Ordinanza cautelare 3 dicembre 2009
Dispositivo di sentenza 20 gennaio 2010
Sentenza 11 febbraio 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 03/12/2009, n. 5604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5604 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09380/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9380 del 2009, proposto da:
Soc Impresa Individuale GA ON, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Manzi, con domicilio eletto presso Mario Manzi in Roma, via Panfilo Castaldi, 8;
contro
Provincia di Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Albanese, domiciliata per legge in Roma, via IV Novembre, 119/A; Comune di Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Rodolfo Murra, domiciliata per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21; Regione Lazio, Regione Lazio Ufficio Commissariale per la Delocalizzazione di Tutti i Centro di Autodemolizione e Rottamazione; Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Ventrella, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della disposizione n. 42 prot. n. 0503/09 del 6/8/2009 del Soggetto Attuatore dell'Ufficio commissariale per la delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del Comune di Roma, notificata a mani il 10/8/2009, con la quale viene disposta la sospensione del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autodemolizione e rottamazione rilasciata alla ditta "GA ON", sita in Roma, viale Palmiro Togliatti 251/a, con decreto 160 del 29/11/2004, non potendo quindi la citata ditta esercitare la predetta attività.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Roma;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad una prima delibazione, il ricorso sembra assistito da adeguato fumus boni iuris con particolare riferimento alla censura di difetto di motivazione in quanto non appaiono immediatamente percepibili le ragioni di fatto e di diritto alla base dell’impugnato provvedimento di sospensione, privo, peraltro, di un termine finale.
Visto l’art. 23 bis, co. 3 e 5, L. 1034/1971.
P.Q.M.
accoglie la suindicata domanda di sospensione cautelare e fissa l’udienza pubblica del 13 gennaio 2010 per la trattazione del merito della controversia.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2009
IL SEGRETARIO