Articolo 1 della Legge 30 agosto 1951, n. 1087
Articolo 2
Versione
24 ottobre 1951
Art. 1.
I dipendenti del Ministero dell'Africa italiana assunti dalla stessa Amministrazione, con contratto tipo e con contratto a tempo indeterminato, per la vigilanza degli istituti di prevenzione e di pena delle colonie ed attualmente comandati in servizio presso gli istituti di prevenzione, e di pena metropolitani, ai sensi dell' art. 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450 , modificato dal decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839 , possono, a domanda, conseguire la nomina ad agente di custodia, ove abbiano i requisiti indicati nel seguente art. 2.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1951