Articolo 439 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 438Articolo 440
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9 ottobre 2010
Art. 439. Spese per il ripristino 1. Se l'amministrazione intende provvedere al ripristino, ha facolta' di eseguire direttamente le opere necessarie, ovvero di corrispondere l'importo all'avente diritto.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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