TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/06/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 1175/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 1175/2022, avente ad oggetto: “ALTRI ISTITUTI E LEGGI SPECIALI”.
TRA
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), con sede legale in Delia Parte_1 P.IVA_1 (CL), Via Capitano Lo Porto n. 1, rappresentato e difeso, giusta procura e documentazione allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Antonio Onofrio Campione (C.F. ), ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Caltanissetta, Viale della Regione n. 172;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, in persona del l.r.p.t. Controparte_1 (C.F. e P. IVA n. ), con sede legale in Caltanissetta, Via G. Cusmano n. 1, rappresentata P.IVA_2 e difesa, giusta procura e documentazione allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Marco Vizzini (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Caltanissetta, C.F._2 Via Libertà n. 114; PARTE CONVENUTA
***
1.1. Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte in data 06.07.2022 e depositato in data 11.07.2022, il , in persona del Sindaco p.t. conveniva in giudizio Parte_1 l' , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 domandando che, previo accertamento del relativo diritto, parte convenuta fosse condannata al pagamento in favore dell'attrice di € 356.714,27, oltre interessi moratori (o, in subordine, legali) dall'insorgenza del diritto a soddisfo, e con vittoria di spese e compensi di lite. Pagamento richiesto a titolo di rimborso pro quota delle spese sostenute negli anni dal 2014 al 2017, 2018 e 2020 per le rette relative al ricovero di anziani non autosufficienti presso appositi istituti convenzionati. Ciò nei limiti della quota c.d. di integrazione, asseritamente posta a carico della parte convenuta, e calcolata in funzione della retta ordinaria e del grado di invalidità del ricoverato, e che sarebbe gravata sul Fondo Sanitario Nazionale ai sensi del combinato disposto dell'art. 59 L.R. 33/1996, dell'art. 17 L.R. 22/1986 e dell'art. 17 comma 2 L.R. 87/1981 (nonché con riguardo agli artt. 14-16 All. F al D.P.R.S. del 04.06.1996 ed al D.P.C.M. 29.11.2001, poi sostituito dal D.P.C.M. 12.01.2007).
1 Cont
1.2. Il Comune attore esponeva infatti di avere comunicato all' convenuta l'avvenuto ricovero degli anziani, di non avere ricevuto alcuna opposizione al riguardo dalla stessa, nonché di avere trasmesso regolari richieste di pagamento, corredate di tutta la dovuta documentazione. Ma che queste erano rimaste disattese dalla parte convenuta. Per cui, infruttuosa ogni richiesta stragiudiziale, adiva questo Tribunale per sentire accogliere le predette pretese.
2.1. Costituitasi in giudizio, la parte convenuta anzitutto eccepiva la prescrizione parziale della pretesa, relativamente alle richieste di pagamento per gli anni dal 2014 al 2017, ai sensi dell'art. 2948 n. 4) c.c. In secondo luogo, rilevava che l'invocato combinato disposto di cui all' art. 59 L.R. 33/1996 ed art. 17 L.R. 87/1981 sarebbe allo stato privo di immediata precettività, e dunque non fonderebbe, l'insorgenza di un diritto di credito in capo ai comuni, essendo ancora necessario allo scopo un Cont provvedimento applicativo di dotazione finanziaria e di ripartizione delle risorse tra le della regione, e conseguentemente non potendosi ancora allo stato determinare la quota rimborsabile dal Fondo Sanitario Nazionale, nonché il relativo procedimento di erogazione. In terzo luogo, rilevava che (contrariamente a quanto prescritto dal predetto art. 59 L.R. 33/1996) il Comune attore non avrebbe mai trasmesso alla stessa convenuta la comunicazione dell'avvenuto ricovero dei singoli soggetti ed il relativo certificato di non autosufficienza, in violazione del termine, da ritenersi perentorio, di cinque giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione al ricovero. In quarto luogo, comunque contestava i criteri di calcolo allegati da parte attrice (per cui ella avrebbe fatto riferimento ad una integrazione pari al 40% della del contributo fisso), senza indicare natura del contributo o fondamento normativo di tale riparto, e rilevava altresì come non fosse stata precisata la tipologia di prestazioni differenziate di carattere sanitario resesi necessarie (a giustificazione dei maggiori costi rappresentati). In quinto luogo, evidenziava come la documentazione a corredo fosse non adeguatamente dettagliata e non tenesse conto delle note di credito ricevute dai comuni da parte degli enti convenzionati. Da ultimo, in via sostanzialmente subordinata, comunque contestava la debenza degli interessi di mora o dell'applicazione dei tassi di cui alle transazioni commerciali.
2.2. Domandava, pertanto, rigettarsi la domanda per infondatezza. O, in subordine, la riduzione del quantum in relazione all'effettivamente dovuto. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e svolgimento di CTU sull'entità del credito, all'udienza del 12.03.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte, le parti precisavano le rispettive conclusioni e, con ordinanza del 13.03.2025, questo Giudice poneva la causa in decisione assegnando i termini difensivi di cui all'art. 190 c.p.c., che venivano a scadere in data 03.06.2025.
§§§
1. Preliminarmente, va respinta per infondatezza l'eccezione di prescrizione breve quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c., prevista per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, opposta (invero in maniera poco puntuale) da parte convenuta con riferimento ai crediti asseritamente maturati tra 2014 e 2017.
1.1. Infatti, nel caso oggetto del presente giudizio nessuna norma prevede che la contribuzione Cont dell' debba essere erogata con una specifica cadenza annuale o infrannuale. Dovrà, pertanto, in mancanza di altre indicazioni, ritenersi operante l'ordinaria prescrizione decennale, rispetto alla quale nessuna delle pretese fatte valere in questa sede è dunque estinta (il primo anno di riferimento è il 2014, e il giudizio è stato introdotto nel 2022).
1.2. In ogni caso, anche a considerarsi un termine quinquennale, questo sarebbe stato validamente interrotto dall'intimazione Prot. 13974 del 29.12.2017, inviata con raccomandata A/R alla controparte (distintamente per Direttore Generale e Direttore Amministrativo), e regolarmente ricevuta da
2 quest'ultima il 01.02.2018 (cfr. allegato “lettere con rar” alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice, pagg. da 1 a 3).
2. Venendo al merito, può essere utile anzitutto richiamare brevemente il quadro normativo di riferimento della disciplina in materia di prestazioni socioassistenziali, erogate a favore di persone disabili o anziani non autosufficienti, come delineata dalla pertinente legislazione nazionale e regionale.
2.1. Anzitutto, con riguardo al livello legislativo statale, si considerano rilevanti le seguenti notazioni.
2.1.1. L'art. 26 della Legge 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), dispone che “Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi”. L'art. 30 della Legge 730/1983 dispone che “Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio-assistenziale, gli enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali […].”.
2.1.2. Con riferimento al riparto delle spese sanitarie e assistenziali, il Legislatore ha emanato ulteriori disposizioni, tra cui l'art. 1, lett. n) della Legge 419/1998, recante delega al Governo per la razionalizzazione del S.S.N., secondo cui “Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi: […]. n) prevedere tempi, modalità e aree di attività per pervenire ad una effettiva integrazione a livello distrettuale dei servizi sanitari con quelli sociali, disciplinando altresì la partecipazione dei comuni alle spese connesse alle prestazioni sociali;
stabilire principi e criteri per l'adozione, su proposta dei Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, di un atto di indirizzo e coordinamento, […] che assicuri livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria, anche in attuazione del Piano sanitario nazionale.”.
2.2. A livello amministrativo statale, in attuazione di quanto previsto in sede legislativa, il Governo ha emanato due D.P.C.M., rispettivamente datati 14.02.2001 e 29.11.2001.
2.2.1. Il primo, recante “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”, fornisce l'esatta individuazione delle prestazioni sociosanitarie, ed all'art. 3 esso distingue tra: 1) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, di competenza ed a carico delle aziende sanitarie locali;
2) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, di competenza dei comuni;
3) prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, erogate dalle aziende sanitarie ed a carico del fondo sanitario, che possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali. L'art. 4 comma 1 prevede poi che “la regione nell'ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento, tenendo conto di quanto espresso nella tabella allegata. A”.
2.2.2. Il secondo, a sua volta (poi sostituito dal D.P.C.M. 12.01.2017), definisce i Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.). All'interno dell'allegato 1 si trova la tabella 1C) (“Area integrazione socio- sanitaria”), che in premessa recita: “Nella tabella riepilogativa, per le singole tipologie erogative di carattere socio sanitario, sono evidenziate, accanto al richiamo alle prestazioni sanitarie, anche quelle sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di
3 costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale. In particolare, per ciascun livello sono individuate le prestazioni a favore di minori, donne, famiglia, anziani, disabili, pazienti psichiatrici, persone con dipendenza da alcool, droghe e farmaci, malati terminali, persone con patologie da HIV.”. Nel corpo della tabella, al punto n. 9 (recante “Assistenza territoriale residenziale”), in relazione ad “Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di Programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglia”, i costi sono posti per il 60% a carico del Comune ed il rimanente 40% a carico del CP_2
2.3. A livello legislativo regionale, l'art. 59 L.R. n. 33/1996, infine, dispone come segue (grassetti aggiunti): “
1. Entro il limite annuo di lire 500 milioni, l'integrazione della retta giornaliera corrisposta, in rapporto al grado di invalidità, dai comuni dell'Isola ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti, è assunta a carico del Fondo sanitario regionale preordinata al rimborso degli oneri dell'attività socio-assistenziale di rilievo sanitario, in applicazione del D.P.C.M. 8 agosto 1985.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il servizio sociale dei comuni trasmette all'Azienda unità sanitaria locale di competenza copia del provvedimento di autorizzazione al ricovero corredato della certificazione attestante il grado e la natura della condizione di non autosufficienza. La notifica del dispositivo al ricovero è effettuata entro cinque giorni dall'adozione e comporta, se non interviene opposizione, entro i successivi venti giorni l'obbligo per il comune di attivare l'azione di rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta all'ente assistenziale a titolo di integrazione. 3. È facoltà dell'Azienda unità sanitaria locale verificare nel termine sopra indicato il sussistere della condizione di invalidità degli anziani ricoverati, avuto anche riguardo al trattamento assistenziale curativo e riabilitativo assicurato dall'Ente in rapporto ai bisogni degli ospiti nonché, il permanere, ai sensi della vigente normativa, dell'idoneità igienico-sanitaria delle strutture ricoveranti. 4. Il presente articolo ha natura interpretativa dello articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, concernente il riordino dell'assistenza e, nel rispetto degli indirizzi ministeriali in materia di integrazione dei servizi sociali e sanitari, si applica anche agli anziani non autosufficienti già ospiti di case di riposo, case protette e comunità alloggio abitate con retta a carico dei comuni.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle unità CP_1 sanitarie locali che hanno assunto direttamente od in convenzione gli oneri dell'assistenza sanitaria e/o delle prestazioni a rilievo sanitario per il ricovero degli anziani non autosufficienti ospiti di strutture assistenziali.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.”.
3.1. Alla luce del quadro normativo sopra delineato, deve ritenersi che la ripartizione delle spese tra servizio sanitario e comuni per le spese di natura sociosanitaria, stante il loro inserimento nell'ambito della determinazione dei L.E.A., sia materia di competenza statale e quindi pienamente applicabile ed operante. Non merita quindi di trovare accoglimento l'eccezione di parte convenuta secondo cui non sarebbe possibile determinare la quota rimborsabile, in assenza di un provvedimento che ripartisca le risorse disponibili tra le ASP della Regione.
3.2. D'altronde, sul punto si è anche pronunciata la Cassazione (cfr. i parr.
1.5.1. ed 1.5.3. di Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 21068 del 19/10/2016, successivamente richiamata da altre pronunce, quali quelle che si richiameranno infra al par. 4.2.1.), per cui la stessa lettura dell'art. 59 comma 1 L.R. 33/1996, nell'uso dell'espressione “assunta a carico” in relazione all'integrazione della retta giornaliera, da parte del Fondo Sanitario Regionale, non può che far considerare un dato letterale di assunzione del relativo obbligo, con conseguente mera anticipazione della quota ad opera dei Comuni. E dunque, dovendosi concludere, sul punto, che il diritto al rimborso scaturisce direttamente dalla legge, non dalla conclusione del procedimento amministrativo di ripartizione del Fondo. D'altronde, 4 se così non fosse, si avrebbe l'effetto paradossale di rimettere l'applicazione del disposto di legge al mero arbitrio dell'amministrazione regionale nello svolgimento del suddetto procedimento amministrativo.
3.3. A questo punto, concettualmente, l'eventuale esaurimento delle risorse disponibili si configura non come fatto costitutivo, bensì come fatto estintivo del diritto (cfr. il par.
1.5.2. della sentenza sopra citata), il cui onere probatorio è posto dall'art. 2697 c.c. a carico dell'eccipiente (e dunque di parte convenuta), che nel caso di specie nessuna prova ha fornito.
4. Meritevole di accoglimento deve invece ritenersi l'eccezione relativa al mancato rispetto della procedura richiesta dal citato art. 59 L.R. 33/1996.
4.1. In particolare, il relativo comma 2 (già in precedenza riportato ed evidenziato) espressamente prescrive: da un lato, al di comunicare all'ASP competente l'avvenuto ricovero entro cinque Pt_1 giorni;
dall'altro, all'ASP, di effettuare le dovute verifiche ed eventualmente proporre opposizione. La notifica in questione rappresenta quindi un elemento essenziale per l'Azienda sanitaria, tenuta ad operare le proprie verifiche prima che sorga in capo ad essa l'obbligo di rimborsare la quota della retta.
4.2.1. Sul punto, la giurisprudenza si è più volte espressa sulla necessaria rigorosa osservanza della prescritta procedura e delle relative tempistiche, in modo molto netto. Al riguardo, si legge infatti che (grassetto aggiunto) “In tema di assistenza sanitaria nella Regione siciliana, il credito del Pt_1 per l'integrazione relativa ai servizi di carattere sanitario erogati in favore di anziani ricoverati in strutture protette costituisce un diritto per il cui conseguimento è necessario che l'ente territoriale adempia agli oneri formali previsti dalla legge, dando la prova di aver notificato il ricovero dell'anziano entro il termine di cinque giorni, previsto dall'art. 59, comma 2, della l.r. Sicilia n. 33 del 1996, cui deve riconnettersi carattere perentorio, poiché volto a segnare l'inizio del procedimento di controllo ed in riferimento al quale è posto il "dies a quo" del successivo termine di venti giorni per la proposizione dell'opposizione da parte dell .” (così da ultimo Controparte_1
Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24118 del 27/09/2019 (Rv. 655455 - 01), confermando l'orientamento espresso dalle precedenti Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 21068 del 19/10/2016 (Rv. 642937 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28013 del 23/11/2017 (Rv. 646779 - 01); Cass. Civ. Sez. 1 – Ordinanza n. 20518 del 03/08/2018, non massimata).
4.2.2. Si spiega altresì da parte della citata Ordinanza 28013/2017 che la natura decadenziale dei termini può essere data non solo dall'espressa previsione di legge, ma può trarsi anche
“implicitamente dalla ratio legis e dalle specifiche esigenze di rilievo pubblico (nel caso in esame di attivazione del procedimento di controllo, e dunque, di salvaguardia della finanza pubblica) che lo svolgimento di un adempimento in un arco di tempo prefissato è indirizzato a soddisfare.” Ragion d'essere che si spiega “al fine di consentire all le valutazioni del caso, in modo da CP_1 discriminare la componente sanitaria da quella propriamente assistenziale, anche ai fini della ripartizione dei relativi costi — e come, d'altro canto, tale costo vada soggetto a limiti di compatibilità finanziari […]”
4.3. Nel caso di specie, il attore, anche a fronte di specifica eccezione di parte convenuta sul Pt_1 punto già operata in comparsa di risposta (cfr. pag. 5 della comparsa di risposta), ha affermato ma Cont non provato adeguatamente di avere notificato nel rispetto dei termini di cui all'art. 59 all' convenuta le autorizzazioni ai ricoveri.
5 4.3.1. Tale assunto risulta, ad un più attento esame, dalla documentazione di causa, anche in base all'ausilio che in relazione a questo è venuto pure da parte del nominato CTU, la cui consulenza (cfr. deposito del 22.04.2024) è stata operata in piena conformità del mandato ricevuto (cfr. ordinanza del 04.01.2024, che formulava il mandato anche “tenendo conto […] delle comunicazioni inoltrate dal Cont Comune all' […] il tutto secondo quanto disposto dall'art. 59 della legge regionale 33/1996”) e pertanto è considerabile, vista la sua completezza, coerenza, ed assenza di vizi logici, come adeguato ausilio al vaglio del materiale istruttorio e della decisione. Il consulente ha infatti evidenziato come
“Da un'analisi della documentazione depositata in atti non risultano provvedimenti di autorizzazione Cont al ricovero adottati dal di e trasmessi all di Caltanissetta.” (cfr. pag. 7 Pt_1 Pt_1 consulenza), proseguendo nel senso che in atti si riscontrano solo (come questo giudice riscontra nelle produzioni in atti): a) nel file denominato “proposte ricovero.pdf” (cfr. all. al deposito complementare Cont alla citazione), le proposte di ricovero in comunità alloggio emesse dall' convenuta per 7 persone specificamente indicate;
b) nel file denominato “lettere ricoveri.pdf”, la riproduzione della documentazione del punto precedente, unitamente ad altra documentazione (in parte incompleta) ma diversa da quella qui di interesse (in quanto si fa riferimento a:
1. Delibera della Giunta Municipale n. 61 del 06.06.2008 avente ad oggetto "Autorizzazione alla stipula di convenzione con l'Associazione Solidea di Delia per ricovero e pagamento rette ospitalità determinata, per il Parte_2 periodo 09.11.2007 - 06.06.2008, in € 40,00 per giorno;
2. Delibera della Giunta Municipale n. 56 del 11.05.2016 avente ad oggetto "Autorizzazione inserimento disabile sig.ra C. B., presso Comunità Alloggio "Oasi Parco S.Anna" di Caltanissetta - atto di indirizzo". Nel file non è inclusa la delibera;
3. Delibera della Giunta Municipale n. 33 del 31.10.2012 avente ad oggetto "intervento residenziale presso comunità alloggio per disabili psichici Nuova Luce Onlus di Delia -definizione obiettivo gestionale". Anche in questo caso non è possibile individuare il deliberato.”).
4.3.2. D'altro canto, invece, l'esame anche del resto della documentazione ritualmente allegata in atti non dà riscontro di quanto in questa sede richiesto. E nulla cambia il riferimento che parte attrice fa in comparsa conclusionale a visionare “la documentazione prodotta in data 05.09.2023 su stesso suo impulso con Ordinanza del 20.07.2023 che contiene tutti gli atti e i provvedimenti necessari ad ottenere il chiesto rimborso.”, in quanto quest'ultima contiene solo il file indice dei documenti già depositati.
4.3.3. Pertanto, dovendosi considerare processualmente inesistente il suddetto passaggio Cont procedimentale, si deve trarre l'omessa notifica tempestiva all' conformemente all'art. 59 comma 2 L.R. 33/1996, in violazione del termine perentorio stabilito da tale norma, e con conseguente Cont impossibilità per l' convenuta di avviare un procedimento di controllo volto a formulare una eventuale opposizione nei termini. Conseguentemente, deve ritenersi che non sia sorto in capo al Comune attore alcun diritto al rimborso, condizionato alla rigorosa osservanza della procedura ivi prescritta.
5. Pertanto, stante il mancato rispetto della procedura dettata dalla Legge Regionale, la domanda attorea va rigettata.
6.1. Le spese di giudizio vanno regolate sulla base del criterio della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo operate con D.M. n. 147/2022.
6.2. Secondo lo stesso criterio vanno altresì poste le spese di C.T.U., come liquidate con decreto del 17.11.2024.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 1175/2022, indicato in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA parte attrice ( in persona del Sindaco p.t.) al pagamento, Parte_1 in favore della parte convenuta ( Controparte_1
, in persona del l.r.p.t.), delle spese processuali, che si liquidano in €
[...] 11.229,00 per compensi (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 260.001,00 ad € 520.000,00, tutte e quattro le fasi, valori minimi in ragione della assoluta linearità di svolgimento della procedura, anche in relazione alla tipologia di controversia, che ha coinvolto questioni di agevole accertamento), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute;
3) PONE a definitivo carico della parte attrice ( , in persona del Sindaco Parte_1
p.t.) il pagamento delle spese di C.T.U., come liquidate con decreto del 17.11.2024;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 04.06.2025
Il Giudice Dario Albergo
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 1175/2022, avente ad oggetto: “ALTRI ISTITUTI E LEGGI SPECIALI”.
TRA
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), con sede legale in Delia Parte_1 P.IVA_1 (CL), Via Capitano Lo Porto n. 1, rappresentato e difeso, giusta procura e documentazione allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Antonio Onofrio Campione (C.F. ), ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Caltanissetta, Viale della Regione n. 172;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, in persona del l.r.p.t. Controparte_1 (C.F. e P. IVA n. ), con sede legale in Caltanissetta, Via G. Cusmano n. 1, rappresentata P.IVA_2 e difesa, giusta procura e documentazione allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Marco Vizzini (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Caltanissetta, C.F._2 Via Libertà n. 114; PARTE CONVENUTA
***
1.1. Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte in data 06.07.2022 e depositato in data 11.07.2022, il , in persona del Sindaco p.t. conveniva in giudizio Parte_1 l' , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 domandando che, previo accertamento del relativo diritto, parte convenuta fosse condannata al pagamento in favore dell'attrice di € 356.714,27, oltre interessi moratori (o, in subordine, legali) dall'insorgenza del diritto a soddisfo, e con vittoria di spese e compensi di lite. Pagamento richiesto a titolo di rimborso pro quota delle spese sostenute negli anni dal 2014 al 2017, 2018 e 2020 per le rette relative al ricovero di anziani non autosufficienti presso appositi istituti convenzionati. Ciò nei limiti della quota c.d. di integrazione, asseritamente posta a carico della parte convenuta, e calcolata in funzione della retta ordinaria e del grado di invalidità del ricoverato, e che sarebbe gravata sul Fondo Sanitario Nazionale ai sensi del combinato disposto dell'art. 59 L.R. 33/1996, dell'art. 17 L.R. 22/1986 e dell'art. 17 comma 2 L.R. 87/1981 (nonché con riguardo agli artt. 14-16 All. F al D.P.R.S. del 04.06.1996 ed al D.P.C.M. 29.11.2001, poi sostituito dal D.P.C.M. 12.01.2007).
1 Cont
1.2. Il Comune attore esponeva infatti di avere comunicato all' convenuta l'avvenuto ricovero degli anziani, di non avere ricevuto alcuna opposizione al riguardo dalla stessa, nonché di avere trasmesso regolari richieste di pagamento, corredate di tutta la dovuta documentazione. Ma che queste erano rimaste disattese dalla parte convenuta. Per cui, infruttuosa ogni richiesta stragiudiziale, adiva questo Tribunale per sentire accogliere le predette pretese.
2.1. Costituitasi in giudizio, la parte convenuta anzitutto eccepiva la prescrizione parziale della pretesa, relativamente alle richieste di pagamento per gli anni dal 2014 al 2017, ai sensi dell'art. 2948 n. 4) c.c. In secondo luogo, rilevava che l'invocato combinato disposto di cui all' art. 59 L.R. 33/1996 ed art. 17 L.R. 87/1981 sarebbe allo stato privo di immediata precettività, e dunque non fonderebbe, l'insorgenza di un diritto di credito in capo ai comuni, essendo ancora necessario allo scopo un Cont provvedimento applicativo di dotazione finanziaria e di ripartizione delle risorse tra le della regione, e conseguentemente non potendosi ancora allo stato determinare la quota rimborsabile dal Fondo Sanitario Nazionale, nonché il relativo procedimento di erogazione. In terzo luogo, rilevava che (contrariamente a quanto prescritto dal predetto art. 59 L.R. 33/1996) il Comune attore non avrebbe mai trasmesso alla stessa convenuta la comunicazione dell'avvenuto ricovero dei singoli soggetti ed il relativo certificato di non autosufficienza, in violazione del termine, da ritenersi perentorio, di cinque giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione al ricovero. In quarto luogo, comunque contestava i criteri di calcolo allegati da parte attrice (per cui ella avrebbe fatto riferimento ad una integrazione pari al 40% della del contributo fisso), senza indicare natura del contributo o fondamento normativo di tale riparto, e rilevava altresì come non fosse stata precisata la tipologia di prestazioni differenziate di carattere sanitario resesi necessarie (a giustificazione dei maggiori costi rappresentati). In quinto luogo, evidenziava come la documentazione a corredo fosse non adeguatamente dettagliata e non tenesse conto delle note di credito ricevute dai comuni da parte degli enti convenzionati. Da ultimo, in via sostanzialmente subordinata, comunque contestava la debenza degli interessi di mora o dell'applicazione dei tassi di cui alle transazioni commerciali.
2.2. Domandava, pertanto, rigettarsi la domanda per infondatezza. O, in subordine, la riduzione del quantum in relazione all'effettivamente dovuto. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e svolgimento di CTU sull'entità del credito, all'udienza del 12.03.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte, le parti precisavano le rispettive conclusioni e, con ordinanza del 13.03.2025, questo Giudice poneva la causa in decisione assegnando i termini difensivi di cui all'art. 190 c.p.c., che venivano a scadere in data 03.06.2025.
§§§
1. Preliminarmente, va respinta per infondatezza l'eccezione di prescrizione breve quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c., prevista per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, opposta (invero in maniera poco puntuale) da parte convenuta con riferimento ai crediti asseritamente maturati tra 2014 e 2017.
1.1. Infatti, nel caso oggetto del presente giudizio nessuna norma prevede che la contribuzione Cont dell' debba essere erogata con una specifica cadenza annuale o infrannuale. Dovrà, pertanto, in mancanza di altre indicazioni, ritenersi operante l'ordinaria prescrizione decennale, rispetto alla quale nessuna delle pretese fatte valere in questa sede è dunque estinta (il primo anno di riferimento è il 2014, e il giudizio è stato introdotto nel 2022).
1.2. In ogni caso, anche a considerarsi un termine quinquennale, questo sarebbe stato validamente interrotto dall'intimazione Prot. 13974 del 29.12.2017, inviata con raccomandata A/R alla controparte (distintamente per Direttore Generale e Direttore Amministrativo), e regolarmente ricevuta da
2 quest'ultima il 01.02.2018 (cfr. allegato “lettere con rar” alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice, pagg. da 1 a 3).
2. Venendo al merito, può essere utile anzitutto richiamare brevemente il quadro normativo di riferimento della disciplina in materia di prestazioni socioassistenziali, erogate a favore di persone disabili o anziani non autosufficienti, come delineata dalla pertinente legislazione nazionale e regionale.
2.1. Anzitutto, con riguardo al livello legislativo statale, si considerano rilevanti le seguenti notazioni.
2.1.1. L'art. 26 della Legge 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), dispone che “Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi”. L'art. 30 della Legge 730/1983 dispone che “Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio-assistenziale, gli enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali […].”.
2.1.2. Con riferimento al riparto delle spese sanitarie e assistenziali, il Legislatore ha emanato ulteriori disposizioni, tra cui l'art. 1, lett. n) della Legge 419/1998, recante delega al Governo per la razionalizzazione del S.S.N., secondo cui “Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi: […]. n) prevedere tempi, modalità e aree di attività per pervenire ad una effettiva integrazione a livello distrettuale dei servizi sanitari con quelli sociali, disciplinando altresì la partecipazione dei comuni alle spese connesse alle prestazioni sociali;
stabilire principi e criteri per l'adozione, su proposta dei Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, di un atto di indirizzo e coordinamento, […] che assicuri livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria, anche in attuazione del Piano sanitario nazionale.”.
2.2. A livello amministrativo statale, in attuazione di quanto previsto in sede legislativa, il Governo ha emanato due D.P.C.M., rispettivamente datati 14.02.2001 e 29.11.2001.
2.2.1. Il primo, recante “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”, fornisce l'esatta individuazione delle prestazioni sociosanitarie, ed all'art. 3 esso distingue tra: 1) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, di competenza ed a carico delle aziende sanitarie locali;
2) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, di competenza dei comuni;
3) prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, erogate dalle aziende sanitarie ed a carico del fondo sanitario, che possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali. L'art. 4 comma 1 prevede poi che “la regione nell'ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento, tenendo conto di quanto espresso nella tabella allegata. A”.
2.2.2. Il secondo, a sua volta (poi sostituito dal D.P.C.M. 12.01.2017), definisce i Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.). All'interno dell'allegato 1 si trova la tabella 1C) (“Area integrazione socio- sanitaria”), che in premessa recita: “Nella tabella riepilogativa, per le singole tipologie erogative di carattere socio sanitario, sono evidenziate, accanto al richiamo alle prestazioni sanitarie, anche quelle sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di
3 costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale. In particolare, per ciascun livello sono individuate le prestazioni a favore di minori, donne, famiglia, anziani, disabili, pazienti psichiatrici, persone con dipendenza da alcool, droghe e farmaci, malati terminali, persone con patologie da HIV.”. Nel corpo della tabella, al punto n. 9 (recante “Assistenza territoriale residenziale”), in relazione ad “Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di Programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglia”, i costi sono posti per il 60% a carico del Comune ed il rimanente 40% a carico del CP_2
2.3. A livello legislativo regionale, l'art. 59 L.R. n. 33/1996, infine, dispone come segue (grassetti aggiunti): “
1. Entro il limite annuo di lire 500 milioni, l'integrazione della retta giornaliera corrisposta, in rapporto al grado di invalidità, dai comuni dell'Isola ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti, è assunta a carico del Fondo sanitario regionale preordinata al rimborso degli oneri dell'attività socio-assistenziale di rilievo sanitario, in applicazione del D.P.C.M. 8 agosto 1985.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il servizio sociale dei comuni trasmette all'Azienda unità sanitaria locale di competenza copia del provvedimento di autorizzazione al ricovero corredato della certificazione attestante il grado e la natura della condizione di non autosufficienza. La notifica del dispositivo al ricovero è effettuata entro cinque giorni dall'adozione e comporta, se non interviene opposizione, entro i successivi venti giorni l'obbligo per il comune di attivare l'azione di rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta all'ente assistenziale a titolo di integrazione. 3. È facoltà dell'Azienda unità sanitaria locale verificare nel termine sopra indicato il sussistere della condizione di invalidità degli anziani ricoverati, avuto anche riguardo al trattamento assistenziale curativo e riabilitativo assicurato dall'Ente in rapporto ai bisogni degli ospiti nonché, il permanere, ai sensi della vigente normativa, dell'idoneità igienico-sanitaria delle strutture ricoveranti. 4. Il presente articolo ha natura interpretativa dello articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, concernente il riordino dell'assistenza e, nel rispetto degli indirizzi ministeriali in materia di integrazione dei servizi sociali e sanitari, si applica anche agli anziani non autosufficienti già ospiti di case di riposo, case protette e comunità alloggio abitate con retta a carico dei comuni.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle unità CP_1 sanitarie locali che hanno assunto direttamente od in convenzione gli oneri dell'assistenza sanitaria e/o delle prestazioni a rilievo sanitario per il ricovero degli anziani non autosufficienti ospiti di strutture assistenziali.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.”.
3.1. Alla luce del quadro normativo sopra delineato, deve ritenersi che la ripartizione delle spese tra servizio sanitario e comuni per le spese di natura sociosanitaria, stante il loro inserimento nell'ambito della determinazione dei L.E.A., sia materia di competenza statale e quindi pienamente applicabile ed operante. Non merita quindi di trovare accoglimento l'eccezione di parte convenuta secondo cui non sarebbe possibile determinare la quota rimborsabile, in assenza di un provvedimento che ripartisca le risorse disponibili tra le ASP della Regione.
3.2. D'altronde, sul punto si è anche pronunciata la Cassazione (cfr. i parr.
1.5.1. ed 1.5.3. di Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 21068 del 19/10/2016, successivamente richiamata da altre pronunce, quali quelle che si richiameranno infra al par. 4.2.1.), per cui la stessa lettura dell'art. 59 comma 1 L.R. 33/1996, nell'uso dell'espressione “assunta a carico” in relazione all'integrazione della retta giornaliera, da parte del Fondo Sanitario Regionale, non può che far considerare un dato letterale di assunzione del relativo obbligo, con conseguente mera anticipazione della quota ad opera dei Comuni. E dunque, dovendosi concludere, sul punto, che il diritto al rimborso scaturisce direttamente dalla legge, non dalla conclusione del procedimento amministrativo di ripartizione del Fondo. D'altronde, 4 se così non fosse, si avrebbe l'effetto paradossale di rimettere l'applicazione del disposto di legge al mero arbitrio dell'amministrazione regionale nello svolgimento del suddetto procedimento amministrativo.
3.3. A questo punto, concettualmente, l'eventuale esaurimento delle risorse disponibili si configura non come fatto costitutivo, bensì come fatto estintivo del diritto (cfr. il par.
1.5.2. della sentenza sopra citata), il cui onere probatorio è posto dall'art. 2697 c.c. a carico dell'eccipiente (e dunque di parte convenuta), che nel caso di specie nessuna prova ha fornito.
4. Meritevole di accoglimento deve invece ritenersi l'eccezione relativa al mancato rispetto della procedura richiesta dal citato art. 59 L.R. 33/1996.
4.1. In particolare, il relativo comma 2 (già in precedenza riportato ed evidenziato) espressamente prescrive: da un lato, al di comunicare all'ASP competente l'avvenuto ricovero entro cinque Pt_1 giorni;
dall'altro, all'ASP, di effettuare le dovute verifiche ed eventualmente proporre opposizione. La notifica in questione rappresenta quindi un elemento essenziale per l'Azienda sanitaria, tenuta ad operare le proprie verifiche prima che sorga in capo ad essa l'obbligo di rimborsare la quota della retta.
4.2.1. Sul punto, la giurisprudenza si è più volte espressa sulla necessaria rigorosa osservanza della prescritta procedura e delle relative tempistiche, in modo molto netto. Al riguardo, si legge infatti che (grassetto aggiunto) “In tema di assistenza sanitaria nella Regione siciliana, il credito del Pt_1 per l'integrazione relativa ai servizi di carattere sanitario erogati in favore di anziani ricoverati in strutture protette costituisce un diritto per il cui conseguimento è necessario che l'ente territoriale adempia agli oneri formali previsti dalla legge, dando la prova di aver notificato il ricovero dell'anziano entro il termine di cinque giorni, previsto dall'art. 59, comma 2, della l.r. Sicilia n. 33 del 1996, cui deve riconnettersi carattere perentorio, poiché volto a segnare l'inizio del procedimento di controllo ed in riferimento al quale è posto il "dies a quo" del successivo termine di venti giorni per la proposizione dell'opposizione da parte dell .” (così da ultimo Controparte_1
Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24118 del 27/09/2019 (Rv. 655455 - 01), confermando l'orientamento espresso dalle precedenti Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 21068 del 19/10/2016 (Rv. 642937 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28013 del 23/11/2017 (Rv. 646779 - 01); Cass. Civ. Sez. 1 – Ordinanza n. 20518 del 03/08/2018, non massimata).
4.2.2. Si spiega altresì da parte della citata Ordinanza 28013/2017 che la natura decadenziale dei termini può essere data non solo dall'espressa previsione di legge, ma può trarsi anche
“implicitamente dalla ratio legis e dalle specifiche esigenze di rilievo pubblico (nel caso in esame di attivazione del procedimento di controllo, e dunque, di salvaguardia della finanza pubblica) che lo svolgimento di un adempimento in un arco di tempo prefissato è indirizzato a soddisfare.” Ragion d'essere che si spiega “al fine di consentire all le valutazioni del caso, in modo da CP_1 discriminare la componente sanitaria da quella propriamente assistenziale, anche ai fini della ripartizione dei relativi costi — e come, d'altro canto, tale costo vada soggetto a limiti di compatibilità finanziari […]”
4.3. Nel caso di specie, il attore, anche a fronte di specifica eccezione di parte convenuta sul Pt_1 punto già operata in comparsa di risposta (cfr. pag. 5 della comparsa di risposta), ha affermato ma Cont non provato adeguatamente di avere notificato nel rispetto dei termini di cui all'art. 59 all' convenuta le autorizzazioni ai ricoveri.
5 4.3.1. Tale assunto risulta, ad un più attento esame, dalla documentazione di causa, anche in base all'ausilio che in relazione a questo è venuto pure da parte del nominato CTU, la cui consulenza (cfr. deposito del 22.04.2024) è stata operata in piena conformità del mandato ricevuto (cfr. ordinanza del 04.01.2024, che formulava il mandato anche “tenendo conto […] delle comunicazioni inoltrate dal Cont Comune all' […] il tutto secondo quanto disposto dall'art. 59 della legge regionale 33/1996”) e pertanto è considerabile, vista la sua completezza, coerenza, ed assenza di vizi logici, come adeguato ausilio al vaglio del materiale istruttorio e della decisione. Il consulente ha infatti evidenziato come
“Da un'analisi della documentazione depositata in atti non risultano provvedimenti di autorizzazione Cont al ricovero adottati dal di e trasmessi all di Caltanissetta.” (cfr. pag. 7 Pt_1 Pt_1 consulenza), proseguendo nel senso che in atti si riscontrano solo (come questo giudice riscontra nelle produzioni in atti): a) nel file denominato “proposte ricovero.pdf” (cfr. all. al deposito complementare Cont alla citazione), le proposte di ricovero in comunità alloggio emesse dall' convenuta per 7 persone specificamente indicate;
b) nel file denominato “lettere ricoveri.pdf”, la riproduzione della documentazione del punto precedente, unitamente ad altra documentazione (in parte incompleta) ma diversa da quella qui di interesse (in quanto si fa riferimento a:
1. Delibera della Giunta Municipale n. 61 del 06.06.2008 avente ad oggetto "Autorizzazione alla stipula di convenzione con l'Associazione Solidea di Delia per ricovero e pagamento rette ospitalità determinata, per il Parte_2 periodo 09.11.2007 - 06.06.2008, in € 40,00 per giorno;
2. Delibera della Giunta Municipale n. 56 del 11.05.2016 avente ad oggetto "Autorizzazione inserimento disabile sig.ra C. B., presso Comunità Alloggio "Oasi Parco S.Anna" di Caltanissetta - atto di indirizzo". Nel file non è inclusa la delibera;
3. Delibera della Giunta Municipale n. 33 del 31.10.2012 avente ad oggetto "intervento residenziale presso comunità alloggio per disabili psichici Nuova Luce Onlus di Delia -definizione obiettivo gestionale". Anche in questo caso non è possibile individuare il deliberato.”).
4.3.2. D'altro canto, invece, l'esame anche del resto della documentazione ritualmente allegata in atti non dà riscontro di quanto in questa sede richiesto. E nulla cambia il riferimento che parte attrice fa in comparsa conclusionale a visionare “la documentazione prodotta in data 05.09.2023 su stesso suo impulso con Ordinanza del 20.07.2023 che contiene tutti gli atti e i provvedimenti necessari ad ottenere il chiesto rimborso.”, in quanto quest'ultima contiene solo il file indice dei documenti già depositati.
4.3.3. Pertanto, dovendosi considerare processualmente inesistente il suddetto passaggio Cont procedimentale, si deve trarre l'omessa notifica tempestiva all' conformemente all'art. 59 comma 2 L.R. 33/1996, in violazione del termine perentorio stabilito da tale norma, e con conseguente Cont impossibilità per l' convenuta di avviare un procedimento di controllo volto a formulare una eventuale opposizione nei termini. Conseguentemente, deve ritenersi che non sia sorto in capo al Comune attore alcun diritto al rimborso, condizionato alla rigorosa osservanza della procedura ivi prescritta.
5. Pertanto, stante il mancato rispetto della procedura dettata dalla Legge Regionale, la domanda attorea va rigettata.
6.1. Le spese di giudizio vanno regolate sulla base del criterio della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo operate con D.M. n. 147/2022.
6.2. Secondo lo stesso criterio vanno altresì poste le spese di C.T.U., come liquidate con decreto del 17.11.2024.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 1175/2022, indicato in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA parte attrice ( in persona del Sindaco p.t.) al pagamento, Parte_1 in favore della parte convenuta ( Controparte_1
, in persona del l.r.p.t.), delle spese processuali, che si liquidano in €
[...] 11.229,00 per compensi (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 260.001,00 ad € 520.000,00, tutte e quattro le fasi, valori minimi in ragione della assoluta linearità di svolgimento della procedura, anche in relazione alla tipologia di controversia, che ha coinvolto questioni di agevole accertamento), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute;
3) PONE a definitivo carico della parte attrice ( , in persona del Sindaco Parte_1
p.t.) il pagamento delle spese di C.T.U., come liquidate con decreto del 17.11.2024;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 04.06.2025
Il Giudice Dario Albergo
7