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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Stefania Basso -Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito dell'odierna udienza, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 45/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Cito Ferrucci, presso il quale elettivamente Parte_1 domicilia, in Caiazzo, via Portanzia
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Italia De Benedictis, elettivamente domiciliato all'indirizzo per:
t Email_1
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti ha proposto appello avverso la sentenza n. 1675 del 2023 Parte_1 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, che censurava, con la quale, in sede di ricorso ex art. 442, comma 6, c.p.c, veniva rigettata la sua domanda
1 volta al riconoscimento dello stato di invalidità civile nella misura del 100%, venuto meno in sede di revisione.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della sua domanda tesa alla declaratoria della sussistenza della predetta invalidità. CP_ Si costituiva l' che resisteva all'appello, preliminarmente eccependone l'inammissibilità, ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Orbene l'appello è inammissibile.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., descrive la fattispecie processuale dalla quale proviene il presente gravame:
“Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il successivo comma 7, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011 n. 183, poi dispone:
“La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Dunque, siamo in presenza di una controversia per la quale non è previsto appello. Sulla norma
è stata anche sollevata questione di costituzionalità, della quale il Giudice delle leggi ha dichiarato l'inammissibilità, non avendo la garanzia del doppio grado di giurisdizione copertura costituzionale, in riferimento agli art. 3, 24 e 111 Cost. (cfr. Corte Cost. 28.10.2014 n. 243).
In conclusione, l'appello proposto va dichiarato inammissibile, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Nulla va disposto per le spese del presente grado, ex art. 152 disp. att. c.p.c., stante l'autocertificazione reddituale in atti.
Va precisato, infine, che ricorrono, le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
nulla per le spese di lite del grado.
2 Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 18 aprile 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Stefania Basso)
3
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Stefania Basso -Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito dell'odierna udienza, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 45/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Cito Ferrucci, presso il quale elettivamente Parte_1 domicilia, in Caiazzo, via Portanzia
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Italia De Benedictis, elettivamente domiciliato all'indirizzo per:
t Email_1
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti ha proposto appello avverso la sentenza n. 1675 del 2023 Parte_1 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, che censurava, con la quale, in sede di ricorso ex art. 442, comma 6, c.p.c, veniva rigettata la sua domanda
1 volta al riconoscimento dello stato di invalidità civile nella misura del 100%, venuto meno in sede di revisione.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della sua domanda tesa alla declaratoria della sussistenza della predetta invalidità. CP_ Si costituiva l' che resisteva all'appello, preliminarmente eccependone l'inammissibilità, ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Orbene l'appello è inammissibile.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., descrive la fattispecie processuale dalla quale proviene il presente gravame:
“Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il successivo comma 7, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011 n. 183, poi dispone:
“La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Dunque, siamo in presenza di una controversia per la quale non è previsto appello. Sulla norma
è stata anche sollevata questione di costituzionalità, della quale il Giudice delle leggi ha dichiarato l'inammissibilità, non avendo la garanzia del doppio grado di giurisdizione copertura costituzionale, in riferimento agli art. 3, 24 e 111 Cost. (cfr. Corte Cost. 28.10.2014 n. 243).
In conclusione, l'appello proposto va dichiarato inammissibile, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Nulla va disposto per le spese del presente grado, ex art. 152 disp. att. c.p.c., stante l'autocertificazione reddituale in atti.
Va precisato, infine, che ricorrono, le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
nulla per le spese di lite del grado.
2 Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 18 aprile 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Stefania Basso)
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