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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 397/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario DR CA, all'esito di udienza tenutasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 397/2025 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
( , in persona del Parte_2 P.IVA_1
liquidatore e legale rappresentante , con il patrocinio dell'avv. Giovanni Di Parte_3
GI
RICORRENTI contro
( ), con i funzionari dott. Controparte_1 P.IVA_2
, dott.ssa , dott.ssa Angela Davide Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D. Lgs.
150/2011.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA
- Con ricorso depositato in data 9/01/2025 alla Sezione Lavoro del Tribunale di Modena e poi assegnato alla Sezione II Civile, e Parte_1 Parte_2
, in persona del liquidatore e legale rappresentante ,
[...] Parte_3
proponevano opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2024/CONT/276/24, con cui l' di ingiungeva loro (a quale Controparte_1 CP_1 Parte_1
pagina 1 di 4 legale rappresentante della in carica al momento dell'illecito Parte_2 Parte_2
e alla società quale obbligata in solido) il pagamento della complessiva somma di € 8.894,88, a titolo di sanzione amministrativa e spese, per contestate irregolarità in relazione alla posizione del lavoratore (lett. a, b), nonché per non avere comunicato all' , nei termini Persona_1 CP_4
previsti dall'art. 28 DPR n. 1124/1965, le autoliquidazioni 2022/2023 relative alle PAT n. 22854926 e n. 22899274 (lett. c).
- Le violazioni furono accertate da funzionari dell' di a conclusione di un accertamento CP_1
ispettivo avviato il 5/04/2023 nei confronti della presso la Parte_2
sede operativa a NE (MO), a seguito di un sinistro stradale avvenuto in data 2/02/2023 a
Maranello (MO), in cui era rimasto coinvolto un autocarro di proprietà della Parte_2 condotto da .
[...] Persona_1
Dalle dichiarazioni acquisite dai Carabinieri intervenuti in loco era emerso che Persona_1
al momento del sinistro stava prestando attività lavorativa per la
[...] Parte_2
[...]
A conclusione degli accertamenti effettuati, fu elevato verbale unico n. 2023-209379-PCON-1 del
4/09/2023, con il quale si contestava agli odierni ricorrenti di avere occupato "in nero" il lavoratore per una giornata lavorativa (il 2/02/2023) "in totale carenza previdenziale/ Persona_1 assicurativa ovvero in difetto di comunicazione antecedente all'inizio della prestazione CP_6
lavorativa" (verbale, doc. 3 ). Nel corso dell'accertamento era altresì emerso che la
[...]
non aveva comunicato all' , nei termini previsti dall'art. 28 DPR n. Parte_2 CP_4
1124/1965, le autoliquidazioni 2022/2023 relative alle PAT n. 22854926 e n. 22899274, aperte a nome della società.
- Gli opponenti eccepivano l'illegittimità dell'ordinanza impugnata e ne chiedevano l'annullamento, deducendo, in primis, l'incompetenza territoriale dell' di alla emissione del CP_1 provvedimento sanzionatorio, posto che la ha sede legale a Parte_2
Villa di Briano (CE) e una sede secondaria a Reggio Emilia, con conseguente competenza territoriale all'irrogazione della sanzione pecuniaria dell' di Caserta ovvero dell di Reggio
Emilia. Eccepivano inoltre che nel caso di specie non fosse configurabile la violazione di cui al punto a), per l'impiego del lavoratore "in nero" il giorno 2/02/2023, posto che la società Per_1
aveva comunicato con modello UNIURG l'assunzione del lavoratore e la giornata di lavoro era stata regolarmente remunerata e sottoposta a contribuzione e . Con riferimento, poi, alla CP_4
pagina 2 di 4 violazione di cui al punto b) (omessa denuncia di infortunio all' ), eccepivano che nessun CP_4
infortunio era stato loro comunicato dal lavoratore;
infine, con riferimento alla violazione di cui al punto c), in relazione alle due PAT ivi menzionate, eccepivano di avere regolarmente inviato all' le autoliquidazioni relative all'anno 2023 e allegavano a riprova il doc. 6. CP_4
- Si costituiva l' di contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
- La causa, istruita con l'escussione del lavoratore , è discussa e decisa all'udienza del Per_1
22/12/2025 a trattazione scritta;
solo la difesa dell ha depositato note scritte sostitutive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può trovare accoglimento.
In ordine all'eccezione di incompetenza territoriale dell' di – primo motivo di CP_1 opposizione - si rileva che per principio generale la competenza dell'autorità amministrativa all'irrogazione della sanzione pecuniaria (e conseguentemente del giudice a conoscere dell'opposizione al provvedimento sanzionatorio) è determinata sulla base del criterio del luogo in cui l'infrazione è stata commessa.
Orbene, nel caso di specie, l'accertamento ispettivo è stato avviato a seguito di un sinistro stradale avvenuto a Maranello (MO), in cui era rimasto coinvolto un autocarro di proprietà della
[...]
e il primo accesso ispettivo è stato eseguito a NE (MO), in Via Parte_2
Casali 30/32, presso il deposito logistico dei veicoli della società, dove il lavoratore si Parte_4
recava a prendere l'autocarro per iniziare il trasporto quando lavorava per conto della
[...]
come dichiarato dal lavoratore in sede ispettiva («[…] venivo chiamato Parte_2
dalla segretaria che opera presso gli uffici di RL di NE (MO), in via Casali. In CP_3
questa località vi è il deposito dei mezzi […] Ho sempre utilizzato i mezzi della ditta che prendevo presso l'area di deposito che è sita in località RL di NE, in via Casali nell'ex area Morotti
SpA […] L'unità locale di Casalgrande (RE) è stata dismessa, almeno per quanto è di mia conoscenza» doc. 6 ).
L'eccezione è pertanto infondata e non può essere accolta.
Nel merito, ritiene questo giudice che le violazioni ed irregolarità contestate ad Parte_1
e alla , quale obbligata in solido, abbiano
[...] Parte_2
trovato fondamento nella documentazione prodotta in atti e nell'istruttoria espletata.
Con riferimento alla violazione di cui al punto a), per l'impiego del lavoratore "in nero" il Per_1 giorno 2/02/2023, risulta in atti che la società ricorrente ha proceduto all'invio del modello UNIURG
pagina 3 di 4 alle ore 16.35 del giorno 2/02/2023, ossia dopo il verificarsi del sinistro (avvenuto alle ore 12,30), quando invece il lavoratore ha dichiarato in sede ispettiva di essere stato contattato dalla società ricorrente il giorno precedente il 2 febbraio 2023 e di avere iniziato a lavorare alle ore 7,00 del
2/02/2023 (circostanze confermate dal lavoratore in sede di escussione testimoniale all'ud. del
29/09/2025) così che è incontestabile l'impiego del lavoratore "in nero", senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Del pari, è circostanza pacifica che il lavoratore è rimasto coinvolto in un sinistro in cui ha riportato lesioni nel corso della giornata lavorativa del 2/02/2023 e che la società ne è stata informata il giorno stesso. Irrilevante è, a riguardo, la produzione dei docc. 5a e 5b di parte opponente, con conseguente infondatezza dell'eccezione relativa alla violazione di cui al punto b).
Da respingere anche l'obiezione alla violazione di cui al punto c), in relazione alle PAT n. 22854926 e n. 22899274, per non avere comunicato all' le autoliquidazioni 2022/2023 nei termini previsti CP_4
dall'art. 28 DPR n. 1124/1965: il doc. n. 6 prodotto da parte opponente è la dichiarazione relativa all'anno 2023/2024, comunicata il 26/02/2024, pertanto irrilevante e non pertinente rispetto alla violazione contestata.
Nessuna specifica contestazione sul quantum della sanzione comminata è stata sollevata da parte opponente, che non ha formulato domanda di riduzione della sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, visti gli artt. 22 L. 689/1981, 6 D. Lgs. 150/2011 e 429 c.p.c., definitivamente decidendo nella causa in oggetto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2024/CONT/276/24 e, per l'effetto, conferma il provvedimento opposto;
- spese processuali compensate.
Sentenza resa all'esito di udienza tenutasi a trattazione scritta.
