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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 23028/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 23028/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Via Amerigo Vespucci n. 8, Torino presso lo Parte_1 studio dell'avv. CATROPPA ROSA MARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in Piazza Bernini n. 16, Torino presso lo studio dell'avv. CP_1
POSSUMATO ANGELO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Per_1 Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 01/10/2024 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore sia affidata con modalità condivisa ad entrambi i genitori, che si impegnano, conformemente alle esigenze di istruzione e di educazione, ad assecondarne le motivazioni, i sentimenti e le inclinazioni. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale anche disgiuntamente per quanto attiene le scelte inerenti l'ordinaria amministrazione, mentre dovranno assumere concordemente le decisioni inerenti la straordinaria amministrazione, ivi inclusa la scelta relativa alle istituzioni scolastiche ove iscrivere la minore.
DISPONE che la figlia manterrà la residenza anagrafica e la dimora principale presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con se la figlia, saldo diverso accordo scritto tra i genitori, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore, secondo il seguente calendario minimo:
a) a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alle ore 16.30 sino alla domenica sera alle ore
21.30 con onere di prelievo e riaccompagnamento a cura del padre presso l'abitazione materna;
b) due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola (o dalle ore 15.30, in periodo non scolastico) con onere di prelievo e riaccompagnamento a cura del padre presso l'abitazione materna;
c) una settimana nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23 alle ore 10.00 al 30 dicembre alle ore
19.00, ovvero dal 31 dicembre alle ore 10.00 al 6 gennaio alle ore 19.00; in virtù del principio dell'alternanza, la minore trascorrerà con il padre il periodo ricomprendente il Natale negli anni pari e quello ricomprendente il Capodanno negli anni dispari;
d) l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua ad anni alterni con la madre e in alternanza con l'intero periodo delle vacanze di Carnevale. In caso di disaccordo, durante le vacanze di Pasqua la figlia starà con la mamma negli anni pari e con il papà negli anni dispari. Parallelamente durante le vacanze scolastiche di Carnevale, la minore trascorrerà negli anni pari le vacanze di Carnevale con il padre e negli anni dispari con la madre;
e) durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, che le parti determineranno di comune accordo entro il 31 maggio di ciascun anno;
in difetto disaccordo, dal giorno 01.08 al 15.08 negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre, e viceversa dal giorno 16.08 al 31.08 negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre, con l'obbligo di entrambi i genitori di informarsi vicendevolmente sul luogo di villeggiatura scelto per trascorrere il periodo di ferie;
f) in occasione delle altre festività infrasettimanali (compresi gli eventuali “ponti”), secondo il criterio dell'alternanza della figlia presso l'uno o l'altro genitore. Qualora un ponte o una festività scolastica cada nell'immediatezza di un fine settimana di competenza di uno dei due genitori, tale ponte o festività scolastica sarà accorpata al week-end di competenza del genitore, fatto salvo il desiderio della minore. In tal caso, il genitore che avrebbe dovuto trascorrere detta specifica festività con la figlia, in virtù del principio dell'alternanza, potrà recuperare il giorno-giorni persi in un'altra occasione previamente concertata con l'altro genitore, ovvero potrà goderne durante la festività infrasettimanale immediatamente successiva, in accordo con l'altro genitore. Fanno eccezione le modalità di frequentazione già espressamente contemplate sopra;
g) la minore trascorrerà la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, così come pure i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno della figlia verrà trascorso con ciascun genitore ad anni alterni;
h) le parti si sono già accordate prima d'ora affinché la minore la sera prima di un giorno scolastico dorma presso l'abitazione materna;
i) il prelievo ed il riaccompagnamento della minore presso la casa materna dovrà avvenire a cura del padre;
j) entrambe le parti si renderanno disponibili a modificare quanto convenuto sopra in ragione di specifiche esigenze, contingenti e temporanee (in quest'ultimo caso, ciascuna parte dovrà adoperarsi per tempo nell'avvertire l'altro coniuge degli impedimenti intercorsi e dell'impossibilità di rispettare il regime di visita concordato in modo da organizzarsi diversamente), sempre nel rispetto delle primarie necessità della minore;
k) in ogni caso il padre potrà vedere la figlia ogni volta che la medesima ne manifesti il desiderio, compatibilmente con le esigenze organizzative della madre.
Le parti convengono, reciprocamente, che durante i rispettivi periodi di vacanze natalizie, pasquali, di Carnevale ed estive trascorsi con la figlia, si sospenderà il normale calendario di visita settimanale e infrasettimanale e che dopo una vacanza trascorsa con un altro genitore, la figlia trascorrerà il fine settimana successivo con l'altro genitore e da qui ripartirà l'alternanza.
DISPONE che ciascun genitore si impegnia provvedere al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia nei periodi in cui l'avrà con sé.
DISPONE che il padre si impegni, a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo, a corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, la somma di Euro 280,00 (duecentoottanta/00), a titolo di concorso al mantenimento della figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno, previamente concordate e documentate, come da Protocollo d'intesa tra Tribunale e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c., del 15.03.2016 cui le parti fanno espresso richiamo.
Le parti dichiarano di aderire al Protocollo d'intesa tra Tribunale e Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c., del
15.03.2016, che quindi rappresenta parte integrante di queste condizioni.
PRENDE ATTO che le parti convengono che l'assegno unico universale attualmente corrisposto dall' venga interamente corrisposto alla madre. CP_2
PRENDE ATTO che le parti si concedono sin da ora incondizionatamente il reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio, per sé stessi e per la figlia minore.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 23028/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Via Amerigo Vespucci n. 8, Torino presso lo Parte_1 studio dell'avv. CATROPPA ROSA MARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in Piazza Bernini n. 16, Torino presso lo studio dell'avv. CP_1
POSSUMATO ANGELO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Per_1 Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 01/10/2024 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore sia affidata con modalità condivisa ad entrambi i genitori, che si impegnano, conformemente alle esigenze di istruzione e di educazione, ad assecondarne le motivazioni, i sentimenti e le inclinazioni. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale anche disgiuntamente per quanto attiene le scelte inerenti l'ordinaria amministrazione, mentre dovranno assumere concordemente le decisioni inerenti la straordinaria amministrazione, ivi inclusa la scelta relativa alle istituzioni scolastiche ove iscrivere la minore.
DISPONE che la figlia manterrà la residenza anagrafica e la dimora principale presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con se la figlia, saldo diverso accordo scritto tra i genitori, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore, secondo il seguente calendario minimo:
a) a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alle ore 16.30 sino alla domenica sera alle ore
21.30 con onere di prelievo e riaccompagnamento a cura del padre presso l'abitazione materna;
b) due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola (o dalle ore 15.30, in periodo non scolastico) con onere di prelievo e riaccompagnamento a cura del padre presso l'abitazione materna;
c) una settimana nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23 alle ore 10.00 al 30 dicembre alle ore
19.00, ovvero dal 31 dicembre alle ore 10.00 al 6 gennaio alle ore 19.00; in virtù del principio dell'alternanza, la minore trascorrerà con il padre il periodo ricomprendente il Natale negli anni pari e quello ricomprendente il Capodanno negli anni dispari;
d) l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua ad anni alterni con la madre e in alternanza con l'intero periodo delle vacanze di Carnevale. In caso di disaccordo, durante le vacanze di Pasqua la figlia starà con la mamma negli anni pari e con il papà negli anni dispari. Parallelamente durante le vacanze scolastiche di Carnevale, la minore trascorrerà negli anni pari le vacanze di Carnevale con il padre e negli anni dispari con la madre;
e) durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, che le parti determineranno di comune accordo entro il 31 maggio di ciascun anno;
in difetto disaccordo, dal giorno 01.08 al 15.08 negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre, e viceversa dal giorno 16.08 al 31.08 negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre, con l'obbligo di entrambi i genitori di informarsi vicendevolmente sul luogo di villeggiatura scelto per trascorrere il periodo di ferie;
f) in occasione delle altre festività infrasettimanali (compresi gli eventuali “ponti”), secondo il criterio dell'alternanza della figlia presso l'uno o l'altro genitore. Qualora un ponte o una festività scolastica cada nell'immediatezza di un fine settimana di competenza di uno dei due genitori, tale ponte o festività scolastica sarà accorpata al week-end di competenza del genitore, fatto salvo il desiderio della minore. In tal caso, il genitore che avrebbe dovuto trascorrere detta specifica festività con la figlia, in virtù del principio dell'alternanza, potrà recuperare il giorno-giorni persi in un'altra occasione previamente concertata con l'altro genitore, ovvero potrà goderne durante la festività infrasettimanale immediatamente successiva, in accordo con l'altro genitore. Fanno eccezione le modalità di frequentazione già espressamente contemplate sopra;
g) la minore trascorrerà la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, così come pure i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno della figlia verrà trascorso con ciascun genitore ad anni alterni;
h) le parti si sono già accordate prima d'ora affinché la minore la sera prima di un giorno scolastico dorma presso l'abitazione materna;
i) il prelievo ed il riaccompagnamento della minore presso la casa materna dovrà avvenire a cura del padre;
j) entrambe le parti si renderanno disponibili a modificare quanto convenuto sopra in ragione di specifiche esigenze, contingenti e temporanee (in quest'ultimo caso, ciascuna parte dovrà adoperarsi per tempo nell'avvertire l'altro coniuge degli impedimenti intercorsi e dell'impossibilità di rispettare il regime di visita concordato in modo da organizzarsi diversamente), sempre nel rispetto delle primarie necessità della minore;
k) in ogni caso il padre potrà vedere la figlia ogni volta che la medesima ne manifesti il desiderio, compatibilmente con le esigenze organizzative della madre.
Le parti convengono, reciprocamente, che durante i rispettivi periodi di vacanze natalizie, pasquali, di Carnevale ed estive trascorsi con la figlia, si sospenderà il normale calendario di visita settimanale e infrasettimanale e che dopo una vacanza trascorsa con un altro genitore, la figlia trascorrerà il fine settimana successivo con l'altro genitore e da qui ripartirà l'alternanza.
DISPONE che ciascun genitore si impegnia provvedere al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia nei periodi in cui l'avrà con sé.
DISPONE che il padre si impegni, a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo, a corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, la somma di Euro 280,00 (duecentoottanta/00), a titolo di concorso al mantenimento della figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno, previamente concordate e documentate, come da Protocollo d'intesa tra Tribunale e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c., del 15.03.2016 cui le parti fanno espresso richiamo.
Le parti dichiarano di aderire al Protocollo d'intesa tra Tribunale e Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c., del
15.03.2016, che quindi rappresenta parte integrante di queste condizioni.
PRENDE ATTO che le parti convengono che l'assegno unico universale attualmente corrisposto dall' venga interamente corrisposto alla madre. CP_2
PRENDE ATTO che le parti si concedono sin da ora incondizionatamente il reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio, per sé stessi e per la figlia minore.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.