Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29911/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
XIV sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 29911/2021 promossa da:
(c.f.: ) rappresentata e difesa, dall'avv. Diego Taiani, Parte_1 C.F._1
(Codice Fiscale n. ) presso il cui studio elegge domicilio, in Napoli al Centro C.F._2
Direzionale is. F/12
parte attrice-opponente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso, dall'avv. Antonio Ilario (c.f. CP_1 C.F._3
), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli al corso Vittorio C.F._4
Emanuele n. 110/5
parte convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c. e art. 617 cpc).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti e come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE con atto di opposizione ex art 615 e 617 cpc impugnava il precetto notificatogli da Parte_1
sostenendo di non aver ricevuto la notifica del sottostante decreto ingiuntivo n. 2529 del CP_1
29 marzo 2021, emesso dal Tribunale di Napoli su ricorso di con cui venivano condannati CP_1
e la al pagamento di € 36.088,93, oltre IVA ed oneri accessori secondo Parte_1 CP_2
legge. Successivamente, in data 30\11\2021, veniva notificato l'atto di precetto impugnato, attraverso
Nell'odierno giudizio scaturito dalla opposizione a precetto si costituiva la parte opposta CP_1 deducendo l'infondatezza dell'assunto di parte opponente, per essere il decreto ingiuntivo stato notificato il 9/04/2021, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dopo un tentativo fallito, avvenuto in data
01\04\2021, presso l'indirizzo di residenza risultante dal certificato anagrafico.
La causa di natura documentale è stata assegnata in decisione all'udienza del 29.10.2024 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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La presente opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art 617 cpc in quanto tesa a contestare il quomodo dell'esecuzione. Trattasi di opposizione tempestiva in quanto proposta con atto di citazione notificato il 7.12.2021 e cioè nel termine di venti giorni dalla notifica del precetto (avvenuta il 30.11.2021).
Ciò premesso, si rileva che dalle difese di parte opponente, appare chiaro che la sostenendo di Pt_1
non aver mai ricevuto la notifica del titolo, in realtà lamenta l'irregolarità del procedimento notificatorio previsto dall'art. 143 cpc, in quanto carente di adeguate e complete ricerche da parte del notificante.
Ne deriva l'inammissibilità dell'opposizione.
Invero, nel caso di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, diversamente dall'ipotesi di inesistenza (che sussiste quando la notifica sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui totalmente estranei), è esperibile l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.. Secondo la Cassazione, la notificazione può ritenersi nulla, o semplicemente irregolare, quando, come nel caso che ci interessa, sia stata effettuata in un luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla legge (art. 139 c.p.c.), abbiano comunque con il destinatario un collegamento (Cass. - Sez. 3, Sentenza n. 25737 del 24/10/2008, Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916, Cass. civile, Sez. VI, Ordinanza 15 novembre 2019, n. 29729), mentre l'inesistenza della notificazione di un atto giudiziario è configurabile, oltre che nel caso-limite segnato dalla totale mancanza materiale dell'atto, in quelle sole ipotesi nelle quali sia esercitata un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali per potersi parlare di notificazione (Cass., sez. un., 20 luglio 2016,
n. 14916). Solo nelle ultime due ipotesi l'opposizione a precetto, secondo quanto stabilito dal codice, può, e deve, ritenersi ammissibile. Negli altri casi l'ingiunto, quando prova di non aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, per irregolarità della notificazione (o per caso fortuito o ancora per forza maggiore), potrà difendersi attraverso lo strumento previsto dall'art 650 cpc. nei termini ed alle condizioni normativamente previste.
In ogni caso, seppure si volesse intendere l'eccezione di parte opponente nel senso di contestazione sulla esistenza stessa della notificazione, si rileva che parte opposta ha provato la notifica del titolo esecutivo. Invero, è stata depositata copia del decreto ingiuntivo nella cui relata l'ufficiale notificante rilevava che alla data del primo accesso (01\04\2021) risultava sconosciuto all'indirizzo CP_1
sito in Napoli alla via Nuova Poggioreale n. 21/D, come da informazioni assunte in loco dal custode presente, indirizzo confermato dal certificato di residenza rilasciato dal Comune di Napoli in data
6.4.2021 (doc. 1), documento con cui l'ufficiale Giudiziario si recava nuovamente, in data 09\04\2021, con il medesimo esito negativo. E' stato altresì depositato un certificato di residenza storico da cui risultava che , solo in data 13/14 giugno 2021, trasferiva la propria residenza da via Parte_1
Nuova Poggioreale n. 21/D alla via Stadera n. 62 (doc. 2), indirizzo cui veniva effettuata la notifica del precetto di pagamento in data 30.11.2021 (doc. 3) impugnato. La notificazione è dunque esistente ed eventuali vizi di nullità, come detto, andavano veicolati attraverso il rimedio impugnatorio di cui all'art. 650 cpc.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del tenore delle difese svolte e dell'assenza di attività di tipo istruttorio, con applicazione dei minimi considerata la decisione in rito e la non complessità delle questioni trattate
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1
- b) condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2000,00 per compensi oltre spese generali cap ed iva nelle misure di legge.
Così deciso in Napoli il 12.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Martano