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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/03/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5168/2016 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER CPC emessa all'esito dell'udienza a trattazione scrit- ta del 6.2.2025.
Il Giudice, dott.ssa Stefania Fontanarosa;
lette le note scritte;
letto l'art. 281-sexies c.p.c.; decide la causa come da sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott.
Stefania Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5168/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto altri rapporti con- dominiali , pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in corso Umberto I n. 140 84013 Cava de' Tirreni (SA), presso lo studio dell'Avv.
GUIDA GENNARO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE (c.f.: ), elettivamente domiciliato in corso Parte_2 C.F._3
Umberto I n. 140 84013 Cava de' Tirreni (SA), presso lo studio dell'Avv. GUIDA
GENNARO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIA UMBERTO I° 34 80048 SANT'ANASTASIA, presso lo studio dell'Avv. COP-
POLA ANTONIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
Con
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Controparte_3 C.F._5
VIA G. MATTEOTTI, N. 30 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv.
SPINELLI FRANCESCO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e di- C.F._6
fesa;
CONVENUTA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA Controparte_4 C.F._7
UMBERTO I° 34 80048 SANT'ANASTASIA, presso lo studio dell'Avv. COPPOLA
ANTONIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA G. MAT- CP_5 C.F._8
TEOTTI, 30 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. SPINELLI
FRANCESCO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._6
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che “Il regolamento di condominio cosiddetto "contrattua-
le", quali ne siano il meccanismo di produzione ed il momento della sua efficacia, si configura, allora, dal punto di vista strutturale, come un contratto plurilaterale, avente cioè pluralità di parti e scopo comune;
ne consegue che l'azione di nullità del regola-
mento medesimo è esperibile non nei confronti del (e quindi dell'ammini- CP_1
stratore), il quale è carente di legittimazione in ordine ad una siffatta domanda, ma da
Pagina 2 di 6 uno o più condomini nei confronti di tutti gli altri, in situazione di litisconsorzio neces-
sario (Cass. 6656/2021; Sez. 2, 21/05/2008, n. 12850; Cass. Sez. 2, 29/11/1995, n.
12342; Cass. Sez. 2, 30/03/1990, n. 2590).
Pertanto, in relazione alla domanda di nullità dell'art. 3 del regolamento condominiale in oggetto, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
[...]
Nel caso di specie il regolamento impugnato ha natura contrattuale, in quanto risultato di un accordo tra i diversi proprietari interessati circa l'uso e l'amministrazione delle co-
se comuni, la ripartizione delle spese ecc. la tutela del decoro dell'edificio: con tale ac-
cordo, gli stessi proprietari mirano a regolare interessi comuni per assicurare a se stessi ed a tutti quelli che ad essi succederanno nella proprietà degli appartamenti il miglior godimento delle cose proprie (cfr. regolamento allegato da parte attrice).
Nel merito la domanda di nullità è infondata e va rigettata, per quanto di ragione.
Invero, le attrici sostengono che il citato art. 3 sarebbe nullo per impossibilità
dell'oggetto.
L'impossibilità giuridica, si ha quando l'oggetto del contratto non può essere dedotto in contatto per disposizione di legge.
L'impossibilità materiale invece, è l'assoluta inidoneità del bene a diventare oggetto del contratto.
Trattasi di un vizio genetico.
Nel caso di specie, le stesse allegazioni delle parti attrici induco ad escludere che l'art. 3
del regolamento condominiale sia nullo per impossibilità dell'oggetto, atteso che esse hanno dichiarato che fino all'anno 2012 ha regolarmente parcheggiato Parte_2
nello stallo n. 3 al lei assegnato e successivamente ha avuto difficoltà a causa dello scor-
retto posizionamento delle autovetture da parte degli assegnatari degli stalli n. 1 e 2.
È evidente, pertanto, che nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi che deter-
Pagina 3 di 6 mina la nullità come sopra definita.
Part Ciò che contesta in realtà l'attrice è la condotta dei convenuti e i quali CP_4
parcheggiando scorrettamente impediscono a di parcheggiare nel proprio Parte_2
stallo.
Pertanto, nel caso di specie parte attrice avrebbe dovuto proporre azione ex art. 1102
c.c. a tutela del diritto di pari uso della cosa comune, anziché azione di nullità del rego-
lamento contrattuale.
In ogni caso e quanto alla richiesta di adottare una nuova regolamentazione d'uso della cosa comune, modificando quella attuale, essa è inammissibile, in quanto parte attrice avrebbe dovuto proporre apposito ricorso per volontaria giurisdizione ex art. 1105
comma ultimo c.c., nel caso di inerzia dell'assemblea condominiale.
Invero, “In materia di condominio, il regolamento e le sue successive modifiche richie-
dono per la validità la forma scritta a pena di invalidità, come è ormai pacifico nella giu-
risprudenza della S.C. anche con riferimento alle clausole non aventi natu-
ra contrattuale, ma regolamentare in senso stretto, non potendo valere comportamenti concludenti o la reiterata applicazione delle previsioni modificative in spregio al vincolo di forma. È opportuno però precisare che solo le previsioni del regolamento che incido-
no sui diritti esclusivi o che contemplino un'eventuale convenzione sulla ripartizione delle spese in deroga ai criteri legali ( art. 1123, comma 1, c.c. ), richiedono l'approva-
zione unanime di tutti i condomini, avendo natura contrattuale. L'adozione o la modifica delle clausole che, ancorché originariamente inserite in un regolamento contrattuale, disciplinano i servizi e l'uso dei beni comuni e che hanno natura organizzativa può, invece, essere disposta con la maggioranza prescritta dagli art. 1138 e 1136 c.c. (cfr. Cass. 29838/2023).
Pertanto, nel caso di specie, i condomini potranno modificare l'art. 3 del regolamento condominiale con le maggioranze prescritte dall'art. 1136 c.c. e nel caso di inerzia
Pagina 4 di 6 dell'assemblea è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ex art. 1105 c.c..
Quanto alla domanda risarcitoria, essa è infondata, per quanto di ragione.
Invero, parte attrice non ha fornito la prova del mancato godimento del posto auto,
avendo richiesto soltanto la consulenza tecnica d'ufficio e senza articolare prove orali
(prova testimoniale) sull'asserito mancato utilizzo dello stallo al lei assegnato.
In ogni caso, parte attrice non ha dedotto e provato specifiche circostanze da cui inferire un danno (concreto) per il mancato godimento del bene comune (cfr. Cass., Sez. Un.,
33645/2022).
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
2) Rigetta la domanda di nullità dell'art. 3 del regolamento condominiale CP_1
;
[...]
3) Dichiara inammissibile la domanda di modifica dell'art. 3 del regolamento con-
dominiale;
4) Rigetta la domanda risarcitoria;
5) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Parte_2
Francesco Spinelli, difensore di e dichiaratosi anti- CP_5 Controparte_6
statario, che si liquidano in euro 1.278,00 per compenso, oltre iva, cpa erimb.
Forf. del 15%;
6) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. An- Parte_2
tonio Coppola, difensore del Condominio e di dichiaratosi Controparte_4
antistatario, che si liquidano in euro 1.278,00 per compenso, oltre iva, cpa erimb. Forf. del 15%;
Pagina 5 di 6 7) Pone definitivamente a carico di le spese della ctu come liquidate Parte_2
con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 03/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER CPC emessa all'esito dell'udienza a trattazione scrit- ta del 6.2.2025.
Il Giudice, dott.ssa Stefania Fontanarosa;
lette le note scritte;
letto l'art. 281-sexies c.p.c.; decide la causa come da sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott.
Stefania Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5168/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto altri rapporti con- dominiali , pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in corso Umberto I n. 140 84013 Cava de' Tirreni (SA), presso lo studio dell'Avv.
GUIDA GENNARO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE (c.f.: ), elettivamente domiciliato in corso Parte_2 C.F._3
Umberto I n. 140 84013 Cava de' Tirreni (SA), presso lo studio dell'Avv. GUIDA
GENNARO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIA UMBERTO I° 34 80048 SANT'ANASTASIA, presso lo studio dell'Avv. COP-
POLA ANTONIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
Con
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Controparte_3 C.F._5
VIA G. MATTEOTTI, N. 30 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv.
SPINELLI FRANCESCO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e di- C.F._6
fesa;
CONVENUTA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA Controparte_4 C.F._7
UMBERTO I° 34 80048 SANT'ANASTASIA, presso lo studio dell'Avv. COPPOLA
ANTONIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA G. MAT- CP_5 C.F._8
TEOTTI, 30 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. SPINELLI
FRANCESCO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._6
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che “Il regolamento di condominio cosiddetto "contrattua-
le", quali ne siano il meccanismo di produzione ed il momento della sua efficacia, si configura, allora, dal punto di vista strutturale, come un contratto plurilaterale, avente cioè pluralità di parti e scopo comune;
ne consegue che l'azione di nullità del regola-
mento medesimo è esperibile non nei confronti del (e quindi dell'ammini- CP_1
stratore), il quale è carente di legittimazione in ordine ad una siffatta domanda, ma da
Pagina 2 di 6 uno o più condomini nei confronti di tutti gli altri, in situazione di litisconsorzio neces-
sario (Cass. 6656/2021; Sez. 2, 21/05/2008, n. 12850; Cass. Sez. 2, 29/11/1995, n.
12342; Cass. Sez. 2, 30/03/1990, n. 2590).
Pertanto, in relazione alla domanda di nullità dell'art. 3 del regolamento condominiale in oggetto, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
[...]
Nel caso di specie il regolamento impugnato ha natura contrattuale, in quanto risultato di un accordo tra i diversi proprietari interessati circa l'uso e l'amministrazione delle co-
se comuni, la ripartizione delle spese ecc. la tutela del decoro dell'edificio: con tale ac-
cordo, gli stessi proprietari mirano a regolare interessi comuni per assicurare a se stessi ed a tutti quelli che ad essi succederanno nella proprietà degli appartamenti il miglior godimento delle cose proprie (cfr. regolamento allegato da parte attrice).
Nel merito la domanda di nullità è infondata e va rigettata, per quanto di ragione.
Invero, le attrici sostengono che il citato art. 3 sarebbe nullo per impossibilità
dell'oggetto.
L'impossibilità giuridica, si ha quando l'oggetto del contratto non può essere dedotto in contatto per disposizione di legge.
L'impossibilità materiale invece, è l'assoluta inidoneità del bene a diventare oggetto del contratto.
Trattasi di un vizio genetico.
Nel caso di specie, le stesse allegazioni delle parti attrici induco ad escludere che l'art. 3
del regolamento condominiale sia nullo per impossibilità dell'oggetto, atteso che esse hanno dichiarato che fino all'anno 2012 ha regolarmente parcheggiato Parte_2
nello stallo n. 3 al lei assegnato e successivamente ha avuto difficoltà a causa dello scor-
retto posizionamento delle autovetture da parte degli assegnatari degli stalli n. 1 e 2.
È evidente, pertanto, che nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi che deter-
Pagina 3 di 6 mina la nullità come sopra definita.
Part Ciò che contesta in realtà l'attrice è la condotta dei convenuti e i quali CP_4
parcheggiando scorrettamente impediscono a di parcheggiare nel proprio Parte_2
stallo.
Pertanto, nel caso di specie parte attrice avrebbe dovuto proporre azione ex art. 1102
c.c. a tutela del diritto di pari uso della cosa comune, anziché azione di nullità del rego-
lamento contrattuale.
In ogni caso e quanto alla richiesta di adottare una nuova regolamentazione d'uso della cosa comune, modificando quella attuale, essa è inammissibile, in quanto parte attrice avrebbe dovuto proporre apposito ricorso per volontaria giurisdizione ex art. 1105
comma ultimo c.c., nel caso di inerzia dell'assemblea condominiale.
Invero, “In materia di condominio, il regolamento e le sue successive modifiche richie-
dono per la validità la forma scritta a pena di invalidità, come è ormai pacifico nella giu-
risprudenza della S.C. anche con riferimento alle clausole non aventi natu-
ra contrattuale, ma regolamentare in senso stretto, non potendo valere comportamenti concludenti o la reiterata applicazione delle previsioni modificative in spregio al vincolo di forma. È opportuno però precisare che solo le previsioni del regolamento che incido-
no sui diritti esclusivi o che contemplino un'eventuale convenzione sulla ripartizione delle spese in deroga ai criteri legali ( art. 1123, comma 1, c.c. ), richiedono l'approva-
zione unanime di tutti i condomini, avendo natura contrattuale. L'adozione o la modifica delle clausole che, ancorché originariamente inserite in un regolamento contrattuale, disciplinano i servizi e l'uso dei beni comuni e che hanno natura organizzativa può, invece, essere disposta con la maggioranza prescritta dagli art. 1138 e 1136 c.c. (cfr. Cass. 29838/2023).
Pertanto, nel caso di specie, i condomini potranno modificare l'art. 3 del regolamento condominiale con le maggioranze prescritte dall'art. 1136 c.c. e nel caso di inerzia
Pagina 4 di 6 dell'assemblea è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ex art. 1105 c.c..
Quanto alla domanda risarcitoria, essa è infondata, per quanto di ragione.
Invero, parte attrice non ha fornito la prova del mancato godimento del posto auto,
avendo richiesto soltanto la consulenza tecnica d'ufficio e senza articolare prove orali
(prova testimoniale) sull'asserito mancato utilizzo dello stallo al lei assegnato.
In ogni caso, parte attrice non ha dedotto e provato specifiche circostanze da cui inferire un danno (concreto) per il mancato godimento del bene comune (cfr. Cass., Sez. Un.,
33645/2022).
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
2) Rigetta la domanda di nullità dell'art. 3 del regolamento condominiale CP_1
;
[...]
3) Dichiara inammissibile la domanda di modifica dell'art. 3 del regolamento con-
dominiale;
4) Rigetta la domanda risarcitoria;
5) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Parte_2
Francesco Spinelli, difensore di e dichiaratosi anti- CP_5 Controparte_6
statario, che si liquidano in euro 1.278,00 per compenso, oltre iva, cpa erimb.
Forf. del 15%;
6) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. An- Parte_2
tonio Coppola, difensore del Condominio e di dichiaratosi Controparte_4
antistatario, che si liquidano in euro 1.278,00 per compenso, oltre iva, cpa erimb. Forf. del 15%;
Pagina 5 di 6 7) Pone definitivamente a carico di le spese della ctu come liquidate Parte_2
con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 03/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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