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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/05/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di OV, Sezione I^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Chiara Ilaria Bitozzi Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 5297 /2024 R.G.
promossa con ricorso depositato il giorno 01/11/2024
da
Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace e con l'intervento del P.M.
oggetto: Scioglimento del matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 21.05.25 sulle conclusioni ivi rassegnate da parte ricorrente che debbono intendersi qui ritrascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente - premettendo di aver contratto matrimonio religioso con la parte resistente in data 13.07.13 in OV;
che dall'unione sono nati due figli ancora minorenni;
che con decreto del 10.03.21 del Tribunale di OV è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi;
che dalla data della comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale nella predetta procedura di separazione non vi è stata alcuna ripresa della convivenza, né è intervenuta riconciliazione;
che da allora il padre si è reso sostanzialmente irreperibile , non avendo un domicilio né un recapito noti e non avendo mai più cercato i figli né provveduto a versare l'assegno di mantenimento stabilito in sede separatizia in favore dei figli;
- ciò premesso, adiva l'intestato Tribunale affinché dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento esclusivo dei figli, confermandone la collocazione presso la madre e chiedendo un contributo paterno al mantenimento dei figli di complessivi euro 700 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente non si costituiva in giudizio.
Interveniva in causa il pubblico ministero.
All'udienza del 21/05/2025 avanti al G.D. compariva la sola ricorrente e non poteva pertanto essere esperito il tentativo di conciliazione;
la ricorrente confermava le circostanze di cui al ricorso in ordine alla irreperibilità del resistente ormai da quattro anni.
Il procuratore della ricorrente, invitato dal GD a discutere la causa ed a precisare le conclusioni, si è riportato a quelle di cui all'atto introduttivo chiedendo la concessione alla madre dell'affido super esclusivo proprio in della irreperibilità del resistente.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
All'udienza di comparizione delle parti non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 4 L. 1 dicembre 1970, n° 898.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett.
B) l. cit. e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale e, per quanto risulta dagli atti e dalle dichiarazioni del ricorrente, la medesima si è protratta ininterrottamente nei termini previsti per legge dalla comparizione personale davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione;
la contumacia di parte resistente inoltre offre pieno riscontro alle allegazioni di controparte. Quanto alle ulteriori domande della ricorrente, alla luce di quanto da ella allegato e confermato anche all'udienza odierna, in assenza di elementi probatori contrari, emerge il totale disinteresse del padre rispetto ai figli minori, confermato anche dalla scelta processuale di non costituirsi nel presente procedimento. Va in proposito ricordato, che il regime dell'affido condiviso, sempre preferibile, può essere derogato dal Tribunale nelle ipotesi, come in quella in esame, in cui l'esercizio congiunto della potestà genitoriale sia in concreto non attuabile stante la totale assenza di un genitore. Come osservato da giurisprudenza di merito condivisa dal presente
Collegio: “il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale”. (cfr. Tribunale sez. IX - Milano, 20/06/2018, n. 6910).
Di conseguenza va disposto l'affido super esclusivo dei minori alla madre con facoltà di quest'ultima di prendere autonomamente ogni decisione riguardante i figli: a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche in materia sanitaria, scolastica, extrascolastica oltre che di richiedere autonomamente eventuali autorizzazioni o documenti presso Enti ed Uffici e con collocamento presso la stessa.
Quanto alle visite paterne, attesa l'allegata assenza di rapporti padre-figli ormai da 4 anni, appare opportuno che le stesse siano concordate di volta in volta con la madre, sempre nel rispetto degli impegni scolastici e sociali della minore .
Quanto agli oneri economici, atteso che allo stato tutti i compiti di cura e assistenza gravano totalmente sulla madre, va accolta anche la richiesta della ricorrente in ordine alla previsione di un contributo mensile per il mantenimento dei minori a carico del padre che, in relazione all'età ed ai bisogni degli stessi, stimasi equo determinare in euro 350 mensili ciascuno, dovendosi presumere la piena capacità lavorativa del convenuto;
somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT ed oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie definite come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di OV del 2017.
L'assegno unico per il nucleo familiare spetta alla ricorrente stante l'affido super esclusivo alla stessa dei figli.
Quanto alle spese di lite, attesa la natura del procedimento e l'assenza di costituzione da parte del convenuto con conseguente mancata opposizione alle istanze di parte ricorrente, nulla va disposto in merito .
per questi motivi
così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in data , trascritto nel registro degli atti civili del Controparte_2 comune di OV, anno 2013, parte II, serie A, n. 140, ordinando al competente ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto citato;
2. dispone l'affido super esclusivo dei minori alla madre con facoltà di quest'ultima di prendere autonomamente ogni decisione riguardante i minori (a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche in materia sanitaria, scolastica, residenza, attività extrascolastiche, richiesta di autorizzazioni e documenti presso Enti ed Uffici), con collocamento dei minori presso la madre;
3. dispone che il padre possa vedere i minori previ accordi con la madre, nel rispetto degli impegni scolastici e sociali degli stessi;
4. pone a carico del resistente l'obbligo mensile di pagare alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, la somma complessiva di € 700,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie di cui al
Protocollo del Tribunale di OV del 2017;
5. assegno unico per i minore in favore della madre;
6. nulla sulle spese di lite.
OV, 21/05/2025
Il presidente est. dott. Chiara Ilaria Bitozzi