Articolo 13 della Legge 27 maggio 1975, n. 166
Articolo 12Articolo 14
Versione
8 giugno 1975
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Versione
18 ottobre 1975
Art. 13.
I comuni sono tenuti a indicare, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla data di presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 11, le aree occorrenti per l'attuazione dei progetti di intervento previsti dalla presente legge; analogamente i comuni sono tenuti ad indicare, entro lo stesso termine, le aree occorrenti per l'attuazione dei progetti di intervento finanziati con i fondi ordinari di bilancio.
Ai soggetti che ottengono l'indicazione dell'area si applica l' articolo 9 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 , convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247 .
La convenzione prevista dall' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e' stipulata entro il termine di venti giorni dalla data in cui la deliberazione di concessione delle aree e' divenuta esecutiva ovvero dalla data del provvedimento del presidente della giunta regionale adottato ai sensi del successivo comma del presente articolo.
In caso di inutile decorso dei termini di cui ai precedenti commi del presente articolo provvede in sostituzione, anche in deroga a vigenti disposizioni regionali, il presidente della giunta regionale, su richiesta del soggetto interessato entro quindici giorni dalla richiesta stessa. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376 , convertito con modificazioni, dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che il termine previsto dall' articolo 13 della legge 27 maggio 1975, n. 166 , decorre dalla data di comunicazione ai comuni interessati del nulla osta regionale rilasciato.
Entrata in vigore il 18 ottobre 1975
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