Cass. civ., sez. III, sentenza 25/11/1988, n. 6344
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Sentenza 25 novembre 1988

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La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici è nulla quando questo siasi trasferito altrove ed il notificante ne conosca ovvero con l'ordinaria diligenza sia in grado di conoscerne l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notificazione stessa, ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ. - peraltro, nel caso in cui il destinatario si sia trasferito all'estero con la conseguente inapplicabilità della disciplina - artt. 44 cod. civ. e 31 disp. Att. Cod. civ. - concernente lo spostamento della residenza da un comune all'altro dello stato italiano, la notificazione deve essere eseguita nelle forme e con le modalità prescritte dall'art. 142 cod. proc. civ.. ( Conf 1714/82, mass n 419550; ( Conf 19/81, mass n 410339; ( Conf 1544/80, mass n 405109).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/11/1988, n. 6344
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6344
    Data del deposito : 25 novembre 1988

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