Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/05/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1803/2018 promossa da:
, C.F.: e , Parte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_1
C.F.: , entrambi nella qualità di genitori esercenti la CodiceFiscale_2
responsabilità sulla minore C.F.: e Persona_1 CodiceFiscale_3
, con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_4
Alessandra Grassi e Avv. Rossella Grassi presso le medesime elettivamente domiciliati in Fondi (LT), viale Regina Margherita, n. 46, (Latina) per procura in calce all'atto introduttivo
- PARTE ATTRICE
CONTRO
:
in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_3
( P. IVA ) con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Pedrizzi presso il P.IVA_1
medesimo elettivamente domiciliata in Latina P.zza Dante n. 5 per procura generale in atti
- PARTE CONVENUTA
NONCHE'
CONTRO
:
DI BI DE, CF , CodiceFiscale_5
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE
1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 novembre 2024, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 26 marzo 2018, e Parte_1 CP_1
entrambi nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sui minori
[...] [...]
, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina, la Persona_2
, al fine di sentirla condannare, nella qualità di impresa Parte_3
assicuratrice del veicolo Nissan Micra tg BY535XZ sul quale i minori viaggiavano in qualità di trasportati, al risarcimento di tutti i danni subiti nel sinistro del 24 giugno 2017.
A sostegno della domanda, si deduceva che nell'occasione, il giorno 24/6/2017, alle ore
00:20 circa, in Fondi (LT), sulla via Fondi – Sperlonga, incrocio via della Ferrovia, stava regolarmente percorrendo la predetta via (con direzione Sperlonga Controparte_1
(da Fondi) alla guida del veicolo tipo Nissan Micra, targato BY535XZ, di sua proprietà ed assicurato con la a bordo del quale erano trasportati i minori, Parte_3
e , quando, giunta all'altezza di via delle Ferrovie, Persona_1 Parte_2
veniva ad impatto, con la parte anteriore del suo veicolo, nella parte laterale sinistra
(precisamente tra le due porte) del veicolo Fiat Punto, targato CT300TR, il cui suo conducente non aveva rispettato la segnaletica 'STOP' e si era immesso, dalla secondaria via della Ferrovia, sulla principale via Fondi Sperlonga, senza osservare la segnaletica orizzontale e verticale.
Si deduceva che, pertanto, che unico ed esclusivo responsabile del sinistro dovesse essere ritenuto il conducente della Punto, sig. , per essersi immesso Parte_4
trasversalmente sulla corsia, senza osservare la segnaletica, orizzontale e verticale, di
STOP e che il veicolo Fiat Punto, targato CT300TR, unico responsabile nella causazione del sinistro, risultava di proprietà del sig. . Parte_5
Si dava conto in narrativa dell'intervento sul posto dei Carabinieri di Fondi che redigevano rapporto di sinistro e che i minori trasportati, a causa del violento impatto venivano soccorsi e trasportati a mezzo 118 al PS di Terracina ove al minore Parte_2
veniva diagnosticato “trauma contusivo con ferita lacera regione frontale e labiale
[...] inferiore”, con prognosi di gg. 15 s.c. ed a “trauma contusivo primo Persona_1
dito piede sx - cervicalgia post traumatica”, con prognosi di gg. 10 s.c..
2 Si deduceva che da tali lesioni erano derivati ai trasportati postumi permanenti incidenti sia in termini di danno biologico, di danno psichico ed alla vita di relazione.
In conseguenza veniva richiesto il risarcimento dei danni nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore ex art. 141 Codice delle Assicurazioni ed a tal fine nell'interesse di parte attrice venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
“ Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare l'entità dei danni tutti, come meglio specificati in atto, conseguiti agli istanti dal sinistro descritto in espositiva e dichiarare la , obbligata a Parte_3 risarcire gli stessi e, per l'effetto, condannarla al relativo risarcimento, per la somma di
€ 15.000,00 (quindicimila/00), ex art. 141 CdS, in favore del minore e Parte_2 per la somma di € 10.000,00 (diecimila/00), ex art. 141 CdS, in favore della minore
o per quelle somme, maggiori o minori, che saranno accertate in corso Persona_1
di causa, oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria;
condannare la convenuta alle spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre spese generali,
IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore delle sottoscritte procuratrici antistatarie” .
Si costituiva in giudizio, la convenuta chiedendo il rigetto della Parte_3
domanda attrice ed eccependo in primo luogo l'inammissibilità della domanda ex art. 141
D. Lgs. 209/2005 atteso che il veicolo Fiat Punto tg. CT300TR, asserito unico responsabile del sinistro, risultava privo di assicurazione in quanto scaduta in data 4 giugno 2017 con sinistro avvenuto in data 24/6/2017, dovendo ritenersi l'azione esperibile nel solo caso di sinistro tra due veicoli regolarmente assicurati. Veniva particolare dedotto che in caso contrario la Compagnia non avrebbe potuto agire in rivalsa per il recupero di quanto pagato ai trasportati, prevedendo l'art. 283 5^ comma del Codice di Assicurazioni il regresso nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per il solo caso di liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice del veicolo del responsabile .
Nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'azione ex art. 141 D. Lgs. 209/2005, si chiedeva una pronuncia che surrogasse ex art. 1203 comma 1 n. 3 la nei diritti Pt_3
e nelle somme liquidate in favore dei terzi trasportati nei confronti dei condebitori solidali quale proprietario del mezzo asserito responsabile civile e del Fondo di Parte_5
Garanzia Vittime della Strada, in esito all'accertamento della scopertura assicurativa e della responsabilità esclusiva nella produzione dell'evento dannoso.
Nel merito veniva comunque eccepito il concorso di colpa del danneggiato, atteso che le lesioni riportate da ( trauma contusivo con ferita lacero contusa regione Parte_2
3 frontale e labiale inferiore) non risultavano compatibili con l'uso delle cinture di sicurezza, tenuto anche conto dell'urto con il parabrezza anteriore con rottura ovale sovrapponibile allo scontro con il capo del minore. Si chiedeva pertanto di limitare il risarcimento che venisse riconosciuto ex art. 1227 comma 1 cc.
La compagnia così concludeva:
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, ogni avversa domanda disattesa, - dichiarare inammissibile la domanda per come formulata ex art. 141 Dlgs. 209/2005, per mancanza di copertura assicurativa del veicolo tg. CT300TR; - nel merito, accertata in via incidentale la responsabilità del conducente del veicolo Fiat Punto, tg. CT300TR, privo di copertura assicurativa nella produzione dell'evento del 24.06.2017, accogliere le domande degli attori n.q. nei limiti che risulteranno di giustizia, previa la riduzione del quantum accertato ex art. ex art. 1227 c.c., per il mancato uso delle cinture di sicurezza, con surroga ex art. 1203, comma 1, n. 3 cc, della nei diritti e nelle somme Parte_3
liquidate in favore dei terzi trasportati, nei confronti dei condebitori solidali, sig. Parte_5
proprietario del veicolo Fiat Punto tg.CT300TR,) e del Fondo di Garanzie Vittime
[...]
della Strada. Con vittoria delle spese di lite e rimborso di quelle generali nel caso di rigetto totale della domanda e loro compensazione integrale in caso di soccombenza reciproca, in considerazione di quanto richiesto in citazione e quanto accordato in sentenza”.
Con ordinanza depositata in data 18 dicembre 2018 veniva riconosciuta ex art. 5 L.
102/2006 su richiesta di parte attrice una provvisionale di € 5.000,00 in favore di ciascuno dei danneggiati ed a carico della Compagnia convenuta
Nel corso del giudizio veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile e si costituiva in proprio , divenuto Parte_5 Parte_2
maggiorenne.
Espletate le prove ammesse alle parti nonché CTU medico legale sulla persona dei danneggiati, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 21 novembre 2024.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Viene esercitata in giudizio l'azione di risarcimento danni ex art. 141 Codice delle
Assicurazioni da parte dei danneggiati trasportati nei confronti della compagnia del vettore, risultata la madre degli stessi.
4 Come da ultimo ribadito ( Cass. 30 novembre 2022 n. 35318), l'art. 141 cod. ass. ha introdotto nell'ordinamento un'azione diretta in favore del terzo trasportato da esercitarsi nei confronti dell'assicuratore del vettore (tranne che nell'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito), che è così strutturata: - il terzo trasportato promuove la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 "nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro" ed esercita "l'azione diretta" nei confronti della medesima impresa "nei termini di cui all'art. 145"; - il danno viene risarcito dall'assicuratrice del vettore "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro"; - il risarcimento è liquidato "entro il massimale minimo di legge" e "fermo restando quanto previsto all'art. 140" (che pone il criterio della riduzione proporzionale per il caso di pluralità di danneggiati e di supero del massimale). Viene fatto comunque salvo, in favore del danneggiato, "il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo"; - l'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere (rectius: può chiedere che venga estromessa) l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato;
-l'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Si ribadisce che, come emerge chiaramente dal complesso delle anzidette disposizioni, il "meccanismo" risarcitorio fa perno sul coinvolgimento, in prima battuta, dell'impresa assicuratrice del vettore, che procede alla liquidazione del risarcimento nei limiti del massimale minimo di legge e a prescindere dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti;
solo in seconda battuta è prevista la possibilità, per l'impresa che ha proceduto al pagamento, di agire in rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile (ed è in tale sede che si dovrà procedere all'accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti); meramente eventuale è l'intervento dell'assicuratrice del responsabile civile nel giudizio conseguente all'esercizio dell'azione diretta, con riconoscimento della responsabilità del proprio assicurato ed estromissione dell'assicuratore del vettore;
parimenti eventuale è
l'ulteriore azione del danneggiato per il risarcimento del possibile maggior danno
(eccedente il massimale minimo di legge) nei confronti dell'impresa del responsabile civile coperto da un massimale superiore a quello minimo. Giovandosi degli interventi della
Corte costituzionale, un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in questione fa ritenere pacifico che la previsione dell'art. 141 cod. ass. non esaurisce la
5 tutela del terzo trasportato, ma costituisce uno strumento eventuale e alternativo rispetto alle tradizionali azioni già previste dall'ordinamento in favore del passeggero danneggiato, ossia l'azione ex artt. 2043 e 2054 c.c., concorrente con quella ex art. 1681 c.c., nel caso di trasporto avvenuto in base a titolo contrattuale e quella prevista dall'art. 144 cod. ass. (già riconosciuta dalla L. n. 990 del 1969, art. 18) nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Pacificamente si evidenzia che lo scopo della norma
è dunque quello di agevolare la posizione del trasportato vittima di un sinistro stradale;
scopo che il legislatore ha inteso conseguire con due strumenti:
a) assegnare alla vittima un debitore certo e facilmente individuabile;
b) ridurre ulteriormente, rispetto alla presunzione già prevista dall'art. 2054 c.c., comma
1, l'onere della prova gravante sul danneggiato, da intendersi limitata al fatto di essere stato trasportato a bordo del veicolo e alla natura ed entità dei danni patiti in conseguenza del sinistro, con impossibilità per il vettore (o il suo assicuratore) di liberarsi semplicemente dimostrando la responsabilità di un altro conducente.
A fronte di queste agevolazioni, la legge ha previsto come "contropartita" il contenimento dell'obbligazione dell'assicuratore del vettore entro il massimale di legge, quand'anche il contratto fosse stato stipulato per un massimale maggiore o con massimale illimitato.
L'ordinamento accorda dunque al trasportato la scelta:
- o ricorrere all'azione ex art. 141 cod. ass., giovandosi dell'alleggerimento dell'onere probatorio, ma esponendosi al rischio di insufficienza del massimale di legge e alla necessità di proporre una successiva domanda di risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'assicuratrice del responsabile civile che sia coperto da un massimale superiore a quello minimo;
- oppure proporre l'ordinaria azione diretta ex art. 144 cod. ass., beneficiando del massimale di polizza invece che di quello legale, ma esponendosi al rischio che l'assicuratore del vettore riesca a dimostrare l'esclusiva responsabilità d'un terzo nella causazione del sinistro;
e in ogni caso, anche se agisca nei confronti degli assicuratori di tutti i conducenti coinvolti, dovendo sopportare l'allungamento dei tempi processuali conseguente alla necessità di accertamento delle responsabilità.
Il richiamato precedente ha altresì ribadito la soluzione alla questione sollevata dalla
Compagnia ovvero l'ammissibilità dell'azione ex art. 141 C.d.A. nel caso in cui il veicolo del responsabile civile risulti scoperto di assicurazione, come nel caso di specie. Viene infatti pacificamente affermato che l'art. 141 cod. ass. può operare anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa,
6 come già ritenuto da Cass. n. 16477/2017 e come ribadito da Cass. n. 14255/2020, che ha espresso il principio secondo cui "l'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, comma 1, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 D.Lgs. citato;
nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283, commi 2 e 4".
Parimente pacifico ( da ultimo Cass. 14 settembre 2022 n. 27078) il principio secondo cui nell'azione ex art. 141 Dlgs 209/2005 in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.
In ossequio a tale principio è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , proprietario del veicolo ritenuto danneggiante. Parte_5
Sulle basi di tali complessivi elementi la fase istruttoria si è concentrata sull'accertamento della natura e della entità delle lesioni subite dai minori trasportati.
Per quanto riguarda il danno patito da la CTU svolta in giudizio dal Parte_2
Dott. ha accertato che il minore , in conseguenza Persona_3 Parte_2 dell'evento occorsogli in data 24 giugno 2017, ha riportato un trauma facciale contusivo- escoriativo - esplicantesi con multiple ferite lacere della regione frontale e con una ferita lacera della regione labiale inferiore – trattato con sutura chirurgica delle ferite lacere e successivo periodo di riposo funzionale.
In merito alla durata della inabilità temporanea assoluta e relativa, il CTU ha ritenuto congrua una valutazione del periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 15 e parziale al 50% di giorni 15.
Inoltre il CTU ha ritenuto che sussistono, in conseguenza del trauma in oggetto, postumi permanenti consistenti negli esiti cicatriziali nel complesso determinanti un pregiudizio
7 estetico che, per caratteristiche morfologiche e sede di localizzazione, può considerarsi di natura lieve-moderata e che concomitano le sequele psichiche evidenziate all'esito di valutazione psicodiagnostica e psichiatrica, identificative di una sindrome ansiosa depressiva con componente distimica in associazione ad aspetti traumatici vissuti nel passato. In particolare, come rilevato all'esito degli accertamenti effettuati, la suddetta condizione di ansietà e depressione del tono dell'umore, è da ricondurre, in primo luogo, secondo il CTU a stati emozionali e traumatici subiti nell'infanzia, ove l'incidente occorso è da ritenere una concausa a bassa incidenza di tali manifestazioni. Tali postumi invalidanti determinano secondo il Dott. una menomazione permanente Per_3 dell'integrità psicofisica – danno biologico – del minore la cui entità può Parte_2
essere considerabile pari al 14% del totale.
Sullo specifico quesito in merito alla compatibilità delle lesioni con il corretto uso delle cinture di sicurezza, anche in relazione alla dinamica come esposta in atti, il CTU, pur tenendo debitamente conto che l'urto è avvenuto con cessione di una notevole quota di energia cinetica ed ha determinato, secondo la dinamica emersa in atti, gravi danni a livello dei lamierati esterni ed interni, nonché del cristallo anteriore del veicolo, la natura delle lesioni riscontrate, in particolar modo interessanti il volto del periziando, ha ritenuto che i mezzi di ritenzione non fossero correttamente indossati al momento dell'incidente stradale.
A fini della quantificazione del diritto al risarcimento del danno spettante a parte attrice, deve procedersi alla liquidazione ex art. 1223 c.c. della perdita subita dal danneggiato che non si identifica col diritto leso, ma costituisce la conseguenza della lesione. Il "danno risarcibile" è dunque la perdita causata dalla lesione di un interesse giuridicamente protetto. Se dunque il principio di omnicomprensività del risarcimento del danno patrimoniale ha lo scopo di evitare le duplicazioni risarcitorie, quando la perdita incida su beni oggettivamente diversi anche non patrimoniali deve procedersi ad una liquidazione separata dei pregiudizi.
Il principio consolidato seguito dalla giurisprudenza di legittimità, dopo la pronuncia delle
Sezioni unite (sentenze nn. 11/11/26972-26975/08) e sino ad oggi, è quello secondo il quale il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di
8 atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione ( Cass. 18 giugno
2015 n. 12594; Cass., 23 settembre 2013, n. 21716). Deve pertanto procedersi alla personalizzazione, nel ristoro del danno, delle diverse componenti non patrimoniali, delle quali deve tenersi conto alla luce delle risultanze istruttorie.
In conseguenza di tanto deve procedersi alla liquidazione del risarcimento del danno spettante a , alla stregua dei criteri tabellari in uso presso il Parte_2
Tribunale di Milano atteso che per giurisprudenza ormai pacifica ( cfr. da ultimo Cass.
23 gennaio 2014 n. 1361) le Tabelle di Milano sono ritenute valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Sulla base di tali risultanze, il danno risarcibile in favore dell'attore , Parte_2
in considerazione dell'età di 12 anni al momento del sinistro, deve valutarsi nei seguenti termini economici, così determinati:
Danno biologico 14 % € 40.898,00
Invalidità temporanea totale gg . 15 € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% gg. 15 € 862,50
Per un totale di € 43.485,50.
Per quanto concerne la personalizzazione del risarcimento, la liquidazione alla stregua dei parametri tabellari deve subire una personalizzazione tutte le volte in cui ricorrano fattori idonei in concreto a giustificare l'esigenza di tener conto di conseguenze ulteriori rispetto all'incidenza standard del sinistro e della riconosciuta invalidità sulla qualità di vita della persona, circostanze di cui non si è avuta allegazione specifica e comunque prova alcuna nel caso di specie.
Come da ultimo ribadito (Cass. 10 novembre 2020 n. 25164; Cass. 19 febbraio 2019 n.
4878; Cass., 27 marzo2018, n. 7513), la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit" (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
in questo senso, va ribadito che ai fini della c.d.
"personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono
9 ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "comuni" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in quanto tali di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità.
Nel caso di specie come detto tali elementi ulteriori non risultano dedotti.
Deve inoltre tenersi in adeguato conto della incidenza sul danno fisico accertato dal
CTU del mancato uso di mezzi di ritenzione.
Al riguardo si afferma ( Cass. 30 gennaio 2019 n. 2531) che se il comportamento colpevole del danneggiato non può in ogni caso valere ad interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente del veicolo e la produzione del danno nè vale ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, può esservi, concorso di colpa fra le parti, con riduzione percentuale del risarcimento del danno, ma non certo esclusione totale di responsabilità in capo al conducente del veicolo e del relativo obbligo risarcitorio. La circostanza che vi sia una concausa nella produzione dell'evento di danno non esclude la concorrenza delle cause nella produzione del medesimo, nè consente di ritenere interrotto legittimamente il nesso causale tra la condotta del conducente e il danno. Ne consegue, pertanto, che, sulla base degli esiti della CTU, debba pervenirsi nel caso di specie a ridurre proporzionalmente il quantum risarcitorio.
Si evidenzia in giurisprudenza che il conducente è responsabile dell'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero, sicchè la causazione del danno da mancato utilizzo è imputabile sia a lui che al passeggero e che in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza è ricollegabile oltre che
10 all'azione o all'omissione del conducente, il quale deve controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza anche al fatto del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso. In tal senso, l'affermazione di in sede di CP_1 CP_1
interpello che l'urto contro il parabrezza del figlio non era stato causato dal mancato uso delle cinture di sicurezza ma dal fatto che il veicolo era vecchio e il sedile sul quale viaggiava il minore si era sganciato a causa dell'urto aggrava e non alleggerisce la responsabilità del vettore, nel caso di specie anche genitore del trasportato.
Deve pertanto in conseguenza ritenersi applicabile sul risarcimento come dianzi calcolato una percentuale di concorso di colpa nella misura del 50% in considerazione della incidenza del danno estetico sul totale della invalidità riconosciuta.
All'importo così rideterminato in € 21.742,75 ( € 43.485,50: 2) deve sottrarsi quanto corrisposto dalla Compagnia a titolo di provvisionale in adempimento dell'ordinanza depositata in data 18 dicembre 2018 per € 5.000,00.
Ne consegue che la differenza del risarcimento dovuto risulta pari al valore attuale della moneta ad €16.742,75.
Per quanto riguarda gli interessi, per principio pacifico la liquidazione del danno da ritardato adempimento d'una obbligazione di valore, nel caso in cui il debitore abbia pagato un acconto prima della liquidazione definitiva, deve avvenire: (a) devalutando l'acconto e il credito alla data dell'illecito; (b) detraendo l'acconto dal credito;
(c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
Nel caso di specie, l'importo complessivo liquidato in favore dell'attore ( € 16.742,75 ) devalutato alla data del sinistro ( 24 giugno 2017 ) risulta pari a € 13.490,67 mentre l'acconto di € 5.000,00 del dicembre 2018 parimenti devalutato a tale data, risulta pari a € 4.945,60; sul capitale riportato al valore dell'epoca via via rivalutato fino alla data del versamento dell'acconto di € 5.000,00 ( dicembre 2018 ) decorrono gli interessi al tasso legale mentre i medesimi interessi decorrono da gennaio 2019 sulla residua somma di € 8.490,67 rivalutata anno per anno fino al soddisfo.
11 Compete inoltre a il rimborso delle spese mediche ritenute congrue dal Parte_2
CTU per € 411,00 oltre interessi legali dagli esborsi al saldo.
Per quanto riguarda il risarcimento danni spettante a , il CTU ha Persona_1
accertato che in conseguenza dell'evento occorsole in data 24 giugno 2017, la stessa ha riportato un trauma contusivo-distorsivo - esplicantesi con distorsione del tratto cervicale del rachide e contusione del I dito del piede sinistro – trattato con periodo di riposo funzionale e in merito alla durata della inabilità temporanea assoluta e relativa, il CTU ha ritenuto congrua una valutazione del periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 10
(dieci) e parziale al 50% di giorni 15 (quindici).
Il CTU ha inoltre accertato che sussistono, in conseguenza del trauma oggetto di causa subito da postumi permanenti consistenti negli esiti funzionali di un Persona_1
trauma distrattivo del rachide cervicale caratterizzati da una modica contrattura antalgica della muscolatura paravertebrale e da una lievissima limitazione dei movimenti di flesso- estensione, inclinazione e rotazione che determinano una menomazione permanente dell'integrità psicofisica – danno biologico – della minore la cui entità Persona_1
può essere considerabile pari all'1% del totale.
In conseguenza di tanto deve procedersi alla liquidazione del risarcimento del danno spettante a , alla stregua degli importi del risarcimento delle Persona_1
cd micropermanenti di cui all'art. 139 C.d.A D. Lgs. 209/2005 come aggiornati dal DM
16/10/2023.
Sulla base di tali risultanze, il danno risarcibile in favore di in Persona_1
considerazione dell'età di 9 anni al momento del sinistro, deve valutarsi nei seguenti termini economici, così determinati:
Danno biologico 1 % € 947,30
Invalidità temporanea totale gg 10 € 552,40
Invalidità temporanea parziale al 50% gg. € 414,30
Per un totale di € 1.914,00 al valore attuale della moneta
Spetta inoltre a e per la stessa in favore dei genitori Persona_1 Parte_1
e nella qualità in atti il rimborso delle spese mediche ritenute congrue Controparte_1 dal CTU per € 426,48 oltre interessi legali dai singoli esborsi al saldo
Tuttavia deve tenersi in adeguato conto che la Compagnia convenuta ha versato la somma di € 5.000,00 in esito alla provvisionale disposta con ordinanza depositata in data 18 dicembre 2018.
12 Nel caso di specie, l'importo complessivo liquidato in favore di ( € Persona_1
1.914.00 ) devalutato alla data del sinistro ( 24 giugno 2017 ) risulta pari a € 1.595,00 mentre l'acconto di € 5.000,00 del dicembre 2018 parimenti devalutato a tale data, risulta pari a € 4.945,60. Ne deriva che a partire da tale data ( dicembre 2018) non sussisteva alcun altro rimborso dovuto, considerato anche l'importo riconosciuto a titolo di spese mediche oltre interessi come esposti.
Tenuto conto che il versamento di tali somme è avvenuto solo per ordine giudiziale, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite per quanto riguarda la posizione di Persona_1
Per quanto riguarda la domanda svolta dalla Compagnia di accertamento del suo diritto di rivalsa delle somme versate ai trasportati, tale diritto deve essere affermato nei confronti di;
poiché il veicolo di proprietà del medesimo secondo quanto accertato Parte_5
dai verbalizzanti risultava sprovvisto di assicurazione, la rivalsa potrà essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283, commi 2 e 4.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza sulla posizione di
. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della Dott.ssa Gianna Valeri ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
P.Q.M.
a) Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna la
[...]
al pagamento in favore di della somma di € Parte_3 Parte_2
16.742,75 oltre interessi legali come in motivazione ed oltre € 411,00 per spese mediche oltre interessi legali dagli esborsi al saldo.
b) Dichiara satisfattivo del risarcimento dovuto a il versamento di Persona_1
€ 5.000,00 da parte di in esito a disposta provvisionale Parte_3
per danno biologico accertato alla data attuale in € 1.914,00 oltre interessi legali come in motivazione ed € 426,48 per spese mediche oltre interessi legali dai singoli esborsi al saldo con diritto della Compagnia di quanto versato in eccedenza
Con nei confronti degli attori e nella qualità di Parte_1 CP_1
esercenti la responsabilità genitoriale su Persona_1
13 c) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite nel rapporto tra Parte_1
e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale
[...] Controparte_1
su e la;
Persona_1 Parte_3
d) Condanna la in persona del legale rappresentante pro- Parte_3
tempore a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore dell'attore nella somma di € 264,00 per spese ed € 3.380,00 per Parte_2
compensi oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA con distrazione a favore dei procuratori antistatari Avv. Alessandra Grassi e Avv. Rossella Grassi;
e) Pone le spese di CTU di al 50% tra le parti ed in solido nei Persona_1
confronti del consulente;
f) Pone le spese di CTU di a carico della Parte_2 Parte_3
[...]
g) Accoglie la domanda della di accertamento del suo Parte_3
diritto di rivalsa delle somme versate ai trasportati, nei confronti di Parte_5
proprietario del veicolo Fiat Punto targato CT300TR risultato sprovvisto
[...]
di assicurazione, rivalsa che potrà essere esercitata contro l'impresa designata dal
Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283, commi 2 e 4.
Così deciso in Latina, il 27 maggio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
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