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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, a seguito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 4545/2024 R.G.L. cui sono riunite quelle recanti i nn. 4546 - 4547 - 4548 - 4550 dell'anno 2024 vertenti
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , rappresentate e difese, come da Parte_4 Pt_5 Pt_6 procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Dario Barca e Daniele Goglia ed elettivamente domiciliate presso lo studio legale sito in Napoli alla via Carriera
Grande, n 32
- ricorrenti
C O N T R O
, in persona del Controparte_1 CP_2
p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli in via
Armando Diaz 11
- convenuto contumace
Oggetto: carta docente a precario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con separati ricorsi, poi riuniti, depositati tutti il 23.02.2024, le parti ricorrenti, sulla premessa di aver sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, per i periodi e presso gli Istituti specificamente indicati in ricorso, hanno adito il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro per l'accertamento e la declaratoria, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, del loro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
1 indicati nei rispettivi ricorsi e conseguentemente condannarsi il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e Controparte_1 disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per gli anni scolastici indicati nei ricorsi;
in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del loro diritto alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nei ricorsi, inoltre, condannarsi il al pagamento della somma di € 500,00 o di Controparte_1 quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; spese vinte da distrarsi.
Hanno riportato la normativa di riferimento, dolendosi della immotivata diversità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato;
hanno richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022; hanno evidenziato che il sistema adottato dal viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, CP_1
35 e 97 della Costituzione, nonché, col principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70, e al relativo accordo quadro europeo;
hanno invocato pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito rese anche in sede europea.
Facendo, anche, riferimento a quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro con sentenza n. 29961 del 27/10/2023.
Co La resistente è rimasta contumace nonostante la regolare notifica del ricorso.
Sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'esito del deposito di note di trattazione.
Preliminarmente, si rammenta per la trattazione simultanea dei procedimenti che "in tema di riunione(di procedimenti relativi a cause connesse) il principio di autonomia dei giudizi riuniti, per cui la riunione non altera la posizione delle parti in ciascuno di essi, né gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo si ripercuotono sull'altro solo perché riunito al primo, è suscettibile di temperamento, onde evitare un inutile aggravio degli oneri processuali, purché non ne risulti vulnerato il diritto di difesa."
(cfr. Cass. 9440/2012).
Oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del e del merito derivante dallo svolgimento del rapporto di Controparte_1 lavoro.
2 Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei
Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr.
Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto al merito, il giudicante, anche in ossequio a plurimi precedenti favorevoli considera fondata la domanda nei termini appresso specificati, tantopiù dopo la sentenza emessa dalla S.C. sez. lav., del 27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ricerca, Controparte_4
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente
D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del
2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato,
3 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le norme della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione delle ricorrenti dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente, ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio i docenti a termine.
Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, i ricorsi sono parzialmente fondati e vanno accolti per quanto di ragione nei termini che segue, atteso che le parti ricorrenti hanno dimostrato di avere prestato servizio presso l'Amministrazione per gli anni scolastici indicati in ricorso (cfr. contratti in atti), precisamente:
4 - per : in riferimento all'a.s. 2023/24, ha svolto un incarico di Parte_1 supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 29/09/2023 al
30/06/2024.
Le viene riconosciuto il diritto per l'a.s. 2023/2024 per l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (€ 500,00);
- per ha svolto i seguenti incarichi: Parte_2
- a.s. 2021/22: incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 23/10/2021 al 30/06/2022;
- a.s. 2022/23: incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 17/10/2022 al 30/06/2023;
- a.s. 2023/24: incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dall'11/09/2023 al 30/06/2024.
Le viene riconosciuto il diritto per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (€ 1.500,00)
- per : in riferimento all'a.s. 2023/24, ha svolto un incarico di Parte_3 supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 29/09/2023 al
30/06/2024.
Le viene riconosciuto il diritto per l'a.s 2023/2024 per l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (€ 500,00);
- per : in riferimento all'a.s. 2023/24, ha svolto un incarico di Parte_4 supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 20/10/2023 al
30/06/2024;
Le viene riconosciuto il diritto per l' a.s. 2023/2024 (€ 500,00), mentre, non si può riconoscere il beneficio per l'a.s. 2022/23, poiché dalla documentazione si evince che non vi è stato un rapporto fino al termine delle attività didattiche 30.6.2023 ma solo fino al 12.6.2023.
