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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/04/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
9/04/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. Romandini Fabio e dall'Avv. Dinoi Fabio
- Ricorrente – contro
Controparte_1
rappr. e dif. Dall'avv Ruggiero Edmondo
- Convenuto –
OGGETTO: “MANSIONI SUPERIORI E DIFFERENZE RETRIBUTIVE.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 06/04/2021 ha adito il giudice del lavoro Parte_1
al fine di sentire condannare previo accertamento Controparte_1
dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alle sue dipendenze nel periodo dal 19/02/2006 al 22/02/2020 con mansioni di badante, inquadrabili nel livello C super del CCNL per il lavoro domestico, al pagamento della complessiva somma di euro €
34.629,81, di cui 20.749,25 per differenze retributive maturate durante l'intero arco del rapporto di lavoro, € 1.680,22 per maggiorazioni pretermesse sul lavoro festivo, €
4.855,18 per 13^ mensilità, € 2.661,78 per indennità sostitutiva delle ferie non godute,
€ 4.683,38 per T.F.R.
A sostegno della domanda ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze del resistente, senza soluzione di continuità, nell'intero periodo oggetto di causa;
- che il rapporto era stato formalizzato soltanto a decorrere dal 22.2.2008, con contratto recante la qualifica di colf (collaboratrice generica polifunzionale;
liv. colf CP_2
e badanti) e con orario di lavoro articolato su venticinque ore settimanali;
- che in realtà aveva sempre svolto mansioni di badante, occupandosi di accudire i quattro familiari del resistente (i due genitori e due fratelli), tre dei quali risultavano persone non autosufficienti, di controllarne le condizioni fisiche, di preparare i pasti, delle pulizie dell'appartamento e, talvolta, di altre incombenze come il riordino degli armadi per il cambio stagionale degli indumenti;
- che lavorava anche la domenica dalle 8.00 alle 13.00 e durante i festivi dalle 9.00 alle
12.00 e, nei mesi di luglio e agosto, dalle ore 07.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 17.00.
- che dal 19.2.2006 al 22.2.2008 aveva lavorato senza alcun regolare contratto;
- che per tutto il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa era stata retribuita con
€ 700,00 mensili.
Instaurato il contraddittorio si è costituito eccependo Controparte_1
preliminarmente la parziale prescrizione dei crediti e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato;
ha in particolare evidenziato che la ricorrente aveva iniziato a lavorare alle sue dipendenze in qualità di assistente familiare, in un primo periodo dall'1.1.2007 al 31.12.2007 e, successivamente, dal 22.2.2008 sino al
22.2.2020, inquadrata nel livello B Super del CCNL Lavoro Domestico.
Eccepiva altresì che la ricorrente prestava ausilio ai suoi familiari del tutto autosufficienti e sempre negli orari e con le modalità riferibili al formale inquadramento, percependo la retribuzione di cui alle buste paga e ai susseguenti bonifici, che era considerata un membro della famiglia, che aveva goduto regolarmente dei periodi di ferie retribuiti e, alla cessazione del rapporto aveva ricevuto le spettanti competenze di fine rapporto che al netto dell'acconto già percepito risultava di €
2.633,94 nonché l'indennità per ferie non godute afferenti al rateo 2020.
Alle udienze dell' 1 marzo 2023 e del 21 giugno 2023 sono stati escussi i testimoni ammessi.
La causa, istruita documentalmente e attraverso la prova testimoniale, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c. dei crediti retributivi rivendicati e afferenti al periodo 2007/2015.
L'eccezione è infondata.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. 92/2012 e del d.l.vo
23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4) e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”: (cfr. Cass.
6.9.2022 n. 26246; conformi Cass. 20.10.2022 n. 30957, Cass. 15.12.2023 n. 35146,
Cass. 29.1.2024 n. 2674)..
Nel marito la domanda è infondata, e pertanto deve essere rigettata.
Giova premettere, in diritto, che per costante giurisprudenza della Suprema Corte, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione.
E tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità, che costituisce una sorta di retribuzione differita, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico, costituendo una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro (così
Cass. Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009).
Diversamente, sono invece assoggettate al criterio generale “affirmanti incumbit probatio” le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti.
Nello specifico, per quanto riguarda il lavoro straordinario, la S.C. configura l'onere della prova dello straordinario prestato in maniera assai rigorosa, affermando che “è onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa” (v. Cass. Sez. L, Sent. n. 3714 del
16/02/2009).
Allo stesso modo in ordine al lavoro festivo o domenicale si è ribadito che “È onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, come può essere il lavoro festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, indicando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 14 maggio 2015 n.
9906).
Infine, anche quanto alla domanda di corresponsione dell'indennità per ferie non godute, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Sez. L,
Sent. n. 22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del 21/08/2003).
Tanto premesso, appare circostanza comprovata che la natura del rapporto di lavoro intercorso tra le parti sia di tipo subordinato, valorizzando da un lato la documentazione formale in atti (denuncia di rapporto di lavoro e relativa cessazione, e buste paga) e dall'altro la contestazione generica sul punto di parte resistente che comunque non ha adeguatamente dedotto e poi allegato circostanze idonee a smentire tale dato fattuale.
Ciò posto, tuttavia, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere provato né che il rapporto di lavoro abbia avuto inizio nella data indicata in ricorso, cioè il 19.2.2006, anziché in quella risultante dal primo contratto di assunzione e dalla denuncia all'INPS dell'1.12007 (cfr. all. nr 1 alla memoria di costituzione), né che la ricorrente abbia svolto mansioni diverse e superiori rispetto a quelle del livello di inquadramento (BS
CCNL lavoro domestico), con l'osservanza delle modalità di lavoro e degli orari di cui al ricorso.
Invero, all'esito dell'attività istruttoria espletata non sono emersi elementi sufficienti a comprovare le dedotte mansioni e dunque ad affermare che la ricorrente, formalmente inquadrata nel livello BS del CCNL lavoro domestico, (“Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone - anziani o bambini - autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”), abbia di fatto svolto mansioni proprie del livello superiore CS (“Assistente a persone non autosufficienti - non formato - .
Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”). Deve invero rilevarsi che taluni testi (ad es. Testimone_1 Tes_2
siano familiari delle parti, mentre altri testi ascoltati (ad es. Testimone_3 Tes_4
, , talvolta riferiscano circostanze apprese solo de relato.
[...] Testimone_5
Ed invero, pur non potendosi aprioristicamente escludere l'attendibilità del teste legato da vincoli di parentela o coniugali con una delle parti (cfr. ex plurimis Cass. Sez. III,
17 dicembre 2015 n° 25358), deve nondimeno ritenersi che la credibilità delle loro propalazioni – almeno quando si tratti, come nella specie, di soggetti estranei all'ambito lavorativo che, quindi, verosimilmente hanno perlopiù reso dichiarazioni de relato actoris – necessiti di qualche specifico elemento di riscontro che, invero, nel caso di specie è mancato.
Risulta peraltro opportuno in questa sede richiamare il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale "la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che
l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (sic Cass. Sez. III, 30 marzo 2010 n° 7763).
Deve poi ovviamente precisarsi che vanno ritenute irrilevanti ed inutilizzabili le deposizioni caratterizzate da mere propalazioni de relato actoris, dovendosi infatti opinare che “in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni
"de relato actoris" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (sic Cass.
Sez. 1, sent. n. 8358 del 3 aprile 2007; cfr. anche Cass. Sez. Lav., sent. n. 313 del 10 gennaio 2011, Cass. Sez. 1, sent. n. 11844 del 19 maggio 2006, nonché Cass. Sez. 2, sent. n. 43 del 5 gennaio 1998).
Ciò posto, deve altresì rilevarsi che tutti i testi ascoltati riferiscano circostanze specularmente opposte circa le mansioni, l'autosufficienza e gli orari del rapporto di lavoro.
Ed allora appare dirimente osservare come i testi di parte ricorrente, sulla quale incombe l'onere probatorio in ordine a tali aspetti del rapporto di lavoro, hanno riferito per lo più circostanze sommarie, e non specifiche, riferendo innanzitutto di una generica “non autosufficienza” dei familiari del resistente.
Anche allorquando la teste afferma che “nel periodo in cui ho lavorato io mi Tes_5
occupavo di assistere la signora in tutto;
la cambiavo, la lavavo e la mettevo a Pt_1
letto”, tali circostanze non risultano significative per la prova del livello di autonomia del nucleo familiare e delle conseguenti mansioni.
Ciò in quanto se per un verso la stessa ha prestato la propria collaborazione solo per un mese, e comunque riferisce solo su un familiare e di aver svolto attività non decisive per la valutazione in argomento, per altro verso i testi di parte resistente hanno ben specificato le attitudini e le capacità di ogni singolo componente il nucleo familiare
, avendo frequentato con assiduità l'abitazione. CP_1
Dalle loro propalazioni emerge che le suddette persone, in quanto anziani, avevano si bisogno di un aiuto, ma in termini di ordinaria supervisione e alleggerimento delle faccende domestiche e personali, come pure la figlia non necessitava di quella Per_1
assistenza continua tipica delle mansioni superiori rivendicate dalla ricorrente.
Sotto questo angolo di visuale significative appaiono le dichiarazioni del teste che, in qualità di OSS, e dunque in ragione di competenze sanitarie Testimone_6
più specifiche ha affermato “la mamma del resistente , pienamente autonoma, la sig.ra
, anch'essa autonoma seppur con deficit fisici” e di aver somministrato “a titolo Per_1
amicale trattamenti sanitari e farmacologici ad ”. Per_1
Circostanza corroborata in modo ancora più scientifico alla luce del certificato medico rilasciato dal dott. nel quale, in qualità di medico curante dei coniugi Per_2
e della figlia ha attestato che questi, almeno fino al 2019, erano CP_1 Per_1
da ritenersi autosufficienti (cfr all. nr. 11 alla memoria di costituzione).
Invero tutti i testi escussi hanno confermato, nei limiti della conoscenza dei fatti che potevano avere, che la ricorrente svolgeva mansioni quali preparare da mangiare, fare le pulizie, fare la spesa, oltre ad assistere genericamente i membri della famiglia del ricorrente.
Queste, tuttavia, erano persone autosufficiente, nel senso che erano in grado di compiere da soli gli atti quotidiani della vita, sebbene con le difficoltà legate all'età avanzata e con la necessità di una supervisione..
Tanto appare emergere, in maniera sostanzialmente univoca, dalle dichiarazioni di tutti i testi, compresi quelli escussi su intimazione di parte ricorrente (generica, sul punto,
l'affermazione del teste secondo la quale i avevano Testimone_7 Pt_2
bisogno di essere “accompagnati” in bagno).
Peraltro anche la descrizione contenuta nel ricorso introduttivo è alquanto generica in ordine alle mansioni svolte dalla ricorrente.
E né la ricorrente, in sede di interrogatorio formale ha fornito ulteriori precisazioni, limitandosi a dichiarare che “ mi occupavo dell'assistenza dei sig.ri e di una CP_1
figlia, ” e che “necessitavano di assistenza ma non continuativa”. Per_1
Quanto al periodo di lavoro, per l'anno 2006 solo la lo riferisce per averlo Tes_5
appreso de relato, mentre nessun teste ha confermato integralmente, per averne conoscenza diretta, la data di inizio del rapporto indicata in ricorso alcuni dei quali hanno solo confermato genericamente il capitolo di prova, senza chiarire come fossero in grado di riferire esattamente tale data.
Appare peraltro che detti testi avessero una ridotta conoscenza diretta dei fatti di causa, limitata alle occasioni sporadiche in cui si erano trovati a casa del resistente.
Alla stessa conclusione ritiene il Tribunale di pervenire per ciò che concerne il lavoro domenicale e nei festivi, atteso che la richiesta prova rigorosa non è stata fornita da parte ricorrente.
L'unico messaggio prodotto da quest'ultima non assume alcun valore probatorio, sia in ragione del contenuto, sia considerato che è l'unico prodotto in quasi vent'anni di rapporto di lavoro.
Pertanto, atteso l'onere probatorio incombente sul ricorrente in ordine a tali aspetti della retribuzione, per cui anche le dichiarazioni dei testi vanno valutate con particolare rigore e riscontrate con altri elementi di prova, si ritiene che le propalazioni non hanno confermato lo svolgimento della prestazione secondo gli orari descritti in ricorso, e, dunque, non forniscono adeguato supporto alla tesi di parte attrice, dato che le loro dichiarazioni sono generiche e poco precise in punto di orari e periodi, nonché, data la sporadica frequentazione della casa del resistente, frutto per la gran parte di conoscenza de relato.
Per quanto riguarda l'indennità per ferie non godute, invece, la domanda sconta una completa carenza di allegazione in ordine ai relativi fatti costitutivi, avendo la parte solo genericamente dedotto di aver prestato attività lavorativa nei giorni ad esse destinati,.
Deve pertanto concludersi per l'assenza di prova in ordine allo svolgimento del rapporto con modalità differenti da quelle pattuite nei contratti.
Infine la corresponsione della retribuzione mensile sulla base degli orari pattuiti in contratto e della tredicesima mensilità emerge dalle buste paga prodotte da entrambe le parti, sottoscritte dalla ricorrente, ed è almeno in parte comprovata dalle copie dei bonifici prodotte da parte resistente. Poiché peraltro parte ricorrente ha riconosciuto in ricorso di avere percepito mensilmente un importo netto di euro 700,00, superiore per alcune mensilità a quello risultante dalle buste paga, mentre il versamento dei contributi per il detto periodo è pacifico, deve ritenersi che non residuino differenze retributive, anche in applicazione dell'art. 36 Cost.
La domanda è infine infondata per quanto concerne il TFR, attesa la prova dei pagamenti, prova che spettava alla resistente fornire ai sensi dell'art. 2697, comma 2
c.c.
In particolare, è stato dedotto e provato che la ricorrente ha ricevuto le spettanti competenze di fine rapporto che al netto dell'acconto già percepito ammontano ad €
2.633,94 nonché l'indennità per ferie non godute afferenti al rateo 2020 pari ad € 86,78.
Né la stessa è stata contestata in relazione la rapporto formale, ma solo a titolo di differenze spettanti su maggiore retribuzione.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da infrascritto dispositivo (ai sensi del
D.M. 10 marzo 2014 n° 55, e succ. modif. e integr.), vanno poste a carico di parte ricorrente, sulla base della soccombenza ex art. 91 cpc., non essendo nemmeno necessaria alcuna esplicita richiesta della parte vittoriosa (cfr. CASS. SEZ. III, 19
OTTOBRE 2022 N° 30729).
Occorre infatti fare riferimento al principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico, per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale, abbia provocato la necessità del processo, applicandosi peraltro ratione temporis l'attuale testo dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, trattandosi di ipotesi eccezionali che risultano non configurabili nel presente giudizio, nemmeno applicando la parziale “estensione” consentita dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, la quale invero si riferisce solo a ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano comunque “analoghe” - cioè “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” - rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno, “parametriche” o “paradigmatiche”).
E' appena il caso di rilevare, inoltre, che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, nel caso di integrale rigetto (o integrale accoglimento) il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del "disputatum", ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio (mentre solo nel caso di accoglimento parziale della domanda il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, cioè il criterio del "decisum"): cfr. CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N°
19014 e succ. conf..
