Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile, composto dei Signori:
Presidente Dott. Giorgio Latti
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Giudice Dott. Francesca Lucchesi
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6610 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018,
promossa da:
Parte 1 nato a [...] il [...] C.F C.F. 1 elettivamente domiciliato in Cagliari, nella Via San Benedetto n. 60, presso lo Studio dell'Avvocato Katia Seguri,
che le rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ATTRICE
CONTRO
'nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
'in persona del suo procuratore generale Controparte_2 1, CF: C.F. 2
, Persona 1 in datanata a [...] S. Pietro il 4.12.1948, giusta procura ricevuta dal Notaio
27.05.2020 rep. 42548 (doc. n.1), elettivamente domiciliato in Cagliari, piazza Repubblica n. 10,
presso lo studio dell'Avv. Nicola Ragucci, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti
CONVENUTO-CONTUMACE
e con la partecipazione del
INTERVENUTO PER LEGGE
CONCLUSIONI
"1Nell'interesse di parte ricorrente: accertare e dichiarare che il sig. SO 2 , nato a
ON il 09.04.1954 e ivi deceduto il 23.02.2020 è il padre biologico di Parte 1 nato
a Cagliari il 19.11.1983 e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione della emenanda sentenza e di disporre che il sig. Parte 1
assuma il cognome “CP_1”.
Con la condanna del convenuto alla refusione delle spese e competenze di giudizio in caso di resistenza."
Nell'interesse di parte resistente: "rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile e/o infondata;
con vittoria di spese ed onorari del Giudizio."-
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1 ha convenuto in giudizio, avanti al fine di ottenere pronuncia di dichiarazione di paternitàl'intestato Tribunale, Controparte_1 "
naturale del defunto sig. SO 2 nei confronti di Parte 1 con l'attribuzione del cognome
CP 1.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha esposto di essere nato a [...] una stabile relazione intercorsa negli anni ottanta tra la madre, sig.ra Parte 2 e il sig. Per_2
[...] ;
che la madre all'atto di nascita ha dichiarato di essere nubile;
che il sig. SO 2 benché
informato dell'avvenuta nascita non ha manifestato interesse per il figlio né la volontà di riconoscerlo;
che la sig.ra ha contratto matrimonio con il sig. SO 3Parte 2
che lo ha poi legittimato facendogli acquisire il nome di Parte 1 ; di aver conosciuto il padre naturale alla fine degli anni novanta e di aver instaurato con le stesso un rapporto;
che, successivamente, detto rapporto si è deteriorato per non aver ottemperato al volere di padre di trasferirsi presso la sua abitazione;
che con sentenza n. 2645/2021 il Tribunale di Cagliari ha dichiarato il disconoscimento della paternità in capo al padre adottivo .
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Con memoria depositata in data 3.05.2023 si è costituito Controparte 1 domandando il rigetto della domanda attrice in quanto infondata ed inammissibile.
Il resistente ha sostenuto l'assoluta irrilevanza dei fatti dedotti dall'attore e la mancanza integrale di elementi probatori a suo sostegno;
che non sono stati dedotti neppure elementi indiziari volti a provare l'esistenza di rapporti intimi tra la madre e il preteso padre né in riferimento alla “stabile relazione sentimentale intrattenuta" dalla madre con il CP 1; che lo stesso de cuius nanti il Notaio
che ha ricevuto il suo testamento ha dichiarato di non avere figli.
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Nel corso del giudizio, il Giudice ha assegnato alle parti il termine di cui all'art. 183 VI comma cpc,
ha disposto l'esibizione in originale della lettera da CP 3 al presunto padre SO_2 ela
CTU emogenetica per accertare la sussistenza dell'eventuale rapporto di filiazione tra il defunto
SO 4 e l'attore SO 2
Acquisite le conclusioni del ctu, che hanno escluso il rapporto di filiazione tra l'attore e il sig.
SO 2, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
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Le domande attorea va rigettata.
La reclamata paternità in capo al SO_2 è stata difatti esclusa, con una percentuale del 100%
di certezza, dalla specifica c.t.u. svolta al riguardo nel presente giudizio dal dott. Per_5, non oggetto di di alcuna contestazione di sorta.
Le spese di lite così come gli oneri della c.t.u., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara che SO 2 non è il padre naturale di Parte 1
- condanna Parte 1 a rifondere le spese processuali a Controparte 1 che liquida in complessivi euro 4000,00, oltre IVA e CAP di legge,
- pone gli oneri delle c.t.u. definitivamente a carico del convenuto, con i conseguenti obblighi di rifusione.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale in data 20.5.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti