussiste la titolarità del credito azionato con il precetto notificato in data 25.5.2023 in capo a perché sussiste la legittimazione ad agire e ad incassare in Controparte_1 capo a perché il credito intimato e azionato non è Controparte_1 censurabile e perché non è mai stata svolta una censura a proposito di usura soggettiva, prima della terza memoria avversaria di primo grado, con la conseguente inammissibilità di un motivo di censura introdotto tardivamente e su cui non ha accettato il contraddittorio. Controparte_1
In via istruttoria, non ammettere la richiesta di consulenza tecnica di ufficio dell'opponente in mancanza dei relativi presupposti.
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari di lite anche del presente grado del giudizio.
a mezzo della propria mandataria Controparte_1 Controparte_2
dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a qualsiasi domanda
[...] nuova, anche istruttoria, dovesse essere formulata dalla controparte in questa sede e grado, in considerazione delle preclusioni maturate.
Ragioni della decisione
4 Con atto di citazione notificato il 13/6/23, conveniva in giudizio, Parte_1 avanti il Tribunale di Belluno, proponendo opposizione ex art. 615 CP_1 cpc avverso il precetto notificatole il 25/5/23 dalla convenuta, a mezzo del quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 8.288.494,17, oltre interessi e spese, sulla base del decreto ingiuntivo n. 14530/21 emesso dal Tribunale di
Milano in relazione al saldo derivante da 3 contratti di mutuo ipotecario, un contratto di swap e dal conto corrente intestato alla debitrice. A fondamento dell'opposizione, lamentava la carenza di legittimazione attiva di e la CP_1 richiesta di somme non dovute.
Si costituiva , quale mandataria di Controparte_2 CP_1 CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
Con sentenza n. 193 del 24/4/24, il Tribunale di Belluno rigettava l'opposizione sul presupposto della genericità delle doglianze.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, mentre Parte_1 [...]
, per costituitasi, resisteva al gravame. Controparte_2 Controparte_1
All'udienza del 16/9/25, udienza tenuta in modalità scritta, le parti, richiamate le conclusioni come sopra trascritte nonché le difese conclusive depositate nei termini assegnati, chiedevano la rimessione della causa in decisione e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha rigettato l'opposizione a precetto, precisando che era intervenuta, nelle more, la sentenza n. 597/2024 emessa il 18/1/2024 dal Tribunale di Milano con cui era stata rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14530/21, di talché potevano essere presi in considerazione solo i fatti estintivi, impeditivi e modificativi, avvenuti successivamente alla formazione del titolo, restando precluso l'esame degli aspetti riferiti alla entità del credito, alla legittimazione attiva in capo a
5 alla mancanza di prova della cessione del credito ed alla insussistenza CP_1 del credito azionato in via monitoria, già esaminati in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
con riferimento ai fatti successivi, ha ritenuto ammissibile la doglianza riguardante l'importo di € 3.000,00 per “compenso per attività prodromiche all'inizio dell'esecuzione”, rigettandone il fondamento principalmente per la genericità della formulazione.
I motivi, in forza dei quali lamenta l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata, riguardano i seguenti aspetti:
- il difetto di legittimazione di ad agire e ricevere pagamenti;
CP_1
- l'insussistenza del credito azionato;
- l'inesistenza del potere di agire in capo a CP_1
- la nullità del contratto di swap;
- l'insussistenza del credito di € 3.000,00;
- le ulteriori nullità dei rapporti sottostanti.
***
Con il primo motivo di impugnazione, afferma di aver svolto in Parte_1 primo grado le proprie doglianze sia in relazione all'avvenuta cessione di credito tra Banco BPM e e sia in relazione alla legittimazione di quest'ultima CP_1
a ricevere i pagamenti nonché ad agire in executivis, sostenendo che CP_1 pretendeva di avere il diritto di ottenere un pagamento che, al contrario, sarebbe spettato unicamente a Banco BPM.
Il motivo è inammissibile, prima che infondato.
Innanzitutto, non prende chiara posizione in relazione alla motivazione Pt_1 addotta dal primo giudice circa la maturata preclusione, “nell'ambito del presente giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., dell'esame dei motivi dedotti o deducibili in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ai quali vanno ricondotte le eccezioni dell'opponente relative alla carenza di
6 legittimazione attiva della convenuta opposta ed alla sussistenza/entità dei crediti azionati in via monitoria” (v. pag. 9 sentenza), limitandosi ad affermare l'inesistenza del titolo esecutivo.
Inoltre, la questione è anche infondata atteso che la legittimazione attiva di va riconosciuta in forza della seguente documentazione prodotta fin dal CP_1 primo grado:
- dichiarazione a firma di BPM circa la avvenuta cessione del credito verso
(PRATICA 00800161290 – NDG 002331237), incluso Parte_1 nell'operazione di cartolarizzazione ex art. 58 Tub a favore di CP_1
(v. doc. 30 primo grado;
CP_1
- sentenza n. 597/21 emessa dal Tribunale di Milano che, nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 14570/21, alla base del titolo esecutivo azionato in questa sede, ha affermato essere stata raggiunta la prova della cessione del credito, attraverso i plurimi elementi analizzati (cfr. pag.
7-8 sentenza n. 597/21 Trib. Milano);
- avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27/2/19, in cui si legge che BPM era incaricata dalla cessionaria alla CP_1 riscossione dei crediti (v. all.
1-D appellante);
- atto 22/3/23 rep. 20088 notaio di revoca del mandato a BPM Persona_1
e contestuale conferimento della procura a , Controparte_2 per il recupero e la riscossione dei crediti ceduti (v. all. A primo grado
. CP_1
Sostiene che, in forza dell'incarico ricevuto da in sede di Pt_1 CP_1 cessione, i debitori ceduti avrebbero dovuto pagare ogni somma dovuta allo stesso Banco BPM Spa, per cui non aveva “facoltà di procedere ad CP_1 azione forzata e ricevere il pagamento” con conseguente fondatezza della propria eccezione di difetto di legittimazione, tipica dell'opposizione a precetto
7 ex art. 615 co. 1 cpc, per inesistenza del titolo esecutivo ed erroneità della statuizione del Tribunale di Belluno (v. atto appello pag.7).
In realtà, a prescindere dalla considerazione che la categoria dell'inesistenza dell'atto presuppone che questo sia insanabilmente privo dei suoi elementi essenziali, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (o è tuttora) in esame (Cass. 2785/25; 3277/15).
Pertanto, considerato che il titolo esecutivo di formazione giudiziale di cui si discute è rappresentato dalla sentenza che, rigettando la relativa opposizione, ha confermato il decreto ingiuntivo n. 14530/21, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul predetto titolo che sia diretto ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che sono state dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (cfr. Cass. 3667/13).
Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello.
Con il secondo, terzo e quarto motivo di appello, sostiene la Parte_1 mancanza della prova del credito, la mancanza di legittimazione in capo a per il conferimento a BPM di uno specifico mandato alla riscossione CP_1 nonché la nullità del contratto di swap.
8 Si tratta di questioni ormai precluse in quanto attinenti alla sussistenza del credito portato dal titolo esecutivo in forza del quale è stato notificato l'atto di precetto, che possono essere fatte valere solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettandone la cognizione al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata
(od è tuttora) in esame (v. supra).
Con il quinto motivo di appello, si duole del fatto che il primo Parte_1 giudice ha rigettato l'opposizione in relazione alla somma di € 3.000,00, indicata come compenso per attività prodromiche all'inizio dell'esecuzione, nonostante non fosse dovuta e nemmeno documentata.
Il motivo deve essere accoglimento.
E' pur vero che spese successive all'emissione del titolo esecutivo, costituendo un accessorio di legge di quelle processuali, siccome consequenziali al titolo posto in executivis, rientrano nel medesimo titolo (su tutte, Cass. 9807/2015), tuttavia, devono avere una loro giustificazione, giustificazione che manca, nel caso di specie, in cui oltre al compenso per il precetto, è stato aggiunto il compenso per “attività prodromiche all'inizio dell'esecuzione (esame titoli esecutivi, comprese attività accessorie e procuratorie)”, non meglio precisate. E ha natura d'opposizione all'esecuzione la domanda con cui la parte sostiene che è superiore a quella da lei dovuta la somma di cui le viene intimato il pagamento e per la cui realizzazione coattiva la controparte minaccia di procedere all'esecuzione forzata. Ciò anche se l'eccesso della somma richiesta rispetto a quella dovuta riguarda le spese successive alla sentenza o gli onorari e diritti relativi agli atti, compiuti con il ministero di difensore, compresi tra la pubblicazione della sentenza costituente titolo esecutivo e la notificazione del precetto (Cass.15533/2000; 8394/23).
9 In ogni caso, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge l'intera intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito
(Cass.20238/24).
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello, deve ritenersi invalido ed inefficace il precetto, notificato da a per la somma di CP_1 Parte_1
€ 8.288.494,17, limitatamente alla somma di € 3.000,00, corrispondente al compenso per “attività prodromiche all'inizio dell'esecuzione (esame titoli esecutivi, comprese attività accessorie e procuratorie)”, non meglio precisate;
resta ferma la validità del precetto per l'intera altra somma residua (€
8.285.494,17).
Con il sesto e ultimo motivo di appello, riferisce di aver indicato, Parte_1 nel giudizio di merito, anche le seguenti ulteriori violazioni di legge: Per_ a) contratto di mutuo del 30.05.2002-Notaio nullità della clausola di determinazione degli interessi per mancanza del requisito di unicità e determinabilità del tasso di interesso e della sua metodologia di calcolo e mancata indicazione ISC;
b) contratti di mutuo del 31.03.2004 e del 29.03.2005: nullità della clausola di determinazione degli interessi per mancanza del requisito e determinabilità del tasso di interesse e della sua metodologia di calcolo e per mancata indicazione ISC, con conseguente applicazione dell'art. 1284 c.c, violazione delle norme a tutela della trasparenza delle operazioni finanziarie di cui alla circolare n. 229 21/04/1999 della Banca
d'Italia, della delibera CICR del 04/03/2003, art. 117 e ss. Tub;
10 c) anatocismo occulto nel contratto di mutuo per applicazione del regime composto;
d) mancato adeguamento alle disposizioni di legge ex art. 120 TUB;
e) violazione delle disposizioni della legge 106/96, sussistenza di usura oggettiva e soggettiva e nullità ex art. 1418 c.c., con richiesta di applicazione dell'art. 1815 c.c.;
f) nullità ex art. 1322 c.c., collegamento funzionale tra mutuo e derivato, valutazione della buona fede contrattuale e della meritevolezza complessiva dell'operazione;
g) nullità dei mutui per violazioni art. 38 tub.
L'articolata enunciazione di quanto sostenuto nel giudizio di merito è del tutto inammissibile come motivo di appello, trattandosi questioni attinenti alla sussistenza del credito portato dal titolo esecutivo in forza del quale è stato notificato l'atto di precetto ormai precluse nel giudizio di opposizione ex art. 615 cpc.
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Per quanto sopra esposto, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, va accolta l'opposizione limitatamente alla somma di € 3.000,00, nei limiti del quale importo il precetto per € 8.288.494,17, fermo in ogni altra parte, deve ritenersi invalido ed inefficace.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese devono essere compensate in considerazione del rigetto o dell'inammissibilità della maggior parte delle doglianze su cui era fondata l'opposizione e della minima riduzione del credito indicato nel precetto (cfr. Cass. SU 32061/22, secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte sostanzialmente soccombente, ma può giustificarne soltanto la
11 compensazione totale o parziale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 193/2024, emessa in data 24/04/2024 dal Tribunale di
Belluno, dichiara invalido ed inefficace il precetto notificato, in data
25/5/23, da a limitatamente alla somma di € CP_1 Parte_1
3.000,00;
2. compensa le spese tra le parti.
Venezia, 30/9/25
Il Presidente relatore
Caterina Passarelli
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