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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
1257/2022 in data 02/03/2022, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. MACCAN LUIGI
parte attrice
contro
(C.F. ) P_ P.IVA_1
con il patrocinio degli avv. TIBERI LUCA e COLLEDAN STEFANO parte convenuta
***
avente per oggetto: Responsabilità professionale;
trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
per parte attrice:
“In via principale: - Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale e la responsabilità per i fatti di causa in capo alla società P_
condannarsi quest'ultima al pagamento in favore del signor della somma dovuta a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni subiti, che si limita all'importo di
€ 65.140,99, come da relazione tecnica prodotta in giudizio quale doc. 14 o della minore o maggiore somma che verrà
ritenuta di giustizia. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, condannarsi la società al P_
pagamento della minore somma che verrà ritenuta di giustizia, considerati gli esiti degli accertamenti compiuti in corso di causa.
Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio, oltre accessori di legge.
In via istruttoria. Si chiede di ammettere consulenza tecnica al fine di accertare l'ammontare dei danni subiti dal signor ovvero determinare l'ammontare Parte_1
del costo degli interventi di manutenzione alla propria abitazione, compresi nel contratto stipulato con la P_
, che egli avrebbe potuto eseguire usufruendo delle
[...]
agevolazioni previste dal c.d. Superbonus 110% nonché
Pag. 2 di 8 calcolare il risparmio energetico che egli avrebbe potuto ottenere per effetto di tali interventi.
In via principale: - Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale e la responsabilità per i fatti di causa in capo alla società condannarsi quest'ultima P_
al pagamento in favore del signor della Parte_1
somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti, che si limita all'importo di € 65.140,99, come da relazione tecnica prodotta in giudizio quale doc. 14 o della minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, condannarsi la società al pagamento della minore somma che P_
verrà ritenuta di giustizia, considerati gli esiti degli accertamenti compiuti in corso di causa.
Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio, oltre accessori di legge.
In via istruttoria.
Si chiede di ammettere consulenza tecnica al fine di accertare l'ammontare dei danni subiti dal signor
[...]
ovvero determinare l'ammontare del costo degli Parte_1
interventi di manutenzione alla propria abitazione, compresi nel contratto stipulato con la che P_
egli avrebbe potuto eseguire usufruendo delle agevolazioni previste dal c.d. Superbonus 110% nonché calcolare il risparmio energetico che egli avrebbe potuto ottenere per effetto di tali interventi”.
Pag. 3 di 8 per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni declaratoria del caso, così giudicare:
NEL MERITO:
- respingere, per tutti i motivi in atti, le domande tutte proposte dall'attore Sig. (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], C.F._1
residente in [...], nei confronti di
(Cod. Fisc. e P.IVA , in persona P_ P.IVA_1
dell'Amministratore Unico, con sede Controparte_2
legale in Montecchio Maggiore (VI), Viale Trieste n. 46;
IN OGNI CASO: - con vittoria integrale delle spese e dei compensi della presente procedura, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA, CPA e successive occorrende.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste per l'inammissibilità della richiesta di CTU,
proposta dall'attore, per le ragioni già esposte nella terza memoria.
Ci si riporta nel merito e per il resto, ai precedenti atti di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig conveniva in giudizio Parte_1 P_
Pag. 4 di 8 per sentirla condannare al risarcimento dei danni P_
subiti a causa del grave inadempimento dell'odierna convenuta.
Esponeva l'attore di avere in data 7/9/2020 conferito ad l'incarico di eseguire nella propria P_
abitazione a Silea gli interventi in ambito di efficienza energetica di cui al d.l. n. 34/2000 convertito in L
77/2020. L'incarico prevedeva che eseguisse P_
una ispezione preliminare per verificare la fattibilità degli interventi e predisponesse un progetto di efficientamento individuando i lavori che consentissero di fruire del c.d. superbonus;
avrebbe poi avviato i lavori senza oneri o costi a carico del cliente.
effettuava il previsto sopralluogo, ma poi CP_3
non dava corso a progettazione e lavori, fino a quando l'odierno attore, trascorso ormai un anno, aveva chiesto spiegazioni ad la quale aveva risposto P_
comunicando il 16/11/2021 la volontà di recedere dal contratto.
A causa del grave inadempimento di era stata P_
persa la possibilità di accedere ai benefici fiscali;
ed infatti quando egli si era rivolto ad altro professionista veniva appurato che ormai non potevano più essere effettuati i necessari adempimenti.
L'attore quantificava il danno in euro 150.000 e chiedeva di disporre C.T.U. al fine di verificare il danno, pari al costo degli interventi che avrebbe potuto eseguire con
Pag. 5 di 8 fruizione del bonus e alla perdita del conseguente risparmio energetico.
La convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva di respingere le domande dell'attore.
Non v'era stato alcun inadempimento: non P_
aveva dato corso all'incarico perché risultavano trascritti sull'immobile due sequestri conservativi e pertanto non era opportuno procedere oltre fino alla definizione della procedura, come fu effettivamente concordato tra le parti.
A giugno 2021, poi, il cliente chiedeva di procedere e pertanto in data 23/6/2021 veniva depositata in Comune
istanza di accesso agli atti per verificare la regolarità catastale, edilizia e urbanistica dell'immobile. Poiché il cliente comunicava di avere intenzione di conferire incarico ad altro professionista, il 16/11/2021 P_
rinunciava all'incarico.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di prova testimoniale;
veniva poi trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
***
Il conferimento dell'incarico ad e la mancata P_
esecuzione dello stesso – ad eccezione del sopralluogo preliminare – non sono in discussione.
Occorre invece stabilire se vi sia stato o meno inadempimento da parte del professionista.
Quanto accaduto fino al maggio/giugno del 2021 in realtà
Pag. 6 di 8 non sembra assumere particolare rilievo.
Considerata la questione sequestro, è verosimile che si sia deciso di attenderne l'esito; ciò che si evince anche da quanto riferito dal teste , all'epoca Testimone_1
agente di che seguì il rapporto con il sig P_ [...]
(“Ricordo che c'è stato un primo incarico, a seguito Pt_1
del mio incontro col sig. presso la sua Parte_1
abitazione; si è deciso poi di tenere sospeso l'incarico
perché c'era un problema , forse un sequestro, problema che mi ha riferito lo stesso : così il verbale di Parte_1
udienza del 16/5/2023).
Il poi, a fine maggio 2021, comunicò ad Tes_1 P_
la possibilità di procedere;
si legge nella mail del
[...]
24/5/2021 (doc. 3 di parte convenuta): “la pratica del
cliente Superbonus in oggetto è lavorabile in quanto il pignoramento non è più in essere”.
Va precisato che parte attrice nulla ha eccepito quanto alla provenienza del doc. 3 e al fatto che l'agente, in questa vicenda, facesse da tramite tra il ed Parte_1
è dunque una mail con la quale l'agente P_
riferiva sostanzialmente di avere verificato che la questione sequestro era da ritenersi superata.
Ma, ciò che più conta, risulta che il 23/6/2021 il sig
[...]
conferì a la delega per l'accesso agli Pt_1 P_
atti in Comune (si veda il doc. 2 di parte convenuta); e nella stessa data fu inviata la richiesta di accesso al
Comune.
Pag. 7 di 8 Il denunciato ritardo fino al giugno 2021 rimase così
superato dalla volontà del cliente di procedere comunque;
mentre – precisata l'irrilevanza dell'opinione dell'agente sulla mancanza di abusi - l'inerzia successiva all'istanza di accesso agli atti non può essere addebitata ad P_
, perché dipesa dal solo Comune.
[...]
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al
DM 55/2014 – valori medi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa civile RG nr.
1257/2022:
1. respinge le domande di parte attrice;
2. condanna parte attrice alla rifusione Parte_1
delle spese di lite in favore di parte convenuta P_
; spese che si liquidano in euro 14.103
[...]
complessivamente per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P. come per legge.
Così deciso in Treviso, 17/01/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
Pag. 8 di 8