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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3002/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 3002/2021 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito dell'udienza collegiale, svolta in trattazione scritta, del 2.04.2025
TRA
(c.f.: ), quale titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale “Azienda ” Controparte_1
con sede in Via Nuova Lavorate n. 53, Sarno (c.f.: ), P.IVA_1 rappresentato e difeso per procura in atti dapprima dall'avv. Giuseppe
Crescenzo (c.f.: ), poi dall'avv. Felice Gabriele (c.f.: C.F._2
) C.F._3
Ricorrente
E TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
(c.f.: ) in persona del Presidente della Parte_2 P.IVA_2
giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di Procura generale ad lites, dall'avv. Guido Maria Talarico (c.f.:
) dell'Avvocatura Regionale, presso la cui sede C.F._4
elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Lucia n. 81.
Resistente
Parte_3 CP_2 [...]
(c.f.: ), in persona del legale Parte_4 P.IVA_3
rappresentante p.t. Commissario Straordinario avv. , Parte_5
con sede in Nocera Inferiore (SA), alla via Atzori n.1, rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce alla comparsa, nonché giusta Delibera
Commissariale n. 216 del 25.06.2021, dall'avv. Maria Ceglia (c.f.:
), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._5
Salerno, alla via L. Guercio n. 293.
Resistente
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 1.06.2021 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 15.10.2021 alla Parte_2
l'attore ha convenuto in giudizio la ed il Pt_2 Controparte_3
perché, previo riconoscimento della loro responsabilità per
[...]
l'esondazione del 3.11.2019 del fiume Sarno, siano condannati a risarcire i danni subiti, nella misura complessiva di euro 53.592,50, oltre interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari con distrazione al procuratore antistatario.
In punto di fatto ha esposto che:
--all'epoca dei fatti era conduttore e coltivatore di terreni detenuti in virtù di contratto di affitto, della complessiva superficie di ha 01.83.26 siti nel
Comune di Sarno, che, in data 3.11.2019, a causa dell'esondazione del fiume
Sarno, sono stati completamente sommersi da acqua, melma e detriti;
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Santonicola CO Campania e pag. 2 Controparte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
--l ha provocato ingenti danni, determinando la distruzione delle Parte_6
coltivazioni ed il deposito sul terreno di fango e altre sostanze velenose, con pregiudizio per i fondi stessi, per cui si sono resi necessari interventi di sistemazione;
--lo straripamento delle acque del Fiume Sarno, non contenute dagli argini a causa di inefficienze manutentive da parte dell'Ente competente, è stato aggravato “perché sull'area in questione insistono due linee scolanti
'Discarica S. SS' e 'Canale CI' – la cui funzione è quella di intercettare
e drenare le acque ai fondi adiacenti al Fiume Sarno – che, nel corso del tempo, non sono state adeguatamente dimensionate e sulle quali non sono stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria, per cui anche
l'accumulo di materiale vegetale oltre che di detriti e rifiuti presenti in loco, hanno saturato la capacità di regimentazione idrica” (così l'atto introduttivo, pagina 2);
--la responsabilità dell'evento è da attribuirsi ai due enti convenuti, in quanto tenuti ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno concluso chiedendo all'adito Tribunale di condannare la ed il al Parte_2 Controparte_3
risarcimento dei danni subiti, con relativi interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari.
In data 9.09.2021 si è costituito il , che ha eccepito il Controparte_3
suo difetto di legittimazione passiva, nel merito si è difeso sostenendo che vi
è interruzione del nesso causale sia quando l'evento è di tale portata da configurare caso fortuito, sia quando si accerti, in corso di causa, il colpevole comportamento del proprietario.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto per le causali di cui agli atti di causa, CP_3
vinte ed attribuite le spese di giudizio;
2) in via gradata, rigettare la domanda attorea, previo accertamento e dichiarazione della sua infondatezza in fatto ed in diritto per inesistenza del
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Santonicola CO Campania e pag. 3 Controparte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
nesso causale, ovvero perché non provata, vinte ed attribuite le spese di giudizio;
3) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della nella Parte_2 causazione dei danni agli attori e, per l'effetto, condannare la Pt_2
al risarcimento dei danni così come richiesti;
[...]
4) condannare in ogni caso gli attori e/o la al pagamento Controparte_4 in favore del delle spese e competenze di giudizio”. CP_3
In data 28.3.2023 si è costituita la la quale ha allegato, in Parte_2
via preliminare,
--l'intempestività dell'azione, proposta ad oltre 1 anno di distanza dall'evento, in modo da rendere impossibile ogni accertamento sui luoghi ed in contraddittorio tra le parti;
--la carenza di legittimazione attiva del ricorrente atteso che “il caso fortuito
è a carico del proprietario, così come per la disciplina generale dei rapporti locatizi sono a carico del predetto le spese straordinarie (art, 1609 ed art.
1621), è evidente che la presente azione avrebbe dovuto essere giudizialmente attivata solo/anche dai proprietari, considerato altresì che la pretesa perdita di produttività consente al coltivatore di ottenere una riduzione dell'affitto nei confronti del titolare del bene (art. 1635)”; ha poi dedotto, gradatamente, nel merito,
--il difetto di prova documentale dei danni, in particolare per l'assenza di scritture contabili e fiscali,
--l'incerta dislocazione dei terreni rispetto al fiume Sarno, essendo dedotta in citazione anche la cattiva manutenzione di “due linee scolanti Discarica S.
SS e Canale CI” presenti in zona.
Ha eccepito, sotto altro profilo, il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la manutenzione, gestione e vigilanza dei corsi d'acqua artificiali siano di esclusiva competenza del Parte_3
, in particolare richiamando la tabella 2 allegata al Piano
[...]
di classifica del del 2016, che include i due canali tra le aste fluviali CP_3
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Santonicola CO Campania e pag. 4 Controparte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
in gestione al;
ha indicato l'esistenza di cause diverse CP_3 dall'esondazione, ovvero “omissioni di compiti istituzionali di vario tipo, quali il mancato adeguamento delle reti fognarie di captazione delle acque piovane, l'insufficienza delle vasche consortili di assorbimento”; ha altresì allegato il cattivo funzionamento di ben 6 vasche idrauliche presenti nella zona, che dovrebbero attutire le ondate di piena ed il riversamento di acque piovane in eccesso nei canali che servono i fondi, con conseguente esclusiva responsabilità del che le ha in gestione;
ancora, ha argomentato CP_3
che contribuisce solitamente agli allagamenti della zona la fuoriuscita di acque reflue dai tombini nella frazione di Lavorate, con sua irresponsabilità perchè i fatti allagativi non sono imputabili causalmente agli alvei demaniali, non essendo le acque reflue tracimate dai sistemi fognari o piovani classificabili come acque demaniali;
che, inoltre, la città è interessata CP_3
frequentemente da fenomeni franosi provenienti dalle montagne circostanti;
infine, ha posto in rilievo che vi sono stati di atti di gestione sugli alvei in oggetto compiuti da altri enti, quale l'Ente e lo stesso Controparte_5
. Controparte_6
Ha concluso chiedendo al Tribunale di:
“- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Pt_2
ovvero l'incompetenza ed irresponsabilità di tale ente, ovvero,
[...]
subordinatamente, la minor percentuale di responsabilità ed il carattere non custodiale delle competenze regionali rispetto alla diretta gestione consortile ed alle competenze degli altri enti risultanti ex lege;
- in via subordinata e nel merito rigettare la domanda così come proposta nei confronti della perchè improcedibile, prescritta, Parte_2
inammissibile, infondata e non provata, ovvero in subordine graduare la responsabilità regionale rispetto alle prevalenti competenze consortili e degli altri enti previste per legge”, con vittoria di spese ed onorari.
All'esito di trattazione scritta, con ordinanza del 5.07.2022, su richiesta delle parti di ulteriore termine per meglio articolare istanze istruttorie il giudice
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Santonicola CO Campania e pag. 5 Controparte_3 CP_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
delegato ha rinviato al 2 maggio 2023; con successiva ordinanza del 2.5.2023 ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, delegando per l'espletamento della medesima il Tribunale di Nocera Inferiore, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.6.2024. A tale ultima udienza, svolta in trattazione scritta, il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza collegiale del 2.4.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 13.03.2025, acquisite le note di trattazione scritta tempestivamente depositate, il Tribunale con ordinanza in data 2.4.2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva
La legittimazione attiva del ricorrente, presupposto di un ipotetico danno alle colture e ai suoli agricoli coltivati, deriva da contratti da affitto (cf in atti nella produzione di parte) con i quali l'affittuario assume su di sé il rischio dei danni provocati da casi fortuiti ordinari o derivanti da calamità naturali. A titolo esplicativo si considerino, tra i tan it allegati, n. 2 contratti di affitto di fondo rustico, stipulati, rispettivamente con il 16 maggio 2018 Controparte_7
con durata fino al 10 novembre 2021 (cf doc. n. 13 allegato alla citazione) e con il 31 ottobre 2017 con validità fino al 10 Controparte_8
novembre 2032 (cf doc. n. 15 allegato alla citazione).
Nel primo contratto al punto sub 9 è stabilito che l'affittuario si impegna a tenere indenne il concedente da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti provocati da vicini o da terzi;
con il secondo contratto all'art. 7 si prevede che l'affittuario assume su di sé il rischio dei casi fortuiti ordinari o derivante da calamità naturali. Sulla base di queste pattuizioni, presenti in ognuno dei contratti di affitto depositati, si ritiene infondata l'eccezione della Pt_2
secondo cui le spese straordinarie sostenute in seguito agli
[...]
allagamenti sarebbero a carico del proprietario, di guisa che il conduttore non sarebbe legittimato a rivendicarle, nemmeno a titolo di danno.
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Santonicola CO Campania e pag. 6 Controparte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
L'attività di coltivazione diretta del terreno per cui è causa è provata oltre che con il fascicolo aziendale anche mediante le dichiarazioni dei testimoni,
e proprietari di fondi confinanti con Testimone_1 Controparte_9
la proprietà oggetto di causa ( anche dipendente del ricorrente) e Tes_1 testimoni diretti del fatto che Santonicola coltivasse i fondi all'epoca dei fatti.
***
Prova dell'allagamento e del nesso causale
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati alle proprie colture ed ai terreni dall'esondazione del fiume Sarno avvenuta in data 3.11.2019.
La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass.
15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo
(ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Iannello
Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che a novembre 2019 il fiume Sarno è esondato, provocando l'allagamento del fondo per cui è causa, è stata confermata dai testi escussi, mentre nessuna prova contraria è stata offerta dalla la cui difesa è affidata alla predicata irresponsabilità per le Pt_2
competenze di altri Enti.
Prova dei danni
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Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice con l'atto introduttivo, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento (la causa è stata iscritta circa due anni dopo l'allagamento) e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
L'identificazione e la quantificazione dei danni si rinviene nella CTP allegata al ricorso;
il perito di parte ne ha indicato varie voci, che devono essere esaminate una ad una.
Quanto al capo di domanda relativo ai danni alle colture, che si assumono rese incommerciabili, si è trattato della perdita del raccolto di finocchio e cavolfiore, colture realizzate su una superficie di circa mq. 14.000, causando mancati redditi per un totale di € 18.802,00 (PLV).
Inoltre il perito afferma che “le acque meteoriche derivanti da fenomeni temporaleschi successivi a quelli di novembre, sono state drenate lentamente, impedendo al committente la messa a dimora di colture successive di SA
(agretti), per i quali i mancati redditi sono indicati … [in] una PLV di Pt_7
€ 26.600,00” (così pagina 9-10 della CTP).
Ha poi indicato il danno consistito nel mancato riassorbimento dell'acqua, che ha annullato la possibilità di “mettere a dimora nuove coltivazioni”; in particolare a pagina 3 dell'elaborato peritale di parte si afferma che “per ovvie ragioni pedologiche, scaturite dall'“imbibimento” del suolo, come da dichiarazioni del committente, il fondo non è interessato da nessuna attività agricola”.
Infine il perito ha indicato spese per concimazione anche con letame e frangizollatura o fresatura di € 1.260,00 ed ulteriori spese di € 2.765,00 per sistemazione dei fossi necessari per l'irrigazione, comprese spese per attività di movimento terra, oltre ai danni all'impianto di irrigazione per € 3.000,00.
Ebbene, la quantificazione dei danni per mancato reddito da raccolto di e non può essere condivisa in toto, in quanto difetta la Pt_8 Parte_9
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Santonicola CO Campania e pag. 8 Controparte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
prova dell'esatto quantitativo delle colture esistenti sull'estensione territoriale di circa 14.000 mq considerata.
Né vi è prova dell'effettiva quantità delle colture andate perse, atteso che non vi è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento all'esterno del terreno, né vi sono fotografie che mostrino l'intero raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso del fondo.
Inoltre, sebbene dalle dichiarazioni dei testi risulti il marciume delle colture di lattuga e cavolfiore, gli stessi testimoni non hanno riferito quale fosse esattamente l'estensione coltivata, né hanno riferito di una precisa attività di sradicamento e smaltimento delle piante oggetto dell'allagamento.
Né una prova più puntuale dei danni in esame può ricavarsi dalla consulenza, che oltre ad essere un documento di parte, non è stata confermata nemmeno in sede testimoniale. La generica attestazione resa dal CTP non fa riferimento a fatture d'acquisto per semi o piantine inizialmente messe a dimora nè ad altri documenti idonei ad attestare la quantità delle colture presenti, perciò non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tali danni.
Solo per completezza di esame dei documenti si dà atto del deposito del fascicolo aziendale, sul cui contenuto – se utile per quanto occupa – nulla la parte ha allegato nei suoi atti difensivi.
Né il ricorrente ha prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del
DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture di vendita, nè le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva1, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e 1 La norma sulla cd. “autofattura”, l'art. Art. 34, co. 6, del DPR 633/1972 recita: "I cessionari
e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25".
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quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Infine, non va sottaciuto che per una scelta dell'interessato la domanda giudiziale è stata proposta circa 1 anno e mezzo dopo i fatti, senza che vi fosse l'esperimento di un accertamento tecnico preventivo nell'immediatezza dei fatti.
In conclusione, in considerazione del mancato rilievo immediato dei danni effettivi, della mancata prova – anche all'esito dell'istruttoria qui svolta - della quantità di colture presenti e andate distrutte, nonchè dei mancati costi di mediazione e commercializzazione non sostenuti, oltre che per il fisiologico sfrido e scarto, la liquidazione del danno per perdita del raccolto può farsi solo in via equitativa, riconoscendosi, sulla base degli elementi fin qui illustrati, il 50% di quanto richiesto per l'importo della produzione lorda vendibile, e, dunque, l'importo di € 9.401,00.
Il perito di parte ha poi quantificato il danno da mancata coltura successiva di
SA SO (agretti), in € 26.600,00.
In parte qua la domanda, contenuta nella CTP, si palesa totalmente infondata.
In primo luogo, si tratta di una circostanza piuttosto generica, perché non è indicato quando la coltura successiva si sarebbe dovuta impiantare, inoltre il
CTP non ne ha avuto conoscenza diretta, ma è inserita nella perizia sulla base delle “dichiarazioni del committente”.
In terzo luogo, è smentita dalle dichiarazioni della teste la quale ha Tes_1 affermato testualmente: “Dopo sono stati necessari degli interventi per nutrire il terreno e predisporlo per le nuove coltivazioni”, di guisa che emerge un chiaro elemento probatorio contrario.
Infine, non risulta affatto, dal complesso dell'istruttoria, se e per quanto tempo i fondi di causa sono rimasti incolti.
***
Infine sono del tutto sforniti di prova i capi di domanda per concimazione anche con letame, per attività di frangizollatura o fresatura, per sistemazione dei fossi necessari per l'irrigazione, per attività di movimento terra, oltre che
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per i danni all'impianto di irrigazione: su tutte queste opere, indicate come astrattamente necessarie dal CTP nulla hanno riferito i testimoni;
in particolare ha parlato genericamente di lavori necessari, Testimone_1
mentre ha detto di aver visto che erano stati necessari Controparte_9
lavori di pulizia, ma di non sapere di preciso quali.
Del resto, la perizia si presenta più come un elenco di danni e opere ipoteticamente inevitabili o in astratto necessari in fattispecie analoghe, non come una concreta ricognizione dello stato dei luoghi per cui è causa.
Né il ricorrente ha depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere;
invero, le attività di movimento terra, da eseguirsi con macchine, trattandosi di opere specialistiche, andrebbero dimostrate con l'esibizione dei documenti contabili che attestino il pagamento alle imprese specializzate;
ad ogni modo, non si spiega la ragione di uno scavo, quando dai rilievi fotografici in atti si apprezza solo un allagamento del fondo, poi eventualmente riassorbito.
Non è provato nemmeno chi si occupò dei lavori di pulizia e sistemazione.
In assenza di prova documentale riguardo l'effettivo svolgimento di tali attività e di dichiarazioni testimoniali sul punto, il capo di domanda riferito alle opere di ripulitura del terreno indicate in perizia va accolto soltanto nei limiti di seguito illustrati, ribadendosi che le stesse, che si mostrano prima facie prive di prova documentale, si dimostrano vieppiù insussistenti nella fattispecie concreta alla luce delle risultanze della prova testimoniale, da cui nulla è emerso.
In difetto di prova in ordine agli specifici lavori di pulizia menzionati in perizia, l'avvenuto allagamento rende verosimile che Parte_1
abbia dovuto compiere attività di pulizia quantomeno in economia e probabilmente da solo, per la cui esecuzione appare ragionevole riconoscere, in via equitativa, la somma complessiva di € 1.500,00.
Nulla può essere, invece, riconosciuto per le altre voci di danno relative alle
“attrezzature” (impianto irriguo, prese a staffa filtri valvole di spurgo ecc. di
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cui a pagina 16 della CTP), in quanto non specificamente indicate e provate
(anche su queste nulla sanno i testimoni).
Si aggiunge che per il danneggiamento dell'impianto irriguo, di cui non fa menzione nessuno dei testi escussi, la valutazione compiuta dal CTP non risulta comunque supportata da una pregressa documentazione di acquisto dei materiali necessari per l'irrigazione, dalla quale evincere l'effettiva prova dell'an e del quantum del danno.
3.5. Pertanto, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in €
10.901,00 in favore di . Parte_1
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
***
La legittimazione passiva della e del Pt_2 CP_3
Infine, una volta quantificati i danni, è d'uopo dare atto della responsabilità degli Enti convenuti.
La è tenuta alla manutenzione ed alla custodia del fiume Sarno di cui Pt_2
ci si occupa nel presente giudizio. Vale richiamare le norme che prevedono la sua responsabilità.
L'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
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Attesa la prova emersa anche in corso di giudizio, deve ritenersi che all'origine dei fatti, in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del fiume
Sarno, di tal che è dimostrata la responsabilità della per la Parte_2
mancata manutenzione del fiume Sarno.
Ed infatti, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R.
616/77, sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10, lett. f), della legge
18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.Lgs. 112/98
(nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e, in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura – proprio sulla scorta delle citate disposizioni - è stata ribadita di recente dal Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n. 84/2022, in cui si legge che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n.
9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n. 25928/2011) che di questo stesso
Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e 199 del 15/06/2016; n.219 del
04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del 08/02/2017; n.34 del 14/02/2018;
n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la è custode del demanio fluviale poiché le competono, Pt_2
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Santonicola CO Campania e pag. 13 Controparte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni: - L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>. - L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che <<tutte le funzioni relative alla tutela disciplina e utilizzazione delle risorse idriche con esclusione riservate allo stato dal successivo articolo sono delegate alle regioni che eserciteranno nell della programmazione nazionale destinazione in conformit direttive statali sia generali di settore per la dell idrica nel secondo comma particolare concernenti: lett.>
e): la polizia delle acque». - L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett. a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza,
<<all e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed>
a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni>>.
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Accertata così la responsabilità della quale ente titolare Parte_2
della proprietà demaniale precostituito per legge alla conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale, va affermata, altresì, la responsabilità del Bonifica del CP_3 CP_10
Bacino del Sarno, in quanto i corsi e i canali che occupano rientrano nelle opere idrauliche che costituiscono il comprensorio di competenza del stesso. CP_3
La ha disciplinato da ultimo la materia con la legge 25 Parte_2 febbraio 2003 n. 4, confermando l'attuazione della bonifica integrale, intesa quale attività pubblica permanente di conservazione, valorizzazione e tutela del territorio, di razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo e di salvaguardia dell'ambiente; delegando, con l'art. 1, le relative funzioni ai
Consorzi di Bonifica.
Ma già la legge regionale della Campania n. 23 dell'11 aprile 1985, contenente norme in materia di bonifica integrale, disponeva:
Art. 1: “La Regione, ai fini della valorizzazione e tutela del territorio regionale ... promuove ed attua, nell'ambito della programmazione nazionale
e regionale, la bonifica integrale come mezzo permanente di difesa, conservazione e valorizzazione del territorio e dell'ambiente, con particolare riguardo alla regimazione delle acque e alla utilizzazione delle risorse idriche a scopo irriguo.
2. A tal fine, nell'ambito delle opere pubbliche di bonifica previste dall'art. 2 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, si riconoscono di particolare rilevanza regionale: le opere di regimazione dei corsi d'acqua e di sistemazione idraulico-agraria; le opere di difesa delle acque, di prosciugamento meccanico;
le opere di captazione, raccolta, provvista e distribuzione delle acque a scopo irriguo;
le infrastrutture strettamente connesse all'attività di bonifica;
le opere di consolidamento delle dune e di impianto di frangiventi”.
Con la citata legge regionale n. 4 del 2003 i compiti dei Consorzi sono stati ampliati.
Infatti il suo art. 1 statuisce:
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“1. La ai fini di un ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, Pt_2
promuove ed attua, attraverso i consorzi di bonifica, la bonifica integrale quale attività pubblica permanente di conservazione, valorizzazione e tutela del territorio, di razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo
e di salvaguardia dell'ambiente rurale". 2. "A tal fine, la presente legge adegua il regime di intervento dei consorzi di bonifica disciplinandone
l'attività nel quadro della programmazione regionale e nel contesto dell'azione pubblica nazionale, anche in applicazione dei principi contenuti nelle leggi 5 gennaio 1994, n. 36, e 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche, ed in Accordo con le disposizioni di cui alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8”.
Quindi l'art. 3 aggiunge:
“
1. Gli interventi di cui alla presente legge, con priorità per quelli indicati all'art. 2" - Interventi pubblici di bonifica - sono realizzati dalla Regione con affidamento in concessione ai consorzi di bonifica, che provvedono alla gestione delle opere eseguite.
2. I consorzi, in particolare, in applicazione di quanto disposto dalla legge n. 183/1989, articoli 1 e 11, e dalla legge regionale n. 8/1994, articoli 3 e 16 provvedono, su concessione dello Stato e della Regione, alla realizzazione di quegli interventi di cui alla legge n.
183/1989, art. 3, da eseguirsi nei comprensori di bonifica previsti dai programmi di cui agli articoli 17 e 21 della stessa legge e dall'art. 10 della legge regionale n. 8/1994, ovvero negli schemi previsionali e programmatici di cui alla legge n. 183/1989, art. 31. 3. I consorzi di bonifica, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 36/1994, art. 27, provvedono, nei rispettivi comprensori, a realizzare e gestire gli impianti a prevalente uso irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti, compresi in sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica”.
Ed infine, il comma 5 del medesimo art. 3 statuisce:
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"I consorzi di bonifica provvedono, inoltre, alla realizzazione di quelle azioni di salvaguardia dell'ambiente ad essi affidate dallo Stato e dalla Regione secondo le indicazioni contenute nei programmi di tutela dell'ambiente”.
Bastano queste diposizioni per ritenere che al competa non soltanto CP_3
la manutenzione straordinaria delle opere di bonifica, anche artificiali, ma anche la loro progettazione ed esecuzione, per il raggiungimento delle finalità indicate nell'art. 1 della legge 23/1985 (in termini espressamente cf. TSAP sent. n. 222/2014).
Nel caso che occupa al spetta la manutenzione oltre che del Fiume CP_3
Sarno, anche dei due canali CI e IC S. SS menzionati in ricorso – quali opere pubbliche di bonifica regionale – inclusi nell'elenco dei canali oggetto del Piano di classifica del (cf. in atti, nella produzione CP_3
della ). Parte_2
Più volte la giurisprudenza ha ribadito le rispettive responsabilità e competenze dei due convenuti;
tra le tante pronunce può menzionarsi la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 67/2006, che in analoga fattispecie ha così deciso: “Il consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione…..; dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della (ex art. 2051 cc) per la Pt_2 mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al
del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria CP_3
realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua”.
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In altri termini, per tutto quanto fin qui esposto, deve concludersi che alla competa l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che Pt_2 il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett. b) RD n. 215/1933 e 1 lett. h) DPR n. 11/1972), mentre al spetti la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale. CP_3
La difesa del su questo punto è del tutto errata, proprio perché la CP_3
sua competenza si estende a tutto il bacino idrografico di cui fa parte il fiume
Sarno e i due canali vicini al fondo coltivato da . Parte_1
Del resto a riprova della comune responsabilità depongono i molteplici atti depositati dalla da cui emerge che in concreto sia la sia il Pt_2 Pt_2
Consorzio hanno adottato ripetute iniziative per risolvere il problema delle cicliche esondazione del complesso reticolo idrico di cui fa parte il Fiume
Sarno.
Da ultimo, il richiamo della alla ciclicità degli eventi, ai fenomeni Pt_2
franosi ed alla circostanza che vi sia un inadeguato sistema fognario (tutte questioni accennate a mò di fatto notorio, ma non oggetto né di circostanze specifiche, né di prova), con ogni conseguenza in tema di scarico di acque reflue negli alvei e di eventuale responsabilità di altri Enti per questioni che non fanno parte dell'odierno thema decidendum, non fa altro che confermare la responsabilità della - avveduta dei plurimi danni alle acque Pt_2
pubbliche, ma inerte – per aver omesso di vigilare e di impedire condotte pregiudizievoli per il regolare flusso delle acque stesse.
***
Le spese di lite
La reciproca soccombenza, in particolare la notevole riduzione dell'importo richiesto da parte ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della e del in solido e liquidate in dispositivo secondo i Pt_2 CP_3
parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato.
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La liquidazione spetta con distrazione in favore di entrambi i difensori per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.; per la commisurazione e la ripartizione dei compensi Deve tenersi conto che in data 14.12.2022 per parte istante si è costituito, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Crescenzo, l'avv. Felice
Gabriele e che a quella data l'avv. Crescenzo aveva già depositato anche una prima memoria istruttoria;
pertanto, spettano all'avv. Giuseppe Crescenzo le somme dovute per gli esborsi documentati anticipati ed i compensi liquidati per la fase di studio e introduttiva e la metà dell'onorario liquidato per la fase istruttoria, i residui compensi sono dovuti all'avv. Felice Gabriele.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3002/2021 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da Parte_1
confronti della e del
[...] Parte_2 [...]
, dei Parte_3 Controparte_11 Parte_4
Pt_ dell' , per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo complessivo di € 10.901,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (3.11.2019) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la ed il Parte_2
, , dei Parte_3 Controparte_11
Pt_ e dell' a pagare al ricorrente la residua parte, che Parte_4 liquida in € 393,00 per esborsi documentati ed € 1.463,00 per onorario (di cui
€ 285,00 per fase di studio, € 235,00 per fase introduttiva, € 465,00 per fase istruttoria ed € 478,00 per fase decisoria), oltre, sui soli onorari, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA;
attesa la dichiarazione di anticipo ex art. 93
c.p.c. sono riconosciuti con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe
Crescenzo gli importi relativi ad esborsi (€ 393,00), ad onorari per fase di
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pag. 19 Controparte_12 Controparte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
studio ed introduttiva (€ 285,00 per fase di studio, € 235,00 per fase introduttiva) e alla metà dell'onorario per la fase istruttoria (€ 232,50 pari a
465:2); spettano, invece, con distrazione in favore dell'avv. Felice Gabriele la metà dell'onorario per la fase istruttoria (€ 232,50 pari a 465:2) e l'onorario per la fase decisoria (€ 478,00).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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Santonicola CO Campania e pag. 20 Controparte_3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 3002/2021 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito dell'udienza collegiale, svolta in trattazione scritta, del 2.04.2025
TRA
(c.f.: ), quale titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale “Azienda ” Controparte_1
con sede in Via Nuova Lavorate n. 53, Sarno (c.f.: ), P.IVA_1 rappresentato e difeso per procura in atti dapprima dall'avv. Giuseppe
Crescenzo (c.f.: ), poi dall'avv. Felice Gabriele (c.f.: C.F._2
) C.F._3
Ricorrente
E TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
(c.f.: ) in persona del Presidente della Parte_2 P.IVA_2
giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di Procura generale ad lites, dall'avv. Guido Maria Talarico (c.f.:
) dell'Avvocatura Regionale, presso la cui sede C.F._4
elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Lucia n. 81.
Resistente
Parte_3 CP_2 [...]
(c.f.: ), in persona del legale Parte_4 P.IVA_3
rappresentante p.t. Commissario Straordinario avv. , Parte_5
con sede in Nocera Inferiore (SA), alla via Atzori n.1, rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce alla comparsa, nonché giusta Delibera
Commissariale n. 216 del 25.06.2021, dall'avv. Maria Ceglia (c.f.:
), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._5
Salerno, alla via L. Guercio n. 293.
Resistente
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 1.06.2021 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 15.10.2021 alla Parte_2
l'attore ha convenuto in giudizio la ed il Pt_2 Controparte_3
perché, previo riconoscimento della loro responsabilità per
[...]
l'esondazione del 3.11.2019 del fiume Sarno, siano condannati a risarcire i danni subiti, nella misura complessiva di euro 53.592,50, oltre interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari con distrazione al procuratore antistatario.
In punto di fatto ha esposto che:
--all'epoca dei fatti era conduttore e coltivatore di terreni detenuti in virtù di contratto di affitto, della complessiva superficie di ha 01.83.26 siti nel
Comune di Sarno, che, in data 3.11.2019, a causa dell'esondazione del fiume
Sarno, sono stati completamente sommersi da acqua, melma e detriti;
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--l ha provocato ingenti danni, determinando la distruzione delle Parte_6
coltivazioni ed il deposito sul terreno di fango e altre sostanze velenose, con pregiudizio per i fondi stessi, per cui si sono resi necessari interventi di sistemazione;
--lo straripamento delle acque del Fiume Sarno, non contenute dagli argini a causa di inefficienze manutentive da parte dell'Ente competente, è stato aggravato “perché sull'area in questione insistono due linee scolanti
'Discarica S. SS' e 'Canale CI' – la cui funzione è quella di intercettare
e drenare le acque ai fondi adiacenti al Fiume Sarno – che, nel corso del tempo, non sono state adeguatamente dimensionate e sulle quali non sono stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria, per cui anche
l'accumulo di materiale vegetale oltre che di detriti e rifiuti presenti in loco, hanno saturato la capacità di regimentazione idrica” (così l'atto introduttivo, pagina 2);
--la responsabilità dell'evento è da attribuirsi ai due enti convenuti, in quanto tenuti ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno concluso chiedendo all'adito Tribunale di condannare la ed il al Parte_2 Controparte_3
risarcimento dei danni subiti, con relativi interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari.
In data 9.09.2021 si è costituito il , che ha eccepito il Controparte_3
suo difetto di legittimazione passiva, nel merito si è difeso sostenendo che vi
è interruzione del nesso causale sia quando l'evento è di tale portata da configurare caso fortuito, sia quando si accerti, in corso di causa, il colpevole comportamento del proprietario.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto per le causali di cui agli atti di causa, CP_3
vinte ed attribuite le spese di giudizio;
2) in via gradata, rigettare la domanda attorea, previo accertamento e dichiarazione della sua infondatezza in fatto ed in diritto per inesistenza del
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Santonicola CO Campania e pag. 3 Controparte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
nesso causale, ovvero perché non provata, vinte ed attribuite le spese di giudizio;
3) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della nella Parte_2 causazione dei danni agli attori e, per l'effetto, condannare la Pt_2
al risarcimento dei danni così come richiesti;
[...]
4) condannare in ogni caso gli attori e/o la al pagamento Controparte_4 in favore del delle spese e competenze di giudizio”. CP_3
In data 28.3.2023 si è costituita la la quale ha allegato, in Parte_2
via preliminare,
--l'intempestività dell'azione, proposta ad oltre 1 anno di distanza dall'evento, in modo da rendere impossibile ogni accertamento sui luoghi ed in contraddittorio tra le parti;
--la carenza di legittimazione attiva del ricorrente atteso che “il caso fortuito
è a carico del proprietario, così come per la disciplina generale dei rapporti locatizi sono a carico del predetto le spese straordinarie (art, 1609 ed art.
1621), è evidente che la presente azione avrebbe dovuto essere giudizialmente attivata solo/anche dai proprietari, considerato altresì che la pretesa perdita di produttività consente al coltivatore di ottenere una riduzione dell'affitto nei confronti del titolare del bene (art. 1635)”; ha poi dedotto, gradatamente, nel merito,
--il difetto di prova documentale dei danni, in particolare per l'assenza di scritture contabili e fiscali,
--l'incerta dislocazione dei terreni rispetto al fiume Sarno, essendo dedotta in citazione anche la cattiva manutenzione di “due linee scolanti Discarica S.
SS e Canale CI” presenti in zona.
Ha eccepito, sotto altro profilo, il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la manutenzione, gestione e vigilanza dei corsi d'acqua artificiali siano di esclusiva competenza del Parte_3
, in particolare richiamando la tabella 2 allegata al Piano
[...]
di classifica del del 2016, che include i due canali tra le aste fluviali CP_3
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in gestione al;
ha indicato l'esistenza di cause diverse CP_3 dall'esondazione, ovvero “omissioni di compiti istituzionali di vario tipo, quali il mancato adeguamento delle reti fognarie di captazione delle acque piovane, l'insufficienza delle vasche consortili di assorbimento”; ha altresì allegato il cattivo funzionamento di ben 6 vasche idrauliche presenti nella zona, che dovrebbero attutire le ondate di piena ed il riversamento di acque piovane in eccesso nei canali che servono i fondi, con conseguente esclusiva responsabilità del che le ha in gestione;
ancora, ha argomentato CP_3
che contribuisce solitamente agli allagamenti della zona la fuoriuscita di acque reflue dai tombini nella frazione di Lavorate, con sua irresponsabilità perchè i fatti allagativi non sono imputabili causalmente agli alvei demaniali, non essendo le acque reflue tracimate dai sistemi fognari o piovani classificabili come acque demaniali;
che, inoltre, la città è interessata CP_3
frequentemente da fenomeni franosi provenienti dalle montagne circostanti;
infine, ha posto in rilievo che vi sono stati di atti di gestione sugli alvei in oggetto compiuti da altri enti, quale l'Ente e lo stesso Controparte_5
. Controparte_6
Ha concluso chiedendo al Tribunale di:
“- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Pt_2
ovvero l'incompetenza ed irresponsabilità di tale ente, ovvero,
[...]
subordinatamente, la minor percentuale di responsabilità ed il carattere non custodiale delle competenze regionali rispetto alla diretta gestione consortile ed alle competenze degli altri enti risultanti ex lege;
- in via subordinata e nel merito rigettare la domanda così come proposta nei confronti della perchè improcedibile, prescritta, Parte_2
inammissibile, infondata e non provata, ovvero in subordine graduare la responsabilità regionale rispetto alle prevalenti competenze consortili e degli altri enti previste per legge”, con vittoria di spese ed onorari.
All'esito di trattazione scritta, con ordinanza del 5.07.2022, su richiesta delle parti di ulteriore termine per meglio articolare istanze istruttorie il giudice
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delegato ha rinviato al 2 maggio 2023; con successiva ordinanza del 2.5.2023 ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, delegando per l'espletamento della medesima il Tribunale di Nocera Inferiore, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.6.2024. A tale ultima udienza, svolta in trattazione scritta, il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza collegiale del 2.4.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 13.03.2025, acquisite le note di trattazione scritta tempestivamente depositate, il Tribunale con ordinanza in data 2.4.2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva
La legittimazione attiva del ricorrente, presupposto di un ipotetico danno alle colture e ai suoli agricoli coltivati, deriva da contratti da affitto (cf in atti nella produzione di parte) con i quali l'affittuario assume su di sé il rischio dei danni provocati da casi fortuiti ordinari o derivanti da calamità naturali. A titolo esplicativo si considerino, tra i tan it allegati, n. 2 contratti di affitto di fondo rustico, stipulati, rispettivamente con il 16 maggio 2018 Controparte_7
con durata fino al 10 novembre 2021 (cf doc. n. 13 allegato alla citazione) e con il 31 ottobre 2017 con validità fino al 10 Controparte_8
novembre 2032 (cf doc. n. 15 allegato alla citazione).
Nel primo contratto al punto sub 9 è stabilito che l'affittuario si impegna a tenere indenne il concedente da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti provocati da vicini o da terzi;
con il secondo contratto all'art. 7 si prevede che l'affittuario assume su di sé il rischio dei casi fortuiti ordinari o derivante da calamità naturali. Sulla base di queste pattuizioni, presenti in ognuno dei contratti di affitto depositati, si ritiene infondata l'eccezione della Pt_2
secondo cui le spese straordinarie sostenute in seguito agli
[...]
allagamenti sarebbero a carico del proprietario, di guisa che il conduttore non sarebbe legittimato a rivendicarle, nemmeno a titolo di danno.
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L'attività di coltivazione diretta del terreno per cui è causa è provata oltre che con il fascicolo aziendale anche mediante le dichiarazioni dei testimoni,
e proprietari di fondi confinanti con Testimone_1 Controparte_9
la proprietà oggetto di causa ( anche dipendente del ricorrente) e Tes_1 testimoni diretti del fatto che Santonicola coltivasse i fondi all'epoca dei fatti.
***
Prova dell'allagamento e del nesso causale
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati alle proprie colture ed ai terreni dall'esondazione del fiume Sarno avvenuta in data 3.11.2019.
La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass.
15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo
(ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Iannello
Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che a novembre 2019 il fiume Sarno è esondato, provocando l'allagamento del fondo per cui è causa, è stata confermata dai testi escussi, mentre nessuna prova contraria è stata offerta dalla la cui difesa è affidata alla predicata irresponsabilità per le Pt_2
competenze di altri Enti.
Prova dei danni
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Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice con l'atto introduttivo, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento (la causa è stata iscritta circa due anni dopo l'allagamento) e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
L'identificazione e la quantificazione dei danni si rinviene nella CTP allegata al ricorso;
il perito di parte ne ha indicato varie voci, che devono essere esaminate una ad una.
Quanto al capo di domanda relativo ai danni alle colture, che si assumono rese incommerciabili, si è trattato della perdita del raccolto di finocchio e cavolfiore, colture realizzate su una superficie di circa mq. 14.000, causando mancati redditi per un totale di € 18.802,00 (PLV).
Inoltre il perito afferma che “le acque meteoriche derivanti da fenomeni temporaleschi successivi a quelli di novembre, sono state drenate lentamente, impedendo al committente la messa a dimora di colture successive di SA
(agretti), per i quali i mancati redditi sono indicati … [in] una PLV di Pt_7
€ 26.600,00” (così pagina 9-10 della CTP).
Ha poi indicato il danno consistito nel mancato riassorbimento dell'acqua, che ha annullato la possibilità di “mettere a dimora nuove coltivazioni”; in particolare a pagina 3 dell'elaborato peritale di parte si afferma che “per ovvie ragioni pedologiche, scaturite dall'“imbibimento” del suolo, come da dichiarazioni del committente, il fondo non è interessato da nessuna attività agricola”.
Infine il perito ha indicato spese per concimazione anche con letame e frangizollatura o fresatura di € 1.260,00 ed ulteriori spese di € 2.765,00 per sistemazione dei fossi necessari per l'irrigazione, comprese spese per attività di movimento terra, oltre ai danni all'impianto di irrigazione per € 3.000,00.
Ebbene, la quantificazione dei danni per mancato reddito da raccolto di e non può essere condivisa in toto, in quanto difetta la Pt_8 Parte_9
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prova dell'esatto quantitativo delle colture esistenti sull'estensione territoriale di circa 14.000 mq considerata.
Né vi è prova dell'effettiva quantità delle colture andate perse, atteso che non vi è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento all'esterno del terreno, né vi sono fotografie che mostrino l'intero raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso del fondo.
Inoltre, sebbene dalle dichiarazioni dei testi risulti il marciume delle colture di lattuga e cavolfiore, gli stessi testimoni non hanno riferito quale fosse esattamente l'estensione coltivata, né hanno riferito di una precisa attività di sradicamento e smaltimento delle piante oggetto dell'allagamento.
Né una prova più puntuale dei danni in esame può ricavarsi dalla consulenza, che oltre ad essere un documento di parte, non è stata confermata nemmeno in sede testimoniale. La generica attestazione resa dal CTP non fa riferimento a fatture d'acquisto per semi o piantine inizialmente messe a dimora nè ad altri documenti idonei ad attestare la quantità delle colture presenti, perciò non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tali danni.
Solo per completezza di esame dei documenti si dà atto del deposito del fascicolo aziendale, sul cui contenuto – se utile per quanto occupa – nulla la parte ha allegato nei suoi atti difensivi.
Né il ricorrente ha prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del
DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture di vendita, nè le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva1, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e 1 La norma sulla cd. “autofattura”, l'art. Art. 34, co. 6, del DPR 633/1972 recita: "I cessionari
e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25".
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quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Infine, non va sottaciuto che per una scelta dell'interessato la domanda giudiziale è stata proposta circa 1 anno e mezzo dopo i fatti, senza che vi fosse l'esperimento di un accertamento tecnico preventivo nell'immediatezza dei fatti.
In conclusione, in considerazione del mancato rilievo immediato dei danni effettivi, della mancata prova – anche all'esito dell'istruttoria qui svolta - della quantità di colture presenti e andate distrutte, nonchè dei mancati costi di mediazione e commercializzazione non sostenuti, oltre che per il fisiologico sfrido e scarto, la liquidazione del danno per perdita del raccolto può farsi solo in via equitativa, riconoscendosi, sulla base degli elementi fin qui illustrati, il 50% di quanto richiesto per l'importo della produzione lorda vendibile, e, dunque, l'importo di € 9.401,00.
Il perito di parte ha poi quantificato il danno da mancata coltura successiva di
SA SO (agretti), in € 26.600,00.
In parte qua la domanda, contenuta nella CTP, si palesa totalmente infondata.
In primo luogo, si tratta di una circostanza piuttosto generica, perché non è indicato quando la coltura successiva si sarebbe dovuta impiantare, inoltre il
CTP non ne ha avuto conoscenza diretta, ma è inserita nella perizia sulla base delle “dichiarazioni del committente”.
In terzo luogo, è smentita dalle dichiarazioni della teste la quale ha Tes_1 affermato testualmente: “Dopo sono stati necessari degli interventi per nutrire il terreno e predisporlo per le nuove coltivazioni”, di guisa che emerge un chiaro elemento probatorio contrario.
Infine, non risulta affatto, dal complesso dell'istruttoria, se e per quanto tempo i fondi di causa sono rimasti incolti.
***
Infine sono del tutto sforniti di prova i capi di domanda per concimazione anche con letame, per attività di frangizollatura o fresatura, per sistemazione dei fossi necessari per l'irrigazione, per attività di movimento terra, oltre che
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per i danni all'impianto di irrigazione: su tutte queste opere, indicate come astrattamente necessarie dal CTP nulla hanno riferito i testimoni;
in particolare ha parlato genericamente di lavori necessari, Testimone_1
mentre ha detto di aver visto che erano stati necessari Controparte_9
lavori di pulizia, ma di non sapere di preciso quali.
Del resto, la perizia si presenta più come un elenco di danni e opere ipoteticamente inevitabili o in astratto necessari in fattispecie analoghe, non come una concreta ricognizione dello stato dei luoghi per cui è causa.
Né il ricorrente ha depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere;
invero, le attività di movimento terra, da eseguirsi con macchine, trattandosi di opere specialistiche, andrebbero dimostrate con l'esibizione dei documenti contabili che attestino il pagamento alle imprese specializzate;
ad ogni modo, non si spiega la ragione di uno scavo, quando dai rilievi fotografici in atti si apprezza solo un allagamento del fondo, poi eventualmente riassorbito.
Non è provato nemmeno chi si occupò dei lavori di pulizia e sistemazione.
In assenza di prova documentale riguardo l'effettivo svolgimento di tali attività e di dichiarazioni testimoniali sul punto, il capo di domanda riferito alle opere di ripulitura del terreno indicate in perizia va accolto soltanto nei limiti di seguito illustrati, ribadendosi che le stesse, che si mostrano prima facie prive di prova documentale, si dimostrano vieppiù insussistenti nella fattispecie concreta alla luce delle risultanze della prova testimoniale, da cui nulla è emerso.
In difetto di prova in ordine agli specifici lavori di pulizia menzionati in perizia, l'avvenuto allagamento rende verosimile che Parte_1
abbia dovuto compiere attività di pulizia quantomeno in economia e probabilmente da solo, per la cui esecuzione appare ragionevole riconoscere, in via equitativa, la somma complessiva di € 1.500,00.
Nulla può essere, invece, riconosciuto per le altre voci di danno relative alle
“attrezzature” (impianto irriguo, prese a staffa filtri valvole di spurgo ecc. di
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cui a pagina 16 della CTP), in quanto non specificamente indicate e provate
(anche su queste nulla sanno i testimoni).
Si aggiunge che per il danneggiamento dell'impianto irriguo, di cui non fa menzione nessuno dei testi escussi, la valutazione compiuta dal CTP non risulta comunque supportata da una pregressa documentazione di acquisto dei materiali necessari per l'irrigazione, dalla quale evincere l'effettiva prova dell'an e del quantum del danno.
3.5. Pertanto, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in €
10.901,00 in favore di . Parte_1
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
***
La legittimazione passiva della e del Pt_2 CP_3
Infine, una volta quantificati i danni, è d'uopo dare atto della responsabilità degli Enti convenuti.
La è tenuta alla manutenzione ed alla custodia del fiume Sarno di cui Pt_2
ci si occupa nel presente giudizio. Vale richiamare le norme che prevedono la sua responsabilità.
L'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
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Attesa la prova emersa anche in corso di giudizio, deve ritenersi che all'origine dei fatti, in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del fiume
Sarno, di tal che è dimostrata la responsabilità della per la Parte_2
mancata manutenzione del fiume Sarno.
Ed infatti, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R.
616/77, sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10, lett. f), della legge
18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.Lgs. 112/98
(nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e, in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura – proprio sulla scorta delle citate disposizioni - è stata ribadita di recente dal Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n. 84/2022, in cui si legge che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n.
9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n. 25928/2011) che di questo stesso
Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e 199 del 15/06/2016; n.219 del
04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del 08/02/2017; n.34 del 14/02/2018;
n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la è custode del demanio fluviale poiché le competono, Pt_2
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per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni: - L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>. - L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che <<tutte le funzioni relative alla tutela disciplina e utilizzazione delle risorse idriche con esclusione riservate allo stato dal successivo articolo sono delegate alle regioni che eserciteranno nell della programmazione nazionale destinazione in conformit direttive statali sia generali di settore per la dell idrica nel secondo comma particolare concernenti: lett.>
e): la polizia delle acque». - L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett. a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza,
<<all e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed>
a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni>>.
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Accertata così la responsabilità della quale ente titolare Parte_2
della proprietà demaniale precostituito per legge alla conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale, va affermata, altresì, la responsabilità del Bonifica del CP_3 CP_10
Bacino del Sarno, in quanto i corsi e i canali che occupano rientrano nelle opere idrauliche che costituiscono il comprensorio di competenza del stesso. CP_3
La ha disciplinato da ultimo la materia con la legge 25 Parte_2 febbraio 2003 n. 4, confermando l'attuazione della bonifica integrale, intesa quale attività pubblica permanente di conservazione, valorizzazione e tutela del territorio, di razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo e di salvaguardia dell'ambiente; delegando, con l'art. 1, le relative funzioni ai
Consorzi di Bonifica.
Ma già la legge regionale della Campania n. 23 dell'11 aprile 1985, contenente norme in materia di bonifica integrale, disponeva:
Art. 1: “La Regione, ai fini della valorizzazione e tutela del territorio regionale ... promuove ed attua, nell'ambito della programmazione nazionale
e regionale, la bonifica integrale come mezzo permanente di difesa, conservazione e valorizzazione del territorio e dell'ambiente, con particolare riguardo alla regimazione delle acque e alla utilizzazione delle risorse idriche a scopo irriguo.