Modena, 29 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
DR CA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario DR CA, all'esito di udienza tenutasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 397/2025 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
( , in persona del Parte_2 P.IVA_1
liquidatore e legale rappresentante , con il patrocinio dell'avv. Giovanni Di Parte_3
GI
RICORRENTI contro
( ), con i funzionari dott. Controparte_1 P.IVA_2
, dott.ssa , dott.ssa Angela Davide Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D. Lgs.
150/2011.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA
- Con ricorso depositato in data 9/01/2025 alla Sezione Lavoro del Tribunale di Modena e poi assegnato alla Sezione II Civile, e Parte_1 Parte_2
, in persona del liquidatore e legale rappresentante ,
[...] Parte_3
proponevano opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2024/CONT/276/24, con cui l' di ingiungeva loro (a quale Controparte_1 CP_1 Parte_1
pagina 1 di 4 legale rappresentante della in carica al momento dell'illecito Parte_2 Parte_2
e alla società quale obbligata in solido) il pagamento della complessiva somma di € 8.894,88, a titolo di sanzione amministrativa e spese, per contestate irregolarità in relazione alla posizione del lavoratore (lett. a, b), nonché per non avere comunicato all' , nei termini Persona_1 CP_4
previsti dall'art. 28 DPR n. 1124/1965, le autoliquidazioni 2022/2023 relative alle PAT n. 22854926 e n. 22899274 (lett. c).
- Le violazioni furono accertate da funzionari dell' di a conclusione di un accertamento CP_1
ispettivo avviato il 5/04/2023 nei confronti della presso la Parte_2
sede operativa a NE (MO), a seguito di un sinistro stradale avvenuto in data 2/02/2023 a
Maranello (MO), in cui era rimasto coinvolto un autocarro di proprietà della Parte_2 condotto da .
[...] Persona_1
Dalle dichiarazioni acquisite dai Carabinieri intervenuti in loco era emerso che Persona_1
al momento del sinistro stava prestando attività lavorativa per la
[...] Parte_2
[...]
A conclusione degli accertamenti effettuati, fu elevato verbale unico n. 2023-209379-PCON-1 del
4/09/2023, con il quale si contestava agli odierni ricorrenti di avere occupato "in nero" il lavoratore per una giornata lavorativa (il 2/02/2023) "in totale carenza previdenziale/ Persona_1 assicurativa ovvero in difetto di comunicazione antecedente all'inizio della prestazione CP_6
lavorativa" (verbale, doc. 3 ). Nel corso dell'accertamento era altresì emerso che la
[...]
non aveva comunicato all' , nei termini previsti dall'art. 28 DPR n. Parte_2 CP_4
1124/1965, le autoliquidazioni 2022/2023 relative alle PAT n. 22854926 e n. 22899274, aperte a nome della società.
- Gli opponenti eccepivano l'illegittimità dell'ordinanza impugnata e ne chiedevano l'annullamento, deducendo, in primis, l'incompetenza territoriale dell' di alla emissione del CP_1 provvedimento sanzionatorio, posto che la ha sede legale a Parte_2
Villa di Briano (CE) e una sede secondaria a Reggio Emilia, con conseguente competenza territoriale all'irrogazione della sanzione pecuniaria dell' di Caserta ovvero dell di Reggio
Emilia. Eccepivano inoltre che nel caso di specie non fosse configurabile la violazione di cui al punto a), per l'impiego del lavoratore "in nero" il giorno 2/02/2023, posto che la società Per_1
aveva comunicato con modello UNIURG l'assunzione del lavoratore e la giornata di lavoro era stata regolarmente remunerata e sottoposta a contribuzione e . Con riferimento, poi, alla CP_4
pagina 2 di 4 violazione di cui al punto b) (omessa denuncia di infortunio all' ), eccepivano che nessun CP_4
infortunio era stato loro comunicato dal lavoratore;
infine, con riferimento alla violazione di cui al punto c), in relazione alle due PAT ivi menzionate, eccepivano di avere regolarmente inviato all' le autoliquidazioni relative all'anno 2023 e allegavano a riprova il doc. 6. CP_4
- Si costituiva l' di contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
- La causa, istruita con l'escussione del lavoratore , è discussa e decisa all'udienza del Per_1
22/12/2025 a trattazione scritta;
solo la difesa dell ha depositato note scritte sostitutive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può trovare accoglimento.
In ordine all'eccezione di incompetenza territoriale dell' di – primo motivo di CP_1 opposizione - si rileva che per principio generale la competenza dell'autorità amministrativa all'irrogazione della sanzione pecuniaria (e conseguentemente del giudice a conoscere dell'opposizione al provvedimento sanzionatorio) è determinata sulla base del criterio del luogo in cui l'infrazione è stata commessa.
Orbene, nel caso di specie, l'accertamento ispettivo è stato avviato a seguito di un sinistro stradale avvenuto a Maranello (MO), in cui era rimasto coinvolto un autocarro di proprietà della
[...]
e il primo accesso ispettivo è stato eseguito a NE (MO), in Via Parte_2
Casali 30/32, presso il deposito logistico dei veicoli della società, dove il lavoratore si Parte_4
recava a prendere l'autocarro per iniziare il trasporto quando lavorava per conto della
[...]
come dichiarato dal lavoratore in sede ispettiva («[…] venivo chiamato Parte_2
dalla segretaria che opera presso gli uffici di RL di NE (MO), in via Casali. In CP_3
questa località vi è il deposito dei mezzi […] Ho sempre utilizzato i mezzi della ditta che prendevo presso l'area di deposito che è sita in località RL di NE, in via Casali nell'ex area Morotti
SpA […] L'unità locale di Casalgrande (RE) è stata dismessa, almeno per quanto è di mia conoscenza» doc. 6 ).
L'eccezione è pertanto infondata e non può essere accolta.
Nel merito, ritiene questo giudice che le violazioni ed irregolarità contestate ad Parte_1
e alla , quale obbligata in solido, abbiano
[...] Parte_2
trovato fondamento nella documentazione prodotta in atti e nell'istruttoria espletata.
Con riferimento alla violazione di cui al punto a), per l'impiego del lavoratore "in nero" il Per_1 giorno 2/02/2023, risulta in atti che la società ricorrente ha proceduto all'invio del modello UNIURG
pagina 3 di 4 alle ore 16.35 del giorno 2/02/2023, ossia dopo il verificarsi del sinistro (avvenuto alle ore 12,30), quando invece il lavoratore ha dichiarato in sede ispettiva di essere stato contattato dalla società ricorrente il giorno precedente il 2 febbraio 2023 e di avere iniziato a lavorare alle ore 7,00 del
2/02/2023 (circostanze confermate dal lavoratore in sede di escussione testimoniale all'ud. del
29/09/2025) così che è incontestabile l'impiego del lavoratore "in nero", senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Del pari, è circostanza pacifica che il lavoratore è rimasto coinvolto in un sinistro in cui ha riportato lesioni nel corso della giornata lavorativa del 2/02/2023 e che la società ne è stata informata il giorno stesso. Irrilevante è, a riguardo, la produzione dei docc. 5a e 5b di parte opponente, con conseguente infondatezza dell'eccezione relativa alla violazione di cui al punto b).
Da respingere anche l'obiezione alla violazione di cui al punto c), in relazione alle PAT n. 22854926 e n. 22899274, per non avere comunicato all' le autoliquidazioni 2022/2023 nei termini previsti CP_4
dall'art. 28 DPR n. 1124/1965: il doc. n. 6 prodotto da parte opponente è la dichiarazione relativa all'anno 2023/2024, comunicata il 26/02/2024, pertanto irrilevante e non pertinente rispetto alla violazione contestata.
Nessuna specifica contestazione sul quantum della sanzione comminata è stata sollevata da parte opponente, che non ha formulato domanda di riduzione della sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, visti gli artt. 22 L. 689/1981, 6 D. Lgs. 150/2011 e 429 c.p.c., definitivamente decidendo nella causa in oggetto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2024/CONT/276/24 e, per l'effetto, conferma il provvedimento opposto;
- spese processuali compensate.
Sentenza resa all'esito di udienza tenutasi a trattazione scritta.
Modena, 29 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
DR CA
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