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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 08/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 276/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 276 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2024
promossa
, codice fiscale elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Cagliari, via G. Deledda n. 22, presso lo studio dell'avv. Fabio Ciulli, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce all'atto di appello in riassunzione
Appellante in riassunzione
CONTRO
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
), (C.F. , (C.F.
[...] CP_3 C.F._4 Controparte_4 [...]
), (C.F. ), tutti in qualità di C.F._5 Controparte_5 C.F._6
figli ed eredi universali di , elettivamente domiciliati in Cagliari, nella via Persona_1
Pagina 1 Pasquale Cugia n. 29 presso lo studio dell'avv. Laura Satta, che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione;
appellati in riassunzione
e
(C.F. ) in persona Controparte_6 P.IVA_1
dell'amministratore Dott. con studio in Cagliari, Via Sebastiano Satta n. 59, Controparte_7
appellato in riassunzione contumace
e
(C.F. in persona Controparte_8 P.IVA_2
dell'amministratrice, dott.ssa con Studio in Selargius (CA), Via Peretti, 2/A, CP_9
appellato in riassunzione contumace
All'udienza del 13/12/2024 la causa è stata tenuta a decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI CONFORMI
“I difensori concordemente chiedono la cessazione della materia del contendere con spese
compensate non dovendosi più decidere sul credito”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione del 12.03.2001 la società e Controparte_10 Controparte_11
convenne in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari chiedendo: Persona_1
in via principale l'annullamento del contratto di locazione intercorso con la medesima, avente ad oggetto un locale ubicato in Cagliari, via Sonnino n. 126, della durata di cinque anni decorrenti dal
01.05.99 al 01.05.2004, in quanto viziato da dolo, con conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'importo di lire 12.000.000, pari ai canoni a lei corrisposti da agosto 1999 a maggio
2000;
Pagina 2 in via subordinata, la risoluzione del suddetto contratto per inadempimento della locatrice, con sua condanna alla rifusione dell'importo di lire 12.000.000, pari ai canoni corrisposti da agosto 1999 a maggio 2000;
in ogni caso la condanna della locatrice al risarcimento dei danni.
L'attrice lamentò che l'immobile preso in locazione era stato interessato da copiose fuoriuscite di liquami a partire dal mese di agosto 1999, che avevano reso stabilmente maleodorante il locale tanto da sviarne la clientela e di aver pertanto sollecitato ripetutamente la e il Condominio di Per_1
via Sonnino n. 126, al fine di porre fine a tale, intollerabile situazione.
Ritualmente costituita in giudizio, la convenuta contestò in fatto e in diritto Controparte_12
quanto dedotto da parte attrice, concluse per il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, per la condanna della società attrice al pagamento dei canoni non corrisposti,
chiedendo inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa il per Controparte_13
essere tenuta indenne da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole relativa alla domanda risarcitoria avanzata dalla Parte_2
Il nel costituirsi asserì che i danni lamentati non fossero a lui imputabili e chiese a sua CP_6
volta di poter chiamare in causa il Condominio di Piazza Gramsci 22. Quest'ultimo si costituì
concludendo per il rigetto della domanda formulata nei propri confronti.
La causa venne istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale, prova per testimoni,
consulenza tecnica d'ufficio nonché acquisizione del fascicolo del procedimento per accertamento tecnico preventivo svoltosi ante causam.
Con sentenza n. 2415/2016 depositata il 22.08.2016, il Tribunale statuì nei seguenti termini:
“…definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione : -
dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes, per inadempimento della locatrice
; - rigetta tutte le altre domande proposte dalla società e Persona_1 Controparte_10
- condanna la e al Controparte_11 Controparte_10 Controparte_11
pagamento, in favore della convenuta , dei canoni di locazione maturati da giugno Persona_1
Pagina 3 2000 a marzo 2001, pari a complessivi euro 6.197,48, oltre agli interessi di mora, in misura legale,
dal di del dovuto al saldo;
compensa tra le parti le spese del procedimento”.
Con atto del 02.10.2017 e (in qualità di socie della società attrice, nelle CP_10 CP_11
more cancellata dal registro delle imprese) proposero appello avverso la suddetta sentenza.
All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, in data 19.01.2018, il Collegio dichiarò
l'interruzione del processo in quanto emerse che la signora era deceduta nel 2013 e che nel Per_1
2017 era altresì deceduto il suo difensore, l'Avv. Mario Napoleone.
Riassunta la causa nei confronti degli eredi della la causa venne infine decisa dalla Corte Per_1
d'Appello con sentenza n. 42/2020, pubblicata il 20.01.2020 che rigettò l'appello e condannò le appellanti alla “[...] rifusione nei confronti del e del Controparte_14 CP_6
, delle spese processuali del secondo grado del Controparte_14 Controparte_8
giudizio che liquida, ai sensi del d.m. n. 55/2014 come aggiornato dal d.m. 37/2018, secondo i
valori tabellari medi di scaglione ridotti del 50% per il modesto livello di complessità della causa,
risolta su una questione preliminare di merito, per ciascuna parte, in € 1,885,6, oltre accessori di
legge, esclusa la fase di trattazione e istruttoria. Compensa le spese tra le appellanti principali e gli
appellanti incidentali. Revoca la ammissione al gratuito patrocinio delle appellanti principali
disposta con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 31 luglio 2017
[...]”. Ritenne, in particolare la Corte che “[…] l'appello è stato proposto nonostante la
giurisprudenza di legittimità sulla non trasmissibilità ai soci delle mere pretese della società
originariamente attrice ed estinta in corso di causa che, quindi con la cancellazione dal registro
delle imprese ha rinunciato a coltivarle, era già consolidata al momento della instaurazione del
secondo grado del giudizio, il che rende l'iniziativa processuale connotata da colpa grave,
imponendo la revoca del beneficio ai sensi dell'art. 136, comma 2 del D.P.R. n. 115/2002 [...]”.
Le AN proposero ricorso alla Corte d'Appello onde ottenere la revoca o comunque la disapplicazione della statuizione impugnata nella parte relativa alla revoca dell'ammissione al
Pagina 4 patrocinio a spese dello Stato. La Corte d'Appello, con ordinanza del 09.12.2020, accolse il ricorso e annullò il decreto di revoca del gratuito patrocinio.
Contemporaneamente, con ricorso del 19.10.2020, impugnò in Cassazione la Parte_1
sentenza in questione lamentando, con unico motivo di ricorso, “… in relazione all'art. 360, primo
comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per avere
la Corte di merito omesso di decidere sulla domanda da loro proposta sulla base dell'errato rilievo
del loro difetto di legittimazione attiva.”. Mise in luce il fatto che, avendo il Tribunale accolto in primo grado la domanda riconvenzionale proposta dalla la società era stata Per_1 CP_10
condannata a pagare la somma di euro 6.197,48 a titolo di canoni dovuti e non pagati, sostenendo che quindi, proprio in applicazione dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 6070/2013, il pagamento del debito societario riconosciuto dalla pronuncia di primo grado si fosse loro trasferito a seguito della cancellazione, posto che la società CP_10
era una società in nome collettivo, con conseguente responsabilità personale dei soci. Muovendo da tale corretta premessa, la ricorrente evidenziò come non potesse esserle negato il diritto di difesa
“quantomeno contro quella parte della sentenza che le condanna personalmente al pagamento di
un debito societario in applicazione della richiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 6070 del
2013”.
La Suprema Corte accolse il ricorso e con ordinanza n. 634/2024 affermò che: “[...] entro questi
precisi confini il ricorso è fondato. Ed infatti, se è da ritenere corretto che le odierne ricorrenti non
potessero più dolersi del mancato riconoscimento di un presunto credito della disciolta società, è
altrettanto vero che ai soci doveva essere riconosciuto il diritto ad impugnare la sentenza del
Tribunale nella parte in cui aveva riconosciuto l'esistenza di un debito della società, che si era
trasferito in capo a loro proprio per la menzionata vicenda estintiva [...]”.
La Corte di Cassazione rinviò il giudizio “[…] alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa
composizione personale, la quale deciderà l'appello attenendosi alle indicazioni della presente
pronuncia e provvedendo a colmare l'omissione della quale si è detto. Al giudice di rinvio è
Pagina 5 demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione […]” (cfr.
sentenza Corte Cass.).
***
Con atto di citazione in riassunzione, ha convenuto in giudizio i signori , Parte_1 CP_1
, , e , quali figli ed eredi universali della signora CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
nonché i Condomini terzi chiamati (seppure non coinvolti dalla pronunzia). Persona_1
Nel costituirsi, i hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo volto a definire il CP_1
giudizio a spese legali compensate, con rinuncia al credito vantato nei confronti di e CP_10 CP_11
della somma di € 6.197,48 relativamente ai canoni di locazione di cui all'immobile
[...]
commerciale in Cagliari nella Via Sonnino n. 126, oltre interessi di mora, così come accertato e determinato con la sentenza n. 2415/2016 del 11.08.2016 del Tribunale di Cagliari.
All'udienza fissata davanti al Collegio i procuratori delle parti costituite hanno dunque formulato le conclusioni conformi riportate in epigrafe e rinunciato ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
In tal senso deve dunque provvedersi, essendo venuto meno in capo alle parti costituite l'interesse ad una pronunzia giudiziale sul merito, con compensazione delle spese del giudizio.
Nulla sulle spese dei giudizi di cassazione e riassunzione nei confronti del
[...]
e del non costituiti. Controparte_15 Controparte_16
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese interamente compensate fra le parti costituite nel giudizio di riassunzione.
Nulla sulle spese dei giudizi di cassazione e riassunzione nei confronti del
[...]
e del Controparte_15 Controparte_16
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 23 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore
Pagina 6 dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 276 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2024
promossa
, codice fiscale elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Cagliari, via G. Deledda n. 22, presso lo studio dell'avv. Fabio Ciulli, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce all'atto di appello in riassunzione
Appellante in riassunzione
CONTRO
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
), (C.F. , (C.F.
[...] CP_3 C.F._4 Controparte_4 [...]
), (C.F. ), tutti in qualità di C.F._5 Controparte_5 C.F._6
figli ed eredi universali di , elettivamente domiciliati in Cagliari, nella via Persona_1
Pagina 1 Pasquale Cugia n. 29 presso lo studio dell'avv. Laura Satta, che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione;
appellati in riassunzione
e
(C.F. ) in persona Controparte_6 P.IVA_1
dell'amministratore Dott. con studio in Cagliari, Via Sebastiano Satta n. 59, Controparte_7
appellato in riassunzione contumace
e
(C.F. in persona Controparte_8 P.IVA_2
dell'amministratrice, dott.ssa con Studio in Selargius (CA), Via Peretti, 2/A, CP_9
appellato in riassunzione contumace
All'udienza del 13/12/2024 la causa è stata tenuta a decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI CONFORMI
“I difensori concordemente chiedono la cessazione della materia del contendere con spese
compensate non dovendosi più decidere sul credito”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione del 12.03.2001 la società e Controparte_10 Controparte_11
convenne in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari chiedendo: Persona_1
in via principale l'annullamento del contratto di locazione intercorso con la medesima, avente ad oggetto un locale ubicato in Cagliari, via Sonnino n. 126, della durata di cinque anni decorrenti dal
01.05.99 al 01.05.2004, in quanto viziato da dolo, con conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'importo di lire 12.000.000, pari ai canoni a lei corrisposti da agosto 1999 a maggio
2000;
Pagina 2 in via subordinata, la risoluzione del suddetto contratto per inadempimento della locatrice, con sua condanna alla rifusione dell'importo di lire 12.000.000, pari ai canoni corrisposti da agosto 1999 a maggio 2000;
in ogni caso la condanna della locatrice al risarcimento dei danni.
L'attrice lamentò che l'immobile preso in locazione era stato interessato da copiose fuoriuscite di liquami a partire dal mese di agosto 1999, che avevano reso stabilmente maleodorante il locale tanto da sviarne la clientela e di aver pertanto sollecitato ripetutamente la e il Condominio di Per_1
via Sonnino n. 126, al fine di porre fine a tale, intollerabile situazione.
Ritualmente costituita in giudizio, la convenuta contestò in fatto e in diritto Controparte_12
quanto dedotto da parte attrice, concluse per il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, per la condanna della società attrice al pagamento dei canoni non corrisposti,
chiedendo inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa il per Controparte_13
essere tenuta indenne da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole relativa alla domanda risarcitoria avanzata dalla Parte_2
Il nel costituirsi asserì che i danni lamentati non fossero a lui imputabili e chiese a sua CP_6
volta di poter chiamare in causa il Condominio di Piazza Gramsci 22. Quest'ultimo si costituì
concludendo per il rigetto della domanda formulata nei propri confronti.
La causa venne istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale, prova per testimoni,
consulenza tecnica d'ufficio nonché acquisizione del fascicolo del procedimento per accertamento tecnico preventivo svoltosi ante causam.
Con sentenza n. 2415/2016 depositata il 22.08.2016, il Tribunale statuì nei seguenti termini:
“…definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione : -
dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes, per inadempimento della locatrice
; - rigetta tutte le altre domande proposte dalla società e Persona_1 Controparte_10
- condanna la e al Controparte_11 Controparte_10 Controparte_11
pagamento, in favore della convenuta , dei canoni di locazione maturati da giugno Persona_1
Pagina 3 2000 a marzo 2001, pari a complessivi euro 6.197,48, oltre agli interessi di mora, in misura legale,
dal di del dovuto al saldo;
compensa tra le parti le spese del procedimento”.
Con atto del 02.10.2017 e (in qualità di socie della società attrice, nelle CP_10 CP_11
more cancellata dal registro delle imprese) proposero appello avverso la suddetta sentenza.
All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, in data 19.01.2018, il Collegio dichiarò
l'interruzione del processo in quanto emerse che la signora era deceduta nel 2013 e che nel Per_1
2017 era altresì deceduto il suo difensore, l'Avv. Mario Napoleone.
Riassunta la causa nei confronti degli eredi della la causa venne infine decisa dalla Corte Per_1
d'Appello con sentenza n. 42/2020, pubblicata il 20.01.2020 che rigettò l'appello e condannò le appellanti alla “[...] rifusione nei confronti del e del Controparte_14 CP_6
, delle spese processuali del secondo grado del Controparte_14 Controparte_8
giudizio che liquida, ai sensi del d.m. n. 55/2014 come aggiornato dal d.m. 37/2018, secondo i
valori tabellari medi di scaglione ridotti del 50% per il modesto livello di complessità della causa,
risolta su una questione preliminare di merito, per ciascuna parte, in € 1,885,6, oltre accessori di
legge, esclusa la fase di trattazione e istruttoria. Compensa le spese tra le appellanti principali e gli
appellanti incidentali. Revoca la ammissione al gratuito patrocinio delle appellanti principali
disposta con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 31 luglio 2017
[...]”. Ritenne, in particolare la Corte che “[…] l'appello è stato proposto nonostante la
giurisprudenza di legittimità sulla non trasmissibilità ai soci delle mere pretese della società
originariamente attrice ed estinta in corso di causa che, quindi con la cancellazione dal registro
delle imprese ha rinunciato a coltivarle, era già consolidata al momento della instaurazione del
secondo grado del giudizio, il che rende l'iniziativa processuale connotata da colpa grave,
imponendo la revoca del beneficio ai sensi dell'art. 136, comma 2 del D.P.R. n. 115/2002 [...]”.
Le AN proposero ricorso alla Corte d'Appello onde ottenere la revoca o comunque la disapplicazione della statuizione impugnata nella parte relativa alla revoca dell'ammissione al
Pagina 4 patrocinio a spese dello Stato. La Corte d'Appello, con ordinanza del 09.12.2020, accolse il ricorso e annullò il decreto di revoca del gratuito patrocinio.
Contemporaneamente, con ricorso del 19.10.2020, impugnò in Cassazione la Parte_1
sentenza in questione lamentando, con unico motivo di ricorso, “… in relazione all'art. 360, primo
comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per avere
la Corte di merito omesso di decidere sulla domanda da loro proposta sulla base dell'errato rilievo
del loro difetto di legittimazione attiva.”. Mise in luce il fatto che, avendo il Tribunale accolto in primo grado la domanda riconvenzionale proposta dalla la società era stata Per_1 CP_10
condannata a pagare la somma di euro 6.197,48 a titolo di canoni dovuti e non pagati, sostenendo che quindi, proprio in applicazione dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 6070/2013, il pagamento del debito societario riconosciuto dalla pronuncia di primo grado si fosse loro trasferito a seguito della cancellazione, posto che la società CP_10
era una società in nome collettivo, con conseguente responsabilità personale dei soci. Muovendo da tale corretta premessa, la ricorrente evidenziò come non potesse esserle negato il diritto di difesa
“quantomeno contro quella parte della sentenza che le condanna personalmente al pagamento di
un debito societario in applicazione della richiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 6070 del
2013”.
La Suprema Corte accolse il ricorso e con ordinanza n. 634/2024 affermò che: “[...] entro questi
precisi confini il ricorso è fondato. Ed infatti, se è da ritenere corretto che le odierne ricorrenti non
potessero più dolersi del mancato riconoscimento di un presunto credito della disciolta società, è
altrettanto vero che ai soci doveva essere riconosciuto il diritto ad impugnare la sentenza del
Tribunale nella parte in cui aveva riconosciuto l'esistenza di un debito della società, che si era
trasferito in capo a loro proprio per la menzionata vicenda estintiva [...]”.
La Corte di Cassazione rinviò il giudizio “[…] alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa
composizione personale, la quale deciderà l'appello attenendosi alle indicazioni della presente
pronuncia e provvedendo a colmare l'omissione della quale si è detto. Al giudice di rinvio è
Pagina 5 demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione […]” (cfr.
sentenza Corte Cass.).
***
Con atto di citazione in riassunzione, ha convenuto in giudizio i signori , Parte_1 CP_1
, , e , quali figli ed eredi universali della signora CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
nonché i Condomini terzi chiamati (seppure non coinvolti dalla pronunzia). Persona_1
Nel costituirsi, i hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo volto a definire il CP_1
giudizio a spese legali compensate, con rinuncia al credito vantato nei confronti di e CP_10 CP_11
della somma di € 6.197,48 relativamente ai canoni di locazione di cui all'immobile
[...]
commerciale in Cagliari nella Via Sonnino n. 126, oltre interessi di mora, così come accertato e determinato con la sentenza n. 2415/2016 del 11.08.2016 del Tribunale di Cagliari.
All'udienza fissata davanti al Collegio i procuratori delle parti costituite hanno dunque formulato le conclusioni conformi riportate in epigrafe e rinunciato ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
In tal senso deve dunque provvedersi, essendo venuto meno in capo alle parti costituite l'interesse ad una pronunzia giudiziale sul merito, con compensazione delle spese del giudizio.
Nulla sulle spese dei giudizi di cassazione e riassunzione nei confronti del
[...]
e del non costituiti. Controparte_15 Controparte_16
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese interamente compensate fra le parti costituite nel giudizio di riassunzione.
Nulla sulle spese dei giudizi di cassazione e riassunzione nei confronti del
[...]
e del Controparte_15 Controparte_16
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 23 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore
Pagina 6 dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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