- per ha svolto i seguenti incarichi: Parte_7
- a.s. 2020/21: incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 06/10/2020 al 30/06/2021;
- a.s. 2021/22: incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 07/09/2021al 30/06/2022;
- a.s. 2022/23: incarico di supplenza di durata annuale con decorrenza dal 12/09/2022 al 31/08/2023;
- a.s. 2023/24: incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 29/09/2023 al 30/06/2024.
Le viene essere riconosciuto il diritto per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 per l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (€
2.000,00), ma come si vedrà appresso, la domanda non è meritevole di accoglimento.
5 Ne consegue che va condannato il e del merito Controparte_1 all'attribuzione della Carta elettronica del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per ciascuno degli anni scolastici per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Va ancora chiarito che, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile. Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo. Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Da ultimo, va precisato, anche sulla scorta dei principi affermati dalla sentenza del
27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale, che i docenti, al momento della pronuncia giudiziale, non sono fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche.
Nel caso in esame, le ricorrenti tutte hanno dimostrato di essere attualmente inserite nel sistema educativo statale, in quanto hanno stipulato un nuovo contratto per l'anno scolastico 2024/2025, come da contratti allegati donde la condanna del CP_1 delle somme sopra specificate e riportate in dispositivo.
6 Le spese di lite si liquidano ai minimi tenuto conto della natura seriale della questione e dell'intervento pregiudiziale della S.C., ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, con esclusione della fase decisionale che è mancata, con l'aumento per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) e con distrazione in favore dei procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere il beneficio economico della “Carta elettronica del docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, per i contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche stipulati negli anni scolastici precisati in motivazione;
2) condanna il all'attribuzione della Carta Controparte_1
Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, nei seguenti importi nominali:
a) € 500,00 per;
Parte_1
b) € 1500,00 per Parte_2
c) € 500,00 per;
Parte_3
d) € 2000,00 per Parte_7
e) 500,00 per;
Parte_4
3) rigetta nel resto;
4) condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che liquida in complessivi € 2000,00, ed oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti. Avv.ti Dario Barca e Daniele Goglia.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 27 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, a seguito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 4545/2024 R.G.L. cui sono riunite quelle recanti i nn. 4546 - 4547 - 4548 - 4550 dell'anno 2024 vertenti
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , rappresentate e difese, come da Parte_4 Pt_5 Pt_6 procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Dario Barca e Daniele Goglia ed elettivamente domiciliate presso lo studio legale sito in Napoli alla via Carriera
Grande, n 32
- ricorrenti
C O N T R O
, in persona del Controparte_1 CP_2
p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli in via
Armando Diaz 11
- convenuto contumace
Oggetto: carta docente a precario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con separati ricorsi, poi riuniti, depositati tutti il 23.02.2024, le parti ricorrenti, sulla premessa di aver sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, per i periodi e presso gli Istituti specificamente indicati in ricorso, hanno adito il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro per l'accertamento e la declaratoria, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, del loro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
1 indicati nei rispettivi ricorsi e conseguentemente condannarsi il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e Controparte_1 disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per gli anni scolastici indicati nei ricorsi;
in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del loro diritto alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nei ricorsi, inoltre, condannarsi il al pagamento della somma di € 500,00 o di Controparte_1 quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; spese vinte da distrarsi.
Hanno riportato la normativa di riferimento, dolendosi della immotivata diversità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato;
hanno richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022; hanno evidenziato che il sistema adottato dal viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, CP_1
35 e 97 della Costituzione, nonché, col principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70, e al relativo accordo quadro europeo;
hanno invocato pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito rese anche in sede europea.
Facendo, anche, riferimento a quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro con sentenza n. 29961 del 27/10/2023.
Co La resistente è rimasta contumace nonostante la regolare notifica del ricorso.
Sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'esito del deposito di note di trattazione.
Preliminarmente, si rammenta per la trattazione simultanea dei procedimenti che "in tema di riunione(di procedimenti relativi a cause connesse) il principio di autonomia dei giudizi riuniti, per cui la riunione non altera la posizione delle parti in ciascuno di essi, né gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo si ripercuotono sull'altro solo perché riunito al primo, è suscettibile di temperamento, onde evitare un inutile aggravio degli oneri processuali, purché non ne risulti vulnerato il diritto di difesa."
(cfr. Cass. 9440/2012).
Oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del e del merito derivante dallo svolgimento del rapporto di Controparte_1 lavoro.
2 Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei
Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr.
Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto al merito, il giudicante, anche in ossequio a plurimi precedenti favorevoli considera fondata la domanda nei termini appresso specificati, tantopiù dopo la sentenza emessa dalla S.C. sez. lav., del 27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ricerca, Controparte_4
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente
D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del
2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato,
3 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le norme della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione delle ricorrenti dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente, ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio i docenti a termine.
Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, i ricorsi sono parzialmente fondati e vanno accolti per quanto di ragione nei termini che segue, atteso che le parti ricorrenti hanno dimostrato di avere prestato servizio presso l'Amministrazione per gli anni scolastici indicati in ricorso (cfr. contratti in atti), precisamente:
4 - per : in riferimento all'a.s. 2023/24, ha svolto un incarico di Parte_1 supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 29/09/2023 al
30/06/2024.
Le viene riconosciuto il diritto per l'a.s. 2023/2024 per l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (€ 500,00);
- per ha svolto i seguenti incarichi: Parte_2
- a.s. 2021/22: incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 23/10/2021 al 30/06/2022;
- a.s. 2022/23: incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 17/10/2022 al 30/06/2023;
- a.s. 2023/24: incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dall'11/09/2023 al 30/06/2024.
Le viene riconosciuto il diritto per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (€ 1.500,00)
- per : in riferimento all'a.s. 2023/24, ha svolto un incarico di Parte_3 supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 29/09/2023 al
30/06/2024.
Le viene riconosciuto il diritto per l'a.s 2023/2024 per l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (€ 500,00);
- per : in riferimento all'a.s. 2023/24, ha svolto un incarico di Parte_4 supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 20/10/2023 al
30/06/2024;
Le viene riconosciuto il diritto per l' a.s. 2023/2024 (€ 500,00), mentre, non si può riconoscere il beneficio per l'a.s. 2022/23, poiché dalla documentazione si evince che non vi è stato un rapporto fino al termine delle attività didattiche 30.6.2023 ma solo fino al 12.6.2023.
- per ha svolto i seguenti incarichi: Parte_7
- a.s. 2020/21: incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 06/10/2020 al 30/06/2021;
- a.s. 2021/22: incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 07/09/2021al 30/06/2022;
- a.s. 2022/23: incarico di supplenza di durata annuale con decorrenza dal 12/09/2022 al 31/08/2023;
- a.s. 2023/24: incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 29/09/2023 al 30/06/2024.
Le viene essere riconosciuto il diritto per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 per l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (€
2.000,00), ma come si vedrà appresso, la domanda non è meritevole di accoglimento.
5 Ne consegue che va condannato il e del merito Controparte_1 all'attribuzione della Carta elettronica del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per ciascuno degli anni scolastici per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Va ancora chiarito che, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile. Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo. Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Da ultimo, va precisato, anche sulla scorta dei principi affermati dalla sentenza del
27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale, che i docenti, al momento della pronuncia giudiziale, non sono fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche.
Nel caso in esame, le ricorrenti tutte hanno dimostrato di essere attualmente inserite nel sistema educativo statale, in quanto hanno stipulato un nuovo contratto per l'anno scolastico 2024/2025, come da contratti allegati donde la condanna del CP_1 delle somme sopra specificate e riportate in dispositivo.
6 Le spese di lite si liquidano ai minimi tenuto conto della natura seriale della questione e dell'intervento pregiudiziale della S.C., ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, con esclusione della fase decisionale che è mancata, con l'aumento per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) e con distrazione in favore dei procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere il beneficio economico della “Carta elettronica del docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, per i contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche stipulati negli anni scolastici precisati in motivazione;
2) condanna il all'attribuzione della Carta Controparte_1
Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, nei seguenti importi nominali:
a) € 500,00 per;
Parte_1
b) € 1500,00 per Parte_2
c) € 500,00 per;
Parte_3
d) € 2000,00 per Parte_7
e) 500,00 per;
Parte_4
3) rigetta nel resto;
4) condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che liquida in complessivi € 2000,00, ed oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti. Avv.ti Dario Barca e Daniele Goglia.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 27 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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