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.) in complessivi €. 2.900,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Edmondo Ruggiero, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 17 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Viviana Di Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
9/04/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. Romandini Fabio e dall'Avv. Dinoi Fabio
- Ricorrente – contro
Controparte_1
rappr. e dif. Dall'avv Ruggiero Edmondo
- Convenuto –
OGGETTO: “MANSIONI SUPERIORI E DIFFERENZE RETRIBUTIVE.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 06/04/2021 ha adito il giudice del lavoro Parte_1
al fine di sentire condannare previo accertamento Controparte_1
dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alle sue dipendenze nel periodo dal 19/02/2006 al 22/02/2020 con mansioni di badante, inquadrabili nel livello C super del CCNL per il lavoro domestico, al pagamento della complessiva somma di euro €
34.629,81, di cui 20.749,25 per differenze retributive maturate durante l'intero arco del rapporto di lavoro, € 1.680,22 per maggiorazioni pretermesse sul lavoro festivo, €
4.855,18 per 13^ mensilità, € 2.661,78 per indennità sostitutiva delle ferie non godute,
€ 4.683,38 per T.F.R.
A sostegno della domanda ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze del resistente, senza soluzione di continuità, nell'intero periodo oggetto di causa;
- che il rapporto era stato formalizzato soltanto a decorrere dal 22.2.2008, con contratto recante la qualifica di colf (collaboratrice generica polifunzionale;
liv. colf CP_2
e badanti) e con orario di lavoro articolato su venticinque ore settimanali;
- che in realtà aveva sempre svolto mansioni di badante, occupandosi di accudire i quattro familiari del resistente (i due genitori e due fratelli), tre dei quali risultavano persone non autosufficienti, di controllarne le condizioni fisiche, di preparare i pasti, delle pulizie dell'appartamento e, talvolta, di altre incombenze come il riordino degli armadi per il cambio stagionale degli indumenti;
- che lavorava anche la domenica dalle 8.00 alle 13.00 e durante i festivi dalle 9.00 alle
12.00 e, nei mesi di luglio e agosto, dalle ore 07.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 17.00.
- che dal 19.2.2006 al 22.2.2008 aveva lavorato senza alcun regolare contratto;
- che per tutto il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa era stata retribuita con
€ 700,00 mensili.
Instaurato il contraddittorio si è costituito eccependo Controparte_1
preliminarmente la parziale prescrizione dei crediti e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato;
ha in particolare evidenziato che la ricorrente aveva iniziato a lavorare alle sue dipendenze in qualità di assistente familiare, in un primo periodo dall'1.1.2007 al 31.12.2007 e, successivamente, dal 22.2.2008 sino al
22.2.2020, inquadrata nel livello B Super del CCNL Lavoro Domestico.
Eccepiva altresì che la ricorrente prestava ausilio ai suoi familiari del tutto autosufficienti e sempre negli orari e con le modalità riferibili al formale inquadramento, percependo la retribuzione di cui alle buste paga e ai susseguenti bonifici, che era considerata un membro della famiglia, che aveva goduto regolarmente dei periodi di ferie retribuiti e, alla cessazione del rapporto aveva ricevuto le spettanti competenze di fine rapporto che al netto dell'acconto già percepito risultava di €
2.633,94 nonché l'indennità per ferie non godute afferenti al rateo 2020.
Alle udienze dell' 1 marzo 2023 e del 21 giugno 2023 sono stati escussi i testimoni ammessi.
La causa, istruita documentalmente e attraverso la prova testimoniale, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c. dei crediti retributivi rivendicati e afferenti al periodo 2007/2015.
L'eccezione è infondata.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. 92/2012 e del d.l.vo
23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4) e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”: (cfr. Cass.
6.9.2022 n. 26246; conformi Cass. 20.10.2022 n. 30957, Cass. 15.12.2023 n. 35146,
Cass. 29.1.2024 n. 2674)..
Nel marito la domanda è infondata, e pertanto deve essere rigettata.
Giova premettere, in diritto, che per costante giurisprudenza della Suprema Corte, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione.
E tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità, che costituisce una sorta di retribuzione differita, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico, costituendo una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro (così
Cass. Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009).
Diversamente, sono invece assoggettate al criterio generale “affirmanti incumbit probatio” le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti.
Nello specifico, per quanto riguarda il lavoro straordinario, la S.C. configura l'onere della prova dello straordinario prestato in maniera assai rigorosa, affermando che “è onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa” (v. Cass. Sez. L, Sent. n. 3714 del
16/02/2009).
Allo stesso modo in ordine al lavoro festivo o domenicale si è ribadito che “È onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, come può essere il lavoro festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, indicando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 14 maggio 2015 n.
9906).
Infine, anche quanto alla domanda di corresponsione dell'indennità per ferie non godute, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Sez. L,
Sent. n. 22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del 21/08/2003).
Tanto premesso, appare circostanza comprovata che la natura del rapporto di lavoro intercorso tra le parti sia di tipo subordinato, valorizzando da un lato la documentazione formale in atti (denuncia di rapporto di lavoro e relativa cessazione, e buste paga) e dall'altro la contestazione generica sul punto di parte resistente che comunque non ha adeguatamente dedotto e poi allegato circostanze idonee a smentire tale dato fattuale.
Ciò posto, tuttavia, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere provato né che il rapporto di lavoro abbia avuto inizio nella data indicata in ricorso, cioè il 19.2.2006, anziché in quella risultante dal primo contratto di assunzione e dalla denuncia all'INPS dell'1.12007 (cfr. all. nr 1 alla memoria di costituzione), né che la ricorrente abbia svolto mansioni diverse e superiori rispetto a quelle del livello di inquadramento (BS
CCNL lavoro domestico), con l'osservanza delle modalità di lavoro e degli orari di cui al ricorso.
Invero, all'esito dell'attività istruttoria espletata non sono emersi elementi sufficienti a comprovare le dedotte mansioni e dunque ad affermare che la ricorrente, formalmente inquadrata nel livello BS del CCNL lavoro domestico, (“Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone - anziani o bambini - autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”), abbia di fatto svolto mansioni proprie del livello superiore CS (“Assistente a persone non autosufficienti - non formato - .
Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”). Deve invero rilevarsi che taluni testi (ad es. Testimone_1 Tes_2
siano familiari delle parti, mentre altri testi ascoltati (ad es. Testimone_3 Tes_4
, , talvolta riferiscano circostanze apprese solo de relato.
[...] Testimone_5
Ed invero, pur non potendosi aprioristicamente escludere l'attendibilità del teste legato da vincoli di parentela o coniugali con una delle parti (cfr. ex plurimis Cass. Sez. III,
17 dicembre 2015 n° 25358), deve nondimeno ritenersi che la credibilità delle loro propalazioni – almeno quando si tratti, come nella specie, di soggetti estranei all'ambito lavorativo che, quindi, verosimilmente hanno perlopiù reso dichiarazioni de relato actoris – necessiti di qualche specifico elemento di riscontro che, invero, nel caso di specie è mancato.
Risulta peraltro opportuno in questa sede richiamare il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale "la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che
l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (sic Cass. Sez. III, 30 marzo 2010 n° 7763).
Deve poi ovviamente precisarsi che vanno ritenute irrilevanti ed inutilizzabili le deposizioni caratterizzate da mere propalazioni de relato actoris, dovendosi infatti opinare che “in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni
"de relato actoris" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (sic Cass.
Sez. 1, sent. n. 8358 del 3 aprile 2007; cfr. anche Cass. Sez. Lav., sent. n. 313 del 10 gennaio 2011, Cass. Sez. 1, sent. n. 11844 del 19 maggio 2006, nonché Cass. Sez. 2, sent. n. 43 del 5 gennaio 1998).
Ciò posto, deve altresì rilevarsi che tutti i testi ascoltati riferiscano circostanze specularmente opposte circa le mansioni, l'autosufficienza e gli orari del rapporto di lavoro.
Ed allora appare dirimente osservare come i testi di parte ricorrente, sulla quale incombe l'onere probatorio in ordine a tali aspetti del rapporto di lavoro, hanno riferito per lo più circostanze sommarie, e non specifiche, riferendo innanzitutto di una generica “non autosufficienza” dei familiari del resistente.
Anche allorquando la teste afferma che “nel periodo in cui ho lavorato io mi Tes_5
occupavo di assistere la signora in tutto;
la cambiavo, la lavavo e la mettevo a Pt_1
letto”, tali circostanze non risultano significative per la prova del livello di autonomia del nucleo familiare e delle conseguenti mansioni.
Ciò in quanto se per un verso la stessa ha prestato la propria collaborazione solo per un mese, e comunque riferisce solo su un familiare e di aver svolto attività non decisive per la valutazione in argomento, per altro verso i testi di parte resistente hanno ben specificato le attitudini e le capacità di ogni singolo componente il nucleo familiare
, avendo frequentato con assiduità l'abitazione. CP_1
Dalle loro propalazioni emerge che le suddette persone, in quanto anziani, avevano si bisogno di un aiuto, ma in termini di ordinaria supervisione e alleggerimento delle faccende domestiche e personali, come pure la figlia non necessitava di quella Per_1
assistenza continua tipica delle mansioni superiori rivendicate dalla ricorrente.
Sotto questo angolo di visuale significative appaiono le dichiarazioni del teste che, in qualità di OSS, e dunque in ragione di competenze sanitarie Testimone_6
più specifiche ha affermato “la mamma del resistente , pienamente autonoma, la sig.ra
, anch'essa autonoma seppur con deficit fisici” e di aver somministrato “a titolo Per_1
amicale trattamenti sanitari e farmacologici ad ”. Per_1
Circostanza corroborata in modo ancora più scientifico alla luce del certificato medico rilasciato dal dott. nel quale, in qualità di medico curante dei coniugi Per_2
e della figlia ha attestato che questi, almeno fino al 2019, erano CP_1 Per_1
da ritenersi autosufficienti (cfr all. nr. 11 alla memoria di costituzione).
Invero tutti i testi escussi hanno confermato, nei limiti della conoscenza dei fatti che potevano avere, che la ricorrente svolgeva mansioni quali preparare da mangiare, fare le pulizie, fare la spesa, oltre ad assistere genericamente i membri della famiglia del ricorrente.
Queste, tuttavia, erano persone autosufficiente, nel senso che erano in grado di compiere da soli gli atti quotidiani della vita, sebbene con le difficoltà legate all'età avanzata e con la necessità di una supervisione..
Tanto appare emergere, in maniera sostanzialmente univoca, dalle dichiarazioni di tutti i testi, compresi quelli escussi su intimazione di parte ricorrente (generica, sul punto,
l'affermazione del teste secondo la quale i avevano Testimone_7 Pt_2
bisogno di essere “accompagnati” in bagno).
Peraltro anche la descrizione contenuta nel ricorso introduttivo è alquanto generica in ordine alle mansioni svolte dalla ricorrente.
E né la ricorrente, in sede di interrogatorio formale ha fornito ulteriori precisazioni, limitandosi a dichiarare che “ mi occupavo dell'assistenza dei sig.ri e di una CP_1
figlia, ” e che “necessitavano di assistenza ma non continuativa”. Per_1
Quanto al periodo di lavoro, per l'anno 2006 solo la lo riferisce per averlo Tes_5
appreso de relato, mentre nessun teste ha confermato integralmente, per averne conoscenza diretta, la data di inizio del rapporto indicata in ricorso alcuni dei quali hanno solo confermato genericamente il capitolo di prova, senza chiarire come fossero in grado di riferire esattamente tale data.
Appare peraltro che detti testi avessero una ridotta conoscenza diretta dei fatti di causa, limitata alle occasioni sporadiche in cui si erano trovati a casa del resistente.
Alla stessa conclusione ritiene il Tribunale di pervenire per ciò che concerne il lavoro domenicale e nei festivi, atteso che la richiesta prova rigorosa non è stata fornita da parte ricorrente.
L'unico messaggio prodotto da quest'ultima non assume alcun valore probatorio, sia in ragione del contenuto, sia considerato che è l'unico prodotto in quasi vent'anni di rapporto di lavoro.
Pertanto, atteso l'onere probatorio incombente sul ricorrente in ordine a tali aspetti della retribuzione, per cui anche le dichiarazioni dei testi vanno valutate con particolare rigore e riscontrate con altri elementi di prova, si ritiene che le propalazioni non hanno confermato lo svolgimento della prestazione secondo gli orari descritti in ricorso, e, dunque, non forniscono adeguato supporto alla tesi di parte attrice, dato che le loro dichiarazioni sono generiche e poco precise in punto di orari e periodi, nonché, data la sporadica frequentazione della casa del resistente, frutto per la gran parte di conoscenza de relato.
Per quanto riguarda l'indennità per ferie non godute, invece, la domanda sconta una completa carenza di allegazione in ordine ai relativi fatti costitutivi, avendo la parte solo genericamente dedotto di aver prestato attività lavorativa nei giorni ad esse destinati,.
Deve pertanto concludersi per l'assenza di prova in ordine allo svolgimento del rapporto con modalità differenti da quelle pattuite nei contratti.
Infine la corresponsione della retribuzione mensile sulla base degli orari pattuiti in contratto e della tredicesima mensilità emerge dalle buste paga prodotte da entrambe le parti, sottoscritte dalla ricorrente, ed è almeno in parte comprovata dalle copie dei bonifici prodotte da parte resistente. Poiché peraltro parte ricorrente ha riconosciuto in ricorso di avere percepito mensilmente un importo netto di euro 700,00, superiore per alcune mensilità a quello risultante dalle buste paga, mentre il versamento dei contributi per il detto periodo è pacifico, deve ritenersi che non residuino differenze retributive, anche in applicazione dell'art. 36 Cost.
La domanda è infine infondata per quanto concerne il TFR, attesa la prova dei pagamenti, prova che spettava alla resistente fornire ai sensi dell'art. 2697, comma 2
c.c.
In particolare, è stato dedotto e provato che la ricorrente ha ricevuto le spettanti competenze di fine rapporto che al netto dell'acconto già percepito ammontano ad €
2.633,94 nonché l'indennità per ferie non godute afferenti al rateo 2020 pari ad € 86,78.
Né la stessa è stata contestata in relazione la rapporto formale, ma solo a titolo di differenze spettanti su maggiore retribuzione.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da infrascritto dispositivo (ai sensi del
D.M. 10 marzo 2014 n° 55, e succ. modif. e integr.), vanno poste a carico di parte ricorrente, sulla base della soccombenza ex art. 91 cpc., non essendo nemmeno necessaria alcuna esplicita richiesta della parte vittoriosa (cfr. CASS. SEZ. III, 19
OTTOBRE 2022 N° 30729).
Occorre infatti fare riferimento al principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico, per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale, abbia provocato la necessità del processo, applicandosi peraltro ratione temporis l'attuale testo dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, trattandosi di ipotesi eccezionali che risultano non configurabili nel presente giudizio, nemmeno applicando la parziale “estensione” consentita dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, la quale invero si riferisce solo a ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano comunque “analoghe” - cioè “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” - rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno, “parametriche” o “paradigmatiche”).
E' appena il caso di rilevare, inoltre, che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, nel caso di integrale rigetto (o integrale accoglimento) il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del "disputatum", ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio (mentre solo nel caso di accoglimento parziale della domanda il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, cioè il criterio del "decisum"): cfr. CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N°
19014 e succ. conf..
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.) in complessivi €. 2.900,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Edmondo Ruggiero, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 17 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Viviana Di Palma