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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3699/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3699/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SIMONE MORIGI e dell'avv. IGNAZIO AMATO, elettivamente domiciliata nello studio del primo in Cesenatico, via F.lli Sintoni n. 27/d;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ANDREA FIORETTI, elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9;
CONVENUTA
Oggetto
Intermediazione mobiliare (servizi e contratti di investimento, servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio, gestione accentrata di strumenti finanziari).
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 5/11/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 9/11/2020 la premettendo di aver Controparte_1 stipulato in data 12/11/2010 con la un contratto di mutuo a tasso Controparte_2 di interesse variabile, nonché un contratto di interest rate swap (preceduto dalla stipula di contratto unico per la prestazione dei servizi di investimento e accessori e di contratto quadro per operazioni su strumenti finanziari derivati), conveniva in giudizio la Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni:
- in via principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro per operazioni su strumenti finanziari derivati e/o la nullità del contratto di interest rate swap “per difetto di causa tipica e/o per mancanza degli elementi essenziali della stessa” e/o “per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto” e/o “per indeterminatezza e/o indeterminabilità di uno degli elementi (il tasso fisso pagato dall'attrice in merito allo swap di cui è causa) essenziali del contratto e/o per mancato condiviso accordo su tale elemento essenziale” e/o “per violazione del divieto di determinare in via unilaterale il contenuto del contratto” e/o “per violazione dell'art. 1322 c.c. e/o per immeritevolezza giuridica dello stesso” e/o “per indeterminatezza e/o indeterminabilità e/o per mancato accordo su uno degli elementi essenziali (il valore effettivo e reale delle commissioni dichiarate) dello stesso”;
- conseguentemente, condannare la alla restituzione e/o alla Controparte_2 ripetizione e/o al risarcimento di tutti gli importi pagati a mente del derivato di cui è causa, pari a euro 302.686,93, “con condanna, previa rivalutazione monetaria, al risarcimento degli interessi dal giorno di ogni singolo addebito ovvero, in via gradata, della messa in mora ovvero, in via ulteriormente gradata, dal giorno della domanda” o, in subordine, “con condanna al risarcimento degli interessi legali dal giorno di ogni singolo addebito ovvero, in via gradata, della messa in mora ovvero, in via ulteriormente gradata, dal giorno della domanda”;
- in via gradata, accertare e dichiarare le violazioni (comportanti responsabilità contrattuale) dell'art. 21 TUF e/o degli obblighi informativi imposti dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2/3/2009 e/o dell'articolo 40 del Regolamento Consob 11690;
- conseguentemente, previa (ove ritenuta necessaria) risoluzione del contratto quadro per operazioni su strumenti finanziari derivati, condannare la al risarcimento Controparte_2 dell'importo di euro 302.686,93, “con condanna, previa rivalutazione monetaria, al risarcimento degli interessi dal giorno di ogni singolo addebito ovvero, in via gradata, della messa in mora ovvero, in via ulteriormente gradata, dal giorno della domanda” o, in subordine, “con condanna al risarcimento degli interessi legali dal giorno di ogni singolo addebito ovvero, in via gradata, della messa in mora ovvero, in via ulteriormente gradata, dal giorno della domanda”.
Con comparsa di risposta depositata in data 22/2/2021 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale chiedeva: Controparte_2
- di rigettare le domande proposte dalla in quanto infondate in fatto e in diritto e Controparte_1 non provate;
- in via subordinata, di compensare quanto in ipotesi dovuto con le poste a credito ricevute dalla in virtù del medesimo titolo. Controparte_1
Con ordinanza del 2/12/2021 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio.
A seguito del deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio, con ordinanza del 17/1/2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 5/11/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
La (attrice) ha chiesto: Controparte_1
- in via principale, previo accertamento della nullità del contratto quadro per operazioni su strumenti finanziari derivati del 12/11/2010 e/o del contratto di interest rate swap del 12/11/2010, di condannare la (convenuta) alla restituzione e/o alla ripetizione Controparte_2 della somma di euro 302.686,93 o, in alternativa, al risarcimento del danno subito pari a euro
302.686,93; - in via subordinata, previo accertamento della violazione dell'art. 21 TUF e/o dell'art. 40 del
Regolamento Consob del 2/3/2009 e previa risoluzione del contratto quadro per operazioni su strumenti finanziari derivati del 12/11/2010, di condannare la banca convenuta al risarcimento del danno subito pari a euro 302.686,93.
Con riguardo alla domanda proposta dalla società attrice in via principale, deve preliminarmente notarsi che (per come affermato da Cass. Sez. Un. 8770/2020):
- il cd. interest rate swap (IRS), nella sua forma più diffusa o di base, cioè il cd. plain vanilla, è un contratto di scambio (swap) di obbligazioni pecuniarie future che, in sostanza, si traduce nel dovere di un tale di dare all'altro la cifra d (dove d è la somma corrispondente al capitale 1 per il tasso di interesse W) a fronte dell'impegno assunto dall'altro di versare al tale la cifra y (dove y è la somma corrispondente al capitale 1 per il tasso di interesse Z);
- l'interest rate swap è perciò definito come un derivato cd. over the counter (OTC) ossia un contratto: a) in cui gli aspetti fondamentali sono dati dalle parti e il contenuto non è eteroregolamentato come, invece, accade per gli altri derivati, cd. standardizzati o uniformi, essendo elaborato in funzione delle specifiche esigenze del cliente (per questo, detto bespoke); b) perciò non standardizzato e, quindi, non destinato alla circolazione;
c) consistente in uno strumento finanziario rispetto al quale l'intermediario è tendenzialmente controparte diretta del proprio cliente;
- posto che l'interest rate swap è il contratto derivato che prevede l'impegno reciproco delle parti di pagare l'una all'altra, a date prestabilite, gli interessi prodotti da una stessa somma di denaro, presa quale astratto riferimento e denominato nozionale, per un dato periodo di tempo, gli elementi essenziali di un interest rate swap sono stati individuati, dalla stessa giurisprudenza di merito, ne:
a) la data di stipulazione del contratto (trade date);
b) il capitale di riferimento, detto nozionale (notional principal amount), che non viene scambiato tra le parti, e serve unicamente per il calcolo degli interessi;
c) la data di inizio (effective date), dalla quale cominciano a maturare gli interessi (normalmente due giorni lavorativi dopo la trade date);
d) la data di scadenza (maturity date o termination date) del contratto;
e) le date di pagamento (payment dates), cioè quelle in cui sono scambiati i flussi di interessi;
f) i diversi tassi di interesse (interest rate) da applicare al detto capitale;
- in un dato momento lo squilibrio futuro (sopravvenuto) fra i flussi di cassa, che sia attualizzato al presente, può essere oggetto di nuove prognosi ed indurre le parti a sciogliere il contratto;
- per compiere queste operazioni assume rilievo il cd. mark to market (MTM) o costo di sostituzione (meglio, il suo metodo di stima), ossia il costo al quale una parte può anticipatamente chiudere il contratto o un terzo estraneo all'operazione è disposto, alla data della valutazione, a subentrare nel derivato: così da divenire, in pratica, il valore corrente di mercato dello swap;
- nei fatti, per tende principalmente la stima del valore effettivo del contratto ad una certa CP_3 data (anche se, in astratto, il mark to market non esprime un valore concreto ed attuale, ma una proiezione finanziaria);
- il mark to market è, dunque, tecnicamente un valore e non un prezzo, una grandezza monetaria teorica calcolata per l'ipotesi di cessazione del contratto prima del termine naturale.
Per come precisato da Cass. 21830/2021:
- “la funzione economico-sociale di questo strumento risulta essere meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico per la positiva funzione svolta nel mondo degli affari: consente, infatti, una maggiore liquidità nei mercati finanziari e favorisce lo sviluppo dei commerci rendendo possibile, attraverso lo schema contrattuale, gestire il rischio di interessi. Mentre il debitore continuerà a pagare gli interessi ivi stabiliti al mutuante, la stipulazione di un contratto di swap svolgerà la funzione di neutralizzare gli effetti dell'evoluzione dei relativi tassi in base al meccanismo della regolazione fra i contraenti, ad ogni scadenza, delle differenze di segno opposto, positive o negative, sulla base dell'applicazione delle clausole contrattuali. In tal modo, il debitore continuerà
a pagare gli interessi sul mutuo, ma, se il tasso previsto dallo swap risulterà essere a suo favore, riceverà importi dall'intermediario finanziario che contribuiranno a bilanciare quelli maggiormente versati al mutante quali interessi sul mutuo. Al contrario, se, in base al tasso previsto dallo swap, matureranno importi in favore dell'intermediario finanziario, il debitore, oltre a pagare i normali interessi sul mutuo, dovrà sostenere anche il pagamento di questi importi, con un ulteriore aggravio della sua situazione finanziaria”;
- “in altri termini, questi contratti possono essere utilizzati … anche al fine di realizzare un'efficace copertura (cd. hedging) … dei rischi legati alle oscillazioni dei tassi di interesse quando, da una analisi della composizione del debito e dei flussi di cassa in uscita ad esso corrispondenti, risulta che: a) vengono prodotti flussi di cassa di ammontare proporzionale al debito;
b) il nozionale, la scadenza, la frequenza dei pagamenti e gli indici sottostanti sono coerenti con i parametri del debito originario, ovvero i profitti o le perdite risultanti dal derivato sono in grado effettivamente di compensare quelli derivanti dal debito originario;
c) sussiste un allineamento tra i parametri finanziari inseriti nel contratto derivato e le previsioni di andamento dei tassi di interesse relativamente agli anni futuri coperti dall'IRS (cd. curva dei tassi forward). Anche in queste ipotesi, peraltro, permane un margine di rischio connesso all'andamento dei tassi di interesse, in quanto l'eventuale loro andamento, sfavorevole rispetto alle attese previste, può determinare differenziali negativi privi di adeguata copertura. Le ipotesi di rischio sono fondate, invero, sull'andamento della curva forward dei tassi di interesse, ovvero sulla base di una proiezione futura dell'andamento del valore dei tassi predetti. A questo riguardo, infatti, può accadere che soggetti titolari di finanziamenti a tasso variabile, per i quali il previsto rialzo dei tassi di interessi genererebbe una crescita dell'indebitamento, possano essere indotti ad acquistare prodotti finanziari derivati al fine di assicurarsi dai rischi legati alla variazione dei tassi di interesse. Per contro, l'inatteso trend al ribasso dei medesimi tassi può comportare, di fatto, un maggior esborso per questi soggetti che abbiano concluso tali operazioni in derivati, soprattutto swap, per neutralizzare l'effetto connesso all'atteso, poi non realizzato, aumento dei tassi di interesse”.
Inoltre, secondo Cass. 21830/2021:
- “la menzionata pronuncia delle Sezioni Unite” (cioè Cass. Sez. Un. 8770/2020) “trattando la natura aleatoria dei contratti di swap ed i limiti entro i quali l'ordinamento ne ammette la meritevolezza - e quindi la validità - sotto il profilo causale, richiama, al riguardo, il principio della necessaria sussistenza di alea "razionale", intesa come "misurabile", in quanto funzionale alla finalità di "gestione del rischio" ritenuta sottesa a tali strumenti finanziari: "razionalità" ravvisabile, in concreto, laddove siano esplicitati - e condivisi in accordo con l'investitore - gli elementi che consentono di conoscere la "misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi", tramite l'esplicitazione dei costi impliciti - che determinano uno squilibrio iniziale dell'alea -, del mark to market e, soprattutto, dei cd. "scenari probabilistici"”.
- “è palese, dunque, che le Sezioni Unite abbiano espresso un chiaro segnale adesivo all'orientamento di quella parte della dottrina e della giurisprudenza di merito che valorizza l'indicazione del mark to market, ovvero dei suoi criteri di calcolo, la esplicitazione dei costi impliciti e la prospettazione dei cd. "scenari probabilistici", quali elementi essenziali del contratto derivato, rilevanti ai fini della sua validità. Esse, in particolare, recepiscono la tesi incentrata sulla rilevanza dei contenuti contrattuali sopra detti ai fini della determinazione dell'oggetto negoziale, così avallando l'orientamento che ne valorizza il corrispondente difetto come ragione di nullità del contratto. In altri termini, l'indicazione del mark to market, che individua il valore del contratto ad una certa data, nonché l'esplicitazione dei costi impliciti e dei cd. "scenari probabilistici", finiscono con il rappresentare il contenuto di un'obbligazione che sorge con la stipula del contratto concorrendo ad integrarne la determinabilità del suo oggetto”;
- “la "scommessa razionale" meritevole di tutela, cui le Sezioni Unite hanno ricondotto la tipologia di derivato quale lo swap, postula, allora, che, in quest'ultimo, l'alea che comunque lo caratterizza debba essere misurabile "secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi": ciò impone che siano esplicitati - e condivisi con l'investitore - i costi impliciti, che determinano uno squilibrio iniziale dell'alea, il mark to market e, soprattutto, i cd. "scenari probabilistici". In altri termini, l'omessa esplicitazione di tali elementi si traduce, sostanzialmente, nella mancata formazione di un consenso in ordine agli stessi, e, dunque, nella inconfigurabilità di una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l'investitore di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto”;
- “non si tratta, allora, di semplice violazione di obblighi informativi (come tale idonea a determinare solo eventuali responsabilità risarcitorie. Cfr. Cass., SU, n. 26724 del 2007; Cass. n.
8462 del 2014), ma di una carenza che - tenuto conto delle descritte peculiarità caratterizzanti la causa e l'oggetto dello strumento in esame, nonché delle innegabili interazioni tra essi configurabili
- investe proprio l'essenza (di una parte) dell'accordo, vale a dire del contratto medesimo
(quest'ultimo consistendo, appunto, in un "accordo". Cfr. art. 1321 c.c. e art. 1325 c.c., n. 1), così da cagionarne la nullità (il dovere di informazione, invece, è fuori del contratto ed è oggetto di mera obbligazione di una delle parti, sanzionata, come si è già detto, con la responsabilità per i danni, e non con la nullità)”.
Più recentemente, Cass. 7368/2024 ha evidenziato che:
- “la nullità che viene qui in discorso non è quella, virtuale (art. 1418, comma 1, c.c.), di cui si sono occupate in passato due ben note pronunce delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn.
26724 e 26725) per escludere che essa abbia a prospettarsi in caso di inosservanza degli obblighi informativi da parte dell'intermediario; la nullità in esame è, invece, una nullità strutturale (art. 1418, comma 2, c.c.) inerente ad elementi essenziali del contratto (Cass. 10 agosto 2022, n. 24654, in motivazione, punto 5)”;
- “in proposito, mette conto di rilevare che per la pronuncia delle Sezioni Unite del 2020 la nullità del contratto mancante delle richiamate indicazioni è una nullità per indeterminabilità dell'oggetto; le Sezioni Unite non escludono, tuttavia, che quella carenza ridondi anche sul piano della causa del contratto”;
- “nella giurisprudenza di legittimità si è del resto già rilevato, in una pronuncia successiva a quella delle Sezioni Unite, come indipendentemente dalla sua finalità di copertura o speculativa del contratto di swap, la preventiva conoscibilità, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market rilevi proprio sul piano causale (Cass. 7 novembre 2022, n. 32705)”.
Con specifico riguardo al mark to market, Cass. 21830/2021 ha poi precisato che:
- “non può essere pattuito in modo determinato, trattandosi di un valore destinato necessariamente a mutare a seconda del momento del suo calcolo e dello scenario di riferimento di volta in volta esistente”;
- pertanto, “affinché possa sostenersi che esso sia quanto meno determinabile è comunque necessario che sia esplicitata la formula matematica alla quale le parti intendono fare riferimento per procedere all'attualizzazione dei flussi finanziari futuri attendibili in forza dello scenario esistente”;
- “ciò si rende necessario in quanto detta operazione può essere condotta facendo ricorso a formule matematiche differenti, tutte equivalenti sotto il profilo della loro correttezza scientifica, ma tali da poter portare a risultati anche notevolmente differenti fra di loro”;
- “se, pertanto, per la determinazione del mark to market si pretendesse di fare richiamo alle sole rilevazioni periodiche del tasso di interesse di riferimento, senza specificare anche il criterio di calcolo da adottarsi per procedere all'attualizzazione del valore prognostico, in realtà non si renderebbe il dato contrattuale effettivamente determinabile, sostanzialmente rimanendo lo stesso unilateralmente quantificabile in termini differenti a seconda della formula matematica di calcolo di volta in volta prescelta dal soggetto interessato”:
- “a nulla, peraltro, rileva l'eventuale comunicazione del valore del mark to market in sede di esecuzione del contratto, posto che un siffatto modus procedendi certamente non potrebbe sanare l'assenza di accordo sull'indicato valore (nei puntuali termini di cui si è detto in precedenza) inficiante la fase della stipulazione del contratto”;
- “quell'accordo, infatti, deve investire, in modo specifico, completo e dettagliato, l'indicazione del criterio (matematico) con il quale si addiviene al calcolo del menzionato valore”;
- “conseguentemente, non possono ritenersi conformi al predetto iter, le condotte degli intermediari che si concretizzano nella formulazione generica di criteri di calcolo, ovvero che rimandano alle
"quotazioni di mercato", con il rischio che la valutazione possa essere rimessa alla discrezionalità ed all'arbitrio della parte contrattuale più forte”;
- “affermare, semplicemente, che il mark to market sia determinato in base alle variazioni dei tassi di interesse equivale a concepire un accordo sulla stipulazione del derivato che, alla stregua delle considerazioni tutte finora esposte, si rivelerebbe assolutamente carente del consenso (e, dunque, dell'in sé del contratto) su una parte del suo oggetto: in particolare, quanto al metodo di calcolo utilizzato per determinare il fair value del contratto medesimo”;
- “del resto, il requisito della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione esprime la fondamentale esigenza di concretezza dell'atto contrattuale, avendo le parti la necessità di conoscere l'impegno assunto ovvero i criteri per la sua concreta determinazione, il che può essere pregiudicato dalla possibilità che la misura della prestazione sia discrezionalmente determinata, benché in presenza di precise condizioni legittimanti, da una soltanto delle parti”;
- “ne deriva, pertanto, che l'indicazione del mark to market, compresa l'esplicitazione della formula matematica per la determinazione del calcolo, costituisce elemento essenziale del contratto IRS”;
- “la sua omissione, come pure quella dei metodi (matematici) su cui determinare l'aleatorietà del contratto, genera (al pari della carente esplicitazione dei costi impliciti dello stesso o della prospettazione dei suoi c.d "scenari probabilistici") l'impossibilità di individuare concretamente
(rectius: misurare) l'alea oggetto dell'IRS, così che il corrispondente contratto deve essere sanzionato con la nullità per indeterminabilità dell'oggetto”;
- “invero, in caso di derivati over the counter, la mancata conoscenza del mark to market e/o degli
"scenari probabilistici" assume una consistenza ben maggiore poiché l'intermediario è sempre controparte diretta dell'investitore e condivide con quest'ultimo l'alea del contratto;
di talché, non essendo revocabile in dubbio la circostanza che il contratto di swap è caratterizzato da un'alea reciproca e bilaterale a carico dei contraenti, deve considerarsi inconcepibile che la qualità e la quantità delle alee, oggetto del contratto, siano ignote ad uno dei contraenti perché rimaste estranee all'oggetto dell'accordo”.
In sintesi, secondo la giurisprudenza citata:
- può utilmente ed efficacemente procedersi alla stipula di contratti derivati “solo in presenza di una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, comprensiva sia del criterio del mark to market sia degli scenari probabilistici, sia dei cd. costi occulti, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l'ente di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto” (cfr. Cass. Sez. Un.
8770/2020);
- l'omessa esplicitazione in contratto di tali elementi (e, quanto al mark to market, anche della relativa formula matematica) si traduce nella mancata formazione del consenso in ordine agli stessi,
e, dunque, nella inconfigurabilità di una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, con conseguente nullità strutturale del contratto, per indeterminabilità dell'oggetto, che ridonda anche sul piano della causa del contratto.
Nel caso di specie, in data 12/11/2010 la società attrice ha stipulato con la banca convenuta:
- un contratto di mutuo a tasso di interesse variabile (all. 1 all'atto di citazione);
- un contratto di interest rate swap del tipo plain vanilla swap (all. 2 all'atto di citazione), con sottoscrizione anche del relativo documento informativo (all. 3 all'atto di citazione) e della relativa scheda prodotto (all. 4 all'atto di citazione);
- un contratto unico per la prestazione dei servizi di investimento e accessori (all. 6 all'atto di citazione);
- un contratto quadro per operazioni su strumenti finanziari derivati (all. 7 all'atto di citazione).
Il contratto di mutuo del 12/11/2010 (all. 1 all'atto di citazione) aveva ad oggetto l'erogazione della somma di euro 2.450.000,00, con una prima tranche di euro 1.700.0000,00, da rimborsarsi in dieci anni mediante n. 36 rate trimestrali con interessi calcolati al tasso variabile Euribor 3 mesi oltre uno spread del 2%. D'altro canto, il contratto di interest rate swap del 12/11/2010 (all. 2 all'atto di citazione) prevedeva che:
- trimestralmente, la banca convenuta corrispondesse alla società attrice, sull'importo di riferimento di euro 1.700.000,00, un interesse calcolato al tasso variabile Euribor 3 mesi;
- trimestralmente, la società attrice corrispondesse alla banca convenuta, sull'importo di riferimento di euro 1.700.000,00, un interesse pari al 2,65%.
Conseguentemente, data la compensazione fra l'interesse calcolato al tasso variabile Euribor 3 mesi che la società attrice si obbligava a pagare alla banca convenuta in base al contratto di mutuo e l'interesse calcolato al tasso variabile Euribor 3 mesi che la banca convenuta si obbligava a pagare alla società attrice in base al contratto di interest rate swap, di fatto la società attrice si obbligava a pagare alla banca convenuta un tasso di interesse del 4,65% (spread del 2% previsto dal contratto di mutuo + interesse del 2,65% previsto dal contratto di interest rate swap).
In questo modo, con la contestuale sottoscrizione dei due contratti, si è avuta una trasformazione del tasso variabile del finanziamento in tasso fisso.
Per come precisato dal consulente tecnico d'ufficio con relazione del 12/7/2022, tale operazione serviva a proteggere “la mutuataria dal costo dovuto ad eventuali futuri rialzi del tasso di interesse variabile” ma, di contro, le impediva “di poter beneficiare degli eventuali ribassi degli stessi”; pertanto, qualora il tasso di interesse variabile in costanza di rapporto fosse risultato maggiore di quello fisso (2,65%), la società attrice avrebbe incamerato un differenziale positivo, mentre, qualora il tasso di interesse variabile in costanza di rapporto fosse risultato minore di quello fisso (2,65%), la società attrice avrebbe dovuto corrispondere alla banca convenuta il differenziale negativo (cfr. p.
33).
Ne segue che la stipulazione del contratto di interest rate swap ha svolto la funzione di copertura
(cd. hedging) dei rischi legati alle oscillazioni dei tassi di interesse.
Per come si è detto, tale funzione economico-sociale del contratto risulta meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico per la positiva funzione svolta nel mondo degli affari, in quanto favorisce lo sviluppo dei commerci rendendo possibile, attraverso lo schema contrattuale, la gestione del rischio di interessi.
Tuttavia, la giurisprudenza sopra citata ha chiarito che:
- è ammessa dall'ordinamento solo un'alea razionale, intesa come misurabile, in quanto funzionale alla finalità di gestione del rischio ritenuta sottesa a tali strumenti finanziari;
- tale razionalità è ravvisabile, in concreto, solo laddove siano esplicitati in contratto gli elementi che consentono di conoscere la misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi, tramite espressa indicazione del criterio del mark to market
(e della relativa formula matematica), degli scenari probabilistici e dei cd. costi occulti.
Orbene, nel caso di specie la società attrice ha eccepito, con riguardo al contratto di interest rate swap del 12/11/2010, proprio la mancata oggettiva condivisione del metodo di stima del mark to market, la mancata esplicitazione degli scenari probabilistici e l'impossibilità di valutare la presenza di commissioni occulte (cfr. atto di citazione, p. 23).
Con relazione del 12/7/2022, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato, in primo luogo, quanto al mark to market, che “non è stato possibile rilevare l'esatto valore del MTM al momento della stipula del contratto, così come non è stato possibile rilevare la metodologia in concreto adottata ovvero la relativa formula matematica utilizzata per la quantificazione dello stesso anche in epoca successiva alla sottoscrizione” (pp. 36-37).
Ed infatti, secondo il consulente tecnico d'ufficio, l'unico (generico) riferimento alla determinazione del mark to market è previsto all'art. 23 del contratto quadro (all. 7 all'atto di citazione), laddove è testualmente riportato che “per mark to market si intende, ad una certa data, il valore attuale dei flussi di cassa futuri delle singole Operazioni, calcolato sulla base dei fattori di sconto riferibili a ciascun flusso e desunti dalla curva dei tassi di interesse e dalla curva di volatilità esistente sui mercati finanziari alla suddetta data” (cfr. p. 37).
Inoltre, il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che la metodologia per l'oggettiva quantificazione del mark to market non era rilevabile neppure nel documento informativo (all. 3 all'atto di citazione), il quale nella sezione relativa alle “modalità di estinzione anticipata
(smobilizzo)” prevedeva che il valore di estinzione anticipata dell'operazione avrebbe incluso, fra l'altro, il mark to market, senza però specificare ulteriori dettagli (cfr. p. 37).
In secondo luogo, quanto agli scenari probabilistici, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che:
- nel documento informativo (all. 3 all'atto di citazione) vi era una “analisi di scenario” e, in particolare, erano previsti tre scenari probabilistici (cfr. pp. 37-38);
- tali scenari probabilistici erano stati realizzati sulla base dei tassi forward, in relazione ai quali, però, “non risulta essere stata idoneamente esplicitata l'origine, vale a dire i tassi spot assunti a riferimento per la costruzione della curva dei tassi forward, ovvero la metodologia di determinazione utilizzata a tal fine” (cfr. p. 39);
- nella sezione “analisi di scenario” dedicata alla “analisi neutrale al rischio” era stato precisato che
“il costo del mutuo (tasso variabile) si sarebbe attestato inferiore al 2,65% con una probabilità del 90%” (cfr. p. 39);
- conseguentemente, “si sarebbero generati in costanza di rapporto differenziali negativi per l'attrice da corrispondere alla con un intervallo di confidenza del 90%”, per cui “la ha CP_2 CP_2 esplicitato all'odierna attrice l'onerosità dell'operazione di swap” (cfr. p. 40).
In terzo luogo, quanto ai costi occulti, il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto che non fosse possibile “compiutamente accertare la sussistenza o meno di eventuali costi occulti o impliciti sottesi all'operazione IRS oggetto della controversia” (cfr. p. 41) rispetto a quelli espressamente indicati dalla banca convenuta tra le “informazioni sui costi ed oneri a carico del cliente” riportate a p. 13 del documento informativo (all. 3 all'atto di citazione).
Tali conclusioni del consulente tecnico d'ufficio sono state confermate anche a seguito delle osservazioni formulate dalla banca convenuta.
In particolare, in sede di risposta alle osservazioni delle parti, il consulente tecnico d'ufficio ha osservato, quanto al mark to market, che:
- “in nessuna parte della documentazione contrattuale è stato possibile rilevare una sezione dedicata alla determinazione oggettiva del valore iniziale del Mark To Market, ove sarebbe stato opportuno e doveroso specificare alla Cliente … che il valore iniziale del MTM (in assenza di up front) è pari ai costi indicati nella sezione relativa agli oneri, indicandone, altresì, l'esatta misura anche in valore assoluto, sì da renderla certamente consapevole del valore iniziale dello strumento finanziario
(anche in termini monetari) e fugando così qualsivoglia dubbio al riguardo” (cfr. pp. 8-9);
- peraltro, la banca convenuta aveva predisposto un proprio foglio di calcolo, utilizzando la curva dei tassi forward presenti nell'analisi di scenario contenuta alle pp.
4-5 del documento informativo (all. 3 all'atto di citazione), ottenendo un valore di euro 47.965,83 (pari al 2,822% del nozionale di riferimento iniziale di euro 1.700.000,00), a fronte di un importo pari a euro 48.722,00 (pari al
2,866% del nozionale di riferimento iniziale di euro 1.700.000,00) quali oneri dichiarati nella sezione “informazione sui costi ed oneri a carico del cliente” contenuta a p. 13 del documento informativo (all. 3 all'atto di citazione), il che dimostrava che “non è oggettivamente possibile attribuire un valore iniziale certo e univoco del mark to market” (cfr. p. 9);
- “lo stesso non può certamente essere ritenuto determinato e/o determinabile in modo oggettivo ed univoco, restando emblematica, per quel che qui interessa, la sopra descritta discrasia in termini di quantum riferita all'ammontare dei costi che corrispondono al valore iniziale del mark to market quantificati in € 48.722,00 in seno alla documentazione contrattuale, ovvero in € 47.965,83 all'esito dei conteggi eseguiti dalla stessa Banca in corso di giudizio” (cfr. pp. 9-10);
- quanto alla metodologia per la determinazione del mark to market in epoca successiva alla stipula del contratto, “basata sulla curva dei tassi di interesse attesi e dei rispettivi fattori di sconto”, assumevano particolare rilevanza (venendo in rilievo una “proiezione finanziaria”) l'indicazione dei tassi spot (di partenza) e il modello matematico di riferimento per la costruzione della curva dei tassi forward (cfr. p. 10);
- infatti, in loro mancanza “non è possibile ricondurre la determinazione del mark to market ad un univoco ed oggettivo valore, tenendo presente anche il fatto che trattasi di un prodotto OTC costruito sulla libera contrattazione delle parti non sottoposto a controllo, e ciò diversamente da quelli presenti nei mercati regolamentati, ove le eventuali asimmetrie informative e di competenze
(tra la Banca e la Cliente) possono essere colmate da un sistema diretto eteroregolamentato” (cfr. p.
11);
- nel caso di specie, l'art. 8 del contratto quadro (all. 7 all'atto di citazione) prevedeva il computo del mark to market alla data di recesso “secondo le modalità di cui al precedente art. 4”, il quale a sua volta prevedeva che “la rilevazione dei tassi di interesse, tassi di cambio ed il calcolo degli importi dovuti ai sensi delle singole Operazioni, sarà operata da parte della in modo CP_2 oggettivo, tenendo conto anche delle relative quotazioni di mercato”, di fatto lasciando di esclusiva competenza della banca convenuta il computo degli importi periodici, nonché di quello per l'estinzione anticipata, ivi incluso del mark to market (cfr. p. 11);
- “al fine di rappresentare un valore univoco del Mark to Market, la Banca avrebbe potuto predisporre ed allegare alla contrattualistica il computo di tale valore ottenuto applicando il richiamato modello “discounted cash flow” (attualizzazione flussi futuri), conteggio eseguito solamente in fase giudiziale” (cfr. pp. 11-12);
- “al momento della stipula del contratto di swap non è stato allegato a beneficio della Cliente alcun prospetto di computo dei flussi finanziari, dei relativi fattori di sconto e per l'effetto del valore del mark to market”, i quali avrebbero contribuito a fornire alla società attrice “quella consapevolezza necessaria per assumere il grado di rischio … derivante dal contratto di swap” (cfr. pp. 12-13). In sintesi, dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio si evince che:
- la documentazione contrattuale non consente di rilevare né l'esatto valore del mark to market al momento della stipula del contratto, né la metodologia in concreto adottata ovvero la relativa formula matematica utilizzata per la quantificazione dello stesso, anche in epoca successiva alla stipula del contratto;
- la documentazione contrattuale contiene scenari probabilistici realizzati sulla base dei tassi forward (sebbene non siano stati indicati i tassi spot assunti a riferimento per la costruzione della curva dei tassi forward ovvero la metodologia di determinazione utilizzata a tal fine);
- la documentazione contrattuale non consente di accertare compiutamente la sussistenza o meno di eventuali costi occulti o impliciti.
Ciò chiarito, risultano condivisibili le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio in merito all'impossibilità di rilevare l'esatto valore del mark to market al momento della stipula del contratto, nonché la metodologia in concreto adottata ovvero la relativa formula matematica utilizzata per la quantificazione dello stesso, anche in epoca successiva alla stipula del contratto.
Ed infatti, tali conclusioni (ribadite anche all'esito delle osservazioni della banca convenuta) sono fondate su esatti rilievi tecnico-giuridici, espressi (all'esito di attento esame della documentazione in atti) con motivazione esaustiva e priva di vizi logico-formali.
È vero che con la comparsa conclusionale la banca convenuta ha eccepito che:
- nel documento informativo (all. 3 all'atto di citazione) erano indicati i costi e oneri a carico del cliente e, in assenza di upfront, il mark to market era pari ai costi (cfr. pp. 7-8);
- il mark to market era pienamente determinato o determinabile in via oggettiva, in quanto gli elementi essenziali per il suo calcolo erano tutti regolarmente presenti nella documentazione contrattuale (cfr. pp. 10-11).
Tuttavia, per come si è detto, Cass. 21830/2021 ha chiarito:
- per un verso, che, affinché possa sostenersi che il mark to market sia quanto meno determinabile
“è comunque necessario che sia esplicitata la formula matematica alla quale le parti intendono fare riferimento per procedere all'attualizzazione dei flussi finanziari futuri attendibili in forza dello scenario esistente”;
- per altro verso, che non possono ritenersi adeguate “le condotte degli intermediari che si concretizzano nella formulazione generica di criteri di calcolo, ovvero che rimandano alle
"quotazioni di mercato", con il rischio che la valutazione possa essere rimessa alla discrezionalità ed all'arbitrio della parte contrattuale più forte”.
In questa prospettiva, risulta decisivo (per come evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio) che
(contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza citata):
- nella documentazione contrattuale vi erano soltanto una generica definizione del mark to market
(cfr. art. 23 del contratto quadro;
all. 7 all'atto di citazione) e una generica previsione per cui il valore di estinzione anticipata dell'operazione avrebbe incluso, fra l'altro, il mark to market, senza specificazione di ulteriori dettagli (cfr. documento informativo;
all. 3 all'atto di citazione);
- nella documentazione contrattuale non vi era alcuna sezione dedicata alla determinazione oggettiva del valore iniziale del mark to market, mentre sarebbe stato opportuno specificare che esso era pari ai costi indicati nella sezione relativa agli oneri, nonché indicarne l'esatta misura anche in valore assoluto;
- ed anche con riguardo alla metodologia per la determinazione del mark to market in epoca successiva alla stipula del contratto, gli artt.
4-8 del contratto quadro (all. 7 all'atto di citazione) lasciavano, di fatto, all'esclusiva competenza della banca convenuta (cioè alla discrezionalità della parte contrattuale più forte) il computo degli importi periodici, nonché di quello per l'estinzione anticipata, ivi incluso del mark to market.
Inoltre, per come ben argomentato dal consulente tecnico d'ufficio, nel caso di specie il mark to market non può essere ritenuto determinato e/o determinabile in modo oggettivo ed univoco anche in ragione della discrasia per cui:
- secondo il foglio di calcolo che la banca convenuta ha predisposto utilizzando la curva dei tassi forward presenti nell'analisi di scenario contenuta alle pp.
4-5 del documento informativo (all. 3 all'atto di citazione), si ha un valore di euro 47.965,83 (pari al 2,822% del nozionale di riferimento iniziale di euro 1.700.000,00);
- dagli oneri dichiarati nella sezione “informazione sui costi ed oneri a carico del cliente” contenuta a p. 13 del documento informativo (all. 3 all'atto di citazione) si desume, per contro, un valore di euro 48.722,00 (pari al 2,866% del nozionale di riferimento iniziale di euro 1.700.000,00).
Deve perciò ritenersi che nella documentazione contrattuale non vi sia stata (contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza citata) un'espressa, oggettiva e univoca indicazione del criterio del mark to market (e della relativa formula matematica).
Ciò si traduce nella mancata formazione del consenso in ordine a tale decisivo elemento contrattuale, e, dunque, nella inconfigurabilità di una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, anche a non voler svolgere alcuna considerazione in merito all'indicazione o meno in contratto:
- degli scenari probabilistici (che, per come rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, sono stati inseriti nella documentazione contrattuale, sebbene non siano stati idoneamente esplicitati i tassi spot assunti a riferimento per la costruzione della curva dei tassi forward);
- dei costi occulti (considerato che, secondo il consulente tecnico d'ufficio, la documentazione contrattuale non consente di accertare compiutamente la sussistenza o meno di eventuali costi occulti o impliciti).
Ciò chiarito, dalla mancata espressa e univoca indicazione del criterio del mark to market (e della relativa formula matematica) e dalla conseguente inconfigurabilità di una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale discende (in base alla giurisprudenza citata) la nullità (strutturale) del contratto di interest rate swap del 12/11/2010, per indeterminabilità dell'oggetto, che peraltro ridonda anche sul piano della causa del contratto (senza che sia perciò necessario esaminare le altre doglianze formulate dalla società attrice, tanto in via principale quanto in via subordinata, da ritenersi assorbite).
Dalla nullità del contratto deriva l'obbligo della banca convenuta di restituire alla società attrice gli importi (c.d. differenziali) corrisposti da quest'ultima in base al contratto dichiarato nullo. Con relazione del 12/7/2022 il consulente tecnico d'ufficio ha dichiarato che:
- “all'esito delle verifiche svolte sono stati quantificati addebiti per differenziali pari ad €
234.886,15” (p. 42);
- “l'importo computato dallo scrivente in complessivi € 234.886,15 non trova corrispondenza con quello indicato da parte attrice nella misura di € 302.686,93 … in quanto negli estratti conto prodotti … risultano mancanti gli estratti conto afferenti al mese di aprile 2011, a tutto l'anno 2013, al mese di ottobre 2016 (nel file in vero è presente il mese di ottobre 2015 anziché quello del 2016)
e al mese di luglio 2020” (p. 43);
- “pertanto, per la differenza di € 67.800,78 (302.686,93 – 234.886,15) rispetto all'importo richiesto dall'attore in restituzione deve ritenersi – allo stato – non idoneamente documentato in atti” (p. 43).
Anche tali considerazioni risultano condivisibili, in quanto fondate su un attento e corretto esame della documentazione in atti e, in particolare degli estratti conto prodotti (cfr. all. 8 all'atto di citazione).
È vero che con la comparsa conclusionale (cfr. p. 21) la società attrice ha sostenuto che:
- all'atto di citazione era stato allegato un prospetto riepilogante i differenziali pagati pari a euro
302.686,93;
- tale importo non era stato contestato dalla banca convenuta né sotto il profilo dell'an né sotto il profilo del quantum.
Tuttavia, deve notarsi che:
- con la comparsa di risposta la banca convenuta ha chiesto il rigetto delle domande proposte dalla società attrice e, quindi, ha integralmente contestato la pretesa di pagamento della somma di euro
302.686,93;
- in particolare, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno formulata dalla società attrice, in ragione del (preteso) indebito pagamento di differenziali passivi non dovuti, la banca convenuta ha eccepito che “il danno risarcibile” (derivante, appunto, dal pagamento di differenziali passivi)
“deve essere allegato e provato in giudizio da chi lo ha patito” (cfr. comparsa di risposta, p. 35);
- del resto, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. la società attrice ha riconosciuto le
“contestazioni avversarie sulla mancata prova del danno subito” e ha evidenziato la produzione di
“tutti gli estratti conto attestanti i differenziali pagati” (cfr. p. 10);
- pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla società attrice, vi erano state contestazioni della banca convenuta, per cui la società attrice aveva l'onere di dimostrare, fra l'altro, la previa corresponsione di differenziali passivi per il complessivo importo di euro 302.686,93;
- peraltro, il principio di non contestazione opera soltanto in relazione ai fatti allegati dalla parte e non pure rispetto ai documenti (cfr. Cass. 18221/2023, che richiama Cass. 6172/2020);
- più precisamente, “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (cfr. Cass. 3477/2024, che richiama Cass. 11032/2018 e 22055/2017);
- pertanto, in base alla giurisprudenza citata, la banca convenuta non aveva l'onere di contestare in modo specifico gli importi indicati nel prospetto prodotto dalla società attrice, atteso che il principio di non contestazione non opera rispetto ai documenti.
D'altro canto, la banca convenuta ha chiesto di compensare quanto in ipotesi dovuto con le poste a credito ricevute dalla società attrice in virtù del medesimo titolo.
La banca convenuta (che ne aveva l'onere) non ha però allegato né quali “poste a credito” siano state ricevute dalla società attrice, né quando ciò sia avvenuto, né quale sia stato il relativo importo, con conseguente genericità e infondatezza dell'eccezione. Ed in ogni caso, la banca convenuta (che ne aveva l'onere) non ha neppure dimostrato che la società attrice abbia ricevuto “poste a credito” in virtù dei contratti per cui è causa.
Dunque, in ragione di quanto sopra, spetta alla società attrice la restituzione dei differenziali corrisposti alla banca convenuta, per il complessivo importo di euro 234.886,15, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda (cioè dal 9/11/2020, data di notifica dell'atto di citazione) in difetto di allegazione e prova della mala fede della banca convenuta.
Ed infatti, per come affermato da Cass. 2993/2019, nell'ipotesi di nullità di un contratto, la disciplina degli obblighi restitutori tra le parti è mutuata da quella dell'indebito oggettivo, poiché viene a mancare la causa giustificativa delle rispettive attribuzioni patrimoniali, per cui, ai fini della decorrenza degli interessi, rileva la condizione soggettiva dell'accipiens al momento in cui ha ricevuto la prestazione, essendo lo stesso tenuto a restituirli dal giorno del pagamento, se in mala fede, e da quello della domanda giudiziale, se in buona fede.
È vero che con la comparsa conclusionale (cfr. p. 21) la società attrice ha sostenuto che sull'importo richiesto dovevano essere applicati gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
Va tuttavia evidenziato che (per come affermato da Cass. 30087/2024):
- “le Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 12449 del 2024) hanno recentemente chiarito che il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale;
entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284; la relativa autonomia della fattispecie produttiva dei c.d. super-interessi
(relativa perché contenente ulteriori elementi di specificazione), rispetto a quella produttiva degli ordinari effetti legali, fa sì che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sia anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4; con la domanda giudiziale insorge una controversia ed è parte di questa controversia anche la spettanza, dopo la domanda giudiziale, del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”; - “da quanto precede deriva che, in forza del fondamentale principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c., gli interessi maggiorati devono costituire oggetto di una espressa domanda che ne evidenzi gli ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale, ed analogamente deve ritenersi per gli accessori ex lege n. 81 del 2017”.
Orbene, nel caso di specie:
- con l'atto di citazione la società attrice ha chiesto la condanna della banca convenuta al pagamento degli “interessi” o degli “interessi legali”, e non degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.;
- solo con la comparsa conclusionale la società attrice ha chiesto, per la prima volta, la condanna della banca convenuta al pagamento degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
Poiché, in base alla giurisprudenza citata, gli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, c.c. dovevano essere oggetto di espressa domanda e tale domanda non è stata formulata dalla società attrice con l'atto di citazione, ma solo, tardivamente, con la comparsa conclusionale, essa risulta inammissibile.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, deve dichiararsi la nullità del contratto di interest rate swap del 12/11/2010 e, per l'effetto, deve condannarsi la banca convenuta alla restituzione, in favore della società attrice, della somma di euro 234.886,15, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda (cioè dal 9/11/2020, data di notifica dell'atto di citazione).
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico della banca convenuta.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della consulenza tecnica d'ufficio, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere definitivamente poste a carico della banca convenuta.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3699/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dichiara la nullità del contratto di interest rate swap stipulato in data 12/11/2010 dalla
[...] con la CP_1 Controparte_2
2) condanna la alla restituzione, in favore della Controparte_2 CP_1
della somma di euro 234.886,15, oltre interessi legali con la decorrenza indicata in
[...] motivazione;
3) condanna la al pagamento, in favore della Controparte_2 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in euro 1.241,00 per spese vive e in euro 13.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
4) pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti, a carico della Controparte_2
Così deciso in Ragusa, 4 febbraio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3699/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SIMONE MORIGI e dell'avv. IGNAZIO AMATO, elettivamente domiciliata nello studio del primo in Cesenatico, via F.lli Sintoni n. 27/d;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ANDREA FIORETTI, elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9;
CONVENUTA
Oggetto
Intermediazione mobiliare (servizi e contratti di investimento, servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio, gestione accentrata di strumenti finanziari).
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 5/11/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 9/11/2020 la premettendo di aver Controparte_1 stipulato in data 12/11/2010 con la un contratto di mutuo a tasso Controparte_2 di interesse variabile, nonché un contratto di interest rate swap (preceduto dalla stipula di contratto unico per la prestazione dei servizi di investimento e accessori e di contratto quadro per operazioni su strumenti finanziari derivati), conveniva in giudizio la Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni:
- in via principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro per operazioni su strumenti finanziari derivati e/o la nullità del contratto di interest rate swap “per difetto di causa tipica e/o per mancanza degli elementi essenziali della stessa” e/o “per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto” e/o “per indeterminatezza e/o indeterminabilità di uno degli elementi (il tasso fisso pagato dall'attrice in merito allo swap di cui è causa) essenziali del contratto e/o per mancato condiviso accordo su tale elemento essenziale” e/o “per violazione del divieto di determinare in via unilaterale il contenuto del contratto” e/o “per violazione dell'art. 1322 c.c. e/o per immeritevolezza giuridica dello stesso” e/o “per indeterminatezza e/o indeterminabilità e/o per mancato accordo su uno degli elementi essenziali (il valore effettivo e reale delle commissioni dichiarate) dello stesso”;
- conseguentemente, condannare la alla restituzione e/o alla Controparte_2 ripetizione e/o al risarcimento di tutti gli importi pagati a mente del derivato di cui è causa, pari a euro 302.686,93, “con condanna, previa rivalutazione monetaria, al risarcimento degli interessi dal giorno di ogni singolo addebito ovvero, in via gradata, della messa in mora ovvero, in via ulteriormente gradata, dal giorno della domanda” o, in subordine, “con condanna al risarcimento degli interessi legali dal giorno di ogni singolo addebito ovvero, in via gradata, della messa in mora ovvero, in via ulteriormente gradata, dal giorno della domanda”;
- in via gradata, accertare e dichiarare le violazioni (comportanti responsabilità contrattuale) dell'art. 21 TUF e/o degli obblighi informativi imposti dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2/3/2009 e/o dell'articolo 40 del Regolamento Consob 11690;
- conseguentemente, previa (ove ritenuta necessaria) risoluzione del contratto quadro per operazioni su strumenti finanziari derivati, condannare la al risarcimento Controparte_2 dell'importo di euro 302.686,93, “con condanna, previa rivalutazione monetaria, al risarcimento degli interessi dal giorno di ogni singolo addebito ovvero, in via gradata, della messa in mora ovvero, in via ulteriormente gradata, dal giorno della domanda” o, in subordine, “con condanna al risarcimento degli interessi legali dal giorno di ogni singolo addebito ovvero, in via gradata, della messa in mora ovvero, in via ulteriormente gradata, dal giorno della domanda”.
Con comparsa di risposta depositata in data 22/2/2021 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale chiedeva: Controparte_2
- di rigettare le domande proposte dalla in quanto infondate in fatto e in diritto e Controparte_1 non provate;
- in via subordinata, di compensare quanto in ipotesi dovuto con le poste a credito ricevute dalla in virtù del medesimo titolo. Controparte_1
Con ordinanza del 2/12/2021 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio.
A seguito del deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio, con ordinanza del 17/1/2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 5/11/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
La (attrice) ha chiesto: Controparte_1
- in via principale, previo accertamento della nullità del contratto quadro per operazioni su strumenti finanziari derivati del 12/11/2010 e/o del contratto di interest rate swap del 12/11/2010, di condannare la (convenuta) alla restituzione e/o alla ripetizione Controparte_2 della somma di euro 302.686,93 o, in alternativa, al risarcimento del danno subito pari a euro
302.686,93; - in via subordinata, previo accertamento della violazione dell'art. 21 TUF e/o dell'art. 40 del
Regolamento Consob del 2/3/2009 e previa risoluzione del contratto quadro per operazioni su strumenti finanziari derivati del 12/11/2010, di condannare la banca convenuta al risarcimento del danno subito pari a euro 302.686,93.
Con riguardo alla domanda proposta dalla società attrice in via principale, deve preliminarmente notarsi che (per come affermato da Cass. Sez. Un. 8770/2020):
- il cd. interest rate swap (IRS), nella sua forma più diffusa o di base, cioè il cd. plain vanilla, è un contratto di scambio (swap) di obbligazioni pecuniarie future che, in sostanza, si traduce nel dovere di un tale di dare all'altro la cifra d (dove d è la somma corrispondente al capitale 1 per il tasso di interesse W) a fronte dell'impegno assunto dall'altro di versare al tale la cifra y (dove y è la somma corrispondente al capitale 1 per il tasso di interesse Z);
- l'interest rate swap è perciò definito come un derivato cd. over the counter (OTC) ossia un contratto: a) in cui gli aspetti fondamentali sono dati dalle parti e il contenuto non è eteroregolamentato come, invece, accade per gli altri derivati, cd. standardizzati o uniformi, essendo elaborato in funzione delle specifiche esigenze del cliente (per questo, detto bespoke); b) perciò non standardizzato e, quindi, non destinato alla circolazione;
c) consistente in uno strumento finanziario rispetto al quale l'intermediario è tendenzialmente controparte diretta del proprio cliente;
- posto che l'interest rate swap è il contratto derivato che prevede l'impegno reciproco delle parti di pagare l'una all'altra, a date prestabilite, gli interessi prodotti da una stessa somma di denaro, presa quale astratto riferimento e denominato nozionale, per un dato periodo di tempo, gli elementi essenziali di un interest rate swap sono stati individuati, dalla stessa giurisprudenza di merito, ne:
a) la data di stipulazione del contratto (trade date);
b) il capitale di riferimento, detto nozionale (notional principal amount), che non viene scambiato tra le parti, e serve unicamente per il calcolo degli interessi;
c) la data di inizio (effective date), dalla quale cominciano a maturare gli interessi (normalmente due giorni lavorativi dopo la trade date);
d) la data di scadenza (maturity date o termination date) del contratto;
e) le date di pagamento (payment dates), cioè quelle in cui sono scambiati i flussi di interessi;
f) i diversi tassi di interesse (interest rate) da applicare al detto capitale;
- in un dato momento lo squilibrio futuro (sopravvenuto) fra i flussi di cassa, che sia attualizzato al presente, può essere oggetto di nuove prognosi ed indurre le parti a sciogliere il contratto;
- per compiere queste operazioni assume rilievo il cd. mark to market (MTM) o costo di sostituzione (meglio, il suo metodo di stima), ossia il costo al quale una parte può anticipatamente chiudere il contratto o un terzo estraneo all'operazione è disposto, alla data della valutazione, a subentrare nel derivato: così da divenire, in pratica, il valore corrente di mercato dello swap;
- nei fatti, per tende principalmente la stima del valore effettivo del contratto ad una certa CP_3 data (anche se, in astratto, il mark to market non esprime un valore concreto ed attuale, ma una proiezione finanziaria);
- il mark to market è, dunque, tecnicamente un valore e non un prezzo, una grandezza monetaria teorica calcolata per l'ipotesi di cessazione del contratto prima del termine naturale.
Per come precisato da Cass. 21830/2021:
- “la funzione economico-sociale di questo strumento risulta essere meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico per la positiva funzione svolta nel mondo degli affari: consente, infatti, una maggiore liquidità nei mercati finanziari e favorisce lo sviluppo dei commerci rendendo possibile, attraverso lo schema contrattuale, gestire il rischio di interessi. Mentre il debitore continuerà a pagare gli interessi ivi stabiliti al mutuante, la stipulazione di un contratto di swap svolgerà la funzione di neutralizzare gli effetti dell'evoluzione dei relativi tassi in base al meccanismo della regolazione fra i contraenti, ad ogni scadenza, delle differenze di segno opposto, positive o negative, sulla base dell'applicazione delle clausole contrattuali. In tal modo, il debitore continuerà
a pagare gli interessi sul mutuo, ma, se il tasso previsto dallo swap risulterà essere a suo favore, riceverà importi dall'intermediario finanziario che contribuiranno a bilanciare quelli maggiormente versati al mutante quali interessi sul mutuo. Al contrario, se, in base al tasso previsto dallo swap, matureranno importi in favore dell'intermediario finanziario, il debitore, oltre a pagare i normali interessi sul mutuo, dovrà sostenere anche il pagamento di questi importi, con un ulteriore aggravio della sua situazione finanziaria”;
- “in altri termini, questi contratti possono essere utilizzati … anche al fine di realizzare un'efficace copertura (cd. hedging) … dei rischi legati alle oscillazioni dei tassi di interesse quando, da una analisi della composizione del debito e dei flussi di cassa in uscita ad esso corrispondenti, risulta che: a) vengono prodotti flussi di cassa di ammontare proporzionale al debito;
b) il nozionale, la scadenza, la frequenza dei pagamenti e gli indici sottostanti sono coerenti con i parametri del debito originario, ovvero i profitti o le perdite risultanti dal derivato sono in grado effettivamente di compensare quelli derivanti dal debito originario;
c) sussiste un allineamento tra i parametri finanziari inseriti nel contratto derivato e le previsioni di andamento dei tassi di interesse relativamente agli anni futuri coperti dall'IRS (cd. curva dei tassi forward). Anche in queste ipotesi, peraltro, permane un margine di rischio connesso all'andamento dei tassi di interesse, in quanto l'eventuale loro andamento, sfavorevole rispetto alle attese previste, può determinare differenziali negativi privi di adeguata copertura. Le ipotesi di rischio sono fondate, invero, sull'andamento della curva forward dei tassi di interesse, ovvero sulla base di una proiezione futura dell'andamento del valore dei tassi predetti. A questo riguardo, infatti, può accadere che soggetti titolari di finanziamenti a tasso variabile, per i quali il previsto rialzo dei tassi di interessi genererebbe una crescita dell'indebitamento, possano essere indotti ad acquistare prodotti finanziari derivati al fine di assicurarsi dai rischi legati alla variazione dei tassi di interesse. Per contro, l'inatteso trend al ribasso dei medesimi tassi può comportare, di fatto, un maggior esborso per questi soggetti che abbiano concluso tali operazioni in derivati, soprattutto swap, per neutralizzare l'effetto connesso all'atteso, poi non realizzato, aumento dei tassi di interesse”.
Inoltre, secondo Cass. 21830/2021:
- “la menzionata pronuncia delle Sezioni Unite” (cioè Cass. Sez. Un. 8770/2020) “trattando la natura aleatoria dei contratti di swap ed i limiti entro i quali l'ordinamento ne ammette la meritevolezza - e quindi la validità - sotto il profilo causale, richiama, al riguardo, il principio della necessaria sussistenza di alea "razionale", intesa come "misurabile", in quanto funzionale alla finalità di "gestione del rischio" ritenuta sottesa a tali strumenti finanziari: "razionalità" ravvisabile, in concreto, laddove siano esplicitati - e condivisi in accordo con l'investitore - gli elementi che consentono di conoscere la "misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi", tramite l'esplicitazione dei costi impliciti - che determinano uno squilibrio iniziale dell'alea -, del mark to market e, soprattutto, dei cd. "scenari probabilistici"”.
- “è palese, dunque, che le Sezioni Unite abbiano espresso un chiaro segnale adesivo all'orientamento di quella parte della dottrina e della giurisprudenza di merito che valorizza l'indicazione del mark to market, ovvero dei suoi criteri di calcolo, la esplicitazione dei costi impliciti e la prospettazione dei cd. "scenari probabilistici", quali elementi essenziali del contratto derivato, rilevanti ai fini della sua validità. Esse, in particolare, recepiscono la tesi incentrata sulla rilevanza dei contenuti contrattuali sopra detti ai fini della determinazione dell'oggetto negoziale, così avallando l'orientamento che ne valorizza il corrispondente difetto come ragione di nullità del contratto. In altri termini, l'indicazione del mark to market, che individua il valore del contratto ad una certa data, nonché l'esplicitazione dei costi impliciti e dei cd. "scenari probabilistici", finiscono con il rappresentare il contenuto di un'obbligazione che sorge con la stipula del contratto concorrendo ad integrarne la determinabilità del suo oggetto”;
- “la "scommessa razionale" meritevole di tutela, cui le Sezioni Unite hanno ricondotto la tipologia di derivato quale lo swap, postula, allora, che, in quest'ultimo, l'alea che comunque lo caratterizza debba essere misurabile "secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi": ciò impone che siano esplicitati - e condivisi con l'investitore - i costi impliciti, che determinano uno squilibrio iniziale dell'alea, il mark to market e, soprattutto, i cd. "scenari probabilistici". In altri termini, l'omessa esplicitazione di tali elementi si traduce, sostanzialmente, nella mancata formazione di un consenso in ordine agli stessi, e, dunque, nella inconfigurabilità di una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l'investitore di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto”;
- “non si tratta, allora, di semplice violazione di obblighi informativi (come tale idonea a determinare solo eventuali responsabilità risarcitorie. Cfr. Cass., SU, n. 26724 del 2007; Cass. n.
8462 del 2014), ma di una carenza che - tenuto conto delle descritte peculiarità caratterizzanti la causa e l'oggetto dello strumento in esame, nonché delle innegabili interazioni tra essi configurabili
- investe proprio l'essenza (di una parte) dell'accordo, vale a dire del contratto medesimo
(quest'ultimo consistendo, appunto, in un "accordo". Cfr. art. 1321 c.c. e art. 1325 c.c., n. 1), così da cagionarne la nullità (il dovere di informazione, invece, è fuori del contratto ed è oggetto di mera obbligazione di una delle parti, sanzionata, come si è già detto, con la responsabilità per i danni, e non con la nullità)”.
Più recentemente, Cass. 7368/2024 ha evidenziato che:
- “la nullità che viene qui in discorso non è quella, virtuale (art. 1418, comma 1, c.c.), di cui si sono occupate in passato due ben note pronunce delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn.
26724 e 26725) per escludere che essa abbia a prospettarsi in caso di inosservanza degli obblighi informativi da parte dell'intermediario; la nullità in esame è, invece, una nullità strutturale (art. 1418, comma 2, c.c.) inerente ad elementi essenziali del contratto (Cass. 10 agosto 2022, n. 24654, in motivazione, punto 5)”;
- “in proposito, mette conto di rilevare che per la pronuncia delle Sezioni Unite del 2020 la nullità del contratto mancante delle richiamate indicazioni è una nullità per indeterminabilità dell'oggetto; le Sezioni Unite non escludono, tuttavia, che quella carenza ridondi anche sul piano della causa del contratto”;
- “nella giurisprudenza di legittimità si è del resto già rilevato, in una pronuncia successiva a quella delle Sezioni Unite, come indipendentemente dalla sua finalità di copertura o speculativa del contratto di swap, la preventiva conoscibilità, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market rilevi proprio sul piano causale (Cass. 7 novembre 2022, n. 32705)”.
Con specifico riguardo al mark to market, Cass. 21830/2021 ha poi precisato che:
- “non può essere pattuito in modo determinato, trattandosi di un valore destinato necessariamente a mutare a seconda del momento del suo calcolo e dello scenario di riferimento di volta in volta esistente”;
- pertanto, “affinché possa sostenersi che esso sia quanto meno determinabile è comunque necessario che sia esplicitata la formula matematica alla quale le parti intendono fare riferimento per procedere all'attualizzazione dei flussi finanziari futuri attendibili in forza dello scenario esistente”;
- “ciò si rende necessario in quanto detta operazione può essere condotta facendo ricorso a formule matematiche differenti, tutte equivalenti sotto il profilo della loro correttezza scientifica, ma tali da poter portare a risultati anche notevolmente differenti fra di loro”;
- “se, pertanto, per la determinazione del mark to market si pretendesse di fare richiamo alle sole rilevazioni periodiche del tasso di interesse di riferimento, senza specificare anche il criterio di calcolo da adottarsi per procedere all'attualizzazione del valore prognostico, in realtà non si renderebbe il dato contrattuale effettivamente determinabile, sostanzialmente rimanendo lo stesso unilateralmente quantificabile in termini differenti a seconda della formula matematica di calcolo di volta in volta prescelta dal soggetto interessato”:
- “a nulla, peraltro, rileva l'eventuale comunicazione del valore del mark to market in sede di esecuzione del contratto, posto che un siffatto modus procedendi certamente non potrebbe sanare l'assenza di accordo sull'indicato valore (nei puntuali termini di cui si è detto in precedenza) inficiante la fase della stipulazione del contratto”;
- “quell'accordo, infatti, deve investire, in modo specifico, completo e dettagliato, l'indicazione del criterio (matematico) con il quale si addiviene al calcolo del menzionato valore”;
- “conseguentemente, non possono ritenersi conformi al predetto iter, le condotte degli intermediari che si concretizzano nella formulazione generica di criteri di calcolo, ovvero che rimandano alle
"quotazioni di mercato", con il rischio che la valutazione possa essere rimessa alla discrezionalità ed all'arbitrio della parte contrattuale più forte”;
- “affermare, semplicemente, che il mark to market sia determinato in base alle variazioni dei tassi di interesse equivale a concepire un accordo sulla stipulazione del derivato che, alla stregua delle considerazioni tutte finora esposte, si rivelerebbe assolutamente carente del consenso (e, dunque, dell'in sé del contratto) su una parte del suo oggetto: in particolare, quanto al metodo di calcolo utilizzato per determinare il fair value del contratto medesimo”;
- “del resto, il requisito della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione esprime la fondamentale esigenza di concretezza dell'atto contrattuale, avendo le parti la necessità di conoscere l'impegno assunto ovvero i criteri per la sua concreta determinazione, il che può essere pregiudicato dalla possibilità che la misura della prestazione sia discrezionalmente determinata, benché in presenza di precise condizioni legittimanti, da una soltanto delle parti”;
- “ne deriva, pertanto, che l'indicazione del mark to market, compresa l'esplicitazione della formula matematica per la determinazione del calcolo, costituisce elemento essenziale del contratto IRS”;
- “la sua omissione, come pure quella dei metodi (matematici) su cui determinare l'aleatorietà del contratto, genera (al pari della carente esplicitazione dei costi impliciti dello stesso o della prospettazione dei suoi c.d "scenari probabilistici") l'impossibilità di individuare concretamente
(rectius: misurare) l'alea oggetto dell'IRS, così che il corrispondente contratto deve essere sanzionato con la nullità per indeterminabilità dell'oggetto”;
- “invero, in caso di derivati over the counter, la mancata conoscenza del mark to market e/o degli
"scenari probabilistici" assume una consistenza ben maggiore poiché l'intermediario è sempre controparte diretta dell'investitore e condivide con quest'ultimo l'alea del contratto;
di talché, non essendo revocabile in dubbio la circostanza che il contratto di swap è caratterizzato da un'alea reciproca e bilaterale a carico dei contraenti, deve considerarsi inconcepibile che la qualità e la quantità delle alee, oggetto del contratto, siano ignote ad uno dei contraenti perché rimaste estranee all'oggetto dell'accordo”.
In sintesi, secondo la giurisprudenza citata:
- può utilmente ed efficacemente procedersi alla stipula di contratti derivati “solo in presenza di una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, comprensiva sia del criterio del mark to market sia degli scenari probabilistici, sia dei cd. costi occulti, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l'ente di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto” (cfr. Cass. Sez. Un.
8770/2020);
- l'omessa esplicitazione in contratto di tali elementi (e, quanto al mark to market, anche della relativa formula matematica) si traduce nella mancata formazione del consenso in ordine agli stessi,
e, dunque, nella inconfigurabilità di una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, con conseguente nullità strutturale del contratto, per indeterminabilità dell'oggetto, che ridonda anche sul piano della causa del contratto.
Nel caso di specie, in data 12/11/2010 la società attrice ha stipulato con la banca convenuta:
- un contratto di mutuo a tasso di interesse variabile (all. 1 all'atto di citazione);
- un contratto di interest rate swap del tipo plain vanilla swap (all. 2 all'atto di citazione), con sottoscrizione anche del relativo documento informativo (all. 3 all'atto di citazione) e della relativa scheda prodotto (all. 4 all'atto di citazione);
- un contratto unico per la prestazione dei servizi di investimento e accessori (all. 6 all'atto di citazione);
- un contratto quadro per operazioni su strumenti finanziari derivati (all. 7 all'atto di citazione).
Il contratto di mutuo del 12/11/2010 (all. 1 all'atto di citazione) aveva ad oggetto l'erogazione della somma di euro 2.450.000,00, con una prima tranche di euro 1.700.0000,00, da rimborsarsi in dieci anni mediante n. 36 rate trimestrali con interessi calcolati al tasso variabile Euribor 3 mesi oltre uno spread del 2%. D'altro canto, il contratto di interest rate swap del 12/11/2010 (all. 2 all'atto di citazione) prevedeva che:
- trimestralmente, la banca convenuta corrispondesse alla società attrice, sull'importo di riferimento di euro 1.700.000,00, un interesse calcolato al tasso variabile Euribor 3 mesi;
- trimestralmente, la società attrice corrispondesse alla banca convenuta, sull'importo di riferimento di euro 1.700.000,00, un interesse pari al 2,65%.
Conseguentemente, data la compensazione fra l'interesse calcolato al tasso variabile Euribor 3 mesi che la società attrice si obbligava a pagare alla banca convenuta in base al contratto di mutuo e l'interesse calcolato al tasso variabile Euribor 3 mesi che la banca convenuta si obbligava a pagare alla società attrice in base al contratto di interest rate swap, di fatto la società attrice si obbligava a pagare alla banca convenuta un tasso di interesse del 4,65% (spread del 2% previsto dal contratto di mutuo + interesse del 2,65% previsto dal contratto di interest rate swap).
In questo modo, con la contestuale sottoscrizione dei due contratti, si è avuta una trasformazione del tasso variabile del finanziamento in tasso fisso.
Per come precisato dal consulente tecnico d'ufficio con relazione del 12/7/2022, tale operazione serviva a proteggere “la mutuataria dal costo dovuto ad eventuali futuri rialzi del tasso di interesse variabile” ma, di contro, le impediva “di poter beneficiare degli eventuali ribassi degli stessi”; pertanto, qualora il tasso di interesse variabile in costanza di rapporto fosse risultato maggiore di quello fisso (2,65%), la società attrice avrebbe incamerato un differenziale positivo, mentre, qualora il tasso di interesse variabile in costanza di rapporto fosse risultato minore di quello fisso (2,65%), la società attrice avrebbe dovuto corrispondere alla banca convenuta il differenziale negativo (cfr. p.
33).
Ne segue che la stipulazione del contratto di interest rate swap ha svolto la funzione di copertura
(cd. hedging) dei rischi legati alle oscillazioni dei tassi di interesse.
Per come si è detto, tale funzione economico-sociale del contratto risulta meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico per la positiva funzione svolta nel mondo degli affari, in quanto favorisce lo sviluppo dei commerci rendendo possibile, attraverso lo schema contrattuale, la gestione del rischio di interessi.
Tuttavia, la giurisprudenza sopra citata ha chiarito che:
- è ammessa dall'ordinamento solo un'alea razionale, intesa come misurabile, in quanto funzionale alla finalità di gestione del rischio ritenuta sottesa a tali strumenti finanziari;
- tale razionalità è ravvisabile, in concreto, solo laddove siano esplicitati in contratto gli elementi che consentono di conoscere la misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi, tramite espressa indicazione del criterio del mark to market
(e della relativa formula matematica), degli scenari probabilistici e dei cd. costi occulti.
Orbene, nel caso di specie la società attrice ha eccepito, con riguardo al contratto di interest rate swap del 12/11/2010, proprio la mancata oggettiva condivisione del metodo di stima del mark to market, la mancata esplicitazione degli scenari probabilistici e l'impossibilità di valutare la presenza di commissioni occulte (cfr. atto di citazione, p. 23).
Con relazione del 12/7/2022, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato, in primo luogo, quanto al mark to market, che “non è stato possibile rilevare l'esatto valore del MTM al momento della stipula del contratto, così come non è stato possibile rilevare la metodologia in concreto adottata ovvero la relativa formula matematica utilizzata per la quantificazione dello stesso anche in epoca successiva alla sottoscrizione” (pp. 36-37).
Ed infatti, secondo il consulente tecnico d'ufficio, l'unico (generico) riferimento alla determinazione del mark to market è previsto all'art. 23 del contratto quadro (all. 7 all'atto di citazione), laddove è testualmente riportato che “per mark to market si intende, ad una certa data, il valore attuale dei flussi di cassa futuri delle singole Operazioni, calcolato sulla base dei fattori di sconto riferibili a ciascun flusso e desunti dalla curva dei tassi di interesse e dalla curva di volatilità esistente sui mercati finanziari alla suddetta data” (cfr. p. 37).
Inoltre, il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che la metodologia per l'oggettiva quantificazione del mark to market non era rilevabile neppure nel documento informativo (all. 3 all'atto di citazione), il quale nella sezione relativa alle “modalità di estinzione anticipata
(smobilizzo)” prevedeva che il valore di estinzione anticipata dell'operazione avrebbe incluso, fra l'altro, il mark to market, senza però specificare ulteriori dettagli (cfr. p. 37).
In secondo luogo, quanto agli scenari probabilistici, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che:
- nel documento informativo (all. 3 all'atto di citazione) vi era una “analisi di scenario” e, in particolare, erano previsti tre scenari probabilistici (cfr. pp. 37-38);
- tali scenari probabilistici erano stati realizzati sulla base dei tassi forward, in relazione ai quali, però, “non risulta essere stata idoneamente esplicitata l'origine, vale a dire i tassi spot assunti a riferimento per la costruzione della curva dei tassi forward, ovvero la metodologia di determinazione utilizzata a tal fine” (cfr. p. 39);
- nella sezione “analisi di scenario” dedicata alla “analisi neutrale al rischio” era stato precisato che
“il costo del mutuo (tasso variabile) si sarebbe attestato inferiore al 2,65% con una probabilità del 90%” (cfr. p. 39);
- conseguentemente, “si sarebbero generati in costanza di rapporto differenziali negativi per l'attrice da corrispondere alla con un intervallo di confidenza del 90%”, per cui “la ha CP_2 CP_2 esplicitato all'odierna attrice l'onerosità dell'operazione di swap” (cfr. p. 40).
In terzo luogo, quanto ai costi occulti, il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto che non fosse possibile “compiutamente accertare la sussistenza o meno di eventuali costi occulti o impliciti sottesi all'operazione IRS oggetto della controversia” (cfr. p. 41) rispetto a quelli espressamente indicati dalla banca convenuta tra le “informazioni sui costi ed oneri a carico del cliente” riportate a p. 13 del documento informativo (all. 3 all'atto di citazione).
Tali conclusioni del consulente tecnico d'ufficio sono state confermate anche a seguito delle osservazioni formulate dalla banca convenuta.
In particolare, in sede di risposta alle osservazioni delle parti, il consulente tecnico d'ufficio ha osservato, quanto al mark to market, che:
- “in nessuna parte della documentazione contrattuale è stato possibile rilevare una sezione dedicata alla determinazione oggettiva del valore iniziale del Mark To Market, ove sarebbe stato opportuno e doveroso specificare alla Cliente … che il valore iniziale del MTM (in assenza di up front) è pari ai costi indicati nella sezione relativa agli oneri, indicandone, altresì, l'esatta misura anche in valore assoluto, sì da renderla certamente consapevole del valore iniziale dello strumento finanziario
(anche in termini monetari) e fugando così qualsivoglia dubbio al riguardo” (cfr. pp. 8-9);
- peraltro, la banca convenuta aveva predisposto un proprio foglio di calcolo, utilizzando la curva dei tassi forward presenti nell'analisi di scenario contenuta alle pp.
4-5 del documento informativo (all. 3 all'atto di citazione), ottenendo un valore di euro 47.965,83 (pari al 2,822% del nozionale di riferimento iniziale di euro 1.700.000,00), a fronte di un importo pari a euro 48.722,00 (pari al
2,866% del nozionale di riferimento iniziale di euro 1.700.000,00) quali oneri dichiarati nella sezione “informazione sui costi ed oneri a carico del cliente” contenuta a p. 13 del documento informativo (all. 3 all'atto di citazione), il che dimostrava che “non è oggettivamente possibile attribuire un valore iniziale certo e univoco del mark to market” (cfr. p. 9);
- “lo stesso non può certamente essere ritenuto determinato e/o determinabile in modo oggettivo ed univoco, restando emblematica, per quel che qui interessa, la sopra descritta discrasia in termini di quantum riferita all'ammontare dei costi che corrispondono al valore iniziale del mark to market quantificati in € 48.722,00 in seno alla documentazione contrattuale, ovvero in € 47.965,83 all'esito dei conteggi eseguiti dalla stessa Banca in corso di giudizio” (cfr. pp. 9-10);
- quanto alla metodologia per la determinazione del mark to market in epoca successiva alla stipula del contratto, “basata sulla curva dei tassi di interesse attesi e dei rispettivi fattori di sconto”, assumevano particolare rilevanza (venendo in rilievo una “proiezione finanziaria”) l'indicazione dei tassi spot (di partenza) e il modello matematico di riferimento per la costruzione della curva dei tassi forward (cfr. p. 10);
- infatti, in loro mancanza “non è possibile ricondurre la determinazione del mark to market ad un univoco ed oggettivo valore, tenendo presente anche il fatto che trattasi di un prodotto OTC costruito sulla libera contrattazione delle parti non sottoposto a controllo, e ciò diversamente da quelli presenti nei mercati regolamentati, ove le eventuali asimmetrie informative e di competenze
(tra la Banca e la Cliente) possono essere colmate da un sistema diretto eteroregolamentato” (cfr. p.
11);
- nel caso di specie, l'art. 8 del contratto quadro (all. 7 all'atto di citazione) prevedeva il computo del mark to market alla data di recesso “secondo le modalità di cui al precedente art. 4”, il quale a sua volta prevedeva che “la rilevazione dei tassi di interesse, tassi di cambio ed il calcolo degli importi dovuti ai sensi delle singole Operazioni, sarà operata da parte della in modo CP_2 oggettivo, tenendo conto anche delle relative quotazioni di mercato”, di fatto lasciando di esclusiva competenza della banca convenuta il computo degli importi periodici, nonché di quello per l'estinzione anticipata, ivi incluso del mark to market (cfr. p. 11);
- “al fine di rappresentare un valore univoco del Mark to Market, la Banca avrebbe potuto predisporre ed allegare alla contrattualistica il computo di tale valore ottenuto applicando il richiamato modello “discounted cash flow” (attualizzazione flussi futuri), conteggio eseguito solamente in fase giudiziale” (cfr. pp. 11-12);
- “al momento della stipula del contratto di swap non è stato allegato a beneficio della Cliente alcun prospetto di computo dei flussi finanziari, dei relativi fattori di sconto e per l'effetto del valore del mark to market”, i quali avrebbero contribuito a fornire alla società attrice “quella consapevolezza necessaria per assumere il grado di rischio … derivante dal contratto di swap” (cfr. pp. 12-13). In sintesi, dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio si evince che:
- la documentazione contrattuale non consente di rilevare né l'esatto valore del mark to market al momento della stipula del contratto, né la metodologia in concreto adottata ovvero la relativa formula matematica utilizzata per la quantificazione dello stesso, anche in epoca successiva alla stipula del contratto;
- la documentazione contrattuale contiene scenari probabilistici realizzati sulla base dei tassi forward (sebbene non siano stati indicati i tassi spot assunti a riferimento per la costruzione della curva dei tassi forward ovvero la metodologia di determinazione utilizzata a tal fine);
- la documentazione contrattuale non consente di accertare compiutamente la sussistenza o meno di eventuali costi occulti o impliciti.
Ciò chiarito, risultano condivisibili le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio in merito all'impossibilità di rilevare l'esatto valore del mark to market al momento della stipula del contratto, nonché la metodologia in concreto adottata ovvero la relativa formula matematica utilizzata per la quantificazione dello stesso, anche in epoca successiva alla stipula del contratto.
Ed infatti, tali conclusioni (ribadite anche all'esito delle osservazioni della banca convenuta) sono fondate su esatti rilievi tecnico-giuridici, espressi (all'esito di attento esame della documentazione in atti) con motivazione esaustiva e priva di vizi logico-formali.
È vero che con la comparsa conclusionale la banca convenuta ha eccepito che:
- nel documento informativo (all. 3 all'atto di citazione) erano indicati i costi e oneri a carico del cliente e, in assenza di upfront, il mark to market era pari ai costi (cfr. pp. 7-8);
- il mark to market era pienamente determinato o determinabile in via oggettiva, in quanto gli elementi essenziali per il suo calcolo erano tutti regolarmente presenti nella documentazione contrattuale (cfr. pp. 10-11).
Tuttavia, per come si è detto, Cass. 21830/2021 ha chiarito:
- per un verso, che, affinché possa sostenersi che il mark to market sia quanto meno determinabile
“è comunque necessario che sia esplicitata la formula matematica alla quale le parti intendono fare riferimento per procedere all'attualizzazione dei flussi finanziari futuri attendibili in forza dello scenario esistente”;
- per altro verso, che non possono ritenersi adeguate “le condotte degli intermediari che si concretizzano nella formulazione generica di criteri di calcolo, ovvero che rimandano alle
"quotazioni di mercato", con il rischio che la valutazione possa essere rimessa alla discrezionalità ed all'arbitrio della parte contrattuale più forte”.
In questa prospettiva, risulta decisivo (per come evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio) che
(contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza citata):
- nella documentazione contrattuale vi erano soltanto una generica definizione del mark to market
(cfr. art. 23 del contratto quadro;
all. 7 all'atto di citazione) e una generica previsione per cui il valore di estinzione anticipata dell'operazione avrebbe incluso, fra l'altro, il mark to market, senza specificazione di ulteriori dettagli (cfr. documento informativo;
all. 3 all'atto di citazione);
- nella documentazione contrattuale non vi era alcuna sezione dedicata alla determinazione oggettiva del valore iniziale del mark to market, mentre sarebbe stato opportuno specificare che esso era pari ai costi indicati nella sezione relativa agli oneri, nonché indicarne l'esatta misura anche in valore assoluto;
- ed anche con riguardo alla metodologia per la determinazione del mark to market in epoca successiva alla stipula del contratto, gli artt.
4-8 del contratto quadro (all. 7 all'atto di citazione) lasciavano, di fatto, all'esclusiva competenza della banca convenuta (cioè alla discrezionalità della parte contrattuale più forte) il computo degli importi periodici, nonché di quello per l'estinzione anticipata, ivi incluso del mark to market.
Inoltre, per come ben argomentato dal consulente tecnico d'ufficio, nel caso di specie il mark to market non può essere ritenuto determinato e/o determinabile in modo oggettivo ed univoco anche in ragione della discrasia per cui:
- secondo il foglio di calcolo che la banca convenuta ha predisposto utilizzando la curva dei tassi forward presenti nell'analisi di scenario contenuta alle pp.
4-5 del documento informativo (all. 3 all'atto di citazione), si ha un valore di euro 47.965,83 (pari al 2,822% del nozionale di riferimento iniziale di euro 1.700.000,00);
- dagli oneri dichiarati nella sezione “informazione sui costi ed oneri a carico del cliente” contenuta a p. 13 del documento informativo (all. 3 all'atto di citazione) si desume, per contro, un valore di euro 48.722,00 (pari al 2,866% del nozionale di riferimento iniziale di euro 1.700.000,00).
Deve perciò ritenersi che nella documentazione contrattuale non vi sia stata (contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza citata) un'espressa, oggettiva e univoca indicazione del criterio del mark to market (e della relativa formula matematica).
Ciò si traduce nella mancata formazione del consenso in ordine a tale decisivo elemento contrattuale, e, dunque, nella inconfigurabilità di una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, anche a non voler svolgere alcuna considerazione in merito all'indicazione o meno in contratto:
- degli scenari probabilistici (che, per come rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, sono stati inseriti nella documentazione contrattuale, sebbene non siano stati idoneamente esplicitati i tassi spot assunti a riferimento per la costruzione della curva dei tassi forward);
- dei costi occulti (considerato che, secondo il consulente tecnico d'ufficio, la documentazione contrattuale non consente di accertare compiutamente la sussistenza o meno di eventuali costi occulti o impliciti).
Ciò chiarito, dalla mancata espressa e univoca indicazione del criterio del mark to market (e della relativa formula matematica) e dalla conseguente inconfigurabilità di una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale discende (in base alla giurisprudenza citata) la nullità (strutturale) del contratto di interest rate swap del 12/11/2010, per indeterminabilità dell'oggetto, che peraltro ridonda anche sul piano della causa del contratto (senza che sia perciò necessario esaminare le altre doglianze formulate dalla società attrice, tanto in via principale quanto in via subordinata, da ritenersi assorbite).
Dalla nullità del contratto deriva l'obbligo della banca convenuta di restituire alla società attrice gli importi (c.d. differenziali) corrisposti da quest'ultima in base al contratto dichiarato nullo. Con relazione del 12/7/2022 il consulente tecnico d'ufficio ha dichiarato che:
- “all'esito delle verifiche svolte sono stati quantificati addebiti per differenziali pari ad €
234.886,15” (p. 42);
- “l'importo computato dallo scrivente in complessivi € 234.886,15 non trova corrispondenza con quello indicato da parte attrice nella misura di € 302.686,93 … in quanto negli estratti conto prodotti … risultano mancanti gli estratti conto afferenti al mese di aprile 2011, a tutto l'anno 2013, al mese di ottobre 2016 (nel file in vero è presente il mese di ottobre 2015 anziché quello del 2016)
e al mese di luglio 2020” (p. 43);
- “pertanto, per la differenza di € 67.800,78 (302.686,93 – 234.886,15) rispetto all'importo richiesto dall'attore in restituzione deve ritenersi – allo stato – non idoneamente documentato in atti” (p. 43).
Anche tali considerazioni risultano condivisibili, in quanto fondate su un attento e corretto esame della documentazione in atti e, in particolare degli estratti conto prodotti (cfr. all. 8 all'atto di citazione).
È vero che con la comparsa conclusionale (cfr. p. 21) la società attrice ha sostenuto che:
- all'atto di citazione era stato allegato un prospetto riepilogante i differenziali pagati pari a euro
302.686,93;
- tale importo non era stato contestato dalla banca convenuta né sotto il profilo dell'an né sotto il profilo del quantum.
Tuttavia, deve notarsi che:
- con la comparsa di risposta la banca convenuta ha chiesto il rigetto delle domande proposte dalla società attrice e, quindi, ha integralmente contestato la pretesa di pagamento della somma di euro
302.686,93;
- in particolare, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno formulata dalla società attrice, in ragione del (preteso) indebito pagamento di differenziali passivi non dovuti, la banca convenuta ha eccepito che “il danno risarcibile” (derivante, appunto, dal pagamento di differenziali passivi)
“deve essere allegato e provato in giudizio da chi lo ha patito” (cfr. comparsa di risposta, p. 35);
- del resto, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. la società attrice ha riconosciuto le
“contestazioni avversarie sulla mancata prova del danno subito” e ha evidenziato la produzione di
“tutti gli estratti conto attestanti i differenziali pagati” (cfr. p. 10);
- pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla società attrice, vi erano state contestazioni della banca convenuta, per cui la società attrice aveva l'onere di dimostrare, fra l'altro, la previa corresponsione di differenziali passivi per il complessivo importo di euro 302.686,93;
- peraltro, il principio di non contestazione opera soltanto in relazione ai fatti allegati dalla parte e non pure rispetto ai documenti (cfr. Cass. 18221/2023, che richiama Cass. 6172/2020);
- più precisamente, “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (cfr. Cass. 3477/2024, che richiama Cass. 11032/2018 e 22055/2017);
- pertanto, in base alla giurisprudenza citata, la banca convenuta non aveva l'onere di contestare in modo specifico gli importi indicati nel prospetto prodotto dalla società attrice, atteso che il principio di non contestazione non opera rispetto ai documenti.
D'altro canto, la banca convenuta ha chiesto di compensare quanto in ipotesi dovuto con le poste a credito ricevute dalla società attrice in virtù del medesimo titolo.
La banca convenuta (che ne aveva l'onere) non ha però allegato né quali “poste a credito” siano state ricevute dalla società attrice, né quando ciò sia avvenuto, né quale sia stato il relativo importo, con conseguente genericità e infondatezza dell'eccezione. Ed in ogni caso, la banca convenuta (che ne aveva l'onere) non ha neppure dimostrato che la società attrice abbia ricevuto “poste a credito” in virtù dei contratti per cui è causa.
Dunque, in ragione di quanto sopra, spetta alla società attrice la restituzione dei differenziali corrisposti alla banca convenuta, per il complessivo importo di euro 234.886,15, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda (cioè dal 9/11/2020, data di notifica dell'atto di citazione) in difetto di allegazione e prova della mala fede della banca convenuta.
Ed infatti, per come affermato da Cass. 2993/2019, nell'ipotesi di nullità di un contratto, la disciplina degli obblighi restitutori tra le parti è mutuata da quella dell'indebito oggettivo, poiché viene a mancare la causa giustificativa delle rispettive attribuzioni patrimoniali, per cui, ai fini della decorrenza degli interessi, rileva la condizione soggettiva dell'accipiens al momento in cui ha ricevuto la prestazione, essendo lo stesso tenuto a restituirli dal giorno del pagamento, se in mala fede, e da quello della domanda giudiziale, se in buona fede.
È vero che con la comparsa conclusionale (cfr. p. 21) la società attrice ha sostenuto che sull'importo richiesto dovevano essere applicati gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
Va tuttavia evidenziato che (per come affermato da Cass. 30087/2024):
- “le Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 12449 del 2024) hanno recentemente chiarito che il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale;
entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284; la relativa autonomia della fattispecie produttiva dei c.d. super-interessi
(relativa perché contenente ulteriori elementi di specificazione), rispetto a quella produttiva degli ordinari effetti legali, fa sì che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sia anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4; con la domanda giudiziale insorge una controversia ed è parte di questa controversia anche la spettanza, dopo la domanda giudiziale, del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”; - “da quanto precede deriva che, in forza del fondamentale principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c., gli interessi maggiorati devono costituire oggetto di una espressa domanda che ne evidenzi gli ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale, ed analogamente deve ritenersi per gli accessori ex lege n. 81 del 2017”.
Orbene, nel caso di specie:
- con l'atto di citazione la società attrice ha chiesto la condanna della banca convenuta al pagamento degli “interessi” o degli “interessi legali”, e non degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.;
- solo con la comparsa conclusionale la società attrice ha chiesto, per la prima volta, la condanna della banca convenuta al pagamento degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
Poiché, in base alla giurisprudenza citata, gli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, c.c. dovevano essere oggetto di espressa domanda e tale domanda non è stata formulata dalla società attrice con l'atto di citazione, ma solo, tardivamente, con la comparsa conclusionale, essa risulta inammissibile.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, deve dichiararsi la nullità del contratto di interest rate swap del 12/11/2010 e, per l'effetto, deve condannarsi la banca convenuta alla restituzione, in favore della società attrice, della somma di euro 234.886,15, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda (cioè dal 9/11/2020, data di notifica dell'atto di citazione).
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico della banca convenuta.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della consulenza tecnica d'ufficio, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere definitivamente poste a carico della banca convenuta.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3699/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dichiara la nullità del contratto di interest rate swap stipulato in data 12/11/2010 dalla
[...] con la CP_1 Controparte_2
2) condanna la alla restituzione, in favore della Controparte_2 CP_1
della somma di euro 234.886,15, oltre interessi legali con la decorrenza indicata in
[...] motivazione;
3) condanna la al pagamento, in favore della Controparte_2 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in euro 1.241,00 per spese vive e in euro 13.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
4) pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti, a carico della Controparte_2
Così deciso in Ragusa, 4 febbraio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo