Articolo 329 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 323Articolo 330
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9 ottobre 2010
Art. 329. Contributo ai comuni 1. Ai comuni il cui territorio e' assoggettato alle limitazioni previste dall'articolo 321 e' dovuto un contributo annuo pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili siti nei comuni stessi. 2. Il contributo ai comuni e' annualmente erogato, indipendentemente dalla presentazione delle domande di indennizzo. 3. Il contributo e' erogato in base alle limitazioni risultanti gravanti sul territorio comunale al 1° gennaio di ogni anno.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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