Ordinanza cautelare 26 novembre 2018
Sentenza 12 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 12/12/2023, n. 3013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3013 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/12/2023
N. 03013/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02424/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2424 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelina Adamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento n. 88/2018 datato 3 agosto 2018 recante il diniego di rilascio permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oltre che il diniego di rinnovo del permesso ordinario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 3 agosto 2018, notificato all’interessato in data 27 agosto 2018, il Questore della Provincia di Varese ha respinto l'istanza proposta dal sig. -OMISSIS- in data 4 agosto 2017 al fine di ottenere il rilascio, per motivi di lavoro autonomo, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
A sostegno della propria decisione, l’amministrazione ha evidenziato:
- che in sede istruttoria era emerso che il sig. -OMISSIS- « esercita la prostituzione in un appartamento sito a Gallarate, adescando i clienti a mezzo di annunci posti su siti internet per adulti »;
- che lo stesso non aveva mai versato quanto dovuto all’I.N.P.S. e all’erario in ordine all’attività di lavoratore autonomo (cartomante) asseritamente svolta, e che tale fatto « fa giustamente ritenere che la sua attività “lecita”, quale cartomante, sia utilizzata come copertura all’esercizio della prostituzione ».
2. Con l’atto introduttivo del giudizio, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il predetto provvedimento e ne ha chiesto l’annullamento – previa sospensione – sulla base di un unico motivo di gravame.
Segnatamente, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità della decisione adottata dalla p.a. resistente per « violazione e falsa applicazione di legge; eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta; travisamento ed erronea rappresentazione della situazione di fatto e di diritto e carenza di motivazione », sostenendo – in sintesi – che l’amministrazione aveva errato a ritenere che lo stesso traesse il proprio sostentamento esclusivamente dall’attività di prostituzione e che la stessa p.a. aveva rigettato la sua istanza senza tenere conto dei suoi legami familiari.
A sostegno delle proprie argomentazioni, il ricorrente ha prodotto in atti il modello UNICO persone fisiche 2017 (redditi 2016), un prospetto dei ricavi della sua attività di cartomante per l’anno 2017 (attestante ricavi per € 3.570,00) e un certificato di matrimonio.
3. In data 5 novembre 2018, l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio e ha insistito per il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza Tar Milano, I, -OMISSIS-, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare, osservando che « il provvedimento riflette specifiche risultanze istruttorie in ordine alla mancata dimostrazione da parte del ricorrente di redditi adeguati rispetto ai parametri legali [e che] il “bilancino” prodotto in giudizio non integra una prova sufficiente, trattandosi di un dato del tutto generico, non supportato da concreti elementi di riscontro, tanto che non è accompagnato dalla produzione della fatture cui pure fa cenno, né considera i costi correlati all’attività autonoma asseritamente svolta dallo straniero ».
5. Tale decisione cautelare è stata impugnata dal ricorrente, con appello cautelare iscritto innanzi al Consiglio di Stato al r.g. n. -OMISSIS-.
6. Con ordinanza Consiglio di Stato, III, -OMISSIS- il giudice d’appello ha rigettato il gravame cautelare, evidenziando che « l’amministrazione ha adeguatamente motivato il diniego alla stregua del denunciato ruolo strumentale della dichiarata “professione” di cartomante rispetto alla reale fonte di approvvigionamento del reddito, alla luce delle incongruità delle allegazioni e delle irregolarità contributive dedotte dall’amministrazione » e sottolineando « la non decisività della difesa del ricorrente riferita alla presenza di un coniuge di nazionalità italiana ».
7. All’udienza del 16 novembre 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
9. Deve essere innanzitutto ricordato che l’art. 4, c. 3, d.lgs. n. 286/1998 prevede che « l’Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri … la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno »; che ai sensi dell’art. 5, c. 5, d.lgs. n. 286/1998 « il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili» ; che l’art. 9, d.lgs. n. 286/1998 richiede, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che l’istante dimostri « la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale »; e che l’art. 26, c. 2 e 3, d.lgs. n. 286/1998 prevede che, nelle ipotesi di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, « lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere » [e inoltre che] il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria » .
In ragione del quadro normativo sopra delineato, la giurisprudenza ha chiarito che « costituisce presupposto per il rinnovo del permesso di soggiorno, in base al combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 e 13 comma 2 del DPR n. 394/1999, la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al proprio sostentamento [e che] tale requisito non è eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attiene alla sostenibilità dell'ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese, essendo finalizzato ad evitare il soggiorno di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica » (cfr. ex multis Tar Milano, I, 20 giugno 2022, n. 1431 e, ancora di recente, Consiglio di Stato, III, 17 agosto 2022, n. 7204).
In senso analogo è stato osservato che grava « sullo straniero richiedente il rinnovo del titolo di soggiorno l’onere di fornire la dimostrazione della disponibilità di un reddito sufficiente proveniente da fonte lecita » (v. Tar Milano, I, n. 1431/2022) e che tale dimostrazione « è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose » (v. ex multis Consiglio di Stato, III, 30 gennaio 2019, n. 749 e 1 agosto 2022, n. 6755).
La giurisprudenza amministrativa, inoltre, ha in più occasioni sottolineato che «l a valutazione della pubblica amministrazione in ordine al possesso del requisito di un reddito minimo per il sostentamento, non deve solo limitarsi ad una mera ricognizione della sussistenza di redditi adeguati nei periodi pregressi, ma deve consistere anche in un giudizio prognostico, che tenga conto delle occasioni lavorative favorevoli sopravvenute nelle more dell'adozione del rigetto e conosciute dall’amministrazione » (cfr. ex multis Tar Firenze, II, 18 ottobre 2021, n. 1338).
La giurisprudenza ha inoltre precisato che è il cittadino straniero a dover provare la disponibilità del requisito reddituale (cfr. Consiglio di Stato, III, 12 novembre 2018, n. 7739 e 13 settembre 2022, n. 7944) e che a fronte dell’allegazione di un reddito astrattamente congruo l’amministrazione ha il potere/dovere di verificarne la reale consistenza, predisponendo gli opportuni approfondimenti istruttori (cfr. Consiglio di Stato, III,18 agosto 2022, n. 7246).
10. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale appena richiamato, non vi sono dubbi in ordine all’infondatezza del ricorso.
Nel caso di specie, infatti, il rigetto della p.a. – in diparte le ulteriori considerazioni svolte dal Questore sull’esercizio della prostituzione da parte dell’odierno ricorrente – si fonda sulla decisiva circostanza che il sig. -OMISSIS- non ha offerto adeguata prova circa il possesso di un adeguato reddito proveniente da fonti lecite.
A tal proposito, non può non osservarsi che a fronte del puntuale rilievo effettuato dalla p.a. secondo cui « da accertamenti esperiti … non risulta che [l’istante] abbia mai versato quanto dovuto all’I.N.P.S. e all’erario in ordine all’attività di lavoro svolto », il ricorrente non solo non ha offerto (né in sede procedimentale, né in sede processuale) alcuna prova di aver versato i contributi e le imposte dovute per i redditi asseritamente percepiti, ma non ha neppure esibito alcun altro documento idoneo a comprovare l’effettiva percezione dei redditi che lo stesso ha riferito di percepire per la propria attività di lavoro autonomo, omettendo di produrre sia documentazione fiscale idonea a comprovare la veridicità sia di quanto dichiarato all’erario per il 2016, sia di quanto attestato nel “bilancino” versato in atti (fatture, ricevute, etc.).
Del tutto ragionevolmente, allora, a fronte di quanto emerso in sede istruttoria (e delle omissioni del ricorrente), l’amministrazione ha ritenuto che il sig. -OMISSIS- non fosse in possesso del requisito reddituale, tenuto conto che è noto che « la mera dichiarazione dei redditi non può ritenersi sufficiente ex se per provare la bontà del reddito dichiarato dall’appellante, perché la stessa potrebbe rappresentare un fatto diverso dalla realtà » (cfr. ancora Consiglio di Stato, III, n. 7246/2018) e che era onere di parte ricorrente esibire documentazione specifica di natura contabile e fiscale idonea a comprovare quanto dichiarato (cfr. – oltre alla già citata sentenza Consiglio di Stato, III, n. 7246/2018 – Consiglio di Stato, III, 30 novembre 2018, n. 6811).
11. Quanto sopra dimostra la correttezza della decisione della p.a. resistente che – alla luce delle complessive risultanze dell’istruttoria e della mancata prova del requisito reddituale – ha ragionevolmente ritenuto l’insussistenza dei presupposti sia per il rilascio del permesso di soggiorno UE (per soggiornanti di lungo periodo) richiesto dal ricorrente sia per il rinnovo del suo precedente permesso di soggiorno, considerando non decisivo, ai fini di una diversa valutazione, il rapporto di coniugio dedotto dal sig. -OMISSIS-.
12. Per tutto quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.
13. Le spese processuali – tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Fabrizio Fornataro, Presidente
Mauro Gatti, Consigliere
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Fabrizio Fornataro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.