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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6941/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'Avv. BONADONNA
NICOLETTA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata in Palermo, presso lo studio dell'Avv. GAMMACURTA CALOGERA , che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da accordo di separazione contenuto nel verbale dell'udienza del 14/01/2025, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Monreale (PA) in data 10.10.1998 trascritto nei registri dell Stato Civile di detto Comune al n. 10 , parte II, serie A, anno 1998.
Con ricorso depositato il 30/05/2024 ha chiesto Parte_1 dichiararsi la separazione personale da con l'autorizzazione Controparte_1
a vivere separatamente. Successivamente, all'udienza del 14/01/2025, le parti sono giunte ad un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale e, a seguito di ciò, il
Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Separazione personale dei coniugi;
2) obbligo a carico di di corrispondere in favore di Parte_1 Parte_2
€ 250, 00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa, da corrispondersi entro il giorno
10 di ogni mese, oltre aggiornamento ISTAT;
3) rinuncia alle ulteriori domande rispettivamente proposte dalle parti;
4) spese legali compensate” (vedi verbale udienza del 14/1/2025).
Le superiori condizioni appaiono conformi alla legge e all'ordine pubblico e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: omologa la separazione personale dei predetti coniugi alle condizioni indicate in parte motiva;
Ordina che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in Monreale (PA), in data 10.10.1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 10, parte II, serie A, anno
1998).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, il 10/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6941/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'Avv. BONADONNA
NICOLETTA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata in Palermo, presso lo studio dell'Avv. GAMMACURTA CALOGERA , che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da accordo di separazione contenuto nel verbale dell'udienza del 14/01/2025, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Monreale (PA) in data 10.10.1998 trascritto nei registri dell Stato Civile di detto Comune al n. 10 , parte II, serie A, anno 1998.
Con ricorso depositato il 30/05/2024 ha chiesto Parte_1 dichiararsi la separazione personale da con l'autorizzazione Controparte_1
a vivere separatamente. Successivamente, all'udienza del 14/01/2025, le parti sono giunte ad un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale e, a seguito di ciò, il
Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Separazione personale dei coniugi;
2) obbligo a carico di di corrispondere in favore di Parte_1 Parte_2
€ 250, 00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa, da corrispondersi entro il giorno
10 di ogni mese, oltre aggiornamento ISTAT;
3) rinuncia alle ulteriori domande rispettivamente proposte dalle parti;
4) spese legali compensate” (vedi verbale udienza del 14/1/2025).
Le superiori condizioni appaiono conformi alla legge e all'ordine pubblico e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: omologa la separazione personale dei predetti coniugi alle condizioni indicate in parte motiva;
Ordina che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in Monreale (PA), in data 10.10.1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 10, parte II, serie A, anno
1998).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, il 10/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.