2. A tal fine, nell'ambito delle opere pubbliche di bonifica previste dall'art. 2 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, si riconoscono di particolare rilevanza regionale: le opere di regimazione dei corsi d'acqua e di sistemazione idraulico-agraria; le opere di difesa delle acque, di prosciugamento meccanico;
le opere di captazione, raccolta, provvista e distribuzione delle acque a scopo irriguo;
le infrastrutture strettamente connesse all'attività di bonifica;
le opere di consolidamento delle dune e di impianto di frangiventi”.
Con la citata legge regionale n. 4 del 2003 i compiti dei Consorzi sono stati ampliati.
Infatti il suo art. 1 statuisce:
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“1. La ai fini di un ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, Pt_2
promuove ed attua, attraverso i consorzi di bonifica, la bonifica integrale quale attività pubblica permanente di conservazione, valorizzazione e tutela del territorio, di razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo
e di salvaguardia dell'ambiente rurale". 2. "A tal fine, la presente legge adegua il regime di intervento dei consorzi di bonifica disciplinandone
l'attività nel quadro della programmazione regionale e nel contesto dell'azione pubblica nazionale, anche in applicazione dei principi contenuti nelle leggi 5 gennaio 1994, n. 36, e 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche, ed in Accordo con le disposizioni di cui alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8”.
Quindi l'art. 3 aggiunge:
“
1. Gli interventi di cui alla presente legge, con priorità per quelli indicati all'art. 2" - Interventi pubblici di bonifica - sono realizzati dalla Regione con affidamento in concessione ai consorzi di bonifica, che provvedono alla gestione delle opere eseguite.
2. I consorzi, in particolare, in applicazione di quanto disposto dalla legge n. 183/1989, articoli 1 e 11, e dalla legge regionale n. 8/1994, articoli 3 e 16 provvedono, su concessione dello Stato e della Regione, alla realizzazione di quegli interventi di cui alla legge n.
183/1989, art. 3, da eseguirsi nei comprensori di bonifica previsti dai programmi di cui agli articoli 17 e 21 della stessa legge e dall'art. 10 della legge regionale n. 8/1994, ovvero negli schemi previsionali e programmatici di cui alla legge n. 183/1989, art. 31. 3. I consorzi di bonifica, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 36/1994, art. 27, provvedono, nei rispettivi comprensori, a realizzare e gestire gli impianti a prevalente uso irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti, compresi in sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica”.
Ed infine, il comma 5 del medesimo art. 3 statuisce:
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"I consorzi di bonifica provvedono, inoltre, alla realizzazione di quelle azioni di salvaguardia dell'ambiente ad essi affidate dallo Stato e dalla Regione secondo le indicazioni contenute nei programmi di tutela dell'ambiente”.
Bastano queste diposizioni per ritenere che al competa non soltanto CP_3
la manutenzione straordinaria delle opere di bonifica, anche artificiali, ma anche la loro progettazione ed esecuzione, per il raggiungimento delle finalità indicate nell'art. 1 della legge 23/1985 (in termini espressamente cf. TSAP sent. n. 222/2014).
Nel caso che occupa al spetta la manutenzione oltre che del Fiume CP_3
Sarno, anche dei due canali CI e IC S. SS menzionati in ricorso – quali opere pubbliche di bonifica regionale – inclusi nell'elenco dei canali oggetto del Piano di classifica del (cf. in atti, nella produzione CP_3
della ). Parte_2
Più volte la giurisprudenza ha ribadito le rispettive responsabilità e competenze dei due convenuti;
tra le tante pronunce può menzionarsi la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 67/2006, che in analoga fattispecie ha così deciso: “Il consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione…..; dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della (ex art. 2051 cc) per la Pt_2 mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al
del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria CP_3
realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua”.
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In altri termini, per tutto quanto fin qui esposto, deve concludersi che alla competa l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che Pt_2 il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett. b) RD n. 215/1933 e 1 lett. h) DPR n. 11/1972), mentre al spetti la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale. CP_3
La difesa del su questo punto è del tutto errata, proprio perché la CP_3
sua competenza si estende a tutto il bacino idrografico di cui fa parte il fiume
Sarno e i due canali vicini al fondo coltivato da . Parte_1
Del resto a riprova della comune responsabilità depongono i molteplici atti depositati dalla da cui emerge che in concreto sia la sia il Pt_2 Pt_2
Consorzio hanno adottato ripetute iniziative per risolvere il problema delle cicliche esondazione del complesso reticolo idrico di cui fa parte il Fiume
Sarno.
Da ultimo, il richiamo della alla ciclicità degli eventi, ai fenomeni Pt_2
franosi ed alla circostanza che vi sia un inadeguato sistema fognario (tutte questioni accennate a mò di fatto notorio, ma non oggetto né di circostanze specifiche, né di prova), con ogni conseguenza in tema di scarico di acque reflue negli alvei e di eventuale responsabilità di altri Enti per questioni che non fanno parte dell'odierno thema decidendum, non fa altro che confermare la responsabilità della - avveduta dei plurimi danni alle acque Pt_2
pubbliche, ma inerte – per aver omesso di vigilare e di impedire condotte pregiudizievoli per il regolare flusso delle acque stesse.
***
Le spese di lite
La reciproca soccombenza, in particolare la notevole riduzione dell'importo richiesto da parte ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della e del in solido e liquidate in dispositivo secondo i Pt_2 CP_3
parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato.
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La liquidazione spetta con distrazione in favore di entrambi i difensori per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.; per la commisurazione e la ripartizione dei compensi Deve tenersi conto che in data 14.12.2022 per parte istante si è costituito, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Crescenzo, l'avv. Felice
Gabriele e che a quella data l'avv. Crescenzo aveva già depositato anche una prima memoria istruttoria;
pertanto, spettano all'avv. Giuseppe Crescenzo le somme dovute per gli esborsi documentati anticipati ed i compensi liquidati per la fase di studio e introduttiva e la metà dell'onorario liquidato per la fase istruttoria, i residui compensi sono dovuti all'avv. Felice Gabriele.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3002/2021 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da Parte_1
confronti della e del
[...] Parte_2 [...]
, dei Parte_3 Controparte_11 Parte_4
Pt_ dell' , per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo complessivo di € 10.901,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (3.11.2019) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la ed il Parte_2
, , dei Parte_3 Controparte_11
Pt_ e dell' a pagare al ricorrente la residua parte, che Parte_4 liquida in € 393,00 per esborsi documentati ed € 1.463,00 per onorario (di cui
€ 285,00 per fase di studio, € 235,00 per fase introduttiva, € 465,00 per fase istruttoria ed € 478,00 per fase decisoria), oltre, sui soli onorari, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA;
attesa la dichiarazione di anticipo ex art. 93
c.p.c. sono riconosciuti con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe
Crescenzo gli importi relativi ad esborsi (€ 393,00), ad onorari per fase di
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studio ed introduttiva (€ 285,00 per fase di studio, € 235,00 per fase introduttiva) e alla metà dell'onorario per la fase istruttoria (€ 232,50 pari a
465:2); spettano, invece, con distrazione in favore dell'avv. Felice Gabriele la metà dell'onorario per la fase istruttoria (€ 232,50 pari a 465:2) e l'onorario per la fase decisoria (€ 478,00).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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