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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/11/2025, n. 4256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4256 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 3470/2025 R.G., avente ad oggetto: retribuzione
PROMOSSA DA
, COD FISC. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv.to/ degli Avv.ti LI VOLSI SANTO , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Controparte_1 P.IVA_1 Patrocinio dell'Avv.to LAURICELLA LUIGIA TIZIANA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contr Parte ricorrente ha adito questo ufficio, affermandosi creditrice nei confronti di delle retribuzioni di novembre, dicembre, 13 mensilità 2024, nonché di quelle di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2025, oltre l'indennità sostitutiva del preavviso
(essendosi dimessa per giusta causa) e il t.f.r.. TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
La parte convenuta si è costituita allegando e documentando il pagamento degli emolumenti richiesti per il 2024.
Per il 2025, ha prodotto buste paga, non fornendo né eccependo il pagamento di quanto dovuto, osservando che il t.f.r. risultava già pagato, a seguito di separato procedimento monitorio.
Alla pregressa udienza, con ordinanza del 17.10.2025, questo ufficio invitava parte convenuta a documentare eventuali ulteriori pagamenti, con riguardo all'anno 2025, ed a prendere posizione sulla quantificazione operata dal Procuratore della parte ricorrente sulla base delle medesime buste paga prodotte dall'ODA.
In particolare, veniva così disposto: “Il Giudice…invita l'ODA a prendere posizione sulla quantificazione dei crediti residui relativi al 2025, quantificati, dal Procuratore
Contr della parte ricorrente, sulla base delle buste paga in atti prodotte da in euro
26.040,70 al lordo delle ritenute, come somme ancora non pagate in favore della parte ricorrente;
ovvero invita l'ODA a documentare anche i predetti pagamenti, con termine per la produzione fino a 10 gg. prima l'udienza di seguito indicata;
rinvia per la decisione all'udienza del 26.11.2025…”.
Nessuna contestazione è pervenuta dall'ODA così come non risulta agli atti alcuna documentazione o prova di pagamento.
L'ODA non ha depositato neppure note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. nel termine assegnato per l'udienza del 26.11.2025, come sostituita ex art. 127 ter c.p.c.
Risultano depositate alle ore 9,55 del 27.11.2025 note sostitutive, oltre i termini previsti, le quali non possono essere tenute in considerazione, in quanto tardive.
Contr Dalle stesse, peraltro, non emerge alcuna prova di pagamento, essendosi l' limitata a dedurre “L'Avvocato Lauricella insiste in atti evidenziando i pagamenti eseguiti per
l'anno 2024 e già in atti e chiede breve rinvio per un tentativo di conciliazione”.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
Trattasi di richiesta di rinvio che non può essere accolta, in quanto all'evidenza dilatoria e proposta al di fuori del contraddittorio, oltre i termini previsti, essendo stata depositata addirittura il giorno dopo l'udienza, quando il procedimento era in fase di riserva per la decisione.
Il tentativo di conciliazione risulta peraltro già esperito all'udienza del 17.10.2025.
Ciò posto, nel merito, va osservato quanto segue.
Va, preliminarmente, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alle retribuzioni richieste per l'anno 2024 (novembre, dicembre, tredicesima mensilità), di cui risulta prova del pagamento, sebbene esso sia successivo al deposito e alla stessa notifica del ricorso (quest'ultima risulta perfezionata il 24.4.2025 alle ore 18.11, come comprova la ricevuta di avvenuta consegna in atti;
i pagamenti parziali, relativi al 2024, sono stati eseguiti tra il 24.4.2025, dalle ore 18,42 in poi, e il 28.4.2025, come risulta dalle distinte prodotte dalla resistente).
Per quanto riguarda le retribuzioni da gennaio ad aprile del 2025 e l'indennità di preavviso (riconosciuta in seno alla busta paga dell'aprile 2025), non vi è prova del pagamento, mentre è pacifico che il t.f.r. sia stato pagato.
La quantificazione a lordo degli emolumenti spettanti, in quanto ancora non pagati e riconosciuti dalla parte convenuta, per come effettuata dal difensore della parte ricorrente, a seguito della disamina delle buste paga prodotte dalla convenuta, non è stata contestata ed appare effettivamente corretta, tenendo conto degli importi risultanti dalla documentazione in atti.
La circostanza che la parte ricorrente, in sede di ricorso, abbia indicato una minore somma non è preclusiva dell'accertamento del maggiore importo dovuto, dato che la quantificazione è stata possibile solo a seguito del deposito delle buste paga (di cui la parte allegava l'omessa consegna a decorrere dal periodo di ottobre 2024, fatto pacifico)
e che, in sede di conclusioni, la parte ha chiaramente specificato che l'importo richiesto era solo indicativo, avendo cura di domandare la condanna anche di “quell'altra
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 1284 commi 1 e 4 del cod. civ..”.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo ai crediti richiesti per l'anno 2024, pagati dopo la notifica del ricorso, mentre per i rimanenti, per come riconosciuti dalla stessa parte convenuta, va disposta condanna in favore della parte ricorrente.
Il ricorso va dunque accolto nei termini spiegati.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
DICHIARA la parziale cessazione della materia del contendere;
CONDANNA, per il resto, , COD FISC. Controparte_1
, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo lordo di €.26.040,7 P.IVA_1
oltre gli accessori di legge, dal dovuto e fino al soddisfo;
CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese processuali, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in €.4216 per compensi, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge, disponendone la distrazione a favore del
Procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. Avv.to S. LI VOLSI.
Così depositato, in Catania, lì 27/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 3470/2025 R.G., avente ad oggetto: retribuzione
PROMOSSA DA
, COD FISC. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv.to/ degli Avv.ti LI VOLSI SANTO , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Controparte_1 P.IVA_1 Patrocinio dell'Avv.to LAURICELLA LUIGIA TIZIANA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
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Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contr Parte ricorrente ha adito questo ufficio, affermandosi creditrice nei confronti di delle retribuzioni di novembre, dicembre, 13 mensilità 2024, nonché di quelle di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2025, oltre l'indennità sostitutiva del preavviso
(essendosi dimessa per giusta causa) e il t.f.r.. TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
La parte convenuta si è costituita allegando e documentando il pagamento degli emolumenti richiesti per il 2024.
Per il 2025, ha prodotto buste paga, non fornendo né eccependo il pagamento di quanto dovuto, osservando che il t.f.r. risultava già pagato, a seguito di separato procedimento monitorio.
Alla pregressa udienza, con ordinanza del 17.10.2025, questo ufficio invitava parte convenuta a documentare eventuali ulteriori pagamenti, con riguardo all'anno 2025, ed a prendere posizione sulla quantificazione operata dal Procuratore della parte ricorrente sulla base delle medesime buste paga prodotte dall'ODA.
In particolare, veniva così disposto: “Il Giudice…invita l'ODA a prendere posizione sulla quantificazione dei crediti residui relativi al 2025, quantificati, dal Procuratore
Contr della parte ricorrente, sulla base delle buste paga in atti prodotte da in euro
26.040,70 al lordo delle ritenute, come somme ancora non pagate in favore della parte ricorrente;
ovvero invita l'ODA a documentare anche i predetti pagamenti, con termine per la produzione fino a 10 gg. prima l'udienza di seguito indicata;
rinvia per la decisione all'udienza del 26.11.2025…”.
Nessuna contestazione è pervenuta dall'ODA così come non risulta agli atti alcuna documentazione o prova di pagamento.
L'ODA non ha depositato neppure note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. nel termine assegnato per l'udienza del 26.11.2025, come sostituita ex art. 127 ter c.p.c.
Risultano depositate alle ore 9,55 del 27.11.2025 note sostitutive, oltre i termini previsti, le quali non possono essere tenute in considerazione, in quanto tardive.
Contr Dalle stesse, peraltro, non emerge alcuna prova di pagamento, essendosi l' limitata a dedurre “L'Avvocato Lauricella insiste in atti evidenziando i pagamenti eseguiti per
l'anno 2024 e già in atti e chiede breve rinvio per un tentativo di conciliazione”.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
Trattasi di richiesta di rinvio che non può essere accolta, in quanto all'evidenza dilatoria e proposta al di fuori del contraddittorio, oltre i termini previsti, essendo stata depositata addirittura il giorno dopo l'udienza, quando il procedimento era in fase di riserva per la decisione.
Il tentativo di conciliazione risulta peraltro già esperito all'udienza del 17.10.2025.
Ciò posto, nel merito, va osservato quanto segue.
Va, preliminarmente, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alle retribuzioni richieste per l'anno 2024 (novembre, dicembre, tredicesima mensilità), di cui risulta prova del pagamento, sebbene esso sia successivo al deposito e alla stessa notifica del ricorso (quest'ultima risulta perfezionata il 24.4.2025 alle ore 18.11, come comprova la ricevuta di avvenuta consegna in atti;
i pagamenti parziali, relativi al 2024, sono stati eseguiti tra il 24.4.2025, dalle ore 18,42 in poi, e il 28.4.2025, come risulta dalle distinte prodotte dalla resistente).
Per quanto riguarda le retribuzioni da gennaio ad aprile del 2025 e l'indennità di preavviso (riconosciuta in seno alla busta paga dell'aprile 2025), non vi è prova del pagamento, mentre è pacifico che il t.f.r. sia stato pagato.
La quantificazione a lordo degli emolumenti spettanti, in quanto ancora non pagati e riconosciuti dalla parte convenuta, per come effettuata dal difensore della parte ricorrente, a seguito della disamina delle buste paga prodotte dalla convenuta, non è stata contestata ed appare effettivamente corretta, tenendo conto degli importi risultanti dalla documentazione in atti.
La circostanza che la parte ricorrente, in sede di ricorso, abbia indicato una minore somma non è preclusiva dell'accertamento del maggiore importo dovuto, dato che la quantificazione è stata possibile solo a seguito del deposito delle buste paga (di cui la parte allegava l'omessa consegna a decorrere dal periodo di ottobre 2024, fatto pacifico)
e che, in sede di conclusioni, la parte ha chiaramente specificato che l'importo richiesto era solo indicativo, avendo cura di domandare la condanna anche di “quell'altra
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 1284 commi 1 e 4 del cod. civ..”.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo ai crediti richiesti per l'anno 2024, pagati dopo la notifica del ricorso, mentre per i rimanenti, per come riconosciuti dalla stessa parte convenuta, va disposta condanna in favore della parte ricorrente.
Il ricorso va dunque accolto nei termini spiegati.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
DICHIARA la parziale cessazione della materia del contendere;
CONDANNA, per il resto, , COD FISC. Controparte_1
, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo lordo di €.26.040,7 P.IVA_1
oltre gli accessori di legge, dal dovuto e fino al soddisfo;
CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese processuali, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in €.4216 per compensi, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge, disponendone la distrazione a favore del
Procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. Avv.to S. LI VOLSI.
Così depositato, in Catania, lì 27/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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