Ordinanza collegiale 21 gennaio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 21/07/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00537/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00270/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 270 del 2024, proposto da
BE MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalaura Giannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Salmeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. in Reggio Calabria, via Domenico Muratori n.8;
per l'annullamento
- del decreto presidenziale n. 14/2024 del 26 febbraio 2024, pubblicato in pari data sul sito www.unidarc.it, col quale si individuano i docenti aventi diritto alla partecipazione alla procedura di valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell’attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, l. n. 240/2010 (doc. 1);
- di ogni altro presupposto, connesso e conseguenziale, in particolare il decreto presidenziale n. 19 dell’8 marzo 2024 (“Nomina commissione”) (doc. 2) e il decreto presidenziale n. 21 dell’11 marzo 2024 (di approvazione degli atti della procedura) (doc. 3);
- nonché per la condanna, ora per allora, all’inserimento del ricorrente fra i partecipanti alla procedura di valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell’attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, l. n. 240/2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza collegiale n. 55 del 21/01/2025;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 25/04/2024, il Prof. BE MA, nell’impugnare i provvedimenti e gli atti meglio indicati in epigrafe, espone quanto segue:
- è stato chiamato a ricoprire il posto di Professore Associato (II fascia) per il Settore Concorsuale 13/B”, Settore Scientifico-Disciplinare SECS-P/08 “Economia e Gestione delle Imprese” presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria con decreto rettorale n. 79 del 5 ottobre 2020 (doc. 4 di parte ricorrente);
- presso la medesima Università, con successivo decreto rettorale n. 98/2021 del 22 ottobre 2021, è stato, poi, chiamato a ricoprire il ruolo di Professore Universitario Ordinario (I fascia), Settore Concorsuale 13/B”, Settore Scientifico-Disciplinare SECSP/08 “Economia e Gestione delle Imprese” (doc. 5 di parte ricorrente);
- ai sensi dell’art. 2 del predetto decreto n. 98/2021, il Prof. MA ha preso servizio dall’1 novembre 2021, data da cui ha avuto avvio la decorrenza giuridica ed economica del rapporto lavorativo;
- in data 26 febbraio 2024, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, con decreto n. 14 del 26/02/2024, ha individuato i professori in servizio che hanno maturato - nel semestre precedente - il diritto a partecipare alla valutazione per lo scatto stipendiale;
- il Prof. MA non è stato incluso tra i soggetti aventi titolo a partecipare a tale procedura, pur avendo maturato, alla data dell’1 novembre 2023, i requisiti per lo scatto biennale (essendo stato assunto nella qualifica di professore di prima fascia in data 1 novembre 2021);
- con il medesimo decreto, invece, l’Università ha (correttamente) incluso e ammesso alla procedura di valutazione una collega del ricorrente, la Prof.ssa Elisa Vermiglio, che si trova nelle identiche condizioni del primo, avendo maturato il diritto allo scatto stipendiale il 2 ottobre 2023;
- con decreto presidenziale n. 19 dell’8 marzo 2024, è stata nominata la commissione della procedura di valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell’attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, l. n. 240/2010;
- la procedura si è conclusa con l’approvazione degli atti di valutazione, avvenuta con decreto presidenziale n. 21 dell’11 marzo 2024;
- a nulla sono valse le molteplici richieste con le quali il ricorrente, escluso dalla suddetta procedura di valutazione, ha rappresentato all’Università resistente di essere in possesso dei requisiti per l’ammissione alla valutazione.
Aggiunge, invero, il ricorrente che:
- con email del 27 febbraio 2024, inviata al Direttore del proprio Dipartimento, ha comunicato di aver maturato, in data 1 novembre 2023, il periodo (biennale) utile per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli artt. 36 e 38 del DPR n. 382/1980;
- con email del 28 febbraio 2024 il Direttore del Dipartimento si limitava ad informare il ricorrente che avrebbe inoltrato “ la comunicazione all’Amministrazione ” (doc. 7 di parte ricorrente);
- con mail del 10 aprile 2024, il Prof. MA rinnovava la richiesta al Direttore Generale f.f., e per conoscenza al Direttore del Dipartimento, chiedendo l’integrazione del decreto presidenziale n. 14 del 26 febbraio 2024 con il proprio nominativo (doc. 8 parte ric.).
