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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/03/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1665 dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1
Loconte, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Opponente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabiola Leone e dall'avv. Antonio
Bove, giusta procura generale alle liti;
-Opposto –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 10/3/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6/3/2023 la ricorrente si opponeva all'avviso di addebito n. 324 2022
00019537 37 000 notificato dall' in data 27/01/2023, avente ad oggetto la richiesta della CP_1 somma di € 6.141,07 a titolo di contributi dovuti nella Gestione previdenziale degli Esercenti attività commerciali per il periodo da novembre 2019 a dicembre 2021.
Deduceva l'opponente che tale iscrizione era stata fatta d'ufficio per essere la stessa socia amministratrice della Italfor s.r.l.; che essa era illegittima, perché ella non si occupava personalmente del lavoro societario;
che dunque l'avviso di addebito doveva essere annullato.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per CP_1 intervenuta decadenza, non essendo stata proposta l'opposizione nel termine perentorio di giorni 40 dalla notifica dell'avviso di addebito;
nel merito, deduceva la sussistenza di tutti i presupposti per
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l'iscrizione del nominativo della ricorrente nella gestione commercianti, in quanto ella non svolgeva altre attività e non aveva redditi se non quelli provenienti dalla Italfor s.r.l.
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Deve essere respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, sollevata dall' . CP_1
L'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999 fissa in quaranta giorni il termine perentorio per opporsi al ruolo esattoriale;
tale termine è richiamato espressamente dall'art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito nella
L. n. 122/2010, applicabile agli avvisi di addebito notificati dall' . CP_1
Nel caso di specie, incontestata la notifica dell'avviso di addebito in data 27/1/2023, il deposito del ricorso giudiziario è avvenuto in data 6/3/2023, nel termine perentorio di 40 giorni, e non in data
9/3/2023, come dedotto dall' . CP_1
Pertanto l'opposizione è tempestiva.
Essa inoltre è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della l. n. 662 del 1996 “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a ) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b ) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c ) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d ) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Secondo l'autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso dalla scrivente
(Cass. Sez. 6 – Lav., Ordinanza n. 20268 del 19/11/2012), “La novità più rilevante rispetto alla precedente disciplina è che la iscrizione alla gestione commercianti "diviene obbligatoria anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale".
Questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Sono quindi da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e
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prevalente, al lavoro aziendale. I soci tenuti alla iscrizione nella gestione commercianti devono versare il contributo previdenziale sulla base del reddito di impresa (da distinguere dai profitti che sono redditi da capitale distribuiti sotto forma di dividendi), così dispone la L. 3 agosto 1990, n.
233, art. 1, che detta la disciplina per gli iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti e coltivatori diretti. L'imponibile contributivo, per ciascun socio lavoratore, si determinerà sulla parte di reddito di impresa dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali, al medesimo attribuita in ragione della quota di partecipazione societaria”.
Nel caso in esame l' , in base al principio di ripartizione dell'onere della prova, avrebbe dovuto CP_1 provare la sussistenza del presupposto per l'iscrizione del socio amministratore, nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale, ovvero la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di continuità ed abitualità. Tuttavia, non ha assolto l'onere della prova su di sé gravante.
Al riguardo, occorre segnalare che la S.C. ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, «in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di una s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa; tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua “ratio”, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui
l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa» (Cass. n.
4440/2017).
Negli stessi termini vedasi, con specifico riferimento a una società di persone, Cass. n. 5210/2017, laddove si afferma che «nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n.
45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza - nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente a far sorgere
l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti la sola dichiarazione dell'interessato, priva di valore confessorio, di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all'interno della s.a.s. di cui era socio accomandatario» e Cass. n. 3835/2016 («Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato
l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al
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lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore»).
Tornando al caso in esame, è stato ascoltato durante l'istruttoria il testimone , Testimone_1 socio al 99% della Italfor s.r.l.. Egli ha così dichiarato: “sono sottufficiale della Marina Militare dal
1999…l'impiego presso la Marina Militare mi consente di dedicarmi all'attività sociale, anche di carattere gestionale. In considerazione del mio orario lavorativo presso la Marina militare
(7:30/13:30) ho la possibilità di dedicarmi giornalmente all'attività sociale della Italfor s.r.l. Mia madre ha 83 anni e non gestisce l'impresa”.
Non vi è ragione per dubitare della genuinità delle dichiarazioni rese dal testimone, da cui si evince dunque che sia lui e non l'odierna ricorrente a gestire l'impresa.
Pertanto, alcuna prova è stata fornita dall' circa il carattere di abitualità e prevalenza CP_1 dell'attività della ricorrente all'interno della società di cui è socia amministratrice, né vi è un'inversione dell'onere della prova che obblighi la ricorrente (ottantatreenne) a provare quale sia invece la sua attività prevalente ed abituale, ammesso che svolga ancora un'attività lavorativa.
In definitiva, non avendo l' fornito la prova della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione CP_1 della ricorrente nella Gestione Commercianti, l'opposizione deve essere accolta e l'avviso di addebito opposto deve essere annullato.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' nella misura CP_1
liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i..
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sull'opposizione ad avviso di addebito proposta con ricorso depositato in data 6/3/2023 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa Parte_1 CP_1
istanza, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non è dovuta dalla ricorrente la contribuzione richiesta dall' con l'avviso di addebito opposto, che annulla;
CP_1
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali dell'opponente, che liquida in favore CP_1 del procuratore dichiaratosi antistatario in € 43,00 per esborsi ed € 1.865,00 per compensi, oltre RGS, CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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