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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 15444/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 12.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 15444/2022
tra
rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Cristiano Ceriello Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: assegno sociale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.11.2022 parte ricorrente deduceva di aver presentato in data
03.09.2021 domanda all' per il riconoscimento di assegno sociale la quale veniva rigettata CP_1
in data 21.09.2021, in quanto il sig. avrebbe omesso il calcolo della rendita dovuta a Parte_1
proprietà immobiliare;
di aver presentato in data 07.12.2021 ricorso al comitato provinciale, senza ottenere alcun esito nei termini di legge;
Deduceva quindi l'erroneità del provvedimento dell' , in quanto l'immobile contestato era CP_2
stato oggetto di alienazione nel 2018 per decreto trasferimento del Tribunale di Napoli Nord.
Eccepiva poi la genericità delle motivazioni del provvedimento di rigetto della istanza nonché la nullità della sottoscrizione del provvedimento di reiezione.
1 Chiedeva, pertanto, l'annullamento della reiezione della sua domanda di assegno sociale per nullità, illegittimità, infondatezza, carenza di legittimazione passiva e per l'effetto di ordinare la deliberazione dell'assegno sociale in suo favore;
dichiarare illegittimi i comportamenti procedurali dell' anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; condannare l' alle spese, diritti CP_2 CP_2
ed onorari, con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 7.12.2023 si costituiva in giudizio l' , in CP_1
persona del l.r.p.t. chiedendo, a vario titolo, il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Ciò brevemente premesso in fatto, osserva il Tribunale che il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento dell'assegno sociale a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.
Giova ricordare in termini generali che l'assegno sociale costituisce una prestazione assistenziale prevista a favore dei soggetti ultrasessantacinquenni, il cui reddito, personale e coniugale, sia inferiore alle soglie previste dalla legge.
In particolare, l'art. 3, comma 6, legge n. 335 del 1995 prevede: “
6. Con effetto dal 1° gennaio
1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art.
2 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”
Quanto ai requisiti necessari per ottenere l'assegno sociale, la legge prevede che è necessario: 1) il cd. requisito anagrafico, ossia un'età inizialmente fissata ad anni 65, poi dall'art. 18 co. 4 l. 111/2011 parametrato all'aspettativa di vita;
2) il cd. stato di bisogno economico;
3) la cittadinanza italiana (o, per i cittadini comunitari, l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale).
Quanto poi alla misura dell'assegno, hanno diritto all'assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito ovvero i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all'ammontare annuo dell'assegno, mentre hanno diritto all'assegno in misura ridotta, i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno oppure i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno.
Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Sono inoltre dovuti gli interessi dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa in base all'art. 7 l. 533/73. CP_ Ciò premesso in termini generali, nel caso in esame l' contesta la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti per godere dell'assegno sociale, avendo quest'ultimo omesso di dichiarare la proprietà di due immobili al momento della presentazione della domanda, e cioè di un immobile acquistato nel 1992 e di un altro acquistato nel 1997 in quota parte con il coniuge.
Sul punto, in ordine agli immobili in questione, arte ricorrente ha depositato in allegato al ricorso documentazione da cui emerge che, per quanto concerne l'immobile acquistato nel 1992, si tratta di immobile sito in Marano di Napoli alla Via Unione Sovietica int. 12 piano 3, acquistato dal ricorrente per la sola nuda proprietà insieme ai germani e il 10.11.1992 con data CP_3 CP_4 registrazione Agenzia Entrate del 27.11.1992 n. 22577, trascritta all'Ufficio Territoriale di Servizi di Pubblicità immobiliare di Napoli II, Reg. Part. N. 29967 e Reg. Gen. N. 39697, che è stato successivamente venduto dal ricorrente nella sua titolarità con atto del 13/05/2003 Notaio Dott.
Repertorio n. 49354, trascrizione del 26.05.2003, Reg. Particolare n. Persona_1
15651 e Reg. Gen. N.ro 21721.
Quanto al secondo immobile, acquistato nel 1997, si tratta di immobile sito in Mugnano di Napoli alla Corso Italia, 90 int. 10 piano t-1-2, acquistato dal ricorrente in data 10/07/1997 con atto del
Notaio rep. N.ro 34097 del 10/07/1997 trascritto il 23/08/1997 con n.ro voltura Persona_1
3 27425.1/1997, R.P. 17864 R.G. 23110 riferimento ispezione ipotecaria n.ro progressivo formalità 4, poi trasferito in data 18/11/2004 al sig. con atto del Notaio Controparte_5 Per_2
rep.110686 del 18/11/2004 trascritto al reparto Pi di Napoli 2 al n.ro 38860.1/2004 in data
13/12/2004, riferimento ispezione ipotecaria n.ro progressivo formalità 7.
L'immobile acquistato nel 1992 risulta poi trasferito nel 2012 a terzi a seguito di decreto di trascrizione di procedura di espropriazione immobiliare del Tribunale di Napoli, decreto trasferimento n.ro 100603/2012, come da ispezione storica dell'Ufficio del Territorio (allegato 2),
l'immobile in proprietà dal 1997 è stato trasferito nel 2012 a terzi a seguito di decreto di trascrizione di procedura di espropriazione immobiliare del Tribunale di Napoli, decreto trasferimento n.ro 100603/2012, come da ispezione storica dell'Ufficio del Territorio (allegato 4).
Pertanto, alla data della domanda amministrativa (3.09.2021) il ricorrente era titolare del solo immobile di sua residenza, sito in Marano di Napoli alla Via Unione Sovietica n.ro 40, int. 7 piano
2, poi trasferito in data 26.5.2022 al sig. . Controparte_6
Relativamente a quest'ultimo si rileva che, trattandosi di reddito da abitazione principale, lo stesso non va computato ai fini del calcolo dell'assegno sociale né peraltro rileva il reddito derivato dalla vendita della suddetta abitazione in quanto privo del carattere di periodicità richiesto dalla normativa.
Ciò posto, considerato che l'onere della prova relativo alla sussistenza in capo all'istante dei requisiti necessari per ottenere l'assegno è a carico di parte ricorrente, ivi compreso quindi il cd stato di bisogno (requisito contestato dall' nel caso di specie), come confermato anche dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità per cui “in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale” (v. Cass. 23477/2010), deve ritenersi per quanto esposto provato lo stato di bisogno del ricorrente.
Per tali ragioni il ricorso merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa;
4 - condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
3.291,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione.
Aversa, lì 10.3.2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 12.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 15444/2022
tra
rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Cristiano Ceriello Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: assegno sociale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.11.2022 parte ricorrente deduceva di aver presentato in data
03.09.2021 domanda all' per il riconoscimento di assegno sociale la quale veniva rigettata CP_1
in data 21.09.2021, in quanto il sig. avrebbe omesso il calcolo della rendita dovuta a Parte_1
proprietà immobiliare;
di aver presentato in data 07.12.2021 ricorso al comitato provinciale, senza ottenere alcun esito nei termini di legge;
Deduceva quindi l'erroneità del provvedimento dell' , in quanto l'immobile contestato era CP_2
stato oggetto di alienazione nel 2018 per decreto trasferimento del Tribunale di Napoli Nord.
Eccepiva poi la genericità delle motivazioni del provvedimento di rigetto della istanza nonché la nullità della sottoscrizione del provvedimento di reiezione.
1 Chiedeva, pertanto, l'annullamento della reiezione della sua domanda di assegno sociale per nullità, illegittimità, infondatezza, carenza di legittimazione passiva e per l'effetto di ordinare la deliberazione dell'assegno sociale in suo favore;
dichiarare illegittimi i comportamenti procedurali dell' anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; condannare l' alle spese, diritti CP_2 CP_2
ed onorari, con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 7.12.2023 si costituiva in giudizio l' , in CP_1
persona del l.r.p.t. chiedendo, a vario titolo, il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Ciò brevemente premesso in fatto, osserva il Tribunale che il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento dell'assegno sociale a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.
Giova ricordare in termini generali che l'assegno sociale costituisce una prestazione assistenziale prevista a favore dei soggetti ultrasessantacinquenni, il cui reddito, personale e coniugale, sia inferiore alle soglie previste dalla legge.
In particolare, l'art. 3, comma 6, legge n. 335 del 1995 prevede: “
6. Con effetto dal 1° gennaio
1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art.
2 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”
Quanto ai requisiti necessari per ottenere l'assegno sociale, la legge prevede che è necessario: 1) il cd. requisito anagrafico, ossia un'età inizialmente fissata ad anni 65, poi dall'art. 18 co. 4 l. 111/2011 parametrato all'aspettativa di vita;
2) il cd. stato di bisogno economico;
3) la cittadinanza italiana (o, per i cittadini comunitari, l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale).
Quanto poi alla misura dell'assegno, hanno diritto all'assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito ovvero i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all'ammontare annuo dell'assegno, mentre hanno diritto all'assegno in misura ridotta, i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno oppure i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno.
Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Sono inoltre dovuti gli interessi dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa in base all'art. 7 l. 533/73. CP_ Ciò premesso in termini generali, nel caso in esame l' contesta la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti per godere dell'assegno sociale, avendo quest'ultimo omesso di dichiarare la proprietà di due immobili al momento della presentazione della domanda, e cioè di un immobile acquistato nel 1992 e di un altro acquistato nel 1997 in quota parte con il coniuge.
Sul punto, in ordine agli immobili in questione, arte ricorrente ha depositato in allegato al ricorso documentazione da cui emerge che, per quanto concerne l'immobile acquistato nel 1992, si tratta di immobile sito in Marano di Napoli alla Via Unione Sovietica int. 12 piano 3, acquistato dal ricorrente per la sola nuda proprietà insieme ai germani e il 10.11.1992 con data CP_3 CP_4 registrazione Agenzia Entrate del 27.11.1992 n. 22577, trascritta all'Ufficio Territoriale di Servizi di Pubblicità immobiliare di Napoli II, Reg. Part. N. 29967 e Reg. Gen. N. 39697, che è stato successivamente venduto dal ricorrente nella sua titolarità con atto del 13/05/2003 Notaio Dott.
Repertorio n. 49354, trascrizione del 26.05.2003, Reg. Particolare n. Persona_1
15651 e Reg. Gen. N.ro 21721.
Quanto al secondo immobile, acquistato nel 1997, si tratta di immobile sito in Mugnano di Napoli alla Corso Italia, 90 int. 10 piano t-1-2, acquistato dal ricorrente in data 10/07/1997 con atto del
Notaio rep. N.ro 34097 del 10/07/1997 trascritto il 23/08/1997 con n.ro voltura Persona_1
3 27425.1/1997, R.P. 17864 R.G. 23110 riferimento ispezione ipotecaria n.ro progressivo formalità 4, poi trasferito in data 18/11/2004 al sig. con atto del Notaio Controparte_5 Per_2
rep.110686 del 18/11/2004 trascritto al reparto Pi di Napoli 2 al n.ro 38860.1/2004 in data
13/12/2004, riferimento ispezione ipotecaria n.ro progressivo formalità 7.
L'immobile acquistato nel 1992 risulta poi trasferito nel 2012 a terzi a seguito di decreto di trascrizione di procedura di espropriazione immobiliare del Tribunale di Napoli, decreto trasferimento n.ro 100603/2012, come da ispezione storica dell'Ufficio del Territorio (allegato 2),
l'immobile in proprietà dal 1997 è stato trasferito nel 2012 a terzi a seguito di decreto di trascrizione di procedura di espropriazione immobiliare del Tribunale di Napoli, decreto trasferimento n.ro 100603/2012, come da ispezione storica dell'Ufficio del Territorio (allegato 4).
Pertanto, alla data della domanda amministrativa (3.09.2021) il ricorrente era titolare del solo immobile di sua residenza, sito in Marano di Napoli alla Via Unione Sovietica n.ro 40, int. 7 piano
2, poi trasferito in data 26.5.2022 al sig. . Controparte_6
Relativamente a quest'ultimo si rileva che, trattandosi di reddito da abitazione principale, lo stesso non va computato ai fini del calcolo dell'assegno sociale né peraltro rileva il reddito derivato dalla vendita della suddetta abitazione in quanto privo del carattere di periodicità richiesto dalla normativa.
Ciò posto, considerato che l'onere della prova relativo alla sussistenza in capo all'istante dei requisiti necessari per ottenere l'assegno è a carico di parte ricorrente, ivi compreso quindi il cd stato di bisogno (requisito contestato dall' nel caso di specie), come confermato anche dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità per cui “in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale” (v. Cass. 23477/2010), deve ritenersi per quanto esposto provato lo stato di bisogno del ricorrente.
Per tali ragioni il ricorso merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa;
4 - condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
3.291,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione.
Aversa, lì 10.3.2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
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