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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 08/04/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 08/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 586/2024 promossa
DA
, C.F. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AP), rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Furiani Maria
Ambra, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
in persona Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a CP_1
rogito del notaio di Roma del 22/03/2024, rep. n. 37875 e racc. n. 7313, dall'avv. Valeria Per_1
Salvati ed elettivamente domiciliato presso la sede di Fermo
RESISTENTE avente ad oggetto Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza dell'8 aprile 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 settembre 2024 , premettendo di aver presentato Parte_1 all' il 30 maggio 2022, domanda volta al riconoscimento della pensione anticipata di CP_1
vecchiaia, lamentava il disconoscimento per insussistenza del requisito sanitario formalizzato dall'istituto previdenziale il 31 agosto 2022 e ribadito in sede di definizione del ricorso amministrativo.
Nel riecheggiare di esser affetta da patologie foriere di un'invalidità superiore all'80% e nel richiamarsi alla previsione normativa di cui all'art. 1, comma 8, del d. lgs. n. 503/1992, domandava il riconoscimento della menzionata provvidenza dalla domanda amministrativa e la condanna dell' a liquidarle i ratei maturati e maturandi. CP_1
Con memoria difensiva depositata il 3 novembre 2024 si costituiva l' eccependo la CP_1
carenza del requisito sanitario e, in subordine, degli ulteriori presupposti per beneficiare della pensione anticipata di vecchiaia, e domandava la reiezione della domanda.
La causa, di natura documentale, era istruita con le allegazioni e produzioni di parte, all'odierna udienza dell'8 aprile 2025 è stata discussa in forma orale e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura del dispositivo e delle ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
Si ricava dalle produzioni di parte che il 30 maggio 2022 ha presentato Parte_1 all' domanda volta a percepire la pensione anticipata di vecchiaia, allegando di esser CP_1 portatrice di invalidità superiore all'80%, istanza rigettata dall' il 31 agosto 2022 per ritenuta CP_1
insussistenza del requisito sanitario.
Va premesso, a livello normativo, che l'art. 1 del d. lgs. n. 503/1992 nel subordinare il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti al compimento dell'età indicata nell'allegata tabella A – per le donne dal I gennaio 1994 al 30 giugno 1995 cinquantasei anni, dal I luglio 1995 al 31 dicembre
1996 cinquantasette anni, dal I gennaio 1997 al 30 giugno 1998 cinquantotto anni, dal I luglio 1998 al 31 dicembre 1999 cinquantanove anni e dal I gennaio 2000 in poi sessant'anni, per poi salire successivamente – ha statuito come tale elevazione dei limiti d'età non si applicasse agli invalidi in misura non inferiore all'80%, prevendo una deroga a favore di tutti gli assicurati portatori di una riduzione della capacità di lavoro pari o superiore all'80% .
Sotto tale profilo vanno richiamate le condivisibili determinazioni espresse dal nominato c.t.u. dott.
il quale, nel diagnosticare nella Gerardi leucoencefalopatia, emicrania Persona_2
ricorrente e cefalea muscolo tensiva, spondilo-disco-artrosi del rachide lombare con stenosi del canale e risentimento sciatalgico all'arto inferiore dx, gonartrosi bilaterale e periartrite scapolo omerale in fibromialgica, ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con iniziali segni di cardiopatia ipertensiva, sindrome ansioso-depressiva, ha quantificato, alla luce dell'incidenza delle patologie sulla generica capacità lavorativa, lo stato invalidante quantomeno nella misura dell' 80%.
Quanto alla decorrenza, il consulente ha valorizzato quanto emerso in occasione della visita neurologica, cui la ricorrente si era sottoposta a febbraio 2023, con particolare riguardo all'iniziale deterioramento cognitivo con deficit dell'orientamento temporale, alla sindrome ansioso-depressiva, all'emicrania senz'aura, al deficit di forza agli arti superiori e della sensibilità tattile/dolorifica agli arti inferiori, al visus ridotto all'occhio sx, all'ipoacusia dall'orecchio dx ed alla deambulazione impacciata e possibile solo per brevi tratti.
Il giudizio appare condivisibile, tenuto conto dell'analitica diagnosi operata e dell'incidenza delle patologie accertate sulla funzionalità e sulla capacità lavorativa.
Sotto il profilo extrasanitario, pur a fronte di generiche deduzioni dell' va osservato che CP_1
appare documentato adeguatamente il profilo contributivo ventennale, come da estratto contributivo,
e quello anagrafico superiore a 55 anni.
Ne discende il diritto della ricorrente di fruire della pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1 comma
8 del d. lgs. n. 503/1992 dal mese di febbraio del 2023 e la condanna dell' alla liquidazione CP_1
dei relativi ratei, oltre ad interessi legali sugli arretrati dalla domanda giudiziale al saldo.
Quanto alle spese di lite, considerato che la prestazione è stata riconosciuta da data successiva alla presentazione della domanda amministrativa, si reputa equo, visto l'art. 92 c.p.c., compensare per metà le spese di lite e condannare l' alla rifusione, a favore di , della restante CP_1 Parte_1
parte di spese, liquidate ai sensi del d.m. n. 55/2014 avuto riguardo a natura e valore del presente giudizio, operandone la distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., all'avv. M. A. Furiani dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto della ricorrente di fruire della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1 comma 8 del d. lgs. n.
503/1992, a decorrere dal mese di febbraio del 2023 e condanna l' alla liquidazione dei CP_1
relativi ratei, oltre ad interessi legali sugli arretrati dalla domanda giudiziale al saldo.
Visto l'art. 92 c.p.c. compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla rifusione, a favore CP_1
di , della restante parte di spese, liquidata già ridotta ai sensi del d.m. n. 55/2014 in Parte_1 complessivi € 1.360,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.. ed i.v.a, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. all'avv. M. A. Furiani dichiaratasi antistataria.
Fermo, 08/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan