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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/10/2025, n. 3834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3834 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
1476/2025
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 24/11/2025 come sostituita da deposito di note ex art. 127 ter c.p.c giusto precedente decreto, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1476/2025 R.G.L. promosso
DA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
, c. f. , rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Federico Galletta come da C.F._1 procura depositata in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Catania , via Grotte Bianche
150 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21; P.IVA_1
Contumace
Oggetto : domanda per trasformazione pensione di inabilità in pensione di vecchiaia.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso recante data 01/02/2025 e depositato il 14/02/2025 il ricorrente premetteva di essere inabile al lavoro nella misura del 100% per tetraparesi spastica con accompagnamento ed assistenza continua , in conseguenza di infortunio sul lavoro avvenuto in data 17/04/1999, come allegava in giudizio. Dichiarava di avere accumulato più di venti anni di contributi nel corso della propria attività lavorativa , a decorrere dal 1973 e sino alla data dell'infortunio. Tale requisito contributivo era stato raggiunto in considerazione dei contributi già versati come lavoratore dipendente , più quelli versati in qualità di titolare di impresa artigiana, come in atti documentava. Documentava altresì la pensione di inabilità cui era titolare e precisava che tale pensione sia computata e determinata in coerenza con il regime di incumulabilità sancito dall'art. 1 , comma 43 , Legge n. 335 del 1995. Numerose volte a mezzo patronato , nel corso degli anni 2023 e 2024 presentava domanda di conversione della pensione di inabilità in pensione di anzianità.
La domanda di conversione, da ultimo presentata il 05.12.2023, veniva rigettata in data 08.01.2024, avverso tale rigetto il ricorrente aveva presentato ricorso in data 31.01.2024, senza ricevere alcun CP_ esito da La domanda di conversione n. 9038000188066, reiterata in data31.01.2024, risultava ancora in lavorazione. Evidenziava la circostanza che alla data di presentazione della domanda di conversione della pensione , in data 05.12.2023, aveva i requisiti di vent'anni di contributi come lavoratore dipendente , come documentava con estratto contributivo , ed aveva compiuto già 67 anni di età.
Considerava che la legge 12 giugno 1984 n. 222 , in materia di revisione della disciplina della invalidità pensionabile, disponeva all'art. 1 comma 10 che al compimento dell'età' stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia.
In riferimento ai requisiti di assicurazione e contribuzione , richiamava il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 , art. 2 che dispone : “ Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”.
Sotto il profilo del requisito dell'età anagrafica richiamava il D.M. dell'Economia e delle finanze 05 novembre 2019, il quale dispone che : “ A decorrere da 1° gennaio 2021 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, del decreto legge 30 luglio 2010,
n. 78 convertito , con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, non sono ulteriormente incrementati”. Tale norma rinvia alla tabella B, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 e fissa l'età anagrafica per il raggiungimento del beneficio per l'anno corrente all'età di 67 anni.
Deduceva pertanto il possesso in capo al ricorrente di tutti i requisiti che erano previsti dalla legge per la conversione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia. Deduceva altresì che in analogia a quanto disposto per assegno di inabilità dall'art. 1 comma 10 legge 22 del 1984, anche la pensione di inabilità possa essere tramutata in pensione di vecchiaia sussistendone i requisiti di età anagrafica e contributiva. Deduceva altresì l'intervento di Cassazione, con sentenza 16 gennaio 2018 n. 844, che si era già espressa in maniera favorevole alla trasformazione non solo dell'assegno ma anche della pensione di inabilità lavorativa in pensione di vecchiaia ed anzianità.
A tale sentenza avevano fatto seguito anche pronunce della giurisprudenza di merito che aveva accolto la domanda di un beneficiario di pensione di inabilità proposta per la trasformazione in pensione di vecchiaia, con condanna dell' al riconoscimento del diritto ad ottenere la CP_1 trasformazione richiesta con decorrenza dalla data della domanda.
Chiedeva pertanto , alla luce del possesso dei propri requisiti anagrafici e contributivi , che il
Tribunale dichiarasse sussistente il diritto del ricorrente di ottenere la trasformazione della propria pensione di inabilità in pensione di vecchiaia con condanna dell' al pagamento della stessa e CP_1 degli arretrati a far tempo dalla domanda di trasformazione.
Il Tribunale fissava l'udienza al 07 maggio 2025, il ricorrente depositava copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione. Dopo essere stata disposta la rinnovazione di CP_ notifica del ricorso introduttivo, non comunicato presso la sede centrale dell'ente, non curava la propria costituzione in giudizio. Successivamente questo giudice veniva delegato per discussione e decisione, fissate le modalità di trattazione della discussione secondo le previsioni di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti nulla osservavano in merito tale forma di trattazione nel termine all'uopo fissato dal legislatore. Acquisite le note come in atti depositate, la causa viene definita con il presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
Il ricorso proposto può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
In linea generale la pensione di inabilità prevista dall'ordinamento previdenziale non si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile. Affinché il pensionato possa ottenere la trasformazione è necessario che presenti apposita domanda e che soddisfi la maturazione del requisito contributivo per tale prestazione. Tale ultimo requisito consiste in venti anni di contributi
, come di regola . Tale principio è stato affermato dai Giudice della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 844 del 16.01.2018. La questione approdata dinanzi il Supremo Collegio riguardava un pensionato invalido titolare di pensione di inabilità ai sensi della legge 222 del 1984, cge al compimento dell'età prevista dall'ordinamento pubblico per il trattamento di vecchiaia, aveva chiesto l'accertamento del diritto alla trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia. Dato che il pensionato non aveva integrato il requisito contributivo per la concessione della pensione, cioè CP_ un minimo di venti anni di contributi, ha rigettata la domanda di trasformazione. Da qui il pensionato aveva fatto ricorso al Tribunale competente. I Giudici di merito , Tribunale e Corte di
Appello avevano accolto la domanda del pensionato ma l' aveva proposto ricorso per CP_1 Cassazione, chiedendo il respingimento della sentenza di Corte D'Appello ed il diniego del diritto alla trasformazione della pensione nei confronti dell'invalido.
L' a sostegno del proprio ricorso dinanzi la Suprema Corte evidenziava che la trasformazione CP_1 in pensione di vecchiaia è prevista soltanto con riferimento all'assegno ordinario di invalidità ( art.1, comma 10, Legge222/1984) e che detta trasformazione non è stata prevista invece per la pensione di CP_ inabilità con analoga previsione di legge . Secondo ciò non esclude la possibilità di sua trasformazione, ma in tale caso il pensionato deve produrre apposita domanda ed è necessaria la ricorrenza dei requisiti anagrafici e contributivi. Nel caso esaminato dalla Corte detti requisiti non sussistevano , poiché l'assicurato non aveva più svolto attività lavorativa dopo il riconoscimento della inabilità e non aveva raggiunto il requisito contributivo di venti anni di contributi versati, per il conseguimento della pensione di vecchiaia , come richiesto dall'art. 2 d. lgs. N. 503/1992.
La linea difensiva del pensionato riteneva invece , ai fini di poter raggiungere il requisito contributivo di venti anni , di potere valorizzare figurativamente il periodo di godimento dell'assegno ordinario di invalidità, in riferimento ai periodi in cui non era stata svolta attività lavorativa.
I Giudici di Legittimità nella sentenza all'esame hanno affermato la possibilità della trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile come per legge prevista e nel caso in cui sussistano i requisiti anagrafici e contributivi. Escludevano che possa essere utilizzato, al fine di incrementare l'anzianità contributiva, il periodo di godimento della pensione di invalidità ; ribadivano che debba escludersi la possibilità di applicazione della diversa regola prevista dall'art. 1, co. 10 , legge 222/1984, in riferimento all'assegno ordinario di invalidità
( A.O.I.), che riguarda l'utilizzazione del periodo di godimento della prestazione ai fini dell'incremento dell'anzianità contributiva, non essendo stata svolta attività lavorativa. Il Carattere eccezionale della disposizione di legge in materia di assegno e che prevedeva l'incremento del requisito contributivo , non consentivano l'estensione per analogia al caso di pensione di invalidità e mancanza dei requisiti contributivi. Alla base rimarcavano comunque le differenze di regolamentazione e requisiti tra pensione di invalidità ed assegno ordinario di invalidità.
Nel caso esaminato dal Supremo collegio il pensionato non aveva integrato venti anni di contributi necessari per il pensionamento di vecchiaia e non poteva aggiungere figurativamente , a questo fine, il periodo di godimento della pensione di inabilità ( come la legge riconosce invece in caso di assegno). La Cassazione comunque esprimeva il principio secondo cui ove l'assicurato abbia i requisiti anagrafici e contributivi previsti per la concessione della pensione di vecchiaia, la trasformazione non opera automaticamente, essendo necessario che l'interessato presenti domanda di trasformazione che avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Si legge infatti nella motivazione della indicata sentenza n. 844 del 16/01/2018 che :”6. La giurisprudenza di questa Corte , riconosciuta, in sede di risoluzione di un contrasto interno alla sezione lavoro, l'applicazione anche alla pensione di invalidità della regola ( di cui all'art. 1, decimo comma, della legge 222 del 1984) relativa alla possibile trasformazione della stessa in pensione di vecchiaia( Cass. S.U. 4 maggio 2004, n. 8433) ha precisato con orientamento divenuto ormai uniforme ( v. Cass.18580/2008, seguito , poi , da numerose altre pronunce, tra cui Cass.nn.
3855/2011, 9175/2010 e 5646//2009) che la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile è possibile ove di tale ultima pensione sussistano i requisiti propri ( anagrafico e contributivo), non potendo essere utilizzato, al fine di incrementare
l'anzianità contributiva , il periodo di godimento della pensione di invalidità e che deve escludersi la possibilità di applicare , alla pensione di invalidità, la diversa regola prevista dall'art. 1, comma
10, della legge 222 del 1984 in riferimento all'assegno di invalidità- secondo cui i periodi di godimento di detto assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia- giacché ostano , a siffatta operazione ermeneutica, la mancanza di ogni previsione , nella normativa sulla pensione di invalidità, dell'utilizzazione del periodo di godimento ai fini dell'incremento dell'anzianità contributiva, il carattere eccezionale delle disposizioni che nell'ordinamento previdenziale attribuiscono il medesimo incremento in mancanza di prestazione di attività lavorativa e di versamento dei contributi , nonché le differenze esistenti tra la disciplina sulla pensione di invalidità e quella sull'assegno di invalidità, laddove quest'ultimo, segnatamente , è sottoposto a condizioni più rigorose, anche e soprattutto rispetto al trattamento dei superstiti ( v. in senso conforme, tra le tante , Cass. 3993/2013; Cass. N. 3539/2015; Cass. N.
16836/2017).
7 . che , come già rilevato da questa Corte( v. fra le altre Cass.n. 3559/2015), le considerazioni che le Sezioni Unite hanno posto alla base del riconoscimento del diritto alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia sorreggono anche l'affermazione del diritto dell'assicurato alla trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia, quando ricorrano i necessari requisiti anagrafici e contributivi, atteso che le due forme pensionistiche tutelano il medesimo rischio, identico anche per l'assegno di invalidità ( ossia la perdita della capacità di lavoro)e mirano a sopperire ad identiche esigenze sociali di protezione dello stato di bisogno( cfr. in tal senso, ex multis, Cass.n. 22401/2013, Cass. 22001/2004 , Cass. 23523/2004).
8 . che, inoltre, la trasformazione del titolo pensionistico in un altro non opera automaticamente al compimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia, essendo necessario che l'interessato presenti domanda di trasformazione, trasformazione che avrà effetto solo dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di trasformazione del titolo ( cfr. , fra le tante , Cass. N. 3539/2017; n. 3855/2011; Cass.n. 6434/2010; Cass. N.
24772/2009).
9 . che , come già ribadito da Cass. N. 16836/2017, la necessaria presenza dei requisiti contributivi
e anagrafici per il diritto alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile, non è un' eccezione in senso stretto ma una mera difesa( cfr.
Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016, n. 2951) che, in quanto non altera il thema decidendum della controversia, è deducibile in ogni stato e grado ed anche nel giudizio di cassazione, salvo l'onere di specifica contestazione dei fatti affermati dalla controparte e la formazione del giudicato”.
Richiamati i principi sopra illustrati cui questo giudice si conforma ex art. 118 disp. Att. C.p.c. e venendo all'esame della fattispecie si osserva quanto segue.
Il ricorrente documenta di avere subito infortunio sul lavoro e di essere inabile al lavoro per tetraparesi spastica al 100% con accompagnamento ed assistenza continua ( doc. 1 certificato infortunio).
Documenta in atti di giudizio di avere versato dal 1973 sino alla data dell'infortunio avvenuto il
17/4/1999 anche più di venti anni di contributi, essendo stati versati quali lavoratore dipendente e lavoratore autonomo titolare di impresa artigiana ( doc. 2 ).
Il ricorrente è titolare di pensione di inabilità ( doc. 3) e alla data di presentazione della domanda di trasformazione del titolo da pensione di inabilità a pensione di vecchiaia ,aveva già versato venti anni di contributi ed aveva compiuto 67 anni di età ( per il requisito contributivo di venti anni cfr. doc. 2).
Il ricorrente odierno possedeva pertanto i requisiti per la pensione di vecchiaia al momento della presentazione della domanda. Tali elementi si evincono dalla documentazione in atti depositata dalla parte ricorrente. La domanda di conversione del titolo della pensione da inabilità a vecchiaia del
05.12.2023( doc. 4) era stata presentata con n. 2038983500098 ed era stata rigettata in data
08.01.2024 ( doc. 5) ed avverso tale provvedimento era stato presentato ricorso ( doc. 6) come da ricevuta di presentazione in atti depositata.
Quest'ultimo non era carente dei requisiti di cui al Decreto Legislativo 503/1992, art- 2, nella fattispecie è pertanto documentata la presentazione della domanda del 05.12.2023 che veniva rigettata in data 08.01.2024 , avverso tale ricorso il ricorrente odierno proponeva ricorso amministrativo il
31/01/2024 senza tuttavia ricevere esito e pertanto si era reso necessario il ricorso dinanzi il Tribunale competente per l'accertamento del proprio diritto alla trasformazione del titolo della propria pensione da inabilità a pensione di vecchiaia.
Dalla documentazione offerta in atti il diritto sussiste già al momento di presentazione della domanda pertanto il ricorrente non versa nell'ipotesi di carenza del requisiti contributivo né di quello anagrafico
, rientra pertanto nella ipotesi in cui la giurisprudenza ammette la conversione come sopra richiamato in sentenza e nei precedenti di giurisprudenza. Risulta parimenti soddisfatto nel caso all'esame il requisito della presentazione di domanda in via amministrativa , come ribadito dalla citata giurisprudenza di Legittimità che non riconosce la nascita automatica della conversione , ma subordina quest'ultima al riconoscimento dei requisiti di legge nella fattispecie.
Il diritto sussiste nella fattispecie ed il ricorso deve trovare accoglimento.
La conversione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda del 05.12.2023.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i CP_ parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati da D.M. 147/2022 e sono poste a carico dell' da versarsi in favore dell'Erario essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1476/2025 R.G.L. disattesa ogni contraria eccezione e domanda così provvede :
Dichiara la contumacia dell' in persona del Controparte_1
Presidente P. t. legale rappresentate;
Dichiara sussistente il diritto del ricorrente alla trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia;
CP_ Condanna in persona del legale rappresentante p. t. al versamento della pensione di vecchiaia in favore del ricorrente con la corresponsione di arretrati maturati a far data dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda del 05.12.2023, con interessi legali maturati;
CP_ Condanna al pagamento di spese di giudizio che liquida in euro 2.695,5 oltre rimborso forfettario al 15% , IVA e CPA nella misura di legge da versarsi in favore dell'Erario essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.
Catania 26/10/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 24/11/2025 come sostituita da deposito di note ex art. 127 ter c.p.c giusto precedente decreto, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1476/2025 R.G.L. promosso
DA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
, c. f. , rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Federico Galletta come da C.F._1 procura depositata in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Catania , via Grotte Bianche
150 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21; P.IVA_1
Contumace
Oggetto : domanda per trasformazione pensione di inabilità in pensione di vecchiaia.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso recante data 01/02/2025 e depositato il 14/02/2025 il ricorrente premetteva di essere inabile al lavoro nella misura del 100% per tetraparesi spastica con accompagnamento ed assistenza continua , in conseguenza di infortunio sul lavoro avvenuto in data 17/04/1999, come allegava in giudizio. Dichiarava di avere accumulato più di venti anni di contributi nel corso della propria attività lavorativa , a decorrere dal 1973 e sino alla data dell'infortunio. Tale requisito contributivo era stato raggiunto in considerazione dei contributi già versati come lavoratore dipendente , più quelli versati in qualità di titolare di impresa artigiana, come in atti documentava. Documentava altresì la pensione di inabilità cui era titolare e precisava che tale pensione sia computata e determinata in coerenza con il regime di incumulabilità sancito dall'art. 1 , comma 43 , Legge n. 335 del 1995. Numerose volte a mezzo patronato , nel corso degli anni 2023 e 2024 presentava domanda di conversione della pensione di inabilità in pensione di anzianità.
La domanda di conversione, da ultimo presentata il 05.12.2023, veniva rigettata in data 08.01.2024, avverso tale rigetto il ricorrente aveva presentato ricorso in data 31.01.2024, senza ricevere alcun CP_ esito da La domanda di conversione n. 9038000188066, reiterata in data31.01.2024, risultava ancora in lavorazione. Evidenziava la circostanza che alla data di presentazione della domanda di conversione della pensione , in data 05.12.2023, aveva i requisiti di vent'anni di contributi come lavoratore dipendente , come documentava con estratto contributivo , ed aveva compiuto già 67 anni di età.
Considerava che la legge 12 giugno 1984 n. 222 , in materia di revisione della disciplina della invalidità pensionabile, disponeva all'art. 1 comma 10 che al compimento dell'età' stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia.
In riferimento ai requisiti di assicurazione e contribuzione , richiamava il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 , art. 2 che dispone : “ Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”.
Sotto il profilo del requisito dell'età anagrafica richiamava il D.M. dell'Economia e delle finanze 05 novembre 2019, il quale dispone che : “ A decorrere da 1° gennaio 2021 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, del decreto legge 30 luglio 2010,
n. 78 convertito , con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, non sono ulteriormente incrementati”. Tale norma rinvia alla tabella B, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 e fissa l'età anagrafica per il raggiungimento del beneficio per l'anno corrente all'età di 67 anni.
Deduceva pertanto il possesso in capo al ricorrente di tutti i requisiti che erano previsti dalla legge per la conversione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia. Deduceva altresì che in analogia a quanto disposto per assegno di inabilità dall'art. 1 comma 10 legge 22 del 1984, anche la pensione di inabilità possa essere tramutata in pensione di vecchiaia sussistendone i requisiti di età anagrafica e contributiva. Deduceva altresì l'intervento di Cassazione, con sentenza 16 gennaio 2018 n. 844, che si era già espressa in maniera favorevole alla trasformazione non solo dell'assegno ma anche della pensione di inabilità lavorativa in pensione di vecchiaia ed anzianità.
A tale sentenza avevano fatto seguito anche pronunce della giurisprudenza di merito che aveva accolto la domanda di un beneficiario di pensione di inabilità proposta per la trasformazione in pensione di vecchiaia, con condanna dell' al riconoscimento del diritto ad ottenere la CP_1 trasformazione richiesta con decorrenza dalla data della domanda.
Chiedeva pertanto , alla luce del possesso dei propri requisiti anagrafici e contributivi , che il
Tribunale dichiarasse sussistente il diritto del ricorrente di ottenere la trasformazione della propria pensione di inabilità in pensione di vecchiaia con condanna dell' al pagamento della stessa e CP_1 degli arretrati a far tempo dalla domanda di trasformazione.
Il Tribunale fissava l'udienza al 07 maggio 2025, il ricorrente depositava copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione. Dopo essere stata disposta la rinnovazione di CP_ notifica del ricorso introduttivo, non comunicato presso la sede centrale dell'ente, non curava la propria costituzione in giudizio. Successivamente questo giudice veniva delegato per discussione e decisione, fissate le modalità di trattazione della discussione secondo le previsioni di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti nulla osservavano in merito tale forma di trattazione nel termine all'uopo fissato dal legislatore. Acquisite le note come in atti depositate, la causa viene definita con il presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
Il ricorso proposto può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
In linea generale la pensione di inabilità prevista dall'ordinamento previdenziale non si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile. Affinché il pensionato possa ottenere la trasformazione è necessario che presenti apposita domanda e che soddisfi la maturazione del requisito contributivo per tale prestazione. Tale ultimo requisito consiste in venti anni di contributi
, come di regola . Tale principio è stato affermato dai Giudice della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 844 del 16.01.2018. La questione approdata dinanzi il Supremo Collegio riguardava un pensionato invalido titolare di pensione di inabilità ai sensi della legge 222 del 1984, cge al compimento dell'età prevista dall'ordinamento pubblico per il trattamento di vecchiaia, aveva chiesto l'accertamento del diritto alla trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia. Dato che il pensionato non aveva integrato il requisito contributivo per la concessione della pensione, cioè CP_ un minimo di venti anni di contributi, ha rigettata la domanda di trasformazione. Da qui il pensionato aveva fatto ricorso al Tribunale competente. I Giudici di merito , Tribunale e Corte di
Appello avevano accolto la domanda del pensionato ma l' aveva proposto ricorso per CP_1 Cassazione, chiedendo il respingimento della sentenza di Corte D'Appello ed il diniego del diritto alla trasformazione della pensione nei confronti dell'invalido.
L' a sostegno del proprio ricorso dinanzi la Suprema Corte evidenziava che la trasformazione CP_1 in pensione di vecchiaia è prevista soltanto con riferimento all'assegno ordinario di invalidità ( art.1, comma 10, Legge222/1984) e che detta trasformazione non è stata prevista invece per la pensione di CP_ inabilità con analoga previsione di legge . Secondo ciò non esclude la possibilità di sua trasformazione, ma in tale caso il pensionato deve produrre apposita domanda ed è necessaria la ricorrenza dei requisiti anagrafici e contributivi. Nel caso esaminato dalla Corte detti requisiti non sussistevano , poiché l'assicurato non aveva più svolto attività lavorativa dopo il riconoscimento della inabilità e non aveva raggiunto il requisito contributivo di venti anni di contributi versati, per il conseguimento della pensione di vecchiaia , come richiesto dall'art. 2 d. lgs. N. 503/1992.
La linea difensiva del pensionato riteneva invece , ai fini di poter raggiungere il requisito contributivo di venti anni , di potere valorizzare figurativamente il periodo di godimento dell'assegno ordinario di invalidità, in riferimento ai periodi in cui non era stata svolta attività lavorativa.
I Giudici di Legittimità nella sentenza all'esame hanno affermato la possibilità della trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile come per legge prevista e nel caso in cui sussistano i requisiti anagrafici e contributivi. Escludevano che possa essere utilizzato, al fine di incrementare l'anzianità contributiva, il periodo di godimento della pensione di invalidità ; ribadivano che debba escludersi la possibilità di applicazione della diversa regola prevista dall'art. 1, co. 10 , legge 222/1984, in riferimento all'assegno ordinario di invalidità
( A.O.I.), che riguarda l'utilizzazione del periodo di godimento della prestazione ai fini dell'incremento dell'anzianità contributiva, non essendo stata svolta attività lavorativa. Il Carattere eccezionale della disposizione di legge in materia di assegno e che prevedeva l'incremento del requisito contributivo , non consentivano l'estensione per analogia al caso di pensione di invalidità e mancanza dei requisiti contributivi. Alla base rimarcavano comunque le differenze di regolamentazione e requisiti tra pensione di invalidità ed assegno ordinario di invalidità.
Nel caso esaminato dal Supremo collegio il pensionato non aveva integrato venti anni di contributi necessari per il pensionamento di vecchiaia e non poteva aggiungere figurativamente , a questo fine, il periodo di godimento della pensione di inabilità ( come la legge riconosce invece in caso di assegno). La Cassazione comunque esprimeva il principio secondo cui ove l'assicurato abbia i requisiti anagrafici e contributivi previsti per la concessione della pensione di vecchiaia, la trasformazione non opera automaticamente, essendo necessario che l'interessato presenti domanda di trasformazione che avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Si legge infatti nella motivazione della indicata sentenza n. 844 del 16/01/2018 che :”6. La giurisprudenza di questa Corte , riconosciuta, in sede di risoluzione di un contrasto interno alla sezione lavoro, l'applicazione anche alla pensione di invalidità della regola ( di cui all'art. 1, decimo comma, della legge 222 del 1984) relativa alla possibile trasformazione della stessa in pensione di vecchiaia( Cass. S.U. 4 maggio 2004, n. 8433) ha precisato con orientamento divenuto ormai uniforme ( v. Cass.18580/2008, seguito , poi , da numerose altre pronunce, tra cui Cass.nn.
3855/2011, 9175/2010 e 5646//2009) che la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile è possibile ove di tale ultima pensione sussistano i requisiti propri ( anagrafico e contributivo), non potendo essere utilizzato, al fine di incrementare
l'anzianità contributiva , il periodo di godimento della pensione di invalidità e che deve escludersi la possibilità di applicare , alla pensione di invalidità, la diversa regola prevista dall'art. 1, comma
10, della legge 222 del 1984 in riferimento all'assegno di invalidità- secondo cui i periodi di godimento di detto assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia- giacché ostano , a siffatta operazione ermeneutica, la mancanza di ogni previsione , nella normativa sulla pensione di invalidità, dell'utilizzazione del periodo di godimento ai fini dell'incremento dell'anzianità contributiva, il carattere eccezionale delle disposizioni che nell'ordinamento previdenziale attribuiscono il medesimo incremento in mancanza di prestazione di attività lavorativa e di versamento dei contributi , nonché le differenze esistenti tra la disciplina sulla pensione di invalidità e quella sull'assegno di invalidità, laddove quest'ultimo, segnatamente , è sottoposto a condizioni più rigorose, anche e soprattutto rispetto al trattamento dei superstiti ( v. in senso conforme, tra le tante , Cass. 3993/2013; Cass. N. 3539/2015; Cass. N.
16836/2017).
7 . che , come già rilevato da questa Corte( v. fra le altre Cass.n. 3559/2015), le considerazioni che le Sezioni Unite hanno posto alla base del riconoscimento del diritto alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia sorreggono anche l'affermazione del diritto dell'assicurato alla trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia, quando ricorrano i necessari requisiti anagrafici e contributivi, atteso che le due forme pensionistiche tutelano il medesimo rischio, identico anche per l'assegno di invalidità ( ossia la perdita della capacità di lavoro)e mirano a sopperire ad identiche esigenze sociali di protezione dello stato di bisogno( cfr. in tal senso, ex multis, Cass.n. 22401/2013, Cass. 22001/2004 , Cass. 23523/2004).
8 . che, inoltre, la trasformazione del titolo pensionistico in un altro non opera automaticamente al compimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia, essendo necessario che l'interessato presenti domanda di trasformazione, trasformazione che avrà effetto solo dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di trasformazione del titolo ( cfr. , fra le tante , Cass. N. 3539/2017; n. 3855/2011; Cass.n. 6434/2010; Cass. N.
24772/2009).
9 . che , come già ribadito da Cass. N. 16836/2017, la necessaria presenza dei requisiti contributivi
e anagrafici per il diritto alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile, non è un' eccezione in senso stretto ma una mera difesa( cfr.
Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016, n. 2951) che, in quanto non altera il thema decidendum della controversia, è deducibile in ogni stato e grado ed anche nel giudizio di cassazione, salvo l'onere di specifica contestazione dei fatti affermati dalla controparte e la formazione del giudicato”.
Richiamati i principi sopra illustrati cui questo giudice si conforma ex art. 118 disp. Att. C.p.c. e venendo all'esame della fattispecie si osserva quanto segue.
Il ricorrente documenta di avere subito infortunio sul lavoro e di essere inabile al lavoro per tetraparesi spastica al 100% con accompagnamento ed assistenza continua ( doc. 1 certificato infortunio).
Documenta in atti di giudizio di avere versato dal 1973 sino alla data dell'infortunio avvenuto il
17/4/1999 anche più di venti anni di contributi, essendo stati versati quali lavoratore dipendente e lavoratore autonomo titolare di impresa artigiana ( doc. 2 ).
Il ricorrente è titolare di pensione di inabilità ( doc. 3) e alla data di presentazione della domanda di trasformazione del titolo da pensione di inabilità a pensione di vecchiaia ,aveva già versato venti anni di contributi ed aveva compiuto 67 anni di età ( per il requisito contributivo di venti anni cfr. doc. 2).
Il ricorrente odierno possedeva pertanto i requisiti per la pensione di vecchiaia al momento della presentazione della domanda. Tali elementi si evincono dalla documentazione in atti depositata dalla parte ricorrente. La domanda di conversione del titolo della pensione da inabilità a vecchiaia del
05.12.2023( doc. 4) era stata presentata con n. 2038983500098 ed era stata rigettata in data
08.01.2024 ( doc. 5) ed avverso tale provvedimento era stato presentato ricorso ( doc. 6) come da ricevuta di presentazione in atti depositata.
Quest'ultimo non era carente dei requisiti di cui al Decreto Legislativo 503/1992, art- 2, nella fattispecie è pertanto documentata la presentazione della domanda del 05.12.2023 che veniva rigettata in data 08.01.2024 , avverso tale ricorso il ricorrente odierno proponeva ricorso amministrativo il
31/01/2024 senza tuttavia ricevere esito e pertanto si era reso necessario il ricorso dinanzi il Tribunale competente per l'accertamento del proprio diritto alla trasformazione del titolo della propria pensione da inabilità a pensione di vecchiaia.
Dalla documentazione offerta in atti il diritto sussiste già al momento di presentazione della domanda pertanto il ricorrente non versa nell'ipotesi di carenza del requisiti contributivo né di quello anagrafico
, rientra pertanto nella ipotesi in cui la giurisprudenza ammette la conversione come sopra richiamato in sentenza e nei precedenti di giurisprudenza. Risulta parimenti soddisfatto nel caso all'esame il requisito della presentazione di domanda in via amministrativa , come ribadito dalla citata giurisprudenza di Legittimità che non riconosce la nascita automatica della conversione , ma subordina quest'ultima al riconoscimento dei requisiti di legge nella fattispecie.
Il diritto sussiste nella fattispecie ed il ricorso deve trovare accoglimento.
La conversione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda del 05.12.2023.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i CP_ parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati da D.M. 147/2022 e sono poste a carico dell' da versarsi in favore dell'Erario essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1476/2025 R.G.L. disattesa ogni contraria eccezione e domanda così provvede :
Dichiara la contumacia dell' in persona del Controparte_1
Presidente P. t. legale rappresentate;
Dichiara sussistente il diritto del ricorrente alla trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia;
CP_ Condanna in persona del legale rappresentante p. t. al versamento della pensione di vecchiaia in favore del ricorrente con la corresponsione di arretrati maturati a far data dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda del 05.12.2023, con interessi legali maturati;
CP_ Condanna al pagamento di spese di giudizio che liquida in euro 2.695,5 oltre rimborso forfettario al 15% , IVA e CPA nella misura di legge da versarsi in favore dell'Erario essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.
Catania 26/10/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo