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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1200/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7683/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240027319506000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, proponeva ricorso avverso Cartella di Pagamento n.03420240027319506000 notificata in data 18/11/2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con la quale veniva richiesto il pagamento della Tassa automobilistica per l'anno 2019, per un importo pari ad
€ 139,47, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica.
Sosteneva il ricorrente: Prescrizione dei crediti. Il termine entro cui si prescrive il diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte è il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.
Decadenza dall'azione impositiva. Il mancato pagamento del bollo auto può essere oggetto di accertamento entro la fine del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento.
Concludeva previa sospensione per l'annullamento dell'atto con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva l'Ader, come in atti rappresentata e difesa che contestava la carenza di legittimazione passiva relativa all'eccepita prescrizione. Concludeva per il rigetto
Parte ricorrente depositava memorie con le quali insisteva sulla intervenuta prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
La prescrizione, disciplinata dal Codice Civile art. 2934 e segg., è il mezzo che l'ordinamento giuridico prevede per l'estinzione dei diritti nel caso in cui il titolare non li eserciti entro i termini stabiliti dalla legge.
Per quanto riguarda le tasse automobilistiche non corrisposte, il termine entro il quale cade in prescrizione il diritto al recupero delle stesse, è il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento, ovvero al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del mancato versamento. Passato tale termine, il mancato pagamento cade in prescrizione (scadenza legale).
Il diritto a richiedere il pagamento della tassa automobilistica relativa agli anni 2019 si è prescritto. La cartella di pagamento impugnata risulta essere stata notificata, dall'Agente della Riscossione, il 18.11.2024. La prescrizione è maturata, non avendo la Regione dimostrato la interruzione dei termini di prescrizione.
Le spese di giudizio, considerato la mancata costituzione delle Regione Calabria che non ha resistito al giudizio, si possono compensare.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla la cartella impugnata per intervenuta prescrizione.
Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7683/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240027319506000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, proponeva ricorso avverso Cartella di Pagamento n.03420240027319506000 notificata in data 18/11/2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con la quale veniva richiesto il pagamento della Tassa automobilistica per l'anno 2019, per un importo pari ad
€ 139,47, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica.
Sosteneva il ricorrente: Prescrizione dei crediti. Il termine entro cui si prescrive il diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte è il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.
Decadenza dall'azione impositiva. Il mancato pagamento del bollo auto può essere oggetto di accertamento entro la fine del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento.
Concludeva previa sospensione per l'annullamento dell'atto con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva l'Ader, come in atti rappresentata e difesa che contestava la carenza di legittimazione passiva relativa all'eccepita prescrizione. Concludeva per il rigetto
Parte ricorrente depositava memorie con le quali insisteva sulla intervenuta prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
La prescrizione, disciplinata dal Codice Civile art. 2934 e segg., è il mezzo che l'ordinamento giuridico prevede per l'estinzione dei diritti nel caso in cui il titolare non li eserciti entro i termini stabiliti dalla legge.
Per quanto riguarda le tasse automobilistiche non corrisposte, il termine entro il quale cade in prescrizione il diritto al recupero delle stesse, è il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento, ovvero al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del mancato versamento. Passato tale termine, il mancato pagamento cade in prescrizione (scadenza legale).
Il diritto a richiedere il pagamento della tassa automobilistica relativa agli anni 2019 si è prescritto. La cartella di pagamento impugnata risulta essere stata notificata, dall'Agente della Riscossione, il 18.11.2024. La prescrizione è maturata, non avendo la Regione dimostrato la interruzione dei termini di prescrizione.
Le spese di giudizio, considerato la mancata costituzione delle Regione Calabria che non ha resistito al giudizio, si possono compensare.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla la cartella impugnata per intervenuta prescrizione.
Spese compensate.