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Articolo 3 della Legge 14 agosto 1974, n. 378
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Legge 14 agosto 1974, n. 378
Articolo 3 della Legge 14 agosto 1974, n. 378
Versione
27 agosto 1974
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 27 agosto 1974
Vedi fonte istituzionale
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