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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/01/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Ida Ponticelli all'udienza del 28.1.2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ex art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA dandone lettura, all'esito della discussione e delle conclusioni rassegnate dalle parti, nella causa iscritta al n. R.G. LAVORO nr. 10040/2024
TRA
in persona del rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 come in atti dagli avv.ti Davide Erbino de Vincentis e Fabio Filomeno con i quali è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Giovanni Iavazzo con il quale CP_1
è elettivamente domiciliata
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.7.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva a questo giudice l'accoglimento della opposizione e – conseguentemente - la revoca del decreto ingiuntivo opposto nr. 236/2024 emesso in relazione al fascicolo nr. 5527/2024 di questo Tribunale in data 2.5.2024.
In via preliminare, veniva eccepita l'indeterminatezza della pretesa creditoria azionata, per non essere state specificate le mensilità richieste con il decreto ingiuntivo, nonché l'erroneità degli importi liquidati, poiché calcolati al lordo delle imposte e non al netto.
Parte opponente deduceva, inoltre, la sussistenza di crediti vantati nei confronti dell'opposta, per avere costei percepito in costanza di rapporto somme indebite per un totale di euro 34.340,15, di cui chiedeva pertanto la compensazione con le somme di cui al decreto ingiuntivo impugnato.
Da ultimo, lamentava la violazione da parte della dipendente del divieto di concorrenza ex art. 2105 c.c., per avere quest'ultima costituito una società avente il medesimo oggetto sociale della datrice di lavoro, e dunque spiegava domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni cagionati da tale condotta illegittima.
Si costituiva l'opposta che resisteva alla domanda di cui chiedeva il rigetto sulla scorta delle motivazioni indicate in memoria di costituzione.
Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale volta all'accertamento di ulteriori differenze retributive (tredicesima e quattordicesima per un ammontare complessivo di € 7.984,22).
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuta la causa matura per la decisione, superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, la causa viene decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
Con il decreto ingiuntivo di cui si discorre, parte opponente veniva condannata al pagamento in favore di parte opposta della somma complessiva di € 7.242,20 a titolo di ultime mensilità e TFR, oltre interessi e rivalutazione come indicati in decreto e oltre al pagamento delle spese legali.
Tanto premesso, è infondata l'eccezione di indeterminatezza del credito per differenze retributive, essendo pacifico che esso si riferisce alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2024.
A tal fine va osservato, infatti, che il credito azionato in sede monitoria e per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo avversato in questa sede, è quello riportato dalle buste paga riferibili a predette mensilità, oltre che dal cud, versati in atti e già allegati al fascicolo della fase monitoria.
Trattandosi di documentazione di provenienza datoriale, essa costituisce prova più che sufficiente ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, attestando, infatti, innanzitutto la - peraltro ammessa - esistenza del rapporto di lavoro, la data della sua instaurazione, quella della cessazione e le somme maturate in costanza di rapporto.
Del pari è infondata la doglianza relativa alla determinazione delle somme di cui al decreto ingiuntivo, che sarebbe stata effettuata dal giudice della fase monitoria al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali, laddove invece detti importi avrebbero dovuto essere indicati al netto.
Ciò in quanto la circostanza che la determinazione degli importi maturati in favore dell'opposto sia stata effettuata al lordo, non implica che la parte relativa agli oneri contributivi e fiscali debba essere erogata al lavoratore: significa, piuttosto che il giudice ordinario in questa sede non stabilisce, né è suo compito farlo, il dettaglio degli importi relativi alle ritenute fiscali e previdenziali che deve operare il datore di lavoro.
Ne consegue, pertanto, che, determinato al lordo l'importo spettante al lavoratore a titolo di retribuzione e trattamento di fine rapporto, continua ad essere responsabilità e obbligo del datore di lavoro operare, sull'importo liquidato dal giudice, le ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge.
In definitiva, non pare dunque meritevole di accoglimento la pretesa dell'opponente di considerare la cifra al netto dal momento che L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di questi ultimi inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento e alla liquidazione predetti non ha il potere di interferire, rientrando il relativo accertamento nella giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie ( Cass. 18-4-2003, n. 6337; vedi più recentemente Cass. 7-7-2008, n. 18584).
Nell'atto di opposizione si deduce, inoltre, la sussistenza di presunti crediti che la società opponente vanterebbe nei confronti della lavoratrice opposta, di cui si chiede la compensazione con le somme portate dal decreto ingiuntivo.
Segnatamente, trattasi di somme superiori a quelle indicate in busta paga e somme incamerate a titolo di rimborso spese che l'opposta avrebbe percepito fin dal 2014, e per tutta la durata del rapporto di lavoro, per un ammontare complessivo di euro 34.340,15.
Orbene, la stessa giurisprudenza di legittimità configura tale ipotesi come indebito retributivo, con il conseguente diritto del datore di lavoro a ripetere quanto effettivamente percepito in eccesso dal lavoratore (Cass. ord. n. 1963/2023; Cass. n. 14574/2016) purché il datore di lavoro dimostri, per un verso, l'assenza di una sua volontà nell'aver pagato al lavoratore somme eccedenti quelle dovute, per altro verso, la riconoscibilità dell'errore da parte del lavoratore.
La suprema corte specifica, inoltre, che nell'indagine da compiere per l'accertamento della sussistenza dell'indebito retributivo occorre tener conto del periodo in cui sono avvenute le elargizioni, l'ammontare delle stesse e la loro periodicità.
Tanto premesso, applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso di specie, la lunghezza dell'arco temporale (10 anni) in cui sono avvenute dette corresponsioni senza che parte datoriale abbia mai avanzato richiesta di chiarimenti né tanto meno di restituzione alla lavoratrice odierna opposta e la sistematicità con cui detti importi mensili sono stati erogati in eccedenza sono elementi che palesano una chiara volontà datoriale di considerare quei pagamenti quali elementi della retribuzione.
A ciò si aggiunga che dagli estratti conto versati in atti dalla stessa società odierna opponente risulta che anche gli accrediti erogati mensilmente in favore di altro dipendente – tale Pt_2
– erano composti dalle voci salario-varie-rimborso spese, analogamente a quanto emerso
[...] per l'odierna parte opposta.
Tale circostanza milita nel senso di ritenere che tale modalità di pagamento era non solo conosciuta dalla società datrice di lavoro ma costituiva, con evidenza un preciso modus operandi della stessa.
In altri termini, il reiterato e costante pagamento di emolumenti ulteriori nel corso del rapporto di lavoro, in favore peraltro di più di un dipendente, esclude l'assenza di volontarietà degli stessi, e la conseguente ripetibilità delle elargizioni da parte datoriale.
Da ultimo, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale.
Al riguardo, parte opponente ha dedotto che detto credito di natura risarcitoria sarebbe maturato in suo favore a causa della condotta illegittima tenuta dall'odierna opposta, che avrebbe costituito in costanza di rapporto una società avente il medesimo oggetto sociale della datrice di lavoro, agendo pertanto in spregio ai doveri di correttezza e buona fede che gravano in capo al prestatore di lavoro nell'esercizio dell'attività lavorativa.
Trattasi, tuttavia di allegazioni generiche, sia in ordine all'an sia in punto di quantificazione del preteso danno.
Parte opponente, invero, non ha svolto alcuna deduzione circa l'attività che in concreto detta società avrebbe svolto e sulle ripercussioni negative della stessa ai suoi danni.
Parte opposta, del resto, ha versato in atti la visura camera di predetta società – ED srl – che dimostra come la stessa, costituita nel novembre 2023, sia rimasta sempre inattiva.
A fronte dunque delle risultanze documentali versate in atti, e vista la genericità ed infondatezza delle deduzioni formulate, l'opposizione, in uno alla domanda riconvenzionale, va pertanto rigettata e – per l'effetto - va dichiarata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento di ulteriori spettanze.
Aderendo al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non essendo stata proposta una riconventio riconventionis, ma una domanda nuova del tutto slegata dalle difese contenute nel ricorso in opposizione, va dichiarata l'inammissibilità della stessa.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nr. 21245/2006 e 8077/2007, ma anche più di recente Cass. nr. 51/2014) secondo il cui insegnamento, nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, in via generale, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio logicamente derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis".
Le spese di lite della fase di opposizione, tenuto conto del rigetto dell'opposizione e della riconvenzionale per un verso, e della declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dall'opposta per altro verso, vanno compensate della metà.
Per la restante metà esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr. Ida Ponticelli, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto nr. 236/2024 emesso in relazione al fascicolo nr. 5527/2024 che viene dichiarato esecutivo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente;
3) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata da parte opposta;
4) compensate le spese della fase di opposizione della metà, condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della restante metà che si liquida in complessivi €
1.800, oltre Iva e Cpa e spese forfettarie al 15% come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 28.1.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Ida Ponticelli all'udienza del 28.1.2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ex art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA dandone lettura, all'esito della discussione e delle conclusioni rassegnate dalle parti, nella causa iscritta al n. R.G. LAVORO nr. 10040/2024
TRA
in persona del rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 come in atti dagli avv.ti Davide Erbino de Vincentis e Fabio Filomeno con i quali è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Giovanni Iavazzo con il quale CP_1
è elettivamente domiciliata
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.7.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva a questo giudice l'accoglimento della opposizione e – conseguentemente - la revoca del decreto ingiuntivo opposto nr. 236/2024 emesso in relazione al fascicolo nr. 5527/2024 di questo Tribunale in data 2.5.2024.
In via preliminare, veniva eccepita l'indeterminatezza della pretesa creditoria azionata, per non essere state specificate le mensilità richieste con il decreto ingiuntivo, nonché l'erroneità degli importi liquidati, poiché calcolati al lordo delle imposte e non al netto.
Parte opponente deduceva, inoltre, la sussistenza di crediti vantati nei confronti dell'opposta, per avere costei percepito in costanza di rapporto somme indebite per un totale di euro 34.340,15, di cui chiedeva pertanto la compensazione con le somme di cui al decreto ingiuntivo impugnato.
Da ultimo, lamentava la violazione da parte della dipendente del divieto di concorrenza ex art. 2105 c.c., per avere quest'ultima costituito una società avente il medesimo oggetto sociale della datrice di lavoro, e dunque spiegava domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni cagionati da tale condotta illegittima.
Si costituiva l'opposta che resisteva alla domanda di cui chiedeva il rigetto sulla scorta delle motivazioni indicate in memoria di costituzione.
Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale volta all'accertamento di ulteriori differenze retributive (tredicesima e quattordicesima per un ammontare complessivo di € 7.984,22).
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuta la causa matura per la decisione, superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, la causa viene decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
Con il decreto ingiuntivo di cui si discorre, parte opponente veniva condannata al pagamento in favore di parte opposta della somma complessiva di € 7.242,20 a titolo di ultime mensilità e TFR, oltre interessi e rivalutazione come indicati in decreto e oltre al pagamento delle spese legali.
Tanto premesso, è infondata l'eccezione di indeterminatezza del credito per differenze retributive, essendo pacifico che esso si riferisce alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2024.
A tal fine va osservato, infatti, che il credito azionato in sede monitoria e per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo avversato in questa sede, è quello riportato dalle buste paga riferibili a predette mensilità, oltre che dal cud, versati in atti e già allegati al fascicolo della fase monitoria.
Trattandosi di documentazione di provenienza datoriale, essa costituisce prova più che sufficiente ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, attestando, infatti, innanzitutto la - peraltro ammessa - esistenza del rapporto di lavoro, la data della sua instaurazione, quella della cessazione e le somme maturate in costanza di rapporto.
Del pari è infondata la doglianza relativa alla determinazione delle somme di cui al decreto ingiuntivo, che sarebbe stata effettuata dal giudice della fase monitoria al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali, laddove invece detti importi avrebbero dovuto essere indicati al netto.
Ciò in quanto la circostanza che la determinazione degli importi maturati in favore dell'opposto sia stata effettuata al lordo, non implica che la parte relativa agli oneri contributivi e fiscali debba essere erogata al lavoratore: significa, piuttosto che il giudice ordinario in questa sede non stabilisce, né è suo compito farlo, il dettaglio degli importi relativi alle ritenute fiscali e previdenziali che deve operare il datore di lavoro.
Ne consegue, pertanto, che, determinato al lordo l'importo spettante al lavoratore a titolo di retribuzione e trattamento di fine rapporto, continua ad essere responsabilità e obbligo del datore di lavoro operare, sull'importo liquidato dal giudice, le ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge.
In definitiva, non pare dunque meritevole di accoglimento la pretesa dell'opponente di considerare la cifra al netto dal momento che L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di questi ultimi inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento e alla liquidazione predetti non ha il potere di interferire, rientrando il relativo accertamento nella giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie ( Cass. 18-4-2003, n. 6337; vedi più recentemente Cass. 7-7-2008, n. 18584).
Nell'atto di opposizione si deduce, inoltre, la sussistenza di presunti crediti che la società opponente vanterebbe nei confronti della lavoratrice opposta, di cui si chiede la compensazione con le somme portate dal decreto ingiuntivo.
Segnatamente, trattasi di somme superiori a quelle indicate in busta paga e somme incamerate a titolo di rimborso spese che l'opposta avrebbe percepito fin dal 2014, e per tutta la durata del rapporto di lavoro, per un ammontare complessivo di euro 34.340,15.
Orbene, la stessa giurisprudenza di legittimità configura tale ipotesi come indebito retributivo, con il conseguente diritto del datore di lavoro a ripetere quanto effettivamente percepito in eccesso dal lavoratore (Cass. ord. n. 1963/2023; Cass. n. 14574/2016) purché il datore di lavoro dimostri, per un verso, l'assenza di una sua volontà nell'aver pagato al lavoratore somme eccedenti quelle dovute, per altro verso, la riconoscibilità dell'errore da parte del lavoratore.
La suprema corte specifica, inoltre, che nell'indagine da compiere per l'accertamento della sussistenza dell'indebito retributivo occorre tener conto del periodo in cui sono avvenute le elargizioni, l'ammontare delle stesse e la loro periodicità.
Tanto premesso, applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso di specie, la lunghezza dell'arco temporale (10 anni) in cui sono avvenute dette corresponsioni senza che parte datoriale abbia mai avanzato richiesta di chiarimenti né tanto meno di restituzione alla lavoratrice odierna opposta e la sistematicità con cui detti importi mensili sono stati erogati in eccedenza sono elementi che palesano una chiara volontà datoriale di considerare quei pagamenti quali elementi della retribuzione.
A ciò si aggiunga che dagli estratti conto versati in atti dalla stessa società odierna opponente risulta che anche gli accrediti erogati mensilmente in favore di altro dipendente – tale Pt_2
– erano composti dalle voci salario-varie-rimborso spese, analogamente a quanto emerso
[...] per l'odierna parte opposta.
Tale circostanza milita nel senso di ritenere che tale modalità di pagamento era non solo conosciuta dalla società datrice di lavoro ma costituiva, con evidenza un preciso modus operandi della stessa.
In altri termini, il reiterato e costante pagamento di emolumenti ulteriori nel corso del rapporto di lavoro, in favore peraltro di più di un dipendente, esclude l'assenza di volontarietà degli stessi, e la conseguente ripetibilità delle elargizioni da parte datoriale.
Da ultimo, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale.
Al riguardo, parte opponente ha dedotto che detto credito di natura risarcitoria sarebbe maturato in suo favore a causa della condotta illegittima tenuta dall'odierna opposta, che avrebbe costituito in costanza di rapporto una società avente il medesimo oggetto sociale della datrice di lavoro, agendo pertanto in spregio ai doveri di correttezza e buona fede che gravano in capo al prestatore di lavoro nell'esercizio dell'attività lavorativa.
Trattasi, tuttavia di allegazioni generiche, sia in ordine all'an sia in punto di quantificazione del preteso danno.
Parte opponente, invero, non ha svolto alcuna deduzione circa l'attività che in concreto detta società avrebbe svolto e sulle ripercussioni negative della stessa ai suoi danni.
Parte opposta, del resto, ha versato in atti la visura camera di predetta società – ED srl – che dimostra come la stessa, costituita nel novembre 2023, sia rimasta sempre inattiva.
A fronte dunque delle risultanze documentali versate in atti, e vista la genericità ed infondatezza delle deduzioni formulate, l'opposizione, in uno alla domanda riconvenzionale, va pertanto rigettata e – per l'effetto - va dichiarata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento di ulteriori spettanze.
Aderendo al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non essendo stata proposta una riconventio riconventionis, ma una domanda nuova del tutto slegata dalle difese contenute nel ricorso in opposizione, va dichiarata l'inammissibilità della stessa.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nr. 21245/2006 e 8077/2007, ma anche più di recente Cass. nr. 51/2014) secondo il cui insegnamento, nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, in via generale, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio logicamente derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis".
Le spese di lite della fase di opposizione, tenuto conto del rigetto dell'opposizione e della riconvenzionale per un verso, e della declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dall'opposta per altro verso, vanno compensate della metà.
Per la restante metà esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr. Ida Ponticelli, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto nr. 236/2024 emesso in relazione al fascicolo nr. 5527/2024 che viene dichiarato esecutivo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente;
3) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata da parte opposta;
4) compensate le spese della fase di opposizione della metà, condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della restante metà che si liquida in complessivi €
1.800, oltre Iva e Cpa e spese forfettarie al 15% come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 28.1.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)