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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11397/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 07/07/1969), Parte_1
cod. fisc. , con il patrocinio dell'avv. UBALDI C.F._1
PATRIZIA;
ROMA (RM), 23/07/1970), cod. fisc. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. TUCCI FABRIZIO;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto Parte_1 Controparte_1
chiedono al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2016 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
2) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi.
3) Il sig. verserà mensilmente alla ex coniuge Controparte_1 [...] per il mantenimento della figlia la somma Parte_1 Per_1 di € 650,00 quale contributo al suo mantenimento, con decorrenza dal mese di agosto 2024. Tale somma subirà gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni ISTAT e sarà corrisposta entro il 5° giorno di ogni mese.
4) I coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia Per_1 secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa in uso presso codesto Tribunale.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 25/09/2004, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11397/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 25/09/2004 tra Parte_1
(ROMA (RM), 07/07/1969) e
[...] Controparte_1
(ROMA (RM), 23/07/1970) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Roma al n. 1763, Parte 2, Serie A01, Anno 2004, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 20/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11397/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 07/07/1969), Parte_1
cod. fisc. , con il patrocinio dell'avv. UBALDI C.F._1
PATRIZIA;
ROMA (RM), 23/07/1970), cod. fisc. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. TUCCI FABRIZIO;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto Parte_1 Controparte_1
chiedono al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2016 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
2) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi.
3) Il sig. verserà mensilmente alla ex coniuge Controparte_1 [...] per il mantenimento della figlia la somma Parte_1 Per_1 di € 650,00 quale contributo al suo mantenimento, con decorrenza dal mese di agosto 2024. Tale somma subirà gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni ISTAT e sarà corrisposta entro il 5° giorno di ogni mese.
4) I coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia Per_1 secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa in uso presso codesto Tribunale.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 25/09/2004, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11397/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 25/09/2004 tra Parte_1
(ROMA (RM), 07/07/1969) e
[...] Controparte_1
(ROMA (RM), 23/07/1970) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Roma al n. 1763, Parte 2, Serie A01, Anno 2004, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 20/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi