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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/06/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO - I^ SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti magistrati:
dott. Daniela Ronzani Presidente rel.
dott. Susanna Menegazzi Giudice
dott. Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile portante il n.1336/2025 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Piccoli Cristina con domicilio Parte_1
eletto presso il suo studio in Conegliano (TV), come da mandato allegato al ricorso
C.F: C.F._1
-RICORRENTE-
CONTRO
-Contumace- _1
-CONVENUTO-
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO nella persona del Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Treviso.
Conclusioni della ricorrente: “chiede che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Treviso voglia fissare l'udienza di comparizione parti avanti a sé per espletare gli incombenti di cui all'art. 473 bis n. 21 C.P.C. e, una volta espletati tali incombenti, voglia in via
provvisoria ed urgente:
1) autorizzare i coniugi a continuare a viver separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per 2) affidare i figli minori ed alla madre con le modalità dell'affidamento Per_1
esclusivo, disponendo che il padre possa vederli quando lo vuole previo avviso, tenerli con sé per una giornata ogni 15 giorni, quando è presente in Conegliano, due settimane
anche non consecutive durante le vacanze estive, vacanze natalizie e Pasquali da
concordare;
3) assegnare la casa coniugale di via Verona 2 a Conegliano, di proprietà del
convenuto, alla madre affinchè possa continuare a viverci con i figli minori ed Per_1
Per ;
4) dichiarare che la IG.ra non è al momento economicamente Parte_1
indipendente e pertanto disporre a carico del marito un assegno di mantenimento a suo
favore, quantificato in €. 300 mensili;
5) disporre a carico del padre un assegno di mantenimento a favore dei figli ed Per_1
Per
, quantificato complessivamente in € 300 mensili (€ 150 per ciascun figlio), oltre alla
totalità delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Treviso (doc. 10);
6) disporre che l'assegno unico e universale venga richiesto e fruito integralmente dalla
IG.ra . Parte_1
Nella successiva fase istruttoria, la IG.ra , prenderà poi le seguenti Parte_1
c o n c l u s i o n i
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
, alle condizioni di cui al presente ricorso indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
[...]
con addebito di responsabilità di cui all'art. 151 c.c., in capo al resistente, per palese violazione degli obblighi di cui all'art. 143 c.c..
Si insiste affinchè il IG. sia onerato del deposto delle dichiarazioni dei _1
redditi, dei saldi dei conti correnti e di eventuali investimenti, nonché indichi eventuali
altre proprietà immobiliari anche estere.
La IG.ra chiede sin d'ora la pronuncia con sentenza della Parte_1
separazione personale tra i coniugi.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Ci si riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione, precisazione, modificazione od
integrazione della domanda, delle eccezioni e delle istanze istruttorie nei termini di
legge”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: come in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art.132 cpc, così come modificato dalla L.18.6.2009 n.69
Fatto
La IGnora e il IGnor contraevano matrimonio in data Parte_1 _1
17.09.2016 a Ternopil in Ucraina e dalla loro unione nascevano rispettivamente in data
Per 01.04.2018 e in data 15.06.2020 . Per_1
Promuoveva azione di separazione l'odierna ricorrente, la quale premetteva che il
IGnor si era allontanato dalla casa famigliare da oltre 4 anni per _1
iniziare la convivenza con un'altra donna e la di lei figlia.
Riferiva che da quando il marito si era allontanato non aveva più corrisposto alcun assegno di mantenimento e precisava che lo stesso era titolare di un'impresa individuale con un reddito annuo pari ad euro 48.000,00.
A fronte di ciò la IGnora adiva l'intestato ufficio affinché venisse Parte_1
pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito per essere venuto meno agli obblighi coniugali, richiesta alla quale rinunciava nel corso della prima udienza;
l'affidamento esclusivo dei figli minori con assegnazione della casa famigliare affinché vi abitasse con gli stessi;
che il marito contribuisse al mantenimento dei figli versando la somma mensile di euro 300,00 (150,00 per figlio), oltre alle spese straordinarie al 100%; che il marito contribuisse al suo mantenimento versando la somma mensile di euro 300,00 e che l'assegno unico ed universale venisse a lei integralmente corrisposto.
Chiedeva, infine, che il padre vedesse i figli una giornata ogni 15 giorni in base alle sue disponibilità e due settimane anche non consecutive durante le vacanze.
All'udienza del 12.06.2025 il giudice accertata la ritualità della notifica dichiarava la contumacia di e ritenuta la causa matura per la decisione, previa _1
3 discussione, rimetteva la stessa al Collegio.
Diritto
Poiché le parti sono nate in Ucraina ma residenti nel territorio nazionale, la fattispecie oggetto di causa presenta profili di transnazionalità.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza abituale dei coniugi e risultando la ricorrente residente in [...], sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 lett. a) i) del Regolamento (UE) 2019/1111 del 25.6.2019 applicabile ratione
temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo successivamente all'1.8.2022, data di entrata in vigore del predetto Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21.6.2012, trova applicazione il
Regolamento (UE) n.1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti sulla legge applicabile, la separazione è disciplinato dalla legge sostanziale italiana a mente dell'art.8 lett.a).
Ciò premesso, dalle stesse motivazioni addotte dalla ricorrente, nonché dalla condotta processuale delle parti, è emerso che la prosecuzione della convivenza dei coniugi è
divenuta intollerabile e che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non può
essere ricostituita.
***
Per quanto attiene alla domanda di affidamento dei minori, certamente sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art.7 del Regolamento (UE) 2019/1111 del
25.6.2019 applicabile ratione temporis, essendo gli stessi residenti abitualmente in
Italia; la legge sostanziale applicabile al caso de quo è poi la legge italiana a mente dell'art.17 della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, resa esecutiva in Italia con la
4 Legge n.101/2015, avente decorrenza dall'1.1.2016 secondo cui l'esercizio della responsabilità genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore che nel caso di specie è appunto lo Stato Italiano, prevalendo la predetta norma sulla disposizione interna di diritto internazionale privato di cui all'art.36 bis
L.n.218/1995, così come modificato dal D.lgs.n.154/2013.
Dalle risultanze acquisite agli atti è emerso che il convenuto ha improvvisamente abbandonato la casa coniugale e vede in modo sporadico e non costante i figli, inoltre,
non ha mai concorso al mantenimento della prole il cui onere economico e morale è
sempre gravato integralmente sulla ricorrente.
Il quadro sopra descritto induce a ritenere opportuno procedere anche in via ufficiosa all'affidamento dei minori in via super esclusiva alla madre al fine di agevolare quest'ultima nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
In forza di ciò la ricorrente potrà assumere unilateralmente senza il preventivo consenso del padre, tutte le decisioni di straordinaria amministrazione in tema di salute,
educazione, residenza ed istruzione che riguardano i figli.
I figli vengono collocati in via prevalente presso la madre alla quale viene assegnata la casa famigliare affinché vi abiti con gli stessi.
Il padre potrà vedere e stare con i figli un pomeriggio alla settimana e un weekend ogni
15 giorni, senza pernotto.
***
Sotto il profilo economico, premessa l'applicazione del Regolamento (CE) n.4/2009 del
18.12.2008, va confermata la giurisdizione del giudice italiano ex art.3 lett.a) del predetto Regolamento, nonché l'applicazione della legge sostanziale italiana, ex art.15,
stesso Regolamento che richiama il protocollo dell'Aja del 23.11.2007, avuto riguardo alla residenza del creditore alimentare.
5 Il padre dovrà corrispondere alla madre l'importo mensile di euro 300,00 complessivi
(150,00 a figlio), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il gg.10 di ogni mese oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Considerata la disparità reddituale tra i coniugi si dispone che il IGnor _1
contribuisca al mantenimento di versando mensilmente l'importo di Parte_1
euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
L'assegno unico ed universale verrà integralmente percepito dalla madre.
***
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e _1 Pt_1
che hanno contratto matrimonio il 17/09/2016 in Ternopil (Ucraina) e non
[...]
trascritto, alle seguenti condizioni:
1. Affida in via super esclusiva alla madre i figli minori nato il Persona_3
01.04.2018 e nato il [...], entrambi nati a Conegliano, con Persona_4
collocazione prevalente presso la madre alla quale viene assegnata la casa famigliare affinché vi abiti con i figli;
La ricorrente potrà assumere unilateralmente senza il preventivo consenso del padre,
tutte le decisioni di straordinaria amministrazione in tema di salute, educazione,
residenza ed istruzione che riguardano i figli.
2. Il padre potrà vedere e stare con i figli un pomeriggio alla settimana e un weekend ogni 15 giorni, senza pernotto.
6 3. Pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere a titolo di concorso nel mantenimento della prole, la somma mensile di €.300,00 (€.150,00 mensili per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il gg.10
di ogni mese, con decorrenza dal marzo 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
4. Pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere a titolo di concorso nel mantenimento della IGnora la somma mensile di €.200,00 da Parte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il gg.10 di ogni mese, con decorrenza dal marzo 2025.
5. L'assegno unico ed universale verrà percepito integralmente dalla madre.
6. Condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida nella _1
somma di €.2.900,00 per compenso professionale, oltre spese generali Iva e cpa se dovuti per legge.
Così deciso in Treviso nella camera di conIGlio del 17.06.2025.
Il Presidente rel-est
Dott.ssa Daniela Ronzani
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO - I^ SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti magistrati:
dott. Daniela Ronzani Presidente rel.
dott. Susanna Menegazzi Giudice
dott. Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile portante il n.1336/2025 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Piccoli Cristina con domicilio Parte_1
eletto presso il suo studio in Conegliano (TV), come da mandato allegato al ricorso
C.F: C.F._1
-RICORRENTE-
CONTRO
-Contumace- _1
-CONVENUTO-
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO nella persona del Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Treviso.
Conclusioni della ricorrente: “chiede che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Treviso voglia fissare l'udienza di comparizione parti avanti a sé per espletare gli incombenti di cui all'art. 473 bis n. 21 C.P.C. e, una volta espletati tali incombenti, voglia in via
provvisoria ed urgente:
1) autorizzare i coniugi a continuare a viver separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per 2) affidare i figli minori ed alla madre con le modalità dell'affidamento Per_1
esclusivo, disponendo che il padre possa vederli quando lo vuole previo avviso, tenerli con sé per una giornata ogni 15 giorni, quando è presente in Conegliano, due settimane
anche non consecutive durante le vacanze estive, vacanze natalizie e Pasquali da
concordare;
3) assegnare la casa coniugale di via Verona 2 a Conegliano, di proprietà del
convenuto, alla madre affinchè possa continuare a viverci con i figli minori ed Per_1
Per ;
4) dichiarare che la IG.ra non è al momento economicamente Parte_1
indipendente e pertanto disporre a carico del marito un assegno di mantenimento a suo
favore, quantificato in €. 300 mensili;
5) disporre a carico del padre un assegno di mantenimento a favore dei figli ed Per_1
Per
, quantificato complessivamente in € 300 mensili (€ 150 per ciascun figlio), oltre alla
totalità delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Treviso (doc. 10);
6) disporre che l'assegno unico e universale venga richiesto e fruito integralmente dalla
IG.ra . Parte_1
Nella successiva fase istruttoria, la IG.ra , prenderà poi le seguenti Parte_1
c o n c l u s i o n i
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
, alle condizioni di cui al presente ricorso indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
[...]
con addebito di responsabilità di cui all'art. 151 c.c., in capo al resistente, per palese violazione degli obblighi di cui all'art. 143 c.c..
Si insiste affinchè il IG. sia onerato del deposto delle dichiarazioni dei _1
redditi, dei saldi dei conti correnti e di eventuali investimenti, nonché indichi eventuali
altre proprietà immobiliari anche estere.
La IG.ra chiede sin d'ora la pronuncia con sentenza della Parte_1
separazione personale tra i coniugi.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Ci si riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione, precisazione, modificazione od
integrazione della domanda, delle eccezioni e delle istanze istruttorie nei termini di
legge”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: come in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art.132 cpc, così come modificato dalla L.18.6.2009 n.69
Fatto
La IGnora e il IGnor contraevano matrimonio in data Parte_1 _1
17.09.2016 a Ternopil in Ucraina e dalla loro unione nascevano rispettivamente in data
Per 01.04.2018 e in data 15.06.2020 . Per_1
Promuoveva azione di separazione l'odierna ricorrente, la quale premetteva che il
IGnor si era allontanato dalla casa famigliare da oltre 4 anni per _1
iniziare la convivenza con un'altra donna e la di lei figlia.
Riferiva che da quando il marito si era allontanato non aveva più corrisposto alcun assegno di mantenimento e precisava che lo stesso era titolare di un'impresa individuale con un reddito annuo pari ad euro 48.000,00.
A fronte di ciò la IGnora adiva l'intestato ufficio affinché venisse Parte_1
pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito per essere venuto meno agli obblighi coniugali, richiesta alla quale rinunciava nel corso della prima udienza;
l'affidamento esclusivo dei figli minori con assegnazione della casa famigliare affinché vi abitasse con gli stessi;
che il marito contribuisse al mantenimento dei figli versando la somma mensile di euro 300,00 (150,00 per figlio), oltre alle spese straordinarie al 100%; che il marito contribuisse al suo mantenimento versando la somma mensile di euro 300,00 e che l'assegno unico ed universale venisse a lei integralmente corrisposto.
Chiedeva, infine, che il padre vedesse i figli una giornata ogni 15 giorni in base alle sue disponibilità e due settimane anche non consecutive durante le vacanze.
All'udienza del 12.06.2025 il giudice accertata la ritualità della notifica dichiarava la contumacia di e ritenuta la causa matura per la decisione, previa _1
3 discussione, rimetteva la stessa al Collegio.
Diritto
Poiché le parti sono nate in Ucraina ma residenti nel territorio nazionale, la fattispecie oggetto di causa presenta profili di transnazionalità.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza abituale dei coniugi e risultando la ricorrente residente in [...], sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 lett. a) i) del Regolamento (UE) 2019/1111 del 25.6.2019 applicabile ratione
temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo successivamente all'1.8.2022, data di entrata in vigore del predetto Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21.6.2012, trova applicazione il
Regolamento (UE) n.1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti sulla legge applicabile, la separazione è disciplinato dalla legge sostanziale italiana a mente dell'art.8 lett.a).
Ciò premesso, dalle stesse motivazioni addotte dalla ricorrente, nonché dalla condotta processuale delle parti, è emerso che la prosecuzione della convivenza dei coniugi è
divenuta intollerabile e che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non può
essere ricostituita.
***
Per quanto attiene alla domanda di affidamento dei minori, certamente sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art.7 del Regolamento (UE) 2019/1111 del
25.6.2019 applicabile ratione temporis, essendo gli stessi residenti abitualmente in
Italia; la legge sostanziale applicabile al caso de quo è poi la legge italiana a mente dell'art.17 della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, resa esecutiva in Italia con la
4 Legge n.101/2015, avente decorrenza dall'1.1.2016 secondo cui l'esercizio della responsabilità genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore che nel caso di specie è appunto lo Stato Italiano, prevalendo la predetta norma sulla disposizione interna di diritto internazionale privato di cui all'art.36 bis
L.n.218/1995, così come modificato dal D.lgs.n.154/2013.
Dalle risultanze acquisite agli atti è emerso che il convenuto ha improvvisamente abbandonato la casa coniugale e vede in modo sporadico e non costante i figli, inoltre,
non ha mai concorso al mantenimento della prole il cui onere economico e morale è
sempre gravato integralmente sulla ricorrente.
Il quadro sopra descritto induce a ritenere opportuno procedere anche in via ufficiosa all'affidamento dei minori in via super esclusiva alla madre al fine di agevolare quest'ultima nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
In forza di ciò la ricorrente potrà assumere unilateralmente senza il preventivo consenso del padre, tutte le decisioni di straordinaria amministrazione in tema di salute,
educazione, residenza ed istruzione che riguardano i figli.
I figli vengono collocati in via prevalente presso la madre alla quale viene assegnata la casa famigliare affinché vi abiti con gli stessi.
Il padre potrà vedere e stare con i figli un pomeriggio alla settimana e un weekend ogni
15 giorni, senza pernotto.
***
Sotto il profilo economico, premessa l'applicazione del Regolamento (CE) n.4/2009 del
18.12.2008, va confermata la giurisdizione del giudice italiano ex art.3 lett.a) del predetto Regolamento, nonché l'applicazione della legge sostanziale italiana, ex art.15,
stesso Regolamento che richiama il protocollo dell'Aja del 23.11.2007, avuto riguardo alla residenza del creditore alimentare.
5 Il padre dovrà corrispondere alla madre l'importo mensile di euro 300,00 complessivi
(150,00 a figlio), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il gg.10 di ogni mese oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Considerata la disparità reddituale tra i coniugi si dispone che il IGnor _1
contribuisca al mantenimento di versando mensilmente l'importo di Parte_1
euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
L'assegno unico ed universale verrà integralmente percepito dalla madre.
***
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e _1 Pt_1
che hanno contratto matrimonio il 17/09/2016 in Ternopil (Ucraina) e non
[...]
trascritto, alle seguenti condizioni:
1. Affida in via super esclusiva alla madre i figli minori nato il Persona_3
01.04.2018 e nato il [...], entrambi nati a Conegliano, con Persona_4
collocazione prevalente presso la madre alla quale viene assegnata la casa famigliare affinché vi abiti con i figli;
La ricorrente potrà assumere unilateralmente senza il preventivo consenso del padre,
tutte le decisioni di straordinaria amministrazione in tema di salute, educazione,
residenza ed istruzione che riguardano i figli.
2. Il padre potrà vedere e stare con i figli un pomeriggio alla settimana e un weekend ogni 15 giorni, senza pernotto.
6 3. Pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere a titolo di concorso nel mantenimento della prole, la somma mensile di €.300,00 (€.150,00 mensili per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il gg.10
di ogni mese, con decorrenza dal marzo 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
4. Pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere a titolo di concorso nel mantenimento della IGnora la somma mensile di €.200,00 da Parte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il gg.10 di ogni mese, con decorrenza dal marzo 2025.
5. L'assegno unico ed universale verrà percepito integralmente dalla madre.
6. Condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida nella _1
somma di €.2.900,00 per compenso professionale, oltre spese generali Iva e cpa se dovuti per legge.
Così deciso in Treviso nella camera di conIGlio del 17.06.2025.
Il Presidente rel-est
Dott.ssa Daniela Ronzani
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