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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RD BE NZ, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 830/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bordighera - Via Xx Settembre 32 18012 Bordighera IM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 80/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado IMPERIA sez. 1 e pubblicata il 17/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1618 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 620/2025 depositato il 23/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Il contribuente chiede, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. Vinte le spese
Resistente/Appellato: Il Comune di Bordighera chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese di entrambi i gradi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento IMU per l'anno d'imposta 2016 con il quale il Comune di Bordighera assoggettava all'imposta il locale cantina di categoria C/2 pertinenza dell'abitazione principale dello stesso.
Sosteneva il contribuente che vi era violazione dell'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 e dell'art. 18 del Capo
II del Regolamento IMU che definisce la natura delle unità pertinenziali, nonché violazione dell'art. 52 D.
Lgs. n. 446/1997.
Si costituiva in giudizio il Comune di Bordighera che contestava l'assunto del ricorrente ed, in particolare, che il locale ad uso deposito non era considerato pertinenza dal regolamento comunale IMU.
La Corte di Giustizia di primo grado rigettava il ricorso del contribuente condannandolo alle spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello il contribuente che ne contesta l'erroneità per non aver considerato che il Regolamento Imu del Comune di Bordighera limitava l'applicazione dell'agevolazione come stabilita dalla norma sancita dalla legge n. 42/2009 dello Stato. Così ribadiva la violazione dell'art. 52 D.lgs. n. 446/1997 per non aver considerato legittima l'applicazione all'immobile di categoria C/2 della agevolazione fiscale in quanto pertinenza dell'abitazione principale.
Si costituisce in giudizio il Comune di Bordighera che contesta l'assunto dell'appellante in quanto il
Regolamento Imu, mai impugnato, prevede l'agevolazione soltanto per le cantine e soffitte e non invece per i locali ad uso deposito o magazzino. Sottolinea come il contribuente non abbia mai dato prova della pertinenzialità dell'immobile soprattutto considerando che tale immobile ha una superficie di mq. 300.
Sostiene, infine, la corretta applicazione del Regolamento Imu che é perfettamente in linea con l'art.13 D.
L. n. 201/2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 definisce le pertinenze come segue : "pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2,C6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo". Da tale definizione ne discende anzitutto che la parte deve provare il rapporto pertinenziale del bene con l'abitazione. Per la qualificazione della natura pertinenziale di un bene anche da un punto di vista fiscale devono sussistere due requisiti : 1) uno oggettivo, ovvero il bene deve porsi in collegamento funzionale o strumentale con il bene principale. 2) uno soggettivo, consistente nella effettiva volontà dell'avente diritto di destinare il bene in modo continuo e durevole a servizio del bene principale (Cass. n.13742/2019). nella Circolare n. 12/E del 1 marzo 2007 si precisa che nell'atto di cessione deve essere evindenziato il vincolo che rende il bene servente una proiezione del bene principale suscettibile di valutazione automatica. la prova del vincolo grava sul contribuente e deve essere valutata con maggior rigore rispetto ai rapporti privatistici : così pronuncia la
Suprema Corte nella sentenza n.25127/2009 : "in materia fiscale, attesa la indisponibilità del rapporto tributario, la prova dell'asservimento pertinenziale grava sul contribuente e deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico". Come si é già detto il contribuente non ha dato prova del rapporto di pertinenza limitandosi ad ad affermare che il bene é inserito nella categoria C/2 come deposito-magazzino ma senza spiegare quale sia il rapporto di servizio tra l'immobile in questione e l'abitazione principale. la Suprema Corte, sul punto, chiarisce che "se la scelta pertinenziale non é giustificata da reali esigenze economiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite".
Nella specie non vi é dichiarazione al Comune da parte del contribuente che costituirebbe, invece,
l'espressione di una precisa volontà dello stesso di destinare il bene al servizio dell'abitazione principale.
Alla luce di quanto sopra la mancata prova del vincolo di pertinenzialità risulta dirimente ai fini della decisione con dispensa dei giudici dall'esame della legittimità o meno del Regolamento comunale Imu essendo tale questione ininfluente per quanto sopra detto.
Per quanto sopra l'appello deve ritenersi infondato e andrà respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado liquidate in € 700,00 per compensi oltre accessori di legge.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RD BE NZ, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 830/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bordighera - Via Xx Settembre 32 18012 Bordighera IM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 80/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado IMPERIA sez. 1 e pubblicata il 17/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1618 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 620/2025 depositato il 23/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Il contribuente chiede, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. Vinte le spese
Resistente/Appellato: Il Comune di Bordighera chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese di entrambi i gradi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento IMU per l'anno d'imposta 2016 con il quale il Comune di Bordighera assoggettava all'imposta il locale cantina di categoria C/2 pertinenza dell'abitazione principale dello stesso.
Sosteneva il contribuente che vi era violazione dell'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 e dell'art. 18 del Capo
II del Regolamento IMU che definisce la natura delle unità pertinenziali, nonché violazione dell'art. 52 D.
Lgs. n. 446/1997.
Si costituiva in giudizio il Comune di Bordighera che contestava l'assunto del ricorrente ed, in particolare, che il locale ad uso deposito non era considerato pertinenza dal regolamento comunale IMU.
La Corte di Giustizia di primo grado rigettava il ricorso del contribuente condannandolo alle spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello il contribuente che ne contesta l'erroneità per non aver considerato che il Regolamento Imu del Comune di Bordighera limitava l'applicazione dell'agevolazione come stabilita dalla norma sancita dalla legge n. 42/2009 dello Stato. Così ribadiva la violazione dell'art. 52 D.lgs. n. 446/1997 per non aver considerato legittima l'applicazione all'immobile di categoria C/2 della agevolazione fiscale in quanto pertinenza dell'abitazione principale.
Si costituisce in giudizio il Comune di Bordighera che contesta l'assunto dell'appellante in quanto il
Regolamento Imu, mai impugnato, prevede l'agevolazione soltanto per le cantine e soffitte e non invece per i locali ad uso deposito o magazzino. Sottolinea come il contribuente non abbia mai dato prova della pertinenzialità dell'immobile soprattutto considerando che tale immobile ha una superficie di mq. 300.
Sostiene, infine, la corretta applicazione del Regolamento Imu che é perfettamente in linea con l'art.13 D.
L. n. 201/2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 definisce le pertinenze come segue : "pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2,C6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo". Da tale definizione ne discende anzitutto che la parte deve provare il rapporto pertinenziale del bene con l'abitazione. Per la qualificazione della natura pertinenziale di un bene anche da un punto di vista fiscale devono sussistere due requisiti : 1) uno oggettivo, ovvero il bene deve porsi in collegamento funzionale o strumentale con il bene principale. 2) uno soggettivo, consistente nella effettiva volontà dell'avente diritto di destinare il bene in modo continuo e durevole a servizio del bene principale (Cass. n.13742/2019). nella Circolare n. 12/E del 1 marzo 2007 si precisa che nell'atto di cessione deve essere evindenziato il vincolo che rende il bene servente una proiezione del bene principale suscettibile di valutazione automatica. la prova del vincolo grava sul contribuente e deve essere valutata con maggior rigore rispetto ai rapporti privatistici : così pronuncia la
Suprema Corte nella sentenza n.25127/2009 : "in materia fiscale, attesa la indisponibilità del rapporto tributario, la prova dell'asservimento pertinenziale grava sul contribuente e deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico". Come si é già detto il contribuente non ha dato prova del rapporto di pertinenza limitandosi ad ad affermare che il bene é inserito nella categoria C/2 come deposito-magazzino ma senza spiegare quale sia il rapporto di servizio tra l'immobile in questione e l'abitazione principale. la Suprema Corte, sul punto, chiarisce che "se la scelta pertinenziale non é giustificata da reali esigenze economiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite".
Nella specie non vi é dichiarazione al Comune da parte del contribuente che costituirebbe, invece,
l'espressione di una precisa volontà dello stesso di destinare il bene al servizio dell'abitazione principale.
Alla luce di quanto sopra la mancata prova del vincolo di pertinenzialità risulta dirimente ai fini della decisione con dispensa dei giudici dall'esame della legittimità o meno del Regolamento comunale Imu essendo tale questione ininfluente per quanto sopra detto.
Per quanto sopra l'appello deve ritenersi infondato e andrà respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado liquidate in € 700,00 per compensi oltre accessori di legge.