Avverso i provvedimenti meglio specificati in epigrafe è insorto il ricorrente, che ha dedotto le seguenti censure:
I. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 38 DPR n. 382/1980. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 14, l. n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e 2 del Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell’attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010, emanato con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 5/2022 del 9 dicembre 2022. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 629, della legge n. 205 del 2017. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione della circolare del MUR ad oggetto “Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.302 del 29dicembre 2017, Supplemento Ordinario n. 62, articolo 1, comma 629 – Progressione economica dei docenti universitari – Passaggio da regime di scatti stipendiali triennali a scatti stipendiali biennali – Chiarimenti ”.
La legge n. 205/2017 ha ridotto da tre a due anni la maturazione dello scatto stipendiale di docenti universitari e ricercatori.
Il Prof. MA si troverebbe nella situazione di coloro (docenti universitari o ricercatori) che hanno maturato direttamente il diritto ad una progressione biennale, ai sensi dell’art. 1, comma 629, della legge n. 205 del 2017 (come anche interpretata dalla circolare del MUR prot. n. 11494 del 12/11/2020), in quanto assunto in data successiva all’1 gennaio 2018, e chiamato a seguito di procedura ex l. n. 240/2010.
Il ricorrente, infatti, ha preso formalmente servizio dall’1 novembre 2021, data da cui ha avuto avvio la decorrenza giuridica ed economica del rapporto. Quindi, ha acquisito, in data 1 novembre 2023, ossia nel corso del semestre precedente rispetto all’avvio della procedura (il 26 febbraio 2024, in base all’impugnato decreto n. 14), il requisito relativo alla maturazione dello scatto biennale.
II. “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, disparità di trattamento. Violazione del principio di buona fede e collaborazione procedimentale ”.
Gli uffici competenti – sostiene il ricorrente – avrebbero effettuato un’istruttoria carente, ulteriormente inficiata dal fatto che lo stesso Prof. MA ha prontamente segnalato, con email del 27 febbraio 2024 e con ulteriore sollecito del 10 aprile 2024, di aver maturato, in data 1 novembre 2023, il periodo (biennio) utile per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli artt. 36 e 38 del d.P.R. n. 382/1980.
L’Università avrebbe trattato il ricorrente in maniera irragionevolmente diversa rispetto ad altra docente, ammessa alla valutazione, e che si troverebbe nella sua stessa situazione giuridica ed economica.
2. Per resistere al ricorso, in data 2/01/2025, si è costituita l’Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria.
Ha eccepito l’Ateneo:
- l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica all’unica controinteressata, la prof.ssa Elisa Vermiglio, individuata nel decreto n. 14/2024 quale avente diritto a partecipare alla procedura di valutazione;
- l’infondatezza dei motivi di ricorso, in quanto il ricorrente non avrebbe presentato all’Università richiesta di partecipazione alla valutazione per l’attribuzione degli scatti stipendiali con indicazione della anzianità di servizio maturata nel semestre precedente l’attivazione di detta procedura.
3. All’esito della camera di consiglio del 9 gennaio 2025, con ordinanza n. 55 del 21/01/2025, il Tribunale ha disposto, in via istruttoria, l’acquisizione dall’Ateneo resistente di tutti i documenti del procedimento e, in particolare, degli atti menzionati nel decreto presidenziale n. 21 dell’11 marzo 2024 nonché degli atti istruttori trasmessi alla Commissione contenenti le “ risultanze degli accertamenti effettuati dai preposti Uffici Amministrativi ”.
4. In vista dell’udienza di discussione, il ricorrente, in data 7/05/2025 e il successivo 19/05/2025, ha depositato memorie.
5. Va, preliminarmente, rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per disintegrità del contraddittorio, atteso che la procedura ex art. 6 comma 14 L. n. 240/2010 di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 della medesima L. n. 240/2010, di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo, è una procedura a merito assoluto, non postulando alcun confronto e/o valutazione concorrenziale dei candidati.
In tale contesto, quindi, non sono configurabili controinteressati processuali.
6. Nel merito, il ricorso è fondato.
7. Va premesso che il Regolamento di Ateneo, in atti (doc. 4 depositato in data 28/01/2025 dall’Università resistente) prevede che:
- all’art. 1 comma 3, “ Sono destinatari del presente Regolamento i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato, in regime di tempo pieno o definito, che abbiano maturato il periodo utile per l’attribuzione dello scatto ”;
- all’art. 2, “ 1. La valutazione è semestrale e i soggetti interessati alla valutazione sono i professori e ricercatori che nel corso del semestre precedente abbiano maturato i periodi di anzianità utili per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.
2. L’elenco dei soggetti interessati alla valutazione è individuato con decreto del Rettore e pubblicato sul sito di Ateneo ”;
- e, infine, all’art. 3: “ 1. I soggetti chiamati alla valutazione che intendono parteciparvi devono presentare domanda entro il giorno 16 del primo mese del semestre in cui si svolge la valutazione. Alla domanda deve essere allegata una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge 240/2010 ”.
8. Nel caso di specie, il ricorrente non ha presentato la domanda “ entro il giorno 16 del primo mese del semestre in cui si svolge la valutazione ”, avendo comunicato con email del 27 febbraio 2024, inviata al Direttore del proprio Dipartimento, di aver maturato, in data 1 novembre 2023, il periodo (biennale) utile per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli artt. 36 e 38 del DPR n. 382/1980.
8.1. Tuttavia, la mancata presentazione della domanda entro tale termine, come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi in materia, non avrebbe potuto determinare l’esclusione del ricorrente dalla procedura di valutazione né alcuna decadenza dal diritto a partecipare alla valutazione finalizzata allo scatto stipendiale.
La domanda, presentata dall’interessato per ottenere l’indicato beneficio, non è soggetta ad un termine posto a pena di decadenza.
Ed infatti, “ In assenza di una espressa disposizione legislativa la previsione di un termine per la presentazione delle domande non può avere un effetto di decadenza del diritto dell’interessato in ipotesi di superamento di detto termine, perché altrimenti si finirebbe in questo modo a equiparare la situazione del ricorrente alla ben differente posizione di chi ha avuto una valutazione negativa.
Al contrario, quanto agli effetti economici, si rileva che la richiesta da parte dei professori è prevista dalla legge, non potendo l’Università attribuire il beneficio in assenza di una domanda e, di conseguenza, gli effetti economici del beneficio devono decorrere, sulla base di un più generale principio di corrispondenza alla domanda formulata dall’interessato, dall’inizio dell’anno in corso al momento della sua presentazione (2022), conseguendone l’onere dell’Università di procedere alla esatta quantificazione del compenso dovuto e alla sua liquidazione, ove non già effettuata ” (Cons. Stato sez. VII n. 7516/2024).
In altri termini, “ non risulta né alcuna espressa disposizione di legge o di regolamento, né alcuna fondata esigenza di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione, idonea a fondare la ritenuta tassatività del termine temporale previsto dall’Università ai fini della predetta presentazione, non potendo pertanto una tardiva dichiarazione essere equiparata, alla stregua di un elementare criterio di ragionevolezza e proporzionalità, alla sua radicale mancanza o alla sua valutazione negativa ai fini della prevista progressione stipendiale ” (Cons. Stato sez. VII n. 4985/2023).
9. Il ricorso deve essere accolto, con conseguente obbligo dell’Università resistente di procedere ora per allora, senza indugio e comunque entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, agli adempimenti e alle valutazioni previsti ai fini dell’attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli artt. 36 e 38 del d.P.R. n. 382/1980.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, annullando gli atti impugnati ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Università resistente alle spese di giudizio, complessivamente liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre spese generali ed oneri di legge, se ed in quanto dovuti, oltre alla refusione del contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Nicastro | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO