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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/05/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2339 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24/11/1974, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Trudu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Assunta Schirru, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 20/11/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Decimomannu, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 CP_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) essi vivranno separati e col vincolo del mutuo rispetto.
B) I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, e Per_1 Per_2
Con gli stessi permarranno in Sardegna con il padre nella casa familiare, di cui il
è esclusivo proprietario, ove continueranno ad avere stabile residenza.
C) Al mantenimento degli stessi, allo stato, continuerà a provvedere in proprio il sig. , compreso l'assolvimento anche di tutte le spese CP_1 straordinarie e la RA si impegna sin d'ora a contribuire Pt_1
proporzionalmente alle proprie risorse appena riuscirà a stabilizzarsi col lavoro nella sua nuova residenza.
D) La casa coniugale, sarà assegnata al Sig. , che vi dimorerà CP_1
unitamente ai due figli con lo stesso conviventi.
E) La NO , onde assicurare la continuità della relazione familiare Pt_1
con i propri figli, essendo allo stato in attesa di una sua migliore stabilizzazione
Pag. 2 di 3 economica che le consenta di contribuire al loro mantenimento, si impegna a rientrare almeno due volte al mese in Sardegna per fare visita ai figli e a tenere continuativi rapporti telefonici e pure videochiamate o collegamenti anche con altri strumenti informatici con gli stessi.
F) Poiché entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti non viene stabilito alcun onere economico di mantenimento in favore o a carico di alcuno degli stessi.
G) Il piano genitoriale, di cui all'allegato 8 del presente ricorso, viene condiviso da entrambi i coniugi, che si impegnano ad attuare, rispettare ed osservare.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 08/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2339 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24/11/1974, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Trudu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Assunta Schirru, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 20/11/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Decimomannu, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 CP_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) essi vivranno separati e col vincolo del mutuo rispetto.
B) I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, e Per_1 Per_2
Con gli stessi permarranno in Sardegna con il padre nella casa familiare, di cui il
è esclusivo proprietario, ove continueranno ad avere stabile residenza.
C) Al mantenimento degli stessi, allo stato, continuerà a provvedere in proprio il sig. , compreso l'assolvimento anche di tutte le spese CP_1 straordinarie e la RA si impegna sin d'ora a contribuire Pt_1
proporzionalmente alle proprie risorse appena riuscirà a stabilizzarsi col lavoro nella sua nuova residenza.
D) La casa coniugale, sarà assegnata al Sig. , che vi dimorerà CP_1
unitamente ai due figli con lo stesso conviventi.
E) La NO , onde assicurare la continuità della relazione familiare Pt_1
con i propri figli, essendo allo stato in attesa di una sua migliore stabilizzazione
Pag. 2 di 3 economica che le consenta di contribuire al loro mantenimento, si impegna a rientrare almeno due volte al mese in Sardegna per fare visita ai figli e a tenere continuativi rapporti telefonici e pure videochiamate o collegamenti anche con altri strumenti informatici con gli stessi.
F) Poiché entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti non viene stabilito alcun onere economico di mantenimento in favore o a carico di alcuno degli stessi.
G) Il piano genitoriale, di cui all'allegato 8 del presente ricorso, viene condiviso da entrambi i coniugi, che si impegnano ad attuare, rispettare ed osservare.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 08/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3