Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2917 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3778/2021 R.G., vertente
TRA
nato il [...], C.F: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. CARUSO GIANLEONARDO, c.f.:
in virtù di mandato in atti;
C.F._2
Appellante
E
, con sede in al Corso Cavour n. 19, C.F. Controparte_1 CP_1
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Giovanni Castelluccio, C.F. , in virtù di mandato in C.F._3
atti;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1461/2021 del Tribunale di Benevento, resa nel procedimento n. 2380/2017, depositata in data 8 luglio 2021 e notificata in pari data, spiegando le
c.p.c. la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- nel merito, in accoglimento dei formulati motivi di appello ed in totale riforma della impugnata sentenza n. 1461/2021 del Tribunale di Benevento, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 556/2017 reso dal Tribunale civile di Benevento dichiarando inesistente il credito azionato in sede monitoria dalla Banca opposta nei confronti dell'opponente; ovvero, in via gradata, riducendolo per quanto di ragione alla misura di € 81.642,53, ovvero ad altra ritenuta di giustizia. Il tutto con condanna di parte appellata al pagamento di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. Solo in via via gradata, e nella non creduta ipotesi di rigetto dell'appello e di conferma della sentenza di primo grado, attesa la novità delle questioni trattate disporre, ai sensi dell'art. 92 c.p.c la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'appellata , Controparte_1
chiedendo rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto con vittoria delle spese processuali di secondo grado.
In corso di giudizio, entrambe le parti costituite non comparivano all'udienza collegiale in presenza del 29.05.2025 sicchè la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art 309 cpc, all'udienza immediatamente successiva del 05.06.2025. Nonostante la regolarità delle comunicazioni del disposto rinvio, le parti omettevano di comparire all'udienza del
05.06.2025 e la causa veniva immediatamente riservata in decisione senza termini.
Orbene, in conseguenza della mancata comparizione delle parti sia all'udienza del
29.05.2025, sia all'udienza immediatamente successiva del 05.06.2025 deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art 309 cpc.
Quanto alle spese del procedimento, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma,
c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello;
2) Spese a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, ai sensi dell'art 310 cpc;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 06.06.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio