Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/05/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 25190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 25190/2024 R.G. promosso da
) (avv. DAGRADI CHIARA) Parte_1 C.F._1
e
CI ZO ( (avv.ti BORELLI GIUSEPPE e CERIALI ILARIA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento DE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 22/3/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “a) Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
b) i genitori avranno l'affido condiviso DEla figlia minore , Persona_1 oggi di anni 13, con collocazione prevalente presso il padre nella ex casa coniugale, sita in Pozzolengo – Via Papa Per_ Paolo VI n°65, che verrà allo stesso assegnata sino al raggiungimento DEl'autosufficienza economica di;
i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un atteggiamento rispettoso l'uno nei confronti DEl'altro, garantendo un dialogo ed una comunicazione serena e pacifica, in specie alla presenza DEla figlia, per preservarne la serenità ed il benessere, e s'impegnano altresì a confrontarsi direttamente, senza il coinvolgimento DEla minore, in merito a tutte le questioni pratiche e organizzative che la riguardano;
c) la sig.ra la quale si è già Parte_1 allontanata dalla ex casa coniugale, trasferirà a breve la sua residenza e ha già provveduto ad asportare i suoi beni ed effetti personali;
d) per quanto riguarda la frequentazione settimanale DEla figlia con i genitori, gli stessi convengono che il venerdì precedente la settimana a seguire concorderanno il diritto di visita e la permanenza Per_ diurna di presso la madre dall'uscita da scuola e sino al suo ritorno presso il padre, ove pernotterà, il cui orario verrà concordato di volta in volta;
durante i weekend, invece, le parti si accorderanno sulla permanenza Per_ diurna di presso uno o l'altro genitore nel rispetto DEl'interesse primario DEla minore e dei suoi impegni,
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e) i genitori potranno trascorrere
Per_ con , nel periodo di ferie estive, 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, avendo cura di concordare il
Per_ relativo periodo entro il mese di maggio di ogni anno e comunicando la località in cui soggiornerà; la minore trascorrerà le festività da calendario previo accordo tra i genitori e comunque nel rispetto DEl'alternanza; f) I genitori convengono sin d'ora sull'opportunità DEl'avvio di un percorso di psicoterapia a beneficio DEla minore, presso un professionista che gli stessi avranno cura di individuare entro e non oltre il 10 dicembre 2024; g) in
Per_ considerazione DEla frequentazione paritetica, i genitori provvederanno al mantenimento diretto di , sostenendo ciascuno le spese relative alla minore per il tempo in cui l'avrà con sé; h) i genitori si fanno carico DE
50% ciascuno DEle spese straordinarie a favore DEla figlia, tali da intendersi quelle di cui alle Linee Guida DE
Consiglio Nazionale Forense DE 29/11/2017, di cui le parti hanno preso visione;
tali spese verranno rimborsate dall'uno a favore DEl'altro che le avrà anticipate sulla scorta di documenti giustificativi entro il mese successivo alla relativa richiesta di rimborso;
i) i genitori percepiranno l'assegno unico nella misura DE 50% ciascuno;
j) con riferimento all' immobile sito in Pozzolengo – Via Papa Paolo VI n°65, di proprietà dei coniugi al 50%, il sig. CC si impegna ad accollarsi in via esclusiva tutte le spese riferibili a tale immobile (in via esemplificativa: ratei DE mutuo, imposte, utenze, costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione ecc.); k) le parti, al fine di regolamentare in via definitiva per effetto DEla separazione i loro rapporti economico-patrimoniali maturati nel corso DEla convivenza matrimoniale in separazione dei beni, convengono quanto segue: a. a seguito di divisione convenzionale da stipularsi entro il 31.12.2025, il sig. CC rimarrà proprietario esclusivo DEl'immobile sito in
Desenzano DE RD (BS), Via Delle Rive n°6, censito al Catasto Fabbricati – Sezione NCT al Mappale 46 subalterno 34 zona censuaria 1 - categoria A/2 - classe 3 - Consistenza vani 4 (quattro) - Piano 5 - R.C.Euro 632,14, mentre la sig.ra rimarrà proprietaria esclusiva DEl'immobile sito in Desenzano DE RD (BS), Via Delle Parte_1
Rive n°6, censito al Catasto Fabbricati – Sezione NCT - Foglio 5 - Mappale 46 subalterno 21 - zona censuaria 1 - categoria A/2 - classe 3 - Consistenza vani 4 (quattro) - Piano 3 - R.C.Euro 632,14 e degli immobili siti in Desenzano DE RD – Lungolago Cesare Battisti censiti ai Mappali n°46 subalterno 41 - zona censuaria 1 - categoria C/6 - classe 3 - Consistenza metri quadrati 9 (nove) - superficie catastale metri quadrati 11 (undici) - Piano T - R.C.Euro
44,16 e n°46 subalterno 51- zona censuaria 1 - categoria C/2 - classe 1 - Consistenza metri quadrati 3 (tre) - superficie catastale metri quadrati 4 (quattro) - Piano T - R.C.Euro 8,68, senza conguaglio alcuno in denaro o di altra specie;
b. Il predetto compendio immobiliare sarà trasferito a corpo e non a misura, nell'attuale stato di fatto e di diritto, con ogni relativo accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza e con gli inerenti diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive se e come esistenti in fatto, in particolare con tutti i diritti, oneri, obbligazioni reali e servitù nascenti e derivanti dallo stato di condominio. c. Sarà compresa nel trasferimento anche la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni ed indivisibili DEl'intero fabbricato ai sensi di legge e DE regolamento condominiale. d. Il Sig.ri CC e dichiarano che le quote DEle unità immobiliari qui considerate sono Parte_1 loro pervenute per atto notarile a ministero Notaio dott. . e. I sig.ri CC e garantiscono la Persona_2 Parte_1 loro piena proprietà, la loro disponibilità e libertà da pesi, oneri, iscrizioni, trascrizioni e vincoli comunque pregiudizievoli;
f. Si precisa che il suddetto trasferimento è strettamente e funzionalmente collegato al procedimento di separazione e divorzio consensuale dei coniugi, quale elemento indispensabile ai fini DEla risoluzione DEla crisi coniugale;
g. I coniugi si impegnano, altresì, a cessare la gestione congiunta DEl'attività di affittacamere “Le Rive
2 apartments” entro il 31/12/2025, rimanendo poi i ricorrenti liberi di utilizzare gli immobili così rispettivamente assegnati come meglio riterranno;
h. In merito all'account “Le Rive” aperto presso la piattaforma Booking questo verrà chiuso entro e non oltre il 31/12/2025; i. Il conto corrente cointestato ad entrambi e già utilizzato per l'attività DEle “Le Rive Apartments” rimarrà in essere, ed è fatto divieto ai coniugi di effettuare prelievi di carattere personale;
l) Sulla base dei documenti patrimoniali ed economici prodotti, i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti;
m) i coniugi concedono reciprocamente espressa autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio, anche con riguardo alla figlia minore;
n) a fronte degli accordi di cui sopra i coniugi dichiarano di aver già regolato ogni altro rapporto economico e patrimoniale dichiarando espressamente di null'altro pretendere l'una dall'altro per nessuna ragione e/o titolo derivante dal rapporto di coniugio;
o) le parti convengono che i presenti accordi hanno efficacia già a far tempo dal 21/11/2024; p) spese e compensi DE presente procedimento compensate”.
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/07/2009, trascritto presso il registro DElo stato civile DE comune di HI DE RD (VR) (atto n. 10, parte II, serie A, anno 2009).
Con dichiarazione resa ai sensi DEl'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione DEla separazione.
Le parti, ai sensi DEl'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia DEla cessazione degli effetti civili DE matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso DE termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza DE termine di deposito DEle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione DEle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma DEle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili DE matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione DEl'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150
comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura DEla Cancelleria, all'Ufficiale DElo Stato Civile DE
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi DEl'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione DEla causa sul ruolo DE Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio DE giorno 10/04/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Costanza Teti Andrea Marchesi
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