Sentenza 20 ottobre 2006
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/10/2006, n. 22518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22518 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di Sezione -
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di Sezione -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT BI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA MARINA 1, presso lo studio dell'avvocato VIOLO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BALLA PAOLO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI TARQUINIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTIGARA 10, presso lo studio degli avvocati FARRONATO LILIANA, MOSILLO STEFANO, che lo rappresentano e difendono, unitamente all'avvocato NOTARO GIANCARLO giusta procura in calce alla copia passiva del ricorso;
- resistente -
avverso la sentenza n. 217/02 del Tribunale di CIVITAVECCHIA, depositata il 11/02/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 28/09/06 dal Consigliere Dott. RORDORF Renato;
udito l'Avvocato NOTARO Giancarlo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso, AGO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 23 ottobre 2001 il sig. IO TI ha proposto opposizione avverso un'ordinanza con cui il Comune di Tarquinia gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di L. 20.000.000 (ordinanza-ingiunzione recante il n. 5158/2001) per avere la società SO.GE.CA s.r.l., di cui il medesimo sig. TI era legale rappresentante, effettuato scarichi non consentiti di acque reflue.
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza depositata il 11 febbraio 2002, pur avendo dato conto in motivazione delle ragioni per le quali il ricorrente aveva proposto l'opposizione ed averne confutato la fondatezza, in dispositivo ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il sig. TI, il quale in primo luogo contesta l'asserito difetto di giurisdizione del giudice ordinario, alla stregua di quanto dispone in tema di opposizioni a sanzioni amministrative della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis;
in secondo luogo eccepisce l'omissione, o comunque la contraddittorietà, della motivazione dell'impugnata sentenza in relazione al dispositivo;
ed in terzo luogo insiste nei motivi dell'opposizione che, a suo dire, infondatamente sono stati disattesi dal tribunale nella parte motiva di detta sentenza.
Il Comune di Civitavecchia non ha svolto difese scritte, ma il suo difensore ha partecipato alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnata sentenza si caratterizza per la netta scissione tra la motivazione, nella quale il giudice si sofferma ad esaminare separatamente i diversi motivi dell'opposizione proposta dal ricorrente avverso la sanzione amministrativa a lui irrogata, spiegando le ragioni della loro infondatezza, ed il dispositivo - letto in udienza, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 23 - che contiene invece unicamente una pronuncia declinatoria della giurisdizione. Questione, quest'ultima, della quale nessun accenno è dato però ritrovare nella motivazione della stessa sentenza. Stando così le cose, poiché in caso di radicale contrasto con la motivazione è senza alcun dubbio destinata a prevalere la statuizione contenuta nel dispositivo letto in udienza, il decisum dell'impugnata sentenza si risolve unicamente nella suaccennata pronuncia negativa sulla giurisdizione. L'esame del motivo di ricorso per cassazione riguardante la giurisdizione assume quindi carattere non solo preliminare, ma anche assorbente rispetto a tutte le rimanenti censure.
Tale motivo di ricorso è fondato.
Infatti, nel procedimento di opposizione avverso un'ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria, disciplinato dalla citata L. n. 689 del 1981, deve riconoscersi sempre al giudice ordinario la competenza giurisdizionale a tutela del diritto soggettivo dell'opponente di non essere sottoposto al pagamento di somme all'infuori dei casi espressamente previsti, in ciò eventualmente restando ricompresso anche il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi che costituiscano il presupposto di quell'ordinanza (cfr. Cass., sez. un. 29-04-2003, n. 6627), L'impugnata sentenza deve perciò essere cassata, con rinvio della causa al medesimo Tribunale di Civitavecchia, in diversa composizione, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte, pronunciando a sezioni unite, accoglie il primo motivo di ricorso, in ciò restando assorbiti gli altri, dichiara che la giurisdizione in ordine alla presente causa compete al giudice ordinario, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa al Tribunale di Civitavecchia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2006