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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Paola BARRACCHIA Presidente dott. Antonello VITALE Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta R.G. 749/2023 promossa da:
( ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Simona Fabiana BISCEGLIE, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Foggia, alla via Napoli, n°67 appellante contro
(P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Emilio SALVATO, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Foggia, al viale Michelan- gelo, n°87 appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°1060/2023, emessa dal Tribunale di Foggia il
18.4.2023 (Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assemblea- re - spese condominiali), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 11.12.2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 4.11.2019, Parte_1 impugnava la delibera assembleare del in Controparte_2 data 7.6.2019, chiedendo dichiarare la nullità e l'inefficacia, nei sui confron- ti, di tutti gli atti assunti per effetto del deliberato.
Deduceva l'attuale appellante che, nella circostanza, la delibera im- pugnata “(…) non riguarda il ri- Controparte_3 chiedente la procedura di mediazione, bensì il Controparte_4
che ha emesso la delibera del 07.06.2019, ente così mutato senza
[...] delibera alcuna dell'assemblea che richiede la totalità dei condomini proprie- tari e la registrazione alla competente Conservatoria dei RR-II” (cfr. citazio- ne, pag. 6).
Il sig. eccepiva, altresì, “(…) la omessa trasmissione degli Parte_1 avvisi della convocazione dell'assemblea del 07.06.2019 a tutti i condomini proprietari (coniugi in comunione di beni ed eredi), nonché la omessa verifi- ca della regolarità dell'avviso di convocazione dell'assemblea del 07.06.2019 pervenuta all'istante in data 15.06.2019, salvo altri ed altro” (cfr. ibidem).
Instaurato il giudizio, si costituiva il che chiedeva il riget- _1 to della domanda.
Più specificamente, il convenuto rivendicava la correttezza del proprio operato evidenziando di aver inoltrato all'attore l'avviso di convocazione as- sembleare a mezzo “raccomandata 1” spedita il giorno 31.5.2019 (venerdì).
Il corredava, altresì, l'inoltro dell'avviso con un estratto _1 cronologico di , dal quale si evinceva che il giorno successivo, CP_5 sabato 1.6.2019, il portalettere aveva tentato di consegnare il piego racco- mandato;
non essendovi riuscito, aveva depositato la busta raccomandata presso l'ufficio postale, spedendo al destinatario una comunicazione (cd.
“modello 26”) con il quale lo aveva avvisato del tentativo di consegna del plico e del fatto che egli avrebbe potuto ritirarlo l'ufficio ivi indicato.
Secondo il convenuto, la circostanza che il sig. aveva ritirato Parte_1 la raccomandata solamente in data 15.6.2019, non era fatto imputabile al condominio.
pag. 2/8 Ne conseguiva la regolarità della convocazione assembleare.
Il convenuto evidenziava, inoltre, che la denominazione _1
“ era usualmente riferita al civico di via Europa n°25 e Controparte_2 che lo stesso attore, nel presentare un esposto ai Vigili del Fuoco in data
30.4.2018, aveva utilizzato proprio la denominazione che, oggi, affermava di misconoscere.
Nel merito, infine, il convenuto evidenziava la sussistenza del quorum deliberativo sotteso alle decisioni adottate dall'assemblea.
Il giudizio di primo grado veniva deciso sulla base dei soli atti deposi- tati dalle parti in quanto il Tribunale di Foggia, con ordinanza emessa furi udienza il 2.12.2010, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, rigettava le richieste istruttorie.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Foggia rigettava la doman- da condannando l'attore alle spese del grado.
Avverso la decisione di primo grado propone appello il sig.
[...]
, il quale si affida a due motivi di gravame, con il primo dei Parte_2 quali contesta la ricostruzione dei fatti e la regolarità della convocazione as- sembleare mediante la “raccomandata 1” spedita il 31.5.2019.
L'appellante ha abbandonato gli altri due motivi di impugnazione della delibera assembleare, proposti in primo grado, relativi alla sussistenza del quorum deliberativo ed alla identificazione nominativa del Condominio con- venuto.
Con il secondo motivo impugna la statuizione di condanna alle spese, che ritiene non conforme alle tariffe ex D.M. n°55/2014.
Si è costituito in giudizio il , al Controparte_1 _1
, che eccepisce, pregiudizialmente, l'inammissibilità dell'appello per es-
[...] sere stato proposto il 29.5.2019, ben oltre il termine perentorio di trenta giorni, ex art. 325 c.p.c., a far data dalla notifica della sentenza, adempi- mento effettuato il 18.4.2023.
Nel merito, resiste all'appello e chiede la conferma della sentenza im- pugnata.
Con ordinanza cautelare del 28.12.2023, questa Corte ha rigettato pag. 3/8 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in via pregiudiziale, scrutinata l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dal , per aver il sig. notificato l'atto _1 Parte_1 di appello oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 325 c.p.c.-
Deduce l'appellato di aver notificato a mezzo PEC, in data 18.4.2023, copia della sentenza di primo grado all'indirizzo telematico del procuratore costituito dell'appellante, ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., mentre ha ri- cevuto la notifica dell'atto di appello solamente in data 29.5.2023, ben oltre il termine perentorio di trenta giorni stabilito dall'art. 325 c.p.c., a far data dalla notifica della decisione del Tribunale di Foggia.
L'eccezione è stata contestata dal sig. il quale, nelle proprie Parte_1 note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13.12.2023, ha che “(…) l'appellato , senza attendere la scadenza del termine _1 breve di trenta giorni dalla notifica del 18.04.2023 per impugnare la senten- za di primo grado, ha notificato in data 27.04.2023 la stessa sentenza, spe- dita in forma esecutiva, unitamente ad atto di precetto, in modo da genera- re, con evidente mala fede, confusione per il computo dei termini. Il com- portamento dell'appellato , che ha notificato la sentenza per ben _1 due volte, senza attendere la scadenza del termine breve di impugnazione dal 18.04.2023, è indubbiamente censurabile. Ad ogni modo, il termine bre- ve di impugnazione non è affatto scaduto, poiché l'appello è stato notificato nei trenta giorni dalla notifica della sentenza con formula esecutiva e pedis- sequo atto di precetto” (cfr. pagg. 2 e 3).
Nelle ulteriori note di trattazione scritta, redatte per l'udienza del
11.12.2024, l'appellante ha ulteriormente precisato che “(…) la prima notifi- ca del 18.04.2023, priva di attestazione di conformità, è inefficace per la decorrenza del termine breve di impugnazione, mentre la seconda notifica del 27.04.2023, completa di attestazione di conformità in relata di notifica, diventa la prima notifica valida e fa decorrere i termini legali” (cfr. pag. 2).
I motivi addotti dall'appellante, a confutazione dell'eccepita inammis- sibilità del gravame sono, pertanto, due: 1) la mancanza di attestazione di pag. 4/8 conformità della sentenza del Tribunale di Foggia, all'interno del messaggio di posta certificata notificato il 18.4.2023; 2) la confezione ingenerata dalla seconda notificazione della sentenza, in data 27.4.2023, contenente copia della sentenza di primo grado munita, questa volta, di attestazione di con- formità all'originale telematico.
Nessuno dei due motivi è condivisibile.
In data 18.4.2023, il Difensore del Condominio appellato ha notificato al sig. , presso l'indirizzo telematico del suo Procuratore costituito, Parte_1 un messaggio di P.E.C. avente ad oggetto “Notificazione ai sensi della Legge
n.53 del 1994” e contenente due documenti informatici: la “Relata di notifi- ca.pdf.p7m” ed il documento “8790284s.pdf”.
La relazione di notificazione, redatta dal Difensore del , _1 consiste in un documento informatico formato dalla stessa parte notificante, firmato digitalmente, nel quale viene descritta l'operazione di notificazione della sentenza del Tribunale di Foggia.
Esso, pertanto, è perfettamente in grado di descrivere l'oggetto e le finalità dell'adempimento espletato e renderlo intellegibile al destinatario della notificazione.
In particolare, il documento “8790284s.pdf” è il “duplicato informati- co” della sentenza appellata, ottenuto mediante estrazione di una copia con estensione “.pdf” dell'atto digitale presente nel fascicolo telematico del Tri- bunale di Foggia, senza rinominarla, vale a dire mantenendo la stessa de- nominazione alfanumerica (“8790284s.pdf”), generata dal sistema informa- tico in uso alle cancellerie del Ministero della Giustizia.
Tale documento informatico, contenuto all'interno del messaggio PEC, effettivamente non è stato corredato dalla attestazione della conformità all'originale telematico.
Ma trattasi di un elemento che non integra l'efficacia della notificazio- ne, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., né determina in alcun vizio o irregolarità del processo notificatorio.
La Suprema Corte, giudicando un caso analogo a quello che ci occu- pa, ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'impugnazione avverso la pag. 5/8 sentenza di primo grado che era stata notificata al procuratore costituito mediante semplice allegazione, all'interno del messaggio PEC, del solo “du- plicato informatico” privo di attestazione di conformità all'originale.
La Cassazione ha chiarito che la notifica telematica, mediante duplica- to informatico priva di attestazione di conformità, era atto giuridico idoneo a far decorrere il “termine breve” ex art. 325 c.p.c.-
Più specificamente, la Suprema Corte ha spiegato che non sussiste la necessità di attestazione di conformità tra originale telematico e duplicato informatico atteso che l'art. 23-bis del D.Lgs. 7.3.2005, n°82, recante il co- dice dell'amministrazione digitale, stabilisce che “I duplicati informatici han- no il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento in- formatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida” (cfr.
Cass. civ., sez. V, 19.9.2022, n°27379).
Questa Corte territoriale ritiene di aderire al principio nomofilattico espresso dalla Corte di Cassazione.
Osserva infatti la Corte di Appello che la notifica della sentenza ai fini del decorso del termine “breve” per l'impugnazione deve essere eseguita, a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria, in modo univoco, in maniera tale, cioè, da rendere immediatamente percepibile il fine accelera- torio dell'adempimento.
Per tali ragioni l'art. 285 c.p.c. rimanda, ai fini dello specifico adem- pimento, all'art. 170 c.p.c. che, a sua volta, dispone che la notifica vada fat- ta al procuratore costituito, cioè al soggetto munito della competenza tecni- ca necessaria e sufficiente per comprendere gli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del suddetto termine “breve” di impugnazione, ed a valu- tare l'opportunità della condotta processuale da attuare.
Da quanto sopra esposto, ne consegue che la notifica della sentenza del Tribunale di Foggia al sig. , presso l'indirizzo telematico del suo Parte_1 procuratore costituito, è atto giuridico idoneo a far decorrere il termine bre- ve di impugnazione, in quanto il messaggio di PEC, regolarmente pervenuto al destinatario in data 18.4.2023, indica chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, destinatario ed oggetto della notifi-
pag. 6/8 ca); ha consentito di aprire il contenuto del “duplicato informatico” e di vi- sionarne il contenuto;
ha permesso al procuratore costituito, munito della competenza tecnica necessaria e sufficiente, di comprendere gli effetti de- cadenziali connessi all'inosservanza del termine “breve” di impugnazione.
In definitiva, nessun rilievo giuridico assume il fatto che il messaggio
PEC non contenesse la “copia informatica” della sentenza di primo grado, ma unicamente un “duplicato informatico”, privo dell'attestazione della con- formità all'originale, in ragione del chiaro disposto dell'art. 23 del D.Lgs.
n°82/2005, su richiamato.
Né altrettanto rilievo giuridico può avere, ai fini che ci occupano, la notifica della sentenza avvenuta successivamente, in data 27.4.2023, con pedissequo atto di precetto.
Tale adempimento, invero, non è stato trasmesso all'indirizzo telema- tico del procuratore costituito del sig. , ma è stato inoltrato diret- Parte_1 tamente a quest'ultimo, presso il suo indirizzo PEC estrapolato dal registro denominato “REGINDE”, che è gestito dal e contie- Controparte_6 ne i dati identificativi e l'indirizzo PEC dei soggetti abilitati, ai sensi del D.M.
n°44/2011.
Suddetta notificazione, effettuata come detto con pedissequo atto di precetto, è stata compiuto al precipuo scopo dell'avvio del procedimento esecutivo.
Trattasi di adempimento che non è affatto idoneo a far decorrere il termine ex art. 325 c.p.c. di talché tale seconda notificazione non può avere ingenerato alcuna confusione nel destinatario della medesima (che, come detto, è la parte non il procuratore costituito).
In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, l'appello, ad avviso della
Corte, è tardivo, siccome proposto oltre i termini perentori di legge, e va di- chiarato inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità dell'appello non esime questa Corte dal regolare le spese del presente grado di giudizio che seguono la soccom- benza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori in-
pag. 7/8 termedi, tra minimo e medio ex D.M. n°55/2014, atteso il tenore e la sem- plicità delle questioni trattate, nello scaglione di valore dichiarato dall'appellante nell'atto di gravame (€ 25.000,00).
Sussistono, altresì, i presupposti affinché il sig. Parte_1 versi all'Erario un importo pari al contributo unificato già versato per l'iscrizione al ruolo del presente gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello propo- sto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
[...] dispone:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna al pagamento, in favore del Parte_1 _1
al , delle spese del presente grado del giudi-
[...] Controparte_1 zio, che liquida in € 3.897,00 per compensi, oltre al 15 % per spese ge- nerali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. n°115/2002, della sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari Parte_2
a quello previsto per l'iscrizione al ruolo del presente gravame se dovuto a norma dell'art.
1-bis dell'art. 13 cit.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 15.1.2025.
Il Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
pag. 8/8