Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/06/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Ferrara, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Anna Ghedini Presidente relatore, dott. Marianna Cocca Giudice, dott. Costanza Perri Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 16
2025 r.g.p.u., promosso su ricorso di Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Bigoni
- ricorrente contro con sede Controparte_1
legale in VIA RIGA 28 CENTO rappresentata e difesa da avv.to Daniele
Martellacci
-resistente
Il Tribunale, rilevato che con ricorso depositato il 11.3.25, parte creditrice premesso di essere creditore di Controparte_1
e che quest'ultimo non ha pagato il suo debito e si trova in stato di
[...]
insolvenza, ha chiesto che fosse dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte debitrice;
1
ritenuta la propria competenza territoriale in ordine alla decisione sulla domanda ex art. 27, co. 2 e 3, del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, atteso che ha la propria Controparte_1
sede nel circondario del Tribunale di Ferrara;
ritenuto che ricorrano i presupposti previsti dall'art. 121 del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, per far luogo all'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte debitrice;
rilevato infatti che la parte resistente è un imprenditore commerciale soggetto all'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, come emerge dalla visura camerale prodotta e non essendo provato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), del d.l.vo n. 14 del 2019; osservato inoltre che la parte debitrice versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si evince dalla esecuzione immobiliare esperita sul patrimonio di uno dei soci senza soddisfazione alcuna del credito della ricorrente, e dalla presenza di oltre 570 mila euro di debiti scaduti verso l'Erario; rilevato che l'esposizione debitoria della parte resistente è superiore ad euro
30.000,00 per debiti scaduti e non pagati, come emerge dalla debitoria verso il Fisco gia' a ruolo;
pag. 2 di 5 ritenuto pertanto che sia soddisfatto il requisito previsto dall'art. 49, co. 5, del d.l.vo n. 14 del 2019 per l'apertura della liquidazione giudiziale;
che, quanto alle deduzioni difensive della societa', il CCII, diversamente da quanto accade per la liquidazione controllata, non prevede quale condizione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale che vi sia una seria prospettiva di ricavare attivo da distribuire ai creditori concorsuali, ovverosia che vi sia capienza, e questo sia per motivi di ordine pubblico, essendo l'ordinamento interessato alla rimozione dal traffico giuridico di soggetti insolventi, sia per consentire ai debitori una possibilita' di conseguire la esdebitazione, condizione invece assicurata ai debitori incapienti persone fisiche dall'istituto ex art. 283 CCII;
tenuto conto, quanto alla nomina del curatore, dei criteri stabiliti dall'art. 358, co. 3, del d.l.vo n. 14 del 2019,
P. Q. M.
il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, visti gli artt. 27, co. 2 e 3,
49, 121 e 125 del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, così provvede:
a) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, corr.te in Cento (44042-FE), Via Riga 28, P.I. , e P.IVA_1
dei soci Sig.ra (C.F. ), res.te Parte_2 C.F._1
in AL (40014-BO), Via 2 agosto 1980 50, Sig. (C.F. Controparte_1
, res.te in Cento (44042-FE), Via Cesare Diana 7, e C.F._2
Sig. (C.F. ), res.te in San Giovanni Controparte_1 C.F._3
in ER (40017-BO), Via San Cristoforo 167;
b) nomina Giudice delegato la dott.ssa Anna Ghedini;
c) nomina curatore il dott. con studio in Ferrara;
Persona_1
pag. 3 di 5 d) ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis del cod. civ., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 del d.l.vo n. 14 del 2019;
e) fissa l'udienza del giorno 16.10.25 h. 10 davanti al Giudice delegato dott.ssa Anna Ghedini per l'esame dello stato passivo;
f) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
g) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. del cod. proc. civ.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione giudiziale di
[...]
) non vi Controparte_1 P.IVA_1
è denaro necessario per far fronte alle spese relative agli atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa pag. 4 di 5 dell'apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura o fino a che non saranno disponibili somme di denaro, siano prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso in Ferrara, il giorno 3.6.25 .
Il Presidente estensore
( dott. Anna Ghedini)
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