TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4783/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11/04/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
entrambi con l'Avv. Barbara Corbella presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Roma il 07/05/2004
(anno 2004 atto n. 393 reg. - parte II serie A01)
pagina 1 di 4 X separati con accordo di negoziazione assistita in data 18/12/2018 e provvedimento del PM del
07/01/2019
con i seguenti figli:
• nata a [...] il [...], cittadina Parte_3 italiana
• , nato a [...] il [...], cittadino Parte_4 italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/04/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Parte_3 Parte_4 continueranno a vivere prevalentemente con la madre nella casa familiare di Milano, via Botticelli 32 e saranno liberi di gestire ed organizzare le loro frequentazioni con il padre.
2) La casa familiare sita a Milano, via Botticelli 32, di proprietà del IG. , viene assegnata Parte_2 alla IG.ra che potrà continuare ad abitarvi per un periodo non inferiore a 15 anni decorrenti Pt_1 dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
3) Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma Parte_2 Pt_1 di €. 2.000,00 (€. 1.000,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla IG.ra Pt_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
4) Il IG. terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Parte_2
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo pagina 2 di 4 scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
5) All'atto della vendita della casa familiare di Milano, via Botticelli 32 (che potrà avvenire successivamente al rilascio della stessa da parte della IG.ra , il IG. si impegna sin Pt_1 Parte_2
d'ora a riconoscere ai figli, in egual misura tra loro, l'eventuale plusvalenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto, come risultanti dai rogiti notarili.
6) Il IG. si impegna a sostenere direttamente le spese delle utenze domestiche e di ogni altra Parte_2 spesa, sia ordinaria che straordinaria, relative all'abitazione di via Botticelli 32 per tutto il periodo in cui la IG.ra vi abiterà con i figli;
successivamente al raggiungimento dell'indipendenza Pt_1 economica dei figli, e fino al momento del rilascio dell'abitazione da parte della IG.ra il IG. Pt_1
continuerà a farsi carico delle sole spese condominiali straordinarie. Parte_2
7) Le parti convengono che il canone di locazione riscosso relativamente all'appartamento cointestato sito in Roma, via Cortina d'Ampezzo 156, sarà diviso in parti uguali. La IG.ra si impegna sin Pt_1
d'ora a curarne i lavori di manutenzione straordinaria che dovranno essere effettuati, i cui costi saranno divisi al 50% tra le parti.
8) I IGg. e si impegnano a mantenere in essere e ad alimentare il conto corrente Parte_2 Pt_1
[...] cointestato, destinato esclusivamente alle spese per l'istruzione dei figli e , sino alla loro indipendenza economica. Parte_3 Parte_4
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della pagina 3 di 4 documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1 Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma il 07/05/2004 tra e . Parte_1 Parte_2
1 Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2 Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3 Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4 Nulla sulle spese.
5 Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
pagina 4 di 4