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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/06/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3667/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Claudia CATTANI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio ad Alto Reno Terme – Porretta (BO), Piazza Mons. Augusto Smeraldi, n.4,
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23 maggio 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 13 marzo 2025. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 23 maggio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio ad Alto Reno Terme (BO), il 7 settembre 2019. Dall'unione sono nati , il 18 gennaio 2015, e il 28 giugno 2020. Per_1 Per_2
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. pagina 1 di 5 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 marzo 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Bologna l'8 agosto 1987 e nata a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio ad Alto Reno Terme (BO), il 7 settembre 2019, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 12 p. 2 s. A anno 2019; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) affida e a entrambi i genitori, i quai prenderanno di comune accordo Per_1 Per_2 le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) colloca i minori presso la madre alla quale assegna la casa coniugale, sita in Alto
Reno Terme, località Monzone n. 262; 4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- a week end alternati dal sabato alle 10,00 alla domenica alle 21,00, riaccompagnandoli presso l'abitazione materna;
- un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola alle 21.00, riaccompagnandoli dalla madre;
- nelle festività natalizie tre giorni con i giorni della Vigilia con il papà e quello di Natale con la mamma;
ultimo dell'anno e Capodanno con la mamma e l'Epifania con il papà;
pagina 2 di 5 - nel periodo pasquale tre giorni alternando di anno in anno la domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo;
- in estate almeno una settimana da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
5) prende atto che le parti hanno concordato di far trascorrere ai minori, come di abitudine, almeno 15 giorni di vacanze al mare con i nonni materni, con facoltà per il padre di raggiungerli nel fine settimana di propria competenza;
6) prende atto che, data la giovane età e le abitudini, qualora non voglia Per_2 pernottare col padre, i genitori si impegnano a che la bimba si abitui a farlo con la gradualità richiesta e nel pieno rispetto della minore ma, al contempo, con la necessaria fermezza e senza intralci all'attuazione del pieno diritto-dovere di visita del signor
Parte_1
7) con decorrenza dal deposito della domanda pone a carico del signor Parte_1
l'obbligo di versare alla signora a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di Pt_2 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di e fino a Per_1 Per_2 quando non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, la somma di 700,00 euro mensili complessivi (350,00 per ciascun minore) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT in base all'indice annuale pubblicato per il mese di febbraio;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
8) prende atto che i genitori hanno concordato che la spesa per la mensa scolastica è esclusa dall'assegno ordinario e, pertanto, sarà a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno;
9) a decorrere dalla data della domanda dispone che i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione ovvero: rette asilo e scolastiche, libri scolastici, materiale didattico come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato, abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico, gite scolastiche, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese per visite specialistiche, ticket sanitari, spese ortodontiche compresi apparecchi dentistici, oculistiche, comprese lenti a contatto, spese protesiche, spese effettuate tramite il SSN;
spese per l'attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. I genitori concorreranno al pagamento delle spese extra-assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del pagina 3 di 5 conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post- universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorno all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese per il conseguimento della patente di guida presso autoscuole private, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto). c) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail, o sms o whatsapp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 15 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto – con raccomandata, fax o e-mail o sms o whatsapp – motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, ovvero nella quota del 50% ciascuno;
le deduzioni per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori. Inoltre i genitori stabiliscono che l'assegno unico INPS per i figli sarà percepito esclusivamente dalla sig.ra , quale genitore collocatario;
Parte_2
10) prende atto che le parti hanno concordato che il signor non Parte_1 corrisponderà alcun assegno di mantenimento alla signora Pt_2
11) prende atto che i ricorrenti hanno covenuto che l' autocaravan Ford targato CG560HY del signor acquistato con finanziamento a nome della signora Parte_1
resterà in uso comune tra le parti;
le rate del finanziamento contratto con Banca Pt_2
Mediolanum e la spesa per l'assicurazione del mezzo saranno suddivise a metà tra i coniugi in ragione dell'uso comune che gli stessi ne faranno per accompagnare in vacanza i loro figli;
invece l'utilizzo personale, senza la presenza dei figli, è espressamente escluso a entrambe le parti;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali.
pagina 4 di 5 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Claudia CATTANI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio ad Alto Reno Terme – Porretta (BO), Piazza Mons. Augusto Smeraldi, n.4,
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23 maggio 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 13 marzo 2025. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 23 maggio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio ad Alto Reno Terme (BO), il 7 settembre 2019. Dall'unione sono nati , il 18 gennaio 2015, e il 28 giugno 2020. Per_1 Per_2
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. pagina 1 di 5 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 marzo 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Bologna l'8 agosto 1987 e nata a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio ad Alto Reno Terme (BO), il 7 settembre 2019, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 12 p. 2 s. A anno 2019; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) affida e a entrambi i genitori, i quai prenderanno di comune accordo Per_1 Per_2 le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) colloca i minori presso la madre alla quale assegna la casa coniugale, sita in Alto
Reno Terme, località Monzone n. 262; 4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- a week end alternati dal sabato alle 10,00 alla domenica alle 21,00, riaccompagnandoli presso l'abitazione materna;
- un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola alle 21.00, riaccompagnandoli dalla madre;
- nelle festività natalizie tre giorni con i giorni della Vigilia con il papà e quello di Natale con la mamma;
ultimo dell'anno e Capodanno con la mamma e l'Epifania con il papà;
pagina 2 di 5 - nel periodo pasquale tre giorni alternando di anno in anno la domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo;
- in estate almeno una settimana da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
5) prende atto che le parti hanno concordato di far trascorrere ai minori, come di abitudine, almeno 15 giorni di vacanze al mare con i nonni materni, con facoltà per il padre di raggiungerli nel fine settimana di propria competenza;
6) prende atto che, data la giovane età e le abitudini, qualora non voglia Per_2 pernottare col padre, i genitori si impegnano a che la bimba si abitui a farlo con la gradualità richiesta e nel pieno rispetto della minore ma, al contempo, con la necessaria fermezza e senza intralci all'attuazione del pieno diritto-dovere di visita del signor
Parte_1
7) con decorrenza dal deposito della domanda pone a carico del signor Parte_1
l'obbligo di versare alla signora a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di Pt_2 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di e fino a Per_1 Per_2 quando non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, la somma di 700,00 euro mensili complessivi (350,00 per ciascun minore) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT in base all'indice annuale pubblicato per il mese di febbraio;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
8) prende atto che i genitori hanno concordato che la spesa per la mensa scolastica è esclusa dall'assegno ordinario e, pertanto, sarà a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno;
9) a decorrere dalla data della domanda dispone che i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione ovvero: rette asilo e scolastiche, libri scolastici, materiale didattico come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato, abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico, gite scolastiche, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese per visite specialistiche, ticket sanitari, spese ortodontiche compresi apparecchi dentistici, oculistiche, comprese lenti a contatto, spese protesiche, spese effettuate tramite il SSN;
spese per l'attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. I genitori concorreranno al pagamento delle spese extra-assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del pagina 3 di 5 conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post- universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorno all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese per il conseguimento della patente di guida presso autoscuole private, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto). c) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail, o sms o whatsapp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 15 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto – con raccomandata, fax o e-mail o sms o whatsapp – motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, ovvero nella quota del 50% ciascuno;
le deduzioni per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori. Inoltre i genitori stabiliscono che l'assegno unico INPS per i figli sarà percepito esclusivamente dalla sig.ra , quale genitore collocatario;
Parte_2
10) prende atto che le parti hanno concordato che il signor non Parte_1 corrisponderà alcun assegno di mantenimento alla signora Pt_2
11) prende atto che i ricorrenti hanno covenuto che l' autocaravan Ford targato CG560HY del signor acquistato con finanziamento a nome della signora Parte_1
resterà in uso comune tra le parti;
le rate del finanziamento contratto con Banca Pt_2
Mediolanum e la spesa per l'assicurazione del mezzo saranno suddivise a metà tra i coniugi in ragione dell'uso comune che gli stessi ne faranno per accompagnare in vacanza i loro figli;
invece l'utilizzo personale, senza la presenza dei figli, è espressamente escluso a entrambe le parti;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali.
pagina 4 di 5 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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