Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/03/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 5732 / 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. INGLIMA VINCENZO)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
- SEDE LEGALE (Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
Resistente
All'udienza del 14.03.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa interamente tra le parti.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'8.06.2022 la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente eccependo quanto al diritto all'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di disabilità grave in via preliminare l'improcedibilità del ricorso, per omesso esperimento dell'azione ex art 445 bic cpc e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso stante che i verbali di visita di revisione erano stati regolarmente spediti (
cfr ricevute di ritorno in atti).
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per discussione e decisione.
Indi, all'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente rappresentava che “la prestazione inizialmente negata è stata ripristinata ( indennità di accompagnamento e handicap grave) e che nella liquidazione degli arretrati l'Istituito ha provveduto in autonomia a trattenere correttamente la somma di euro 1,800 circa richiesta a titolo di indebito ed oggetto del ricorso”.
Entrambi i procuratori chiedevano dunque dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Va innanzitutto dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che la prestazione è già stata riconosciuta in sede amministrativa e che nessuna delle parti ha nulla a pretendere dall'altra.
Le spese di lite vanno compensate come da congiunta richiesta delle parti.
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P.Q.M.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 14/03/2025.
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- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro