Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in persona della giudice Silvia Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3741/2022 R.G. promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Marco Bufalini e con elezione di domicilio presso il suo studio in Arezzo, Borgo Santa Croce n. 42, come da procura allegata all'atto di citazione in riassunzione;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Testa e con elezione di domicilio presso il suo studio in Bergamo, via Don Carlo Botta n. 11, come da procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio riassunto;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni nei termini riportati di seguito.
Controparte_3
pagina 1 di 9
pro tempore al pagamento in favore di della somma di Controparte_3
Euro 28.851,54 per i lavori meglio specificati nella fattura elettronica 15/2019 del
6.12.2019 o a quella maggiore o minore somma che risulterà dall'istruttoria di causa .
Con vittoria di spese e di onorari e, infine, chiede concedersi i termini ex art. 190, c.p.c.”.
Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: respingere la domanda di pagamento della somma portata dalla fattura n. 15 del Cont 06.12.2019 emessa dalla nei confronti di Controparte_3 CP_2
per i motivi ampiamente esposti in atti e, in ogni caso, respingere tutte le domande
[...]
ex adverso proposte e proponende per gli stessi motivi
IN VIA ISTRUTTORIA:
1) Questa difesa, pur ritenendo la causa matura per la decisione, nell'ipotesi in cui il
Giudicante ritenesse di dover ammettere le eventuali prove orali richieste dalla
[...]
chiede che il Giudice voglia ammettere la prova per testi sulle Controparte_3
seguenti circostanze:
1) vero che lei, nel periodo giugno 2019 - luglio 2019, ha lavorato nel Comune di
Buonconvento, in qualità di caposquadra della squadra sociale n. 200 di Controparte_2
per la realizzazione delle infrastrutture e installazione della rete in fibra ottica?
2) vero che lei, insieme alla sua squadra, nel periodo giugno 2019 - luglio 2019, ha svolto le lavorazioni di cui al doc. 16 che le si rammostra, nel Comune di Buonconvento?
3)
pagina 2 di 9 vero che le opere per la realizzazione delle infrastrutture e installazione della rete in fibra ottica nel Comune di Buonconvento, commissionate da Convalt s.c.ar.l. a Controparte_2
sono state eseguite e ripartite tra diverse squadre?
4)
Vero che solamente una delle squadre per la realizzazione delle infrastrutture e installazione della rete in fibra ottica nel Comune di Buonconvento, nel periodo dal
27.03.2019 al 03.07.2019, era composta dai lavoratori distaccati di Controparte_3
[...]
5)
Vero che la sua squadra ha dovuto operare ripristini rispetto a lavorazioni, per la realizzazione delle infrastrutture e installazione della rete in fibra ottica nel Comune di
Buonconvento, non eseguite a regola d'arte dalla squadra di Controparte_3
6)
Vero che gli Assistenti Tecnici di hanno il compito di verificare le opere Controparte_2
eseguite dalle squadre e di compiere le misurazioni a prescindere dal fatto che le squadre siano sociali oppure composte da dipendenti di altre società?
7) vero che lei, nel giugno 2018, nell'ottobre 2018, nel novembre 2018 e nel periodo maggio- luglio 2019, ha lavorato nel , in qualità di caposquadra della Controparte_4
squadra sociale n. 404 di per la realizzazione delle infrastrutture e Controparte_2
installazione della rete in fibra ottica?
8) vero che lei, insieme alla sua squadra, nel giugno 2018, nell'ottobre 2018, nel novembre
2018 e nel periodo maggio-luglio 2019, ha svolto le lavorazioni di cui al doc. 16 che le si rammostra nel Comune di Buonconvento?
9) vero che lei, nel periodo giugno 2019 - luglio 2019, ha lavorato nel Comune di
Buonconvento, in qualità di membro della squadra sociale n. 833 di con Controparte_2
pagina 3 di 9 caposquadra il sig. per la realizzazione delle infrastrutture e Parte_1
installazione della rete in fibra ottica?
Si indicano quali testi:
- il sig. caposquadra e dipendente di domiciliato presso Testimone_1 Controparte_2
la con sede legale in Gorle (BG), via M. Via Buonarroti n. 34, Controparte_2
relativamente ai seguenti capitoli: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6;
- il sig. , caposquadra e dipendente di domiciliato presso CP_5 Controparte_2
la con sede legale in Gorle (BG), via M. Via Buonarroti n. 34, Controparte_2
relativamente ai seguenti capitoli: 7 – 8 – 3 – 4 – 5 – 6;
- il sig. , dipendente di domiciliato presso la Testimone_2 Controparte_2 CP_2
con sede legale in Gorle (BG), via M. Via Buonarroti n. 34, relativamente ai
[...]
seguenti capitoli: 9 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6;
2) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ammettesse, anche solo parzialmente, la prova testimoniale così come articolata da controparte, Controparte_2
chiede all'Ill.mo Tribunale adito di voler ammettere la prova per testi da sentirsi a prova contraria diretta ed indiretta su quanto ex adverso capitolato ed eventualmente ammesso:
2.a) Sul capitolo n. 28 della II memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. della controparte si indicano quali testi a prova contraria diretta:
- il sig. caposquadra e dipendente di domiciliato presso Testimone_1 Controparte_2
la con sede legale in Gorle (BG), via M. Via Buonarroti n. 34; Controparte_2
- il sig. , caposquadra e dipendente di domiciliato presso CP_5 Controparte_2
la con sede legale in Gorle (BG), via M. Via Buonarroti n. 34; Controparte_2
- il sig. , dipendente di domiciliato presso la Testimone_2 Controparte_2 CP_2
con sede legale in Gorle (BG), via M. Via Buonarroti n. 34;
[...]
2.b) Sui capitoli 28, 33 della II memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. della controparte si indicano quali testi a prova contraria indiretta i predetti sigg.ri Testimone_1
e sulle seguenti circostanze: CP_5 Testimone_2
pagina 4 di 9 - vero che, avuto riguardo ai lavori per la realizzazione delle infrastrutture e installazione della rete in fibra ottica nel Comune di Buonconvento nel periodo dal 27.03.2019 al
03.07.2019, il sig. era semplicemente il capo squadra degli operai distaccati CP_6
della Controparte_3
2.c) Sui capitoli 31, 32, 33 della II memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. della controparte si indicano quali testi a prova contraria indiretta i predetti sigg.ri Testimone_1
e sulle seguenti circostanze: CP_5 Testimone_2
- vero che, avuto riguardo ai lavori per la realizzazione delle infrastrutture e installazione della rete in fibra ottica nel Comune di Buonconvento nel periodo dal 27.03.2019 al
03.07.2019, gli Assistenti Tecnici di (tra cui vi era anche il sig. Controparte_2 Pt_2
impartivano ordini e indicazioni di lavoro al sig. in qualità quest'ultimo di capo CP_6
squadra degli operai distaccati della andando anche tutti i giorni Controparte_3
a verificare le opere eseguite e di compiere le misurazioni?
- vero che gli Assistenti Tecnici di Valtellina hanno il compito di verificare le opere CP_2
eseguite dalle squadre e di compiere le misurazioni a prescindere dal fatto che le squadre siano sociali oppure composte da dipendenti di altre società?
2.d) Sui capitoli 42, 43 della II memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. della controparte si indicano quali testi a prova contraria indiretta i predetti sigg.ri Testimone_1
e sulle circostanze già capitolate da questa difesa nella CP_5 Testimone_2
propria memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c. e in particolare i capitoli nn. 1 / 2 / 3 /
4 / 7 / 8 / 9.
3) con riserva di ulteriormente argomentare, precisare e modificare, nonché con riserva di ulteriori deduzioni istruttorie, anche alla luce delle eventuali istanze difensive di controparte, nei termini di legge;
4) rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate, in particolare, la richiesta di
C.T.U. e le richieste di ordini di esibizione.
IN OGNI CASO:
pagina 5 di 9 - con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge
- condannare la per tutti i motivi dedotti in atto, al Controparte_3
risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa dall'Ill.mo Giudice adito, stante la mala fede e/o colpa grave della stessa”.
Svolgimento del processo ha ottenuto dal Tribunale di Arezzo l'emissione di un Controparte_3
decreto ingiuntivo nei confronti avente ad oggetto il pagamento della Controparte_2
somma di euro 28.851,54 a titolo di corrispettivo dei lavori descritti nella fattura n.
15/2019.
Il suddetto decreto ingiuntivo è stato opposto da e la causa di opposizione Controparte_2
si è conclusa con la sentenza pronunciata a verbale in data 23 febbraio 2022, con la quale il Tribunale di Arezzo ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. ha quindi riassunto il processo innanzi al Tribunale di Controparte_3
Bergamo, concludendo per la condanna di al pagamento della somma di Controparte_2
euro 28.851,54. ha eccepito l'insussistenza del credito azionato dalla controparte, Controparte_2
deducendo di avere già saldato quanto ad essa dovuto.
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza del 1° ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
La fattura n. 15/2019 emessa da riguarda, secondo la Controparte_3
descrizione in essa contenuta, i lavori “presso i cantieri del Comune di Buonconvento (SI) effettuati fuori dal contratto di distacco” nel periodo compreso fra il 27 marzo 2019 e il
3 luglio 2019. In particolare, tali lavori, sempre secondo le indicazioni ricavabili dalla fattura, sarebbero consistiti: - nella posa di pozzetti;
- nella realizzazione di buche Enel,
pagina 6 di 9 di scavi sia su terra che su asfalto e di basi CNO;
- nella collocazione di tubetti e nella posa di tubi corrugati;
- nella foratura di muri e nel ripristino di marciapiedi.
I contratti di distacco relativi ai cantieri del Comune di Buonconvento depositati da
[...]
sub docc. da 1 a 18 e menzionati nella fattura n. 15/2019 Controparte_3
hanno ad oggetto le attività di “esecuzione di scavi (mini trincea, NO DIG, tradizionali, posa pozzetti, posa tubi e cavi), posa cavo interrato ed aereo, giunzioni FO”. ha documentato di avere saldato le fatture nn.ri 2, 4, 7 e 9 del 2019 (al Controparte_2
netto della nota di credito n.6/2019), emesse da con Controparte_3
riferimento ai contratti di distacco relativi al cantiere del Comune di Buonconvento per il periodo aprile-luglio 2019 (v. docc. nn.ri 4, 5, 6, 7 e 8 di . Controparte_2
Inoltre, è circostanza non contestata fra le parti (si vedano per quanto riguarda la posizione di le allegazioni di cui alla pag. 22 della comparsa di risposta) che le tre Controparte_2
fatture nn.ri 3, 5 e 8 del 2019, apparentemente emesse da Controparte_3
in relazione a un diverso cantiere (sito in Comune di ZA), fossero in realtà riferite al cantiere del Comune di Buonconvento e riguardassero lavorazioni extra rispetto ai contratti di distacco.
Anche le suddette tre fatture risultano pagate da (v. docc. 10, 11 e 12 di Controparte_2
parte . Controparte_2
A fronte delle riferite emergenze processuali, si fa innanzitutto rilevare come le attività oggetto dei contratti di distacco coincidano con le lavorazioni descritte nella fattura n.
15/2019 di Controparte_3
Analogamente, i periodi indicati nella fattura n. 15/2019 coincidono con quelli presi in considerazione sia dalle fatture nn.ri 2, 4, 7 e 9, emesse in relazione ai contratti di distacco, sia dalle fatture nn.ri 3, 5 e 8, emesse per lavorazioni extra.
Secondo la ricostruzione di tutte le lavorazioni inserite da Controparte_2 [...]
nella fattura n. 15/2019 e nel rendiconto ad essa allegato Controparte_3
sarebbero già state fatturate precedentemente a seguito di benestare e sarebbero state regolarmente saldate.
pagina 7 di 9 Al contrario, ha sostenuto di avere fatturato lavori Controparte_3
ulteriori rispetto a quelli svolti in esecuzione dei contratti di distacco e rispetto a quelli descritti nelle tre fatture nn.ri 3, 5 e 8 del 2019.
Ciò posto, va chiarito che è la società attrice in riassunzione ad essere gravata dell'onere di dimostrare la effettiva diversità dei lavori oggetto della fattura n. 15/2019 rispetto a quelli descritti nelle fatture precedenti, già tutte saldate da Controparte_2
I capitoli di prova formulati da non sono idonei a fornire Controparte_3
la suddetta prova e per tale ragione sono stati ritenuti inammissibili. Nessuno di tali capitoli fa chiarezza sulla natura e sulla consistenza specifica:
- delle opere oggetto delle fatture emesse in relazione ai contratti di distacco;
- delle opere oggetto delle fatture emesse in relazione al cantiere di ZA (cioè, come si è già evidenziato, in relazione alle opere eseguite presso il cantiere di
Buonconvento, diverse da quelle dei contratti di distacco);
- delle opere oggetto della fattura n.15/2019.
In altri termini, la sostanziale identità dell'oggetto e dei periodi presi in considerazione dalle diverse fatture emesse da e l'assenza di allegazioni Controparte_3
adeguatamente specifiche sulle singole prestazioni eseguite (sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo) precludono, a fronte delle contestazioni di di ritenere Controparte_2
fondata la pretesa creditoria avanzata in causa dalla società attrice in riassunzione.
Infine, va osservato come la tesi della simulazione dei contratti di distacco, pure sostenuta dalla società attrice in riassunzione, sia logicamente incompatibile con le allegazioni e con la documentazione sulle quali la medesima ha fondato la propria pretesa creditoria. In ogni caso, tale tesi è anch'essa rimasta del tutto indimostrata, essendo del tutto generiche le deduzioni istruttorie formulate al riguardo ed essendo comunque vietata fra le parti, in presenza della eccezione di inammissibilità della società convenuta, la prova per testi della simulazione.
Per quanto sin qui argomentato, la domanda proposta da Controparte_3
deve essere rigettata.
pagina 8 di 9 Le spese di lite sono poste a carico della società attrice in riassunzione in ossequio al criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dell'attività difensiva svolta in concreto.
Non è invece meritevole di accoglimento la domanda proposta da di Controparte_2
condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non risultando provato che agito in giudizio con mala fede o colpa grave. Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) rigetta la domanda proposta da Controparte_3
2) Condanna a rimborsare a le spese Controparte_3 Controparte_2
di lite, che si liquidano in euro 5.261,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) Rigetta la domanda proposta da di condanna della controparte al Controparte_2
risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Cosi' deciso in Bergamo il 6 gennaio 2025 la Giudice dott.ssa Silvia Russo
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