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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 212/2022
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 212/2022 promossa da:
(C.F.: ) e (G.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Chieffo, elettivamente domiciliati C.F._2
come in atti.
ATTORI contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._3
Di Carlo, elettivamente domiciliato come in atti.
OGGETTO: compravendita immobiliare.
CONCLUSIONI
Con le note scritte in sostituzione della udienza dell'11.11.24, le parti hanno concluso come in atti:
Gli attori: “[…] Nel tornare ad impugnare illimitatamente tutto quanto ex adeverso dedotto ed eccepito da parte resistente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel ricorso introduttivo da pagina 1 di 11 intendersi per riportate e trascritte, chiedendo che la causa venga trattenuta a Sentenza con concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c.”
Il convenuto: “[…] Ordinare ai ricorrenti ovvero, nell'ipotesi in cui questi non provvedano, al terzo
“Monte dei Paschi di Siena S.p.a.”, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione e il deposito della perizia effettuata sull'appartamento per cui è causa (NCEU del Comune di Francavilla, fg. 2, part. 4381, sub 24, categoria A/2, classe 3, vani 6), commissionata in occasione della stipula del contratto di mutuo ipotecario tra Monte dei Paschi di Siena e + , con atto Parte_1 Parte_3 immediatamente successivo all'atto di compravendita del 27.2.2020 (art. 6 contratto di compravendita del 27.2.2020, pag. 3 –v. all.1 ricorso di controparte); -convocare il Ctu, affinché fornisca i chiarimenti sui rilievi formulati dall'esponente difesa con le note di trattazione scritta dell''udienza dell''11.12.2023, oltre anche in funzione dell'auspicata acquisizione della “perizia Monte Paschi”; - ammettere la prova testimoniale articolata dall'esponente con la memoria istruttorie ex art. 183, comma 6, n.2 del 12.12.2022, per le ragioni già spiegate con le note di trattazione scritta dell''udienza dell''11.12.2023. In via subordinata e nel merito si conclude affinché, contrariis reiectis, Voglia il
Tribunale: -rigettare la domanda giudiziale svolta da e , poiché Parte_1 Parte_2
infondata in fatto e in diritto;
con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, ovvero, nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere profili di illiceità nel comportamento dell'esponente, con conseguente sua responsabilità per l'evento dannoso (inesistente) subito dai ricorrenti, accertare e dichiarare il concorso di colpa in capo ai ricorrenti stessi, anche in misura prevalente rispetto a quella eventualmente ascrivibile al sempre con condanna dei CP_1
ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio. Con richiesta di concessione del doppio termine ex art.
190 c.p.c.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art. 132 c.p.c.)
1. Con contratto per atto pubblico del 27.2.20, ha venduto a Controparte_1 Pt_1
e a al corrispettivo di €. 190.000,00, un “appartamento ad uso
[...] Parte_2 civile abitazione” - facente parte di un fabbricato sito in Francavilla al Mare, Via Cicognini n. 24 -
pagina 2 di 11 “ubicato ai piani terzo e quarto collegati tra loro da scala interna, il tutto composto di sei vani catastali […]”.
2. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., gli acquirenti hanno convenuto in giudizio il venditore, chiedendo al Tribunale di: “accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, , Controparte_1 tenuta al pagamento in favore di e della somma complessiva di €. Parte_1 Parte_2
5.164,90, a titolo di risarcimento di tutti i danni agli stessi cagionati a seguito alle false dichiarazioni rese da in merito all'immobile oggetto di contratto di compravendita tra le parti del Controparte_1
27 febbraio 2020; 2. Condannare al pagamento in favore dei ricorrenti della somma Controparte_1 complessiva di €. 5.164,90 ovvero alla somma inferiore ritenuta di Giustizia;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
A sostegno di tali domande, i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: nell'atto di compravendita, il aveva dichiarato, contrariamente al vero, che il piano quarto CP_1
(sottotetto) dell'appartamento a loro venduto era abitabile, laddove invece esso era costituito da un locale di sgombero non abitabile;
gli esponenti avevano scoperto quanto sopra nel 2021, allorchè – accedendo agli atti dell'archivio comunale per reperire i relativi titoli abilitativi, al fine di provvedere ad una ristrutturazione dell'immobile – avevano potuto constatare che le planimetrie catastali (che il venditore aveva dichiarato essere “veritiere e conformi allo stato di fatto”) in realtà risultavano false, in quanto non riportavano che il predetto piano 4° era un mero locale di sgombero;
la piena consapevolezza in capo al he il 4° piano dell'appartamento, a loro venduto come “zona CP_1 notte”, non era abitabile si ricavava anche dalla considerazione del fatto che nel contratto (dagli stessi acquisito successivamente all'acquisto, presso la Conservatoria) con cui quest'ultimo, nel 2007, aveva acquistato da terzi l'immobile successivamente venduto agli esponenti, detto piano era descritto come costituito da “due locali e bagno”; i ricorrenti – al fine di poter ristrutturare l'immobile – avevano chiesto ed ottenuto dal Comune il recupero abitativo del sottotetto, attraverso la relativa pratica, per la quale avevano sostenuto spese complessive per €. 5164,9 (“€. 1.120,90 per gli oneri comunali e CP_ regionali per la;
€. 90,00 per diritti tecnici Scia Comunale;
€. 30,00 per diritti tecnici agibilità; €.
407,00 per l'acquisto dell'armadio per ottenere l'altezza media per recupero abitativo;
€. 2.517,00 per
l'installazione della finestra sul tetto (lucernaio) per ottenere il rapporto aeroilluminante e €. 1.000,00 CP_ per il pagamento della parcella all'ing. per il deposito della ”), con contestuale perdita CP_3
di parte della volumetria dei locali;
il oveva ritenersi responsabile di tali danni, in quanto CP_1
pagina 3 di 11 aveva colpevolmente indotto in errore gli esponenti sulla natura abitabile del 4° piano, dichiarandone in modo non veritiero la abitabilità e così tenendo una condotta contraria a buona fede contrattuale ed altresì colpevole ai sensi dell'art. 2043 c.c.; sussistevano pertanto tutti i presupposti per l'accoglimento delle domande risarcitorie avanzate.
3. Il nel costituirsi in giudizio, contestando le avverse domande, ha formulato le seguenti CP_1 conclusioni: “[…] in via preliminare ed eventuale, ritenuta la presente controversia di carattere non esclusivamente documentale e non attinente a questioni di mero diritto, ritenuto altresì che i fatti allegati dalle parti non sono pacifici, disporre il mutamento del presente rito sommario di cognizione,
e disporre che il giudizio prosegua nelle forme ordinarie;
nel merito: riìgettare integralmente il ricorso, o comunque la domanda giudiziale, svolta da e , poiché Parte_1 Parte_2
infondata in fatto che in diritto;
con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, anche ex art. 96 c.p.c.; in via subordinata: nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere profili di illiceità nel comportamento dell'esponente, con conseguente sua responsabilità per
l'evento dannoso (inesistente) subito dai ricorrenti, accertare comunque e dichiarare il concorso di colpa in capo ai ricorrenti stessi, in misura prevalente rispetto a quella eventualmente ascrivibile al
sempre con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, anche ai sensi CP_1 dell'art. 96 c.p.c.”.
A sostegno delle summenzionate eccezioni e difese, il resistente ha controdedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: egli aveva acquistato dal costruttore l'immobile oggetto di causa come costituito da
“vani 6, cat. A/2 -abitazione di tipo civile” e – dopo averlo abitato per anni – lo aveva venduto come tale, senza avervi apportato alcuna modifica;
le planimetrie allegate al contratto oggetto di controversia erano veritiere e non false;
la non abitabilità del 4° piano (avente una altezza di mt. 2,20) era nota agli acquirenti, i quali – avendo visonato più volte l'immobile prima dell'acquisto ed essendo anche architetti – sapevano che, ai fini della abitabilità, l'altezza minima doveva essere di mt. 2,70; all'art. 8 del contratto di vendita immobiliare in questione, l'esponente aveva dichiarato che “le opere di costruzione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto della … compravendita” erano “state realizzate in base ai … provvedimenti rilasciati dal sindaco del Comune di
Francavilla…” quali “concessione edilizia n. 151 del 25 settembre 2001, permesso di costruire in variante n. 51 del 5 aprile 2004, D.I.A. in variante presentata il 7 marzo 2003; D.I.A. presentata il 14 marzo 2006, agibilità parziale rilasciata in data 29 giugno 2006 prot. 9560”, provvedimenti nei quali pagina 4 di 11 si dava atto della non abitabilità del 4° piano;
pertanto, gli acquirenti – all'atto della stipula del contratto – eran perfettamente consapevoli della predetta non abitabilità, con conseguente inesistenza di un danno risarcibile;
in ogni caso, la pretesa risarcitoria era eccessiva, quanto meno in relazione al lucernaio, che avrebbe potuto essere acquistato ad un prezzo “decisamente inferiore”.
4. Nel prosieguo del giudizio: è stato disposto il mutamento del rito;
è stata espletata una CTU – al fine della soluzione delle questioni tecniche dibattute - con la nomina come Ausiliario dell'Arch.
, al quale è stato conferito il seguente incarico: “Il CTU dovrà prendere Persona_1 previamente precisa contezza della materia del contendere attraverso un'attenta lettura della documentazione in atti e delle contrapposte prospettazioni rese dalle parti negli atti introduttivi, nelle memorie ex art. 183 c.p.c., e nelle perizie di parte, se già in atti, in ordine alla vicenda oggetto di causa, agli addebiti ossi dagli attori al convenuto, e alle controdeduzioni da questo spiegate. Dovrà dunque verificare sul piano strettamente tecnico la veridicità o meno di quanto dichiarato nel contratto dal venditore, e nel caso di riconosciuta fondatezza degli addebiti degli attori e di infondatezza delle difese tecniche del convenuto, dovrà verificare la pertinenza e la congruità dei danni patrimoniali dedotti dagli attori rispetto all'eventuale irregolarità riconosciuta come imputabile al venditore.
Compirà le ulteriori indagini ritenute necessarie per rispondere ai quesiti di cui sopra”; sono state rigettate le istanze istruttorie orali ed ex art. 210 c.p.c. come rispettivamente avanzate dalle parti, per le motivazioni rese nelle ordinanze del 20.2.23 e dell'1.5.24; è risultato vano il tentativo di conciliazione reiteratamene esperito dal Giudice;
la causa – dopo la udienza di precisazione dele conclusioni dell'11.11.24 - giunge alla odierna decisione.
5. Le domande degli attori sono fondate, per le ragioni e nella misura di seguito precisate.
6. Costituisce un fatto pacifico e documentale quello per cui – al momento della stipula della compravendita immobiliare oggetto di causa – il 4° piano dell'immobile oggetto di trasferimento era privo di abitabilità.
Infatti, tale circostanza:
a) è stata denunziata dagli attori in sede ante causam e nell'atto introduttivo del giudizio, come fatto costitutivo dell'addebito di responsabilità mosso al venditore;
b) è stata riconosciuta espressamente dal convenuto, il quale ha ammesso la circostanza e sostenuto che gli acquirenti fossero a conoscenza della mancanza di abitabilità del 4° piano;
c) è stata verificata e confermata, sul piano tecnico, dal nominato CTU;
pagina 5 di 11 d) trova ulteriore conferma nel fatto (documentale e verificato dal CTU) per cui gli acquirenti, dopo l'acquisto dell'immobile, dovettero procedere all'espletamento della pratica di recupero abitativo del
4° piano, conseguendolo all'esito dell'apporto delle modifiche, dei cui costi hanno qui chiesto il rimborso a titolo risarcitorio alla controparte.
7. Inoltre, costituisce circostanza acclarata – perché documentale – quella per cui il CP_1 nell'atto di compravendita ripassato con i coniugi dichiarò, contrariamente al vero, che Pt_2
l'appartamento oggetto di trasferimento (comprensivo, come detto, di 3° e di 4° piano) fosse abitabile.
In particolare, nel contratto predetto, il ichiarò di cedere e di vendere ai coniugi CP_1 Pt_2 un “appartamento ad uso civile abitazione, ubicato ai piani terzo e quarto, collegati tra loro da scala interna, il tutto composto di sei vani catastali […], come riportato dalla planimetria depositata in
Catasto che […] debitamente sottoscritta per approvazione dalle parti stesse …si allega al presente atto … sotto la lettera A, per formarne parte integrante e sostanziale”.
7.1 E' vero che le planimetrie catastali sopra richiamate indicavano erroneamente l'accatastamento anche deii due vani al piano sottotetto come vani principali (e non come locali di sgombero); ma è altrettanto vero (perché documentale e non contestato) che sul piano urbanistico ed edilizio erano stati ivi assentiti soltanto due vani accessori (depositi) al piano sottotetto (cfr. la documentazione in atti;
cfr. la relazione di CTU).
8. Deve pertanto ritenersi accertato che: aa) il venditore dichiarò agli acquirenti di vendere un immobile interamente abitabile (nel 3° e nel 4° piano); bb) il venditore contestualmente dichiarò che i dati catastali dell'immobile (tra questi, quelli relativi all'accatastamento dei vani del 4° piano come vani principali) erano conformi allo stato di fatto dell'immobile; cc) il contratto ebbe quindi ad oggetto il trasferimento di un immobile dichiaratamente ad uso di abitazione civile, il quale tuttavia, contrariamente alle dichiarazioni negoziali del venditore, era abitabile soltanto in parte.
9. Tanto rilevato in fatto, deve essere riconosciuta la responsabilità del venditore verso gli acquirenti, per avere il primo venduto ai secondi un immobile abitabile soltanto in parte, nonostante la attestazione negoziale, resa dallo stesso, per cui l'immobile oggetto di trasferimento era interamente abitabile pagina 6 di 11 ( vende e cede … un appartamento ad uso di civile abitazione, ubicato ai piani terzi Controparte_1
e quarto, collegati tra loro da scala interna”).
9.1 E' noto, infatti, che “la consegna del certificato di abitabilità dell'immobile oggetto del contratto, ove questo sia un appartamento da adibire ad abitazione, pur non costituendo di per sé condizione di validità della compravendita, integra un'obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell'art. 1477 cod. civ., attenendo ad un requisito essenziale della cosa venduta, in quanto incidente sulla possibilità di adibire legittimamente la stessa all'uso contrattualmente previsto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16216 del 16/06/2008; Cass. Cass. 2^, sent. n. 12566/00; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1701 del 23/01/2009).
Infatti, “nella vendita di immobili destinati ad abitazione, la licenza di abitabilità è un elemento che caratterizza l'immobile in relazione alla sua capacità di assolvere una determinata funzione economico-sociale e, quindi, di soddisfare i concreti bisogni che hanno indotto l'acquirente ad effettuare l'acquisto. Ne consegue che la sola conoscenza da parte del compratore del mancato rilascio della licenza di abitabilità al momento della stipulazione, di un contratto di compravendita di un immobile destinato ad abitazione, non accompagnato da una rinuncia da parte dello stesso al requisito dell'abitabilità, soddisfatto solo dal rilascio della relativa licenza o dalla di lui volontà di esonerare comunque il venditore del relativo obbligo, non vale ad escludere l'inadempimento del venditore per consegna di "aliud pro alio" (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 442 del 20/01/1996; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 10703 del 14/12/1994; Cass. 10 giugno 1991 n. 6576), “essendo irrilevante la circostanza che l'immobile sia stato costruito in conformità delle norme igienico- sanitarie, della disciplina urbanistica e delle prescrizioni della concessione ad edificare, ovvero che sia stato concretamente abitato da parte dei precedenti proprietari” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8880 del 03/07/2000; Cass. n.
9253/06; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23157 del 11/10/2013).
9.2 Conseguentemente, “la mancata consegna della licenza di abitabilità implica un inadempimento che, sebbene non sia tale da dare necessariamente luogo a risoluzione del contratto, può comunque essere fonte di un danno risarcibile configurabile anche nel solo fatto di aver ricevuto un bene che presenta problemi di commerciabilità” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7681 del 19/07/1999), “a meno che il compratore non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità o esonerato comunque il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2729 del 25/02/2002;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1514 del 26/01/2006).
pagina 7 di 11 Infatti, “l'inadempimento di questa obbligazione è "ex se" foriero di danno emergente, perché costringe
l'acquirente a provvedere in proprio, ovvero a ritenere l'immobile tal quale, cioè con un valore di scambio inferiore a quello che esso diversamente avrebbe, a prescindere dalla circostanza che il bene sia alienato o comunque destinato all'alienazione a terzi” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23157 del
11/10/2013). Tale danno, “ove accertato nell'"an", è suscettibile di essere liquidato dal giudice in via equitativa, essendo obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provarne il preciso ammontare” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25418 del 10/10/2019).
10. Inoltre, non è stata acquisita alcuna prova né del fatto che gli acquirenti fossero a conoscenza – al momento della stipula del contratto – della non abitabilità del 4° piano, né del fatto che gli stessi abbiano nell'occasione rinunciato (tanto meno espressamente) a quella abitabilità.
Infatti, al riguardo si rileva che: aaa) nel contratto in esame, il venditore dichiarò più volte che l'immobile era interamente abitabile
(vd. dietro); bbb) nel medesimo contratto, alcuna delle parti attestò ovvero accertò la non abitabilità della zona notte (4° piano); ccc) il contratto venne anzi stipulato sul presupposto dichiarato (dal venditore) ed espressamente accettato (dagli acquirenti) per cui oggetto del medesimo era un appartamento ad uso civile abitazione composto da terzo e quarto piano;
ddd) dal fatto che il 4° piano avesse una altezza di 2,20 mt non può in alcun modo inferirsi (come invece vorrebbe il la conclusione per cui i venditori fossero a conoscenza della non CP_1 abitabilità di esso, in quanto: 1) essi erano stati “contrattualmente rassicurati” dalle plurime dichiarazioni contrattuali del venditore per cui anche il 4° piano era abitabile (vd. dietro); 2) in effetti, nulla poteva escludere (dalla coeva prospettiva degli acquirenti e anche alla luce dell'accatastamento dei vani del 4° piano come vani principali) che quest'ultimo potesse essere già stato “recuperato a fini abitativi” dal venditore, ovvero dai precedenti proprietari del bene;
c) una tale convinzione in capo agli acquirenti era nella specie ulteriormente avvalorata dal fatto che, in occasione delle visite all'immobile eseguite nel corso delle trattative, il 4° piano era risultato adibito a zona notte abitata dal come del resto riconosciuto da tutte le parti: cfr. la 1° memoria ex art. 183 c.p.c. degli CP_1 attori: “gli stessi hanno visionato lo stabile e il quarto piano non si presentava affatto come locale di sgombero (cioè un vano adibito a ripostiglio/magazzino), ma era dal abusivamente adibito a Pt_4
pagina 8 di 11 tutti gli effetti a zona notte arredato con letti, armadi e comodini”; cfr. la mancata contestazione di tale circostanza da parte del convenuto;
cfr. la comparsa di risposta di quest'ultimo: “il ha CP_1 abitato all'interno di tale appartamento fino al 2020 e, durante tale permanenza ultradecennale, non ha apportato alcuna modifica rispetto a come aveva acquistato l'immobile dal costruttore”). eee) non è mai intervenuta una rinuncia espressa degli acquirenti alla abitabilità del 4° piano.
11. Né la asserita buona fede del venditore in ordine alla convinzione della abitabilità dell'intero immobile può escludere il diritto degli acquirenti al ristoro del danno subito per avere acquistato dal primo un immobile rivelatosi parzialmente privo di abitabilità.
11.1 Infatti, va al riguardo innanzitutto osservato che, nel medesimo contratto, il ichiarò, Pt_5 sotto la propria responsabilità, anche penale, che l'immobile abitativo oggetto di compravendita era stato realizzato in conformità ad una serie di titoli edilizi (concessione edilizia del 2001; permesso di costruire in variante del 2004; DIA in variante presentata nel 2003). Tali titoli – non allegati al contratto di cui è causa ma ivi solo menzionati e di cui il venditore dichiarò – nel contratto - di conoscere il contenuto, tanto da confermare che l'immobile fosse conforme a quanto assentito dai medesimi titoli – facevano espresso riferimento (come dedotto dallo stesso resistente in giudizio: cfr. la comparsa di risposta) alla destinazione del 4° piano a locale di sgombero non abitabile.
Una tale circostanza esclude, di per sé, la non conoscenza (ovvero, quanto meno, la non conoscenza incolpevole) di una tale destinazione in capo al al momento della vendita del bene alle Pt_5
controparti.
11.2 In secondo luogo – e più in generale – la vendita come immobile dichiaratamente ad uso abitativo di un immobile privo del certificato di abitabilità costituisce di per sé – come visto – un inadempimento imputabile al venditore, il quale certamente, dopo avere dichiarato in contratto di vendere un immobile abitabile, non può poi efficacemente invocare, ad esimente della propria responsabilità, di non essere stato a conoscenza della non abitabilità del bene: ciò anche in ragione della natura pubblicistica delle norme urbanistiche ed edilizie che subordinano la destinazione ad abitazione dei soli immobili che abbiano conseguito la relativa licenza di abitabilità.
12. La domanda risarcitoria degli attori verso il convenuto è pertanto fondata.
13. A titolo risarcitorio, spetta agli attori il ristoro delle spese sostenute per acquisire la abitabilità del
4° piano (infondatamente attestata dalla controparte all'atto del rogito), spese comprovate dai documenti in atti e ritenute congrue dal CTU:
pagina 9 di 11 - € 900,00 per pagamento diritti tecnici;
- € 2517,00 per acquisto velux;
- € 1.000,00 per spese tecniche.
In merito all'acquisto dell'armadio per ottenere l'altezza minima, il CTU ha evidenziato che “la stessa avrebbe potuto essere ottenuta con un semplice muro in cartongesso e che l'armadio costituisce un valore aggiunto. Pertanto considerato che il costo della realizzazione di una parte in cartongesso
(secondo il prezzario Regionale Abruzzo 2021 voce E.005.100.010.a) è pari a € 50, 93/mq e che la parete da realizzare ha una superficie di 3,16x1,68 mt = 5,30 mq. Pertanto si stima il valore dell'opera in € 4,84x50,93= 270,40”.
14. Pertanto, posto che il totale dei lavori realizzati per il recupero risulta pari ad € 4.697,15
(900+2517+1000+280,15), il convenuto deve essere condannato al ristoro, in favore dei primi, della predetta somma, oltre interessi legali dal deposito del ricorso al saldo.
15. La disciplina delle spese di lite segue, ex lege, la soccombenza del convenuto, con liquidazione come da dispositivo, nei valori tabellari medi dei compensi relativi alle cause di valore pari al decisum
e con compensazione del 15% di esse, in ragione del riconoscimento agli attori di una posta risarcitoria inferiore (ancorchè in misura modesta) a quanto preteso.
Per gli stessi anzidetti motivi, le spese di CTU si pongono a carico definitivo del convenuto per 4/5, degli attori per il residuo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA la responsabilità risarcitoria del convenuto verso gli attori per avere venduto ai primi un immobile parzialmente inabitabile.
Per l'effetto
CONDANNA il convenuto al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore degli attori della somma di € 4.697,15, oltre interessi legali dal deposito del ricorso al saldo.
pagina 10 di 11 RIGETTA tutte le altre domande ed eccezioni.
CONDANNA il convenuto al rimborso delle spese di lite in favore degli attori, che, previa compensazione di 1/5, liquida nel residuo e quindi in €. 60,8 per esborsi, €. 2041,6 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese di lite, oltre ulteriori accessori di legge.
PONE le spese di CTU a carico definitivo del convenuto per 4/5 e degli attori per il residuo.
Alla Cancelleria.
Chieti, 16 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 11 di 11
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 212/2022 promossa da:
(C.F.: ) e (G.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Chieffo, elettivamente domiciliati C.F._2
come in atti.
ATTORI contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._3
Di Carlo, elettivamente domiciliato come in atti.
OGGETTO: compravendita immobiliare.
CONCLUSIONI
Con le note scritte in sostituzione della udienza dell'11.11.24, le parti hanno concluso come in atti:
Gli attori: “[…] Nel tornare ad impugnare illimitatamente tutto quanto ex adeverso dedotto ed eccepito da parte resistente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel ricorso introduttivo da pagina 1 di 11 intendersi per riportate e trascritte, chiedendo che la causa venga trattenuta a Sentenza con concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c.”
Il convenuto: “[…] Ordinare ai ricorrenti ovvero, nell'ipotesi in cui questi non provvedano, al terzo
“Monte dei Paschi di Siena S.p.a.”, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione e il deposito della perizia effettuata sull'appartamento per cui è causa (NCEU del Comune di Francavilla, fg. 2, part. 4381, sub 24, categoria A/2, classe 3, vani 6), commissionata in occasione della stipula del contratto di mutuo ipotecario tra Monte dei Paschi di Siena e + , con atto Parte_1 Parte_3 immediatamente successivo all'atto di compravendita del 27.2.2020 (art. 6 contratto di compravendita del 27.2.2020, pag. 3 –v. all.1 ricorso di controparte); -convocare il Ctu, affinché fornisca i chiarimenti sui rilievi formulati dall'esponente difesa con le note di trattazione scritta dell''udienza dell''11.12.2023, oltre anche in funzione dell'auspicata acquisizione della “perizia Monte Paschi”; - ammettere la prova testimoniale articolata dall'esponente con la memoria istruttorie ex art. 183, comma 6, n.2 del 12.12.2022, per le ragioni già spiegate con le note di trattazione scritta dell''udienza dell''11.12.2023. In via subordinata e nel merito si conclude affinché, contrariis reiectis, Voglia il
Tribunale: -rigettare la domanda giudiziale svolta da e , poiché Parte_1 Parte_2
infondata in fatto e in diritto;
con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, ovvero, nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere profili di illiceità nel comportamento dell'esponente, con conseguente sua responsabilità per l'evento dannoso (inesistente) subito dai ricorrenti, accertare e dichiarare il concorso di colpa in capo ai ricorrenti stessi, anche in misura prevalente rispetto a quella eventualmente ascrivibile al sempre con condanna dei CP_1
ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio. Con richiesta di concessione del doppio termine ex art.
190 c.p.c.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art. 132 c.p.c.)
1. Con contratto per atto pubblico del 27.2.20, ha venduto a Controparte_1 Pt_1
e a al corrispettivo di €. 190.000,00, un “appartamento ad uso
[...] Parte_2 civile abitazione” - facente parte di un fabbricato sito in Francavilla al Mare, Via Cicognini n. 24 -
pagina 2 di 11 “ubicato ai piani terzo e quarto collegati tra loro da scala interna, il tutto composto di sei vani catastali […]”.
2. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., gli acquirenti hanno convenuto in giudizio il venditore, chiedendo al Tribunale di: “accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, , Controparte_1 tenuta al pagamento in favore di e della somma complessiva di €. Parte_1 Parte_2
5.164,90, a titolo di risarcimento di tutti i danni agli stessi cagionati a seguito alle false dichiarazioni rese da in merito all'immobile oggetto di contratto di compravendita tra le parti del Controparte_1
27 febbraio 2020; 2. Condannare al pagamento in favore dei ricorrenti della somma Controparte_1 complessiva di €. 5.164,90 ovvero alla somma inferiore ritenuta di Giustizia;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
A sostegno di tali domande, i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: nell'atto di compravendita, il aveva dichiarato, contrariamente al vero, che il piano quarto CP_1
(sottotetto) dell'appartamento a loro venduto era abitabile, laddove invece esso era costituito da un locale di sgombero non abitabile;
gli esponenti avevano scoperto quanto sopra nel 2021, allorchè – accedendo agli atti dell'archivio comunale per reperire i relativi titoli abilitativi, al fine di provvedere ad una ristrutturazione dell'immobile – avevano potuto constatare che le planimetrie catastali (che il venditore aveva dichiarato essere “veritiere e conformi allo stato di fatto”) in realtà risultavano false, in quanto non riportavano che il predetto piano 4° era un mero locale di sgombero;
la piena consapevolezza in capo al he il 4° piano dell'appartamento, a loro venduto come “zona CP_1 notte”, non era abitabile si ricavava anche dalla considerazione del fatto che nel contratto (dagli stessi acquisito successivamente all'acquisto, presso la Conservatoria) con cui quest'ultimo, nel 2007, aveva acquistato da terzi l'immobile successivamente venduto agli esponenti, detto piano era descritto come costituito da “due locali e bagno”; i ricorrenti – al fine di poter ristrutturare l'immobile – avevano chiesto ed ottenuto dal Comune il recupero abitativo del sottotetto, attraverso la relativa pratica, per la quale avevano sostenuto spese complessive per €. 5164,9 (“€. 1.120,90 per gli oneri comunali e CP_ regionali per la;
€. 90,00 per diritti tecnici Scia Comunale;
€. 30,00 per diritti tecnici agibilità; €.
407,00 per l'acquisto dell'armadio per ottenere l'altezza media per recupero abitativo;
€. 2.517,00 per
l'installazione della finestra sul tetto (lucernaio) per ottenere il rapporto aeroilluminante e €. 1.000,00 CP_ per il pagamento della parcella all'ing. per il deposito della ”), con contestuale perdita CP_3
di parte della volumetria dei locali;
il oveva ritenersi responsabile di tali danni, in quanto CP_1
pagina 3 di 11 aveva colpevolmente indotto in errore gli esponenti sulla natura abitabile del 4° piano, dichiarandone in modo non veritiero la abitabilità e così tenendo una condotta contraria a buona fede contrattuale ed altresì colpevole ai sensi dell'art. 2043 c.c.; sussistevano pertanto tutti i presupposti per l'accoglimento delle domande risarcitorie avanzate.
3. Il nel costituirsi in giudizio, contestando le avverse domande, ha formulato le seguenti CP_1 conclusioni: “[…] in via preliminare ed eventuale, ritenuta la presente controversia di carattere non esclusivamente documentale e non attinente a questioni di mero diritto, ritenuto altresì che i fatti allegati dalle parti non sono pacifici, disporre il mutamento del presente rito sommario di cognizione,
e disporre che il giudizio prosegua nelle forme ordinarie;
nel merito: riìgettare integralmente il ricorso, o comunque la domanda giudiziale, svolta da e , poiché Parte_1 Parte_2
infondata in fatto che in diritto;
con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, anche ex art. 96 c.p.c.; in via subordinata: nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere profili di illiceità nel comportamento dell'esponente, con conseguente sua responsabilità per
l'evento dannoso (inesistente) subito dai ricorrenti, accertare comunque e dichiarare il concorso di colpa in capo ai ricorrenti stessi, in misura prevalente rispetto a quella eventualmente ascrivibile al
sempre con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, anche ai sensi CP_1 dell'art. 96 c.p.c.”.
A sostegno delle summenzionate eccezioni e difese, il resistente ha controdedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: egli aveva acquistato dal costruttore l'immobile oggetto di causa come costituito da
“vani 6, cat. A/2 -abitazione di tipo civile” e – dopo averlo abitato per anni – lo aveva venduto come tale, senza avervi apportato alcuna modifica;
le planimetrie allegate al contratto oggetto di controversia erano veritiere e non false;
la non abitabilità del 4° piano (avente una altezza di mt. 2,20) era nota agli acquirenti, i quali – avendo visonato più volte l'immobile prima dell'acquisto ed essendo anche architetti – sapevano che, ai fini della abitabilità, l'altezza minima doveva essere di mt. 2,70; all'art. 8 del contratto di vendita immobiliare in questione, l'esponente aveva dichiarato che “le opere di costruzione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto della … compravendita” erano “state realizzate in base ai … provvedimenti rilasciati dal sindaco del Comune di
Francavilla…” quali “concessione edilizia n. 151 del 25 settembre 2001, permesso di costruire in variante n. 51 del 5 aprile 2004, D.I.A. in variante presentata il 7 marzo 2003; D.I.A. presentata il 14 marzo 2006, agibilità parziale rilasciata in data 29 giugno 2006 prot. 9560”, provvedimenti nei quali pagina 4 di 11 si dava atto della non abitabilità del 4° piano;
pertanto, gli acquirenti – all'atto della stipula del contratto – eran perfettamente consapevoli della predetta non abitabilità, con conseguente inesistenza di un danno risarcibile;
in ogni caso, la pretesa risarcitoria era eccessiva, quanto meno in relazione al lucernaio, che avrebbe potuto essere acquistato ad un prezzo “decisamente inferiore”.
4. Nel prosieguo del giudizio: è stato disposto il mutamento del rito;
è stata espletata una CTU – al fine della soluzione delle questioni tecniche dibattute - con la nomina come Ausiliario dell'Arch.
, al quale è stato conferito il seguente incarico: “Il CTU dovrà prendere Persona_1 previamente precisa contezza della materia del contendere attraverso un'attenta lettura della documentazione in atti e delle contrapposte prospettazioni rese dalle parti negli atti introduttivi, nelle memorie ex art. 183 c.p.c., e nelle perizie di parte, se già in atti, in ordine alla vicenda oggetto di causa, agli addebiti ossi dagli attori al convenuto, e alle controdeduzioni da questo spiegate. Dovrà dunque verificare sul piano strettamente tecnico la veridicità o meno di quanto dichiarato nel contratto dal venditore, e nel caso di riconosciuta fondatezza degli addebiti degli attori e di infondatezza delle difese tecniche del convenuto, dovrà verificare la pertinenza e la congruità dei danni patrimoniali dedotti dagli attori rispetto all'eventuale irregolarità riconosciuta come imputabile al venditore.
Compirà le ulteriori indagini ritenute necessarie per rispondere ai quesiti di cui sopra”; sono state rigettate le istanze istruttorie orali ed ex art. 210 c.p.c. come rispettivamente avanzate dalle parti, per le motivazioni rese nelle ordinanze del 20.2.23 e dell'1.5.24; è risultato vano il tentativo di conciliazione reiteratamene esperito dal Giudice;
la causa – dopo la udienza di precisazione dele conclusioni dell'11.11.24 - giunge alla odierna decisione.
5. Le domande degli attori sono fondate, per le ragioni e nella misura di seguito precisate.
6. Costituisce un fatto pacifico e documentale quello per cui – al momento della stipula della compravendita immobiliare oggetto di causa – il 4° piano dell'immobile oggetto di trasferimento era privo di abitabilità.
Infatti, tale circostanza:
a) è stata denunziata dagli attori in sede ante causam e nell'atto introduttivo del giudizio, come fatto costitutivo dell'addebito di responsabilità mosso al venditore;
b) è stata riconosciuta espressamente dal convenuto, il quale ha ammesso la circostanza e sostenuto che gli acquirenti fossero a conoscenza della mancanza di abitabilità del 4° piano;
c) è stata verificata e confermata, sul piano tecnico, dal nominato CTU;
pagina 5 di 11 d) trova ulteriore conferma nel fatto (documentale e verificato dal CTU) per cui gli acquirenti, dopo l'acquisto dell'immobile, dovettero procedere all'espletamento della pratica di recupero abitativo del
4° piano, conseguendolo all'esito dell'apporto delle modifiche, dei cui costi hanno qui chiesto il rimborso a titolo risarcitorio alla controparte.
7. Inoltre, costituisce circostanza acclarata – perché documentale – quella per cui il CP_1 nell'atto di compravendita ripassato con i coniugi dichiarò, contrariamente al vero, che Pt_2
l'appartamento oggetto di trasferimento (comprensivo, come detto, di 3° e di 4° piano) fosse abitabile.
In particolare, nel contratto predetto, il ichiarò di cedere e di vendere ai coniugi CP_1 Pt_2 un “appartamento ad uso civile abitazione, ubicato ai piani terzo e quarto, collegati tra loro da scala interna, il tutto composto di sei vani catastali […], come riportato dalla planimetria depositata in
Catasto che […] debitamente sottoscritta per approvazione dalle parti stesse …si allega al presente atto … sotto la lettera A, per formarne parte integrante e sostanziale”.
7.1 E' vero che le planimetrie catastali sopra richiamate indicavano erroneamente l'accatastamento anche deii due vani al piano sottotetto come vani principali (e non come locali di sgombero); ma è altrettanto vero (perché documentale e non contestato) che sul piano urbanistico ed edilizio erano stati ivi assentiti soltanto due vani accessori (depositi) al piano sottotetto (cfr. la documentazione in atti;
cfr. la relazione di CTU).
8. Deve pertanto ritenersi accertato che: aa) il venditore dichiarò agli acquirenti di vendere un immobile interamente abitabile (nel 3° e nel 4° piano); bb) il venditore contestualmente dichiarò che i dati catastali dell'immobile (tra questi, quelli relativi all'accatastamento dei vani del 4° piano come vani principali) erano conformi allo stato di fatto dell'immobile; cc) il contratto ebbe quindi ad oggetto il trasferimento di un immobile dichiaratamente ad uso di abitazione civile, il quale tuttavia, contrariamente alle dichiarazioni negoziali del venditore, era abitabile soltanto in parte.
9. Tanto rilevato in fatto, deve essere riconosciuta la responsabilità del venditore verso gli acquirenti, per avere il primo venduto ai secondi un immobile abitabile soltanto in parte, nonostante la attestazione negoziale, resa dallo stesso, per cui l'immobile oggetto di trasferimento era interamente abitabile pagina 6 di 11 ( vende e cede … un appartamento ad uso di civile abitazione, ubicato ai piani terzi Controparte_1
e quarto, collegati tra loro da scala interna”).
9.1 E' noto, infatti, che “la consegna del certificato di abitabilità dell'immobile oggetto del contratto, ove questo sia un appartamento da adibire ad abitazione, pur non costituendo di per sé condizione di validità della compravendita, integra un'obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell'art. 1477 cod. civ., attenendo ad un requisito essenziale della cosa venduta, in quanto incidente sulla possibilità di adibire legittimamente la stessa all'uso contrattualmente previsto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16216 del 16/06/2008; Cass. Cass. 2^, sent. n. 12566/00; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1701 del 23/01/2009).
Infatti, “nella vendita di immobili destinati ad abitazione, la licenza di abitabilità è un elemento che caratterizza l'immobile in relazione alla sua capacità di assolvere una determinata funzione economico-sociale e, quindi, di soddisfare i concreti bisogni che hanno indotto l'acquirente ad effettuare l'acquisto. Ne consegue che la sola conoscenza da parte del compratore del mancato rilascio della licenza di abitabilità al momento della stipulazione, di un contratto di compravendita di un immobile destinato ad abitazione, non accompagnato da una rinuncia da parte dello stesso al requisito dell'abitabilità, soddisfatto solo dal rilascio della relativa licenza o dalla di lui volontà di esonerare comunque il venditore del relativo obbligo, non vale ad escludere l'inadempimento del venditore per consegna di "aliud pro alio" (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 442 del 20/01/1996; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 10703 del 14/12/1994; Cass. 10 giugno 1991 n. 6576), “essendo irrilevante la circostanza che l'immobile sia stato costruito in conformità delle norme igienico- sanitarie, della disciplina urbanistica e delle prescrizioni della concessione ad edificare, ovvero che sia stato concretamente abitato da parte dei precedenti proprietari” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8880 del 03/07/2000; Cass. n.
9253/06; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23157 del 11/10/2013).
9.2 Conseguentemente, “la mancata consegna della licenza di abitabilità implica un inadempimento che, sebbene non sia tale da dare necessariamente luogo a risoluzione del contratto, può comunque essere fonte di un danno risarcibile configurabile anche nel solo fatto di aver ricevuto un bene che presenta problemi di commerciabilità” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7681 del 19/07/1999), “a meno che il compratore non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità o esonerato comunque il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2729 del 25/02/2002;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1514 del 26/01/2006).
pagina 7 di 11 Infatti, “l'inadempimento di questa obbligazione è "ex se" foriero di danno emergente, perché costringe
l'acquirente a provvedere in proprio, ovvero a ritenere l'immobile tal quale, cioè con un valore di scambio inferiore a quello che esso diversamente avrebbe, a prescindere dalla circostanza che il bene sia alienato o comunque destinato all'alienazione a terzi” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23157 del
11/10/2013). Tale danno, “ove accertato nell'"an", è suscettibile di essere liquidato dal giudice in via equitativa, essendo obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provarne il preciso ammontare” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25418 del 10/10/2019).
10. Inoltre, non è stata acquisita alcuna prova né del fatto che gli acquirenti fossero a conoscenza – al momento della stipula del contratto – della non abitabilità del 4° piano, né del fatto che gli stessi abbiano nell'occasione rinunciato (tanto meno espressamente) a quella abitabilità.
Infatti, al riguardo si rileva che: aaa) nel contratto in esame, il venditore dichiarò più volte che l'immobile era interamente abitabile
(vd. dietro); bbb) nel medesimo contratto, alcuna delle parti attestò ovvero accertò la non abitabilità della zona notte (4° piano); ccc) il contratto venne anzi stipulato sul presupposto dichiarato (dal venditore) ed espressamente accettato (dagli acquirenti) per cui oggetto del medesimo era un appartamento ad uso civile abitazione composto da terzo e quarto piano;
ddd) dal fatto che il 4° piano avesse una altezza di 2,20 mt non può in alcun modo inferirsi (come invece vorrebbe il la conclusione per cui i venditori fossero a conoscenza della non CP_1 abitabilità di esso, in quanto: 1) essi erano stati “contrattualmente rassicurati” dalle plurime dichiarazioni contrattuali del venditore per cui anche il 4° piano era abitabile (vd. dietro); 2) in effetti, nulla poteva escludere (dalla coeva prospettiva degli acquirenti e anche alla luce dell'accatastamento dei vani del 4° piano come vani principali) che quest'ultimo potesse essere già stato “recuperato a fini abitativi” dal venditore, ovvero dai precedenti proprietari del bene;
c) una tale convinzione in capo agli acquirenti era nella specie ulteriormente avvalorata dal fatto che, in occasione delle visite all'immobile eseguite nel corso delle trattative, il 4° piano era risultato adibito a zona notte abitata dal come del resto riconosciuto da tutte le parti: cfr. la 1° memoria ex art. 183 c.p.c. degli CP_1 attori: “gli stessi hanno visionato lo stabile e il quarto piano non si presentava affatto come locale di sgombero (cioè un vano adibito a ripostiglio/magazzino), ma era dal abusivamente adibito a Pt_4
pagina 8 di 11 tutti gli effetti a zona notte arredato con letti, armadi e comodini”; cfr. la mancata contestazione di tale circostanza da parte del convenuto;
cfr. la comparsa di risposta di quest'ultimo: “il ha CP_1 abitato all'interno di tale appartamento fino al 2020 e, durante tale permanenza ultradecennale, non ha apportato alcuna modifica rispetto a come aveva acquistato l'immobile dal costruttore”). eee) non è mai intervenuta una rinuncia espressa degli acquirenti alla abitabilità del 4° piano.
11. Né la asserita buona fede del venditore in ordine alla convinzione della abitabilità dell'intero immobile può escludere il diritto degli acquirenti al ristoro del danno subito per avere acquistato dal primo un immobile rivelatosi parzialmente privo di abitabilità.
11.1 Infatti, va al riguardo innanzitutto osservato che, nel medesimo contratto, il ichiarò, Pt_5 sotto la propria responsabilità, anche penale, che l'immobile abitativo oggetto di compravendita era stato realizzato in conformità ad una serie di titoli edilizi (concessione edilizia del 2001; permesso di costruire in variante del 2004; DIA in variante presentata nel 2003). Tali titoli – non allegati al contratto di cui è causa ma ivi solo menzionati e di cui il venditore dichiarò – nel contratto - di conoscere il contenuto, tanto da confermare che l'immobile fosse conforme a quanto assentito dai medesimi titoli – facevano espresso riferimento (come dedotto dallo stesso resistente in giudizio: cfr. la comparsa di risposta) alla destinazione del 4° piano a locale di sgombero non abitabile.
Una tale circostanza esclude, di per sé, la non conoscenza (ovvero, quanto meno, la non conoscenza incolpevole) di una tale destinazione in capo al al momento della vendita del bene alle Pt_5
controparti.
11.2 In secondo luogo – e più in generale – la vendita come immobile dichiaratamente ad uso abitativo di un immobile privo del certificato di abitabilità costituisce di per sé – come visto – un inadempimento imputabile al venditore, il quale certamente, dopo avere dichiarato in contratto di vendere un immobile abitabile, non può poi efficacemente invocare, ad esimente della propria responsabilità, di non essere stato a conoscenza della non abitabilità del bene: ciò anche in ragione della natura pubblicistica delle norme urbanistiche ed edilizie che subordinano la destinazione ad abitazione dei soli immobili che abbiano conseguito la relativa licenza di abitabilità.
12. La domanda risarcitoria degli attori verso il convenuto è pertanto fondata.
13. A titolo risarcitorio, spetta agli attori il ristoro delle spese sostenute per acquisire la abitabilità del
4° piano (infondatamente attestata dalla controparte all'atto del rogito), spese comprovate dai documenti in atti e ritenute congrue dal CTU:
pagina 9 di 11 - € 900,00 per pagamento diritti tecnici;
- € 2517,00 per acquisto velux;
- € 1.000,00 per spese tecniche.
In merito all'acquisto dell'armadio per ottenere l'altezza minima, il CTU ha evidenziato che “la stessa avrebbe potuto essere ottenuta con un semplice muro in cartongesso e che l'armadio costituisce un valore aggiunto. Pertanto considerato che il costo della realizzazione di una parte in cartongesso
(secondo il prezzario Regionale Abruzzo 2021 voce E.005.100.010.a) è pari a € 50, 93/mq e che la parete da realizzare ha una superficie di 3,16x1,68 mt = 5,30 mq. Pertanto si stima il valore dell'opera in € 4,84x50,93= 270,40”.
14. Pertanto, posto che il totale dei lavori realizzati per il recupero risulta pari ad € 4.697,15
(900+2517+1000+280,15), il convenuto deve essere condannato al ristoro, in favore dei primi, della predetta somma, oltre interessi legali dal deposito del ricorso al saldo.
15. La disciplina delle spese di lite segue, ex lege, la soccombenza del convenuto, con liquidazione come da dispositivo, nei valori tabellari medi dei compensi relativi alle cause di valore pari al decisum
e con compensazione del 15% di esse, in ragione del riconoscimento agli attori di una posta risarcitoria inferiore (ancorchè in misura modesta) a quanto preteso.
Per gli stessi anzidetti motivi, le spese di CTU si pongono a carico definitivo del convenuto per 4/5, degli attori per il residuo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA la responsabilità risarcitoria del convenuto verso gli attori per avere venduto ai primi un immobile parzialmente inabitabile.
Per l'effetto
CONDANNA il convenuto al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore degli attori della somma di € 4.697,15, oltre interessi legali dal deposito del ricorso al saldo.
pagina 10 di 11 RIGETTA tutte le altre domande ed eccezioni.
CONDANNA il convenuto al rimborso delle spese di lite in favore degli attori, che, previa compensazione di 1/5, liquida nel residuo e quindi in €. 60,8 per esborsi, €. 2041,6 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese di lite, oltre ulteriori accessori di legge.
PONE le spese di CTU a carico definitivo del convenuto per 4/5 e degli attori per il residuo.
Alla Cancelleria.
Chieti, 16 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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