Versione
8 giugno 1975
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Versione
18 ottobre 1975
18 ottobre 1975
Art. 13.
I comuni sono tenuti a indicare, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla data di presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 11, le aree occorrenti per l'attuazione dei progetti di intervento previsti dalla presente legge; analogamente i comuni sono tenuti ad indicare, entro lo stesso termine, le aree occorrenti per l'attuazione dei progetti di intervento finanziati con i fondi ordinari di bilancio.
Ai soggetti che ottengono l'indicazione dell'area si applica l' articolo 9 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 , convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247 .
La convenzione prevista dall' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e' stipulata entro il termine di venti giorni dalla data in cui la deliberazione di concessione delle aree e' divenuta esecutiva ovvero dalla data del provvedimento del presidente della giunta regionale adottato ai sensi del successivo comma del presente articolo.
In caso di inutile decorso dei termini di cui ai precedenti commi del presente articolo provvede in sostituzione, anche in deroga a vigenti disposizioni regionali, il presidente della giunta regionale, su richiesta del soggetto interessato entro quindici giorni dalla richiesta stessa. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376 , convertito con modificazioni, dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che il termine previsto dall' articolo 13 della legge 27 maggio 1975, n. 166 , decorre dalla data di comunicazione ai comuni interessati del nulla osta regionale rilasciato.
I comuni sono tenuti a indicare, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla data di presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 11, le aree occorrenti per l'attuazione dei progetti di intervento previsti dalla presente legge; analogamente i comuni sono tenuti ad indicare, entro lo stesso termine, le aree occorrenti per l'attuazione dei progetti di intervento finanziati con i fondi ordinari di bilancio.
Ai soggetti che ottengono l'indicazione dell'area si applica l' articolo 9 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 , convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247 .
La convenzione prevista dall' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e' stipulata entro il termine di venti giorni dalla data in cui la deliberazione di concessione delle aree e' divenuta esecutiva ovvero dalla data del provvedimento del presidente della giunta regionale adottato ai sensi del successivo comma del presente articolo.
In caso di inutile decorso dei termini di cui ai precedenti commi del presente articolo provvede in sostituzione, anche in deroga a vigenti disposizioni regionali, il presidente della giunta regionale, su richiesta del soggetto interessato entro quindici giorni dalla richiesta stessa. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376 , convertito con modificazioni, dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che il termine previsto dall' articolo 13 della legge 27 maggio 1975, n. 166 , decorre dalla data di comunicazione ai comuni interessati del nulla osta regionale rilasciato.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Napoli, sez. V, sentenza 18/05/2009, n. 2698Provvedimento: […] - che, in qualità di soci della cooperativa Edil popolare “A. MS” - alla quale il Comune di Marigliano aveva concesso, ai sensi della legge n. 865 del 1971 e dell'art. 13 della legge n. 166 del 1975, un diritto di superficie per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare su aree comunali del Piano di Zona - erano stati loro provvisoriamente assegnati una parte dei 64 alloggi destinati ai soci lavoratori metalmeccanici (mentre i restanti 46 alloggi erano destinati a dipendenti di pubbliche amministrazioni);Leggi di più...
- esclusione da socio della cooperativa·
- annullamento di atti amministrativi·
- revoca dell'assegnazione provvisoria·
- difetto di giurisdizione·
- diritto di superficie·
- assegnazione di alloggi·
- risarcimento danni·
- compensazione delle spese giudiziali·
- tutela del giudice ordinario·
- giurisdizione del giudice amministrativo