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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/04/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 352/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 24/01/2024
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. 352/2024 R.G. vertente tra:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Milano (MI), Via Washington n. 106,
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato
Sartirana Andrea ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pessano con Bornago (MI),
Piazza Orsa Maggiore n.5, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) confermare il provvedimento della separazione, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 05.09.1992, con atto Parte_1 Parte_2 iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ciampino, al n. 68, parte II, serie A, anno
1992, alle condizioni indicate in atto che qui si intendono interamente richiamate e trascritte;
2) ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile dei Comuni competenti di procedere all'annotazione della emanando provvedimento e ai successivi incombenti di legge.
3) ordinare al Signor di corrispondere in favore della OR , a titolo Parte_2 Parte_1 di assegno divorzile, l'importo una tantum di €215.000 nel momento in cui il Tribunale omologherà e pubblicherà il provvedimento di divorzio e, in ogni caso, entro e non oltre sette (7) giorni da tale data di pubblicazione.
A partire dall'ottavo giorno di pubblicazione del provvedimento di divorzio, nel denegato caso in cui il Signor non abbia provveduto alla predetta corresponsione in favore della Parte_2 OR , applicare, per ogni giorno di ritardo nella corresponsione dell'assegno divorzile Pt_1 nella sua totalità, una penale giornaliera di €500,00; 4) dichiarare che, all'esito delle pubblicazioni dei provvedimenti di separazione e di divorzio, nonché all'esito dell'accredito in favore della IG , degli importi di cui alle note Pt_1 scritte sostitutive dell'udienza del procedimento di separazione e dell'assegno divorzile, le Parti non avranno più nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo e/o causa, passata, presente e futura, connessa con il proprio rapporto matrimoniale.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale disposta con sentenza n. 359/2024 dell'11/04/2024 e pubblicata in data 07/06/2024 dal Tribunale di
Monza passata in giudicato come da attestazione di Cancelleria del 07/01/2025;
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno e che ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 24/01/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Ciampino (RM) in data 05/09/1992 (atto n. 68, parte II, Serie Parte_2
A, anno 1992 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Ciampino (RM)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Ciampino (RM), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Caterina Caniato
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 24/01/2024
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. 352/2024 R.G. vertente tra:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Milano (MI), Via Washington n. 106,
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato
Sartirana Andrea ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pessano con Bornago (MI),
Piazza Orsa Maggiore n.5, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) confermare il provvedimento della separazione, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 05.09.1992, con atto Parte_1 Parte_2 iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ciampino, al n. 68, parte II, serie A, anno
1992, alle condizioni indicate in atto che qui si intendono interamente richiamate e trascritte;
2) ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile dei Comuni competenti di procedere all'annotazione della emanando provvedimento e ai successivi incombenti di legge.
3) ordinare al Signor di corrispondere in favore della OR , a titolo Parte_2 Parte_1 di assegno divorzile, l'importo una tantum di €215.000 nel momento in cui il Tribunale omologherà e pubblicherà il provvedimento di divorzio e, in ogni caso, entro e non oltre sette (7) giorni da tale data di pubblicazione.
A partire dall'ottavo giorno di pubblicazione del provvedimento di divorzio, nel denegato caso in cui il Signor non abbia provveduto alla predetta corresponsione in favore della Parte_2 OR , applicare, per ogni giorno di ritardo nella corresponsione dell'assegno divorzile Pt_1 nella sua totalità, una penale giornaliera di €500,00; 4) dichiarare che, all'esito delle pubblicazioni dei provvedimenti di separazione e di divorzio, nonché all'esito dell'accredito in favore della IG , degli importi di cui alle note Pt_1 scritte sostitutive dell'udienza del procedimento di separazione e dell'assegno divorzile, le Parti non avranno più nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo e/o causa, passata, presente e futura, connessa con il proprio rapporto matrimoniale.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale disposta con sentenza n. 359/2024 dell'11/04/2024 e pubblicata in data 07/06/2024 dal Tribunale di
Monza passata in giudicato come da attestazione di Cancelleria del 07/01/2025;
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno e che ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 24/01/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Ciampino (RM) in data 05/09/1992 (atto n. 68, parte II, Serie Parte_2
A, anno 1992 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Ciampino (RM)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Ciampino (RM), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Caterina